Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del 1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica, discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e censurato. Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per quello che scrivo i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la fonte. Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare per potermi mantenere. Non vivo solo di aria: Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
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NOTIZIE SENZA CENSURA
ESAME DI AVVOCATO
LOBBY FORENSE
ABILITAZIONE TRUCCATA
DI ANTONIO GIANGRANDE
ABILITAZIONE
TRUCCATA
DEGLI AVVOCATI
INGIUSTIZIA E RIBELLIONE
L'ITALIA DELLE RACCOMANDAZIONI, DEI FAVORITISMI,
DEGLI ESAMI E DEI CONCORSI PUBBLICI TRUCCATI
MAGISTRATI, NOTAI, AVVOCATI ED OGNI ALTRA PUBBLICA FUNZIONE:
SELEZIONE NATURALE, COL TRUCCO !!!
“L'Italia tenuta al guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere. La “Politica” deve essere legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi, invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge, vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto” degrada in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed istituzionale per incapacità o per collusione. Così come è palese la responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione."
Di Antonio Giangrande
TIRANNIDE indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
DOSSIER ESAME AVVOCATO
QUESTO E’ IL CASO ESEMPLARE DI RITORSIONE PER IL QUALE L’ITALIA MAFIOSA SI DOVREBBE VERGOGNARE.
COSI' SI DIVENTA AVVOCATO O SI IMPEDISCE DI ESSERLO!!!
E' UN ESAME DI STATO, INVECE DI FATTO E' UN CONCORSO PUBBLICO.
IN UN CONCORSO PUBBLICO DOVE LE COMMISSIONI DI ESAME SONO INATTENDIBILI ED ARBITRARI, ADOTTANDO NESSUN PRINCIPIO DI GIUDIZIO, NE' PROPRIO, NE' MINISTERIALE. FATTO RILEVATO ECCEZIONALMENTE DA UN TAR, ANNULLANDO TUTTE LE VALUTAZIONI.
IN UN CONCORSO PUBBLICO, (COMMISSIONE COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI UNIVERSITARI), I TEMI SCRITTI NON SONO CORRETTI, MA DA ANNI SONO DICHIARATI TALI. DEVI SUBIRE E DEVI PURE TACERE, IN QUANTO NON VI E' RIMEDIO GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO.
CONCORSI DI AVVOCATO PRESIEDUTI DA CHI E' STATO DENUNCIATO COME PRESIDENTE DI COMMISSIONE LOCALE. LA DENUNCIA E' STATA PRESENTATA ANCHE AL PARLAMENTO. SI E' CHIESTA UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE. NONOSTANTE LE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI PRESENTATE: TUTTO LETTERA MORTA. COSTUI NON HA POTUTO PIU' PRESIEDERE LA COMMISSIONE LOCALE, PERCHE' E' STATO ESTROMESSO DALLA RIFORMA DEL 2003, E NONOSTANTE CIO' POI E' STATO NOMINATO PRESIDENTE DI COMMISSIONE CENTRALE.
Queste sono le conclusioni del ricorso amministrativo presentato dall’avv. Mirko Giangrande per conto del padre dr. Antonio Giangrande. Ricorso con cui si contestano in fatto e in diritto i giudizi negativi delle prove scritte resi dalle sottocommissioni per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato. Ricorso presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce. Ricorso n. 1240/2011 che per 13 anni nessun avvocato per codardia ha mai voluto presentare. La commissione competente nel 2010 per tali conclusioni ha negato l’accesso al gratuito patrocinio. Il TAR ha rigettato l'istanza di sospensiva nonostante i vizi, mentre per altri candidati l'ha accolta, valutando l'elaborato direttamente nel merito.
CONCLUSIONI
Da quanto analiticamente già espresso e motivato si denota che violazione di legge, eccesso di potere e motivi di opportunità viziano qualsiasi valutazione negativa adottata dalla commissione d’esame giudicante, ancorchè in presenza di una capacità espositiva pregna di corretta applicazione di sintassi, grammatica ed ampia conoscenza di norme e principi di diritto dimostrata dal candidato in tutti e tre i compiti resi.
1. Qui si evince un fatto, da sempre notorio su tutti gli organi di stampa, rilevato e rilevabile in ambito nazionale: ossia la disparità di trattamento tra i candidati rispetto alla sessione d’esame temporale e riguardo alla Corte d’Appello di competenza. Diverse percentuali di idoneità, (spesso fino al doppio) per tempo e luogo d’esame, fanno sperare i candidati nella buona sorte necessaria per l’assegnazione della commissione benevola sorteggiata. Nel Nord Italia le percentuali adottate dalle locali commissioni d’esame sono del 30%, nel sud fino al 60%. Le sottocommissioni di Palermo sono come le sottocommissioni del Nord Italia. I Candidati sperano nella buona sorte dell’assegnazione. La Fortuna: requisito questo non previsto dalle norme.
2. Qui si contesta la competenza dei commissari a poter svolgere dei controlli di conformità ai criteri indicati: capacità pedagogica propria di docenti di discipline didattiche non inseriti in commissione.
3. Qui si contesta la mancanza di motivazione alle correzioni, note, glosse, ecc., tanto da essere contestate dal punto di vista oggettivo da gente esperta nella materia di riferimento.
4. Qui si evince la carenza, ovvero la contraddittorietà e la illogicità del giudizio reso in contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza di segni grafici sugli elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti, ecc., o comunque si contesta la fondatezza dei rilievi assunti, tale da suffragare e giustificare la corrispondente motivazione indotta al voto numerico. Tutto ciò denota l’assoluta mancanza di motivazione al giudizio, didattica e propedeutica al fine di conoscere e correggere gli errori, per impedirne la reiterazione.
5. Altresì qui si contesta la mancanza del voto di ciascun commissario, ovvero il voto riferito a ciascun criterio individuato per la valutazione delle prove.
6. Altresì qui si contesta l’assenza ingiustificata del presidente della Commissione d’esame centrale e si contesta contestualmente l’assenza del presidente della Iª sottocommissione di Palermo.
7. Altresì qui si contesta la correzione degli elaborati in tempi insufficienti, tali da rendere un giudizio composito.
8. Altresì qui si contesta, acclarandone la nullità, la nomina del presidente della Commissione centrale, Avv. Antonio De Giorgi, in quanto espressione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce. Nomina vietata dalle norme.
Inoltre, il metodo, contestato con i motivi indicati in precedenza, è lo stesso che ha inficiato per anni la vana partecipazione del ricorrente al medesimo concorso concluso con giudizi d’inidoneità fondata sugli stessi motivi illegittimi.
RICORSO CONTRO IL GIUDIZIO NEGATIVO ALL'ESAME DI AVVOCATO
COMMISSIONE NAZIONALE D'ESAME PRESIEDUTA DA CHI NON POTEVA RICOPRIRE L'INCARICO, COMMISSARI (COMMISSIONE COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI UNIVERSITARI) DENUNCIATI CHE GIUDICANO IL DENUNCIANTE E TEMI SCRITTI NON CORRETTI, MA DA 15 ANNI SONO DICHIARATI TALI. DEVI SUBIRE E DEVI PURE TACERE, IN QUANTO NON VI E' RIMEDIO GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO.
Ricorso, n. 1240/2011 presentato al Tar di Lecce il 25 luglio 2011 contro il voto numerico insufficiente (25,25,25) dato alle prove scritte di oltre 4 pagine cadaune della sessione del 2010 adducente innumerevoli nullità, contenente, altresì, domanda di fissazione dell’udienza di trattazione. Tale ricorso non ha prodotto alcun giudizio nei tempi stabiliti, salvo se non il diniego immediato ad una istanza cautelare di sospensione, tanto da farmi partecipare, nelle more ed in pendenza dell’esito definitivo del ricorso, a ben altre due sessioni successive, i cui risultati sono stati identici ai temi dei 15 anni precedenti (25,25,25): compiti puliti e senza motivazione, voti identici e procedura di correzione nulla in più punti. Per l’inerzia del Tar si è stati costretti di presentare istanza di prelievo il 09/07/2012. Inspiegabilmente nei mesi successivi all’udienza fissata e tenuta del 7 novembre 2012 non vi è stata alcuna notizia dell’esito dell’istanza, nonostante altri ricorsi analoghi presentati un anno dopo hanno avuto celere ed immediato esito positivo di accoglimento. Eccetto qualcuno che non poteva essere accolto, tra i quali i ricorsi dell'avv. Carlo Panzuti e dell'avv. Angelo Vantaggiato in cui si contestava il giudizio negativo reso ad un elaborato striminzito di appena una pagina e mezza. Solo in data 7 febbraio 2013 si depositava sentenza per una decisione presa già in camera di consiglio della stessa udienza del 7 novembre 2012. Una sentenza già scritta, però, ben prima delle date indicate, in quanto in tale camera di consiglio (dopo aver tenuto anche regolare udienza pubblica con decine di istanze) i magistrati avrebbero letto e corretto (a loro dire) i 3 compiti allegati (più di 4 pagine per tema), valutato e studiato le molteplici questioni giuridiche presentate a supporto del ricorso. Un'attenzione non indifferente e particolare e con un risultato certo e prevedibile, se si tiene conto che proprio il presidente del Tar è stato oggetto di inchiesta video e testuale da parte dello stesso ricorrente. Le gesta del presidente del Tar sono state riportate da Antonio Giangrande, con citazione della fonte, nella pagina d'inchiesta attinente la città di Lecce. Come per dire: chi la fa, l'aspetti!
SOMMARIO
INTRODUZIONE
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
PERCHE’ NON SON DIVENTATO AVVOCATO.
IN QUESTO MONDO DI LADRI.
"PADRI DELLA PATRIA" VITTIME E COMPLICI DELLA NOSTRA ROVINA.
LA CERTEZZA DEL DIRITTO ED IL CONCORSO DEL REATO? GLI OCCHI DI REPORT SUI MAGISTRATI E LA RAI SI SPAVENTA….E POI GLI AVVOCATI.
E’ TUTTA QUESTIONE DI COSCIENZA.
I MEDIA ED I LORO PECCATI: DISINFORMAZIONE, CALUNNIA, DIFFAMAZIONE.
IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.
PER UNA LETTURA UTILE E CONSAPEVOLE CONTRO L’ITALIA DEI GATTOPARDI.
POLITICA, GIUSTIZIA ED INFORMAZIONE. IN TEMPO DI VOTO SI PALESA L’ITALIETTA DELLE VERGINELLE.
LA REPUBBLICA DELLE MANETTE.
TUTTI DENTRO CAZZO!
VADEMECUM DEL CONCORSO TRUCCATO.
LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI.
ITALIA PAESE DELL’IMMUNITA’ E DELLA CENSURA. PER L’EUROPA INADEMPIENTE SU OGNI NORMA.
STATO DI DIRITTO?
CHI E’ IL POLITICO?
CHI E’ L’AVVOCATO?
DELINQUENTE A CHI? CHI E’ IL MAGISTRATO?
DUE PAROLE SULLA MAFIA. QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.
CARMINE SCHIAVONE. LA VERA MAFIA SONO I POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.
2 OTTOBRE 2013. LE GIRAVOLTE DI BERLUSCONI. L’APOTEOSI DELLA VERGOGNA ITALICA.
ITALIA DA VERGOGNA.
ITALIA BARONALE.
CASA ITALIA.
ITALIA. SOLIDARIETA’ TRUCCATA E DI SINISTRA.
LA GUERRA TRA ASSOCIAZIONI ANTIRACKET.
ITALIA: PAESE ZOPPO.
QUANDO I BUONI TRADISCONO.
DUE COSE SU AMNISTIA, INDULTO ED IPOCRISIA.
FACILE DIRE EVASORE FISCALE A TUTTI I TARTASSATI. GIUSTO PER MANTENERE I PARASSITI. LA LOREN E MARADONA.
ANCHE GESU' E' STATO CARCERATO.
ANCHE GLI STUDENTI SONO UNA CASTA.
QUANTO SONO ATTENDIBILI LE COMMISSIONI D’ESAME?
LO STATO CON LICENZA DI TORTURARE ED UCCIDERE.
E LA CHIAMANO GIUSTIZIA. CHE CAZZO DI INDAGINI SONO?
27 NOVEMBRE 2013. LA DECADENZA DI BERLUSCONI.
FIGLI DI QUALCUNO E FIGLI DI NESSUNO.
LA TERRA DEI CACHI, DEI PARLAMENTI ABUSIVI E DELLE LEGGI, PIU’ CHE NULLE: INESISTENTI.
LO SPRECO DI DENARO PUBBLICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO.
SONO BRAVI I COMUNISTI. NIENTE DIRITTO DI DIFESA PER I POVERI.
MENTRE PER LE LOBBIES LE PORTE SONO SEMPRE APERTE.
LA LOBBY DEI DENTISTI E LA MAFIA ODONTOIATRICA.
UNIONE EUROPEA: ITALIA 60 MILIARDI DI CORRUZIONE. CHI CAZZO HA FATTO I CONTI?
FATTI DI CRONACA, DISFATTI DI GIUSTIZIA.
LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. DA QUALE PULPITO ARRIVA LA PREDICA, SE LO STATO E’ IL PRIMO EVASORE IN ITALIA?
L’ITALIA, IL PAESE DEI NO. LA SINDROME DI NIMBY.
L’ITALIA DEI COLPI DI STATO.
PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INDIGENTI. PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO.
NON VI REGGO PIU’.
BELLA ITALIA, SI’. MA ITALIANI DEL CAZZO!!!
FENOMENOLOGIA RANCOROSA DELL’INGRATITUDINE.
DIRITTO E GIUSTIZIA. I TANTI GRADI DI GIUDIZIO E L’ISTITUTO DELL’INSABBIAMENTO.
GIUSTIZIA DA MATTI E MOSTRI A PRESCINDERE.
L’ANTIMAFIA DEI RECORD.
LA CHIAMANO GIUSTIZIA, PARE UNA BARZELLETTA. PROCESSI: POCHE PAGINE DA LEGGERE E POCHI TESTIMONI.
IL SUD TARTASSATO.
ITALIANI. LA CASTA DEI "COGLIONI". FACCIAMO PARLARE CLAUDIO BISIO.
LA MAFIA DEI CONCORSI PUBBLICI E DEGLI ESAMI DI STATO E L’OMERTA’ DEI MEDIA.
SE NASCI IN ITALIA…
AVVOCATI. ABILITATI COL TRUCCO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
LE RITORSIONI DEI MAGISTRATI. ANTONIO GIANGRANDE E RITA ROMANO: DAVIDE E GOLIA. LA DENUNCIA PER ABUSO DI UFFICIO E LA CONTRODENUNCIA PER CALUNNIA E DIFFAMAZIONE. LE CARTE PUBBLICHE DEL PROCESSO PUBBLICO DEL TRIBUNALE DI POTENZA.
DOSSIER ESAME AVVOCATO
RICORSO CONTRO IL GIUDIZIO NEGATIVO ALL'ESAME DI AVVOCATO
IMPEDIMENTO ALL'ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO PRESSO IL TAR PER LE VITTIME DI UN CONCORSO TRUCCATO.
TAR LECCE. LA REPUBBLICA DELLE MANETTE, MA NON PER TUTTI.
UNISALENTO: IL GIOCO DELLE PARTI.
PARLIAMO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. SONO LORO A DOVER SVELARE I CONCORSI TRUCCATI.
L’ITALIA DEI COPIONI.
AVVOCATI, MA ANCHE NOTAI E MAGISTRATI….COSI’ FAN TUTTI. COPIARE.
CHI SA, PARLI? ALLORA CONFESSINO TUTTI!!
PARLIAMO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE E DI CHI LI METTE IN PRATICA PER STABILIRE CHI MERITA E CHI NON MERITA DI DIVENTARE MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO, ECC.
LE TOGHE IGNORANTI.
LA CORTE DI CASSAZIONE E LA CORTE COSTITUZIONALE AVALLANO L'ILLEGALITA'.
I PARENTI ECCELLENTI DELLA POLITICA: DALLE DINASTIE PERPETUE A CHI 'SISTEMA' I FIGLI NEGLI UFFICI O LE MOGLI IN PARLAMENTO.
TENUTO CONTO CHE IN ITALIA NON VI E' GIUSTIZIA SI E' PRESENTATO RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI. VITTIMA DI UN CONCORSO PUBBLICO TRUCCATO.
PARLIAMO DI LAVORO. L’ITALIA DEGLI SFIGATI, DEI BAMBOCCIONI E DEGLI SCHIZZINOSI.
UNA GENERAZIONE A PERDERE.
LA MAFIA DELLE RACCOMANDAZIONI. MARTONE, LE VITTIME, SFIGATI A PRESCINDERE.
IMMERITOCRAZIA: LO SCAVALCO IMMERITATO
APOLOGIA DELLA RACCOMANDAZIONE.
LA RACCOMANDAZIONE SEMPLIFICA TUTTO.
PARLIAMO DEI BRAVI CHE NON POSSONO ESERCITARE, EPPURE ESERCITANO.
CONCORSI PUBBLICI TRUCCATI. LETTERA AL DEPUTATO MAI ELETTO.
INCHIESTA ESCLUSIVA. PARLIAMO DELLE RIFORME CHE NESSUNO VUOLE.
ESAMOPOLI E CONCORSOPOLI. ABOGADOS ED AVOCAT, GLI AZZECCAGARBUGLI ITALIANI NON LI VOGLIONO.
PROFESSIONI: ANTITRUST CONTESTA A 12 CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI POSSIBILI INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA.
L'ORDINE NON SI TOCCA.
QUELLE BARRIERE PER GLI ASPIRANTI AVVOCATI.
CONTRORIFORMA FORENSE CONTRO I GIOVANI. AVVOCATURA: ROBA LORO IN PARLAMENTO. ALBI ED ORDINI DI STAMPO FASCISTA REITERATI DA LIBERALI E COMUNISTI.
POCHI LUPI CON TANTE PECORE. ORDINI PROFESSIONALI E FUNZIONI PUBBLICHE, SE L’ESAME DI STATO DIVENTA UNA BEFFA O UNA TRUFFA ED I RESPONSABILI CRIMINALI IMPUNITI VANNO A PARLAR NELLE SCUOLE DI LEGALITA’.
PARLIAMO DI IMPUNITA'.
MAFIOSO E' CHI TI OBBLIGA OD IMPEDISCE DI ESSERE O DI FARE.
GLI ANNI PASSANO, NULLA CAMBIA ED E’ TUTTO TEMPO PERSO.
INTRODUZIONE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Dove si sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.
Il difetto degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte.
Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato da “coglioni”.
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Da sempre diffido di chi, vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del difensore civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro, per poter metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e mai parlano di libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.
Ad ogni azione umana nefasta si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli permettiamo di farle.
Parlare nei miei libri del caso singolo del semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di mitomania, pazzia o calunnia, oltre che ne disinteresse. Invece parlo di loro, delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di loro stessi e se ne fottono degli altri.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
Dr Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie. Il Potere ti impone: subisci e taci…e noi, coglioni, subiamo la divisione per non poterci ribellare.
Una locuzione latina, un motto degli antichi romani, è: dividi et impera! Espediente fatto proprio dal Potere contemporaneo, dispotico e numericamente modesto, per controllare un popolo, provocando rivalità e fomentando discordie.
Comunisti, e media a loro asserviti, istigano le rivalità.
Dove loro vedono donne o uomini, io vedo persone con lo stesso problema.
Dove loro vedono lgbti o eterosessuali, io vedo amanti con lo stesso problema.
Dove loro vedono bellezza o bruttezza, io vedo qualcosa che invecchierà con lo stesso problema.
Dove loro vedono madri o padri, io vedo genitori con lo stesso problema.
Dove loro vedono comunisti o fascisti, io vedo elettori con lo stesso problema.
Dove loro vedono settentrionali o meridionali, io vedo cittadini italiani con lo stesso problema.
Dove loro vedono interisti o napoletani, io vedo tifosi con lo stesso problema.
Dove loro vedono ricchi o poveri, io vedo contribuenti con lo stesso problema.
Dove loro vedono immigrati o indigeni, io vedo residenti con lo stesso problema.
Dove loro vedono pelli bianche o nere, io vedo individui con lo stesso problema.
Dove loro vedono cristiani o mussulmani, io vedo gente che nasce senza volerlo, muore senza volerlo e vive una vita di prese per il culo.
Dove loro vedono colti od analfabeti, io vedo discultura ed oscurantismo, ossia ignoranti con lo stesso problema.
Dove loro vedono grandi menti o grandi cazzi, io vedo geni o cazzoni con lo stesso problema.
L’astensione al voto non basta. Come la protesta non può essere delegata ad una accozzaglia improvvisata ed impreparata. Bisogna fare tabula rasa dei vecchi principi catto comunisti, filo massonici-mafiosi.
Noi siamo un unicum con i medesimi problemi, che noi stessi, conoscendoli, possiamo risolvere. In caso contrario un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da “coglioni”.
Ed io non sarò tra quei coglioni che voteranno dei coglioni.
La legalità è un comportamento conforme alla legge. Legalità e legge sono facce della stessa medaglia.
Nei regimi liberali l’azione normativa per intervento statale, per regolare i rapporti tra Stato e cittadino ed i rapporti tra cittadini, è limitata. Si lascia spazio all’evolvere naturale delle cose. La devianza è un’eccezione, solo se dannosa per l'equilibrio sociale.
Nei regimi socialisti/comunisti/populisti l’intervento statale è inflazionato da miriadi di leggi, oscure e sconosciute, che regolano ogni minimo aspetto della vita dell’individuo, che non è più singolo, ma è massa. Il cittadino diventa numero di pratica amministrativa, di cartella medica, di fascicolo giudiziario. Laddove tutti si sentono onesti ed occupano i posti che stanno dalla parte della ragione, c’è sempre quello che si sente più onesto degli altri, e ne limita gli spazi. In nome di una presunta ragion di Stato si erogano miriadi di norme sanzionatrici limitatrici di libertà, spesso contrastati, tra loro e tra le loro interpretazioni giurisprudenziali. Nel coacervo marasma normativo è impossibile conformarsi, per ignoranza o per necessità. Ne è eccezione l'indole. Addirittura il legislatore è esso medesimo abusivo e dichiarato illegittimo dalla stessa Corte Costituzionale, ritenuto deviante dalla suprema Carta. Le leggi partorite da un Parlamento illegale, anch'esse illegali, producono legalità sanzionatoria. Gli operatori del diritto manifestano pillole di competenza e perizia pur essendo essi stessi cooptati con concorsi pubblici truccati. In questo modo aumentano i devianti e si è in pochi ad essere onesti, fino alla assoluta estinzione. In un mondo di totale illegalità, quindi, vi è assoluta impunità, salvo l'eccezione del capro espiatorio, che ne conferma la regola. Ergo: quando tutto è illegale, è come se tutto fosse legale.
L’eccesso di zelo e di criminalizzazione crea un’accozzaglia di organi di controllo, con abuso di burocrazia, il cui rimedio indotto per sveltirne l’iter è la corruzione.
Gli insani ruoli, politici e burocratici, per giustificare la loro esistenza, creano criminali dove non ne esistono, per legge e per induzione.
Ergo: criminalizzazione = burocratizzazione = tassazione-corruzione.
Allora, si può dire che è meglio il laissez-faire (il lasciare fare dalla natura delle cose e dell’animo umano) che essere presi per il culo e …ammanettati per i polsi ed espropriati dai propri beni da un manipolo di criminali demagoghi ed ignoranti con un’insana sete di potere.
Prendiamo per esempio il fenomeno cosiddetto dell'abusivismo edilizio, che è elemento prettamente di natura privata. I comunisti da sempre osteggiano la proprietà privata, ostentazione di ricchezza, e secondo loro, frutto di ladrocinio. Sì, perchè, per i sinistri, chi è ricco, lo è perchè ha rubato e non perchè se lo è guadagnato per merito e per lavoro.
Il perchè al sud Italia vi è più abusivismo edilizio (e per lo più tollerato)? E’ presto detto. Fino agli anni '50 l'Italia meridionale era fondata su piccoli borghi, con case di due stanze, di cui una adibita a stalla. Paesini da cui all’alba si partiva per lavorare nelle o presso le masserie dei padroni, per poi al tramonto farne ritorno. La masseria generalmente non era destinata ad alloggio per i braccianti.
Al nord Italia vi erano le Cascine a corte o Corti coloniche, che, a differenza delle Masserie, erano piccoli agglomerati che contenevano, oltre che gli edifici lavorativi e magazzini, anche le abitazioni dei contadini. Quei contadini del nord sono rimasti tali. Terroni erano e terroni son rimasti. Per questo al Nord non hanno avuto la necessità di evolversi urbanisticamente. Per quanto riguardava gli emigrati bastava dargli una tana puzzolente.
Al Sud, invece, quei braccianti sono emigrati per essere mai più terroni. Dopo l'ondata migratoria dal sud Italia, la nuova ricchezza prodotta dagli emigranti era destinata alla costruzione di una loro vera e bella casa in terra natia, così come l'avevano abitata in Francia, Germania, ecc.: non i vecchi tuguri dei borghi contadini, nè gli alveari delle case ringhiera o dei nuovi palazzoni del nord Italia. Inoltre quei braccianti avevano imparato un mestiere, che volevano svolgere nel loro paese di origine, quindi avevano bisogno di costruire un fabbricato per adibirlo a magazzino o ad officina. Ma la volontà di chi voleva un bel tetto sulla testa od un opificio, si scontrava e si scontra con la immensa burocrazia dei comunisti ed i loro vincoli annessi (urbanistici, storici, culturali, architettonici, archeologici, artistici, ambientali, idrogeologici, di rispetto, ecc.), che inibiscono ogni forma di soluzione privata. Ergo: per il diritto sacrosanto alla casa ed al lavoro si è costruito, secondo i canoni di sicurezza e di vincoli, ma al di fuori del piano regolatore generale (Piano Urbanistico) inesistente od antico, altrimenti non si potrebbe sanare con ulteriori costi sanzionatori che rende l’abuso antieconomico. Per questo motivo si pagano sì le tasse per una casa od un opificio, che la burocrazia intende abusivo, ma che la stessa burocrazia non sana, nè dota quelle costruzioni, in virtù delle tasse ricevute e a tal fine destinate, di infrastrutture primarie: luce, strade, acqua, gas, ecc.. Da qui, poi, nasce anche il problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Burocrazia su Burocrazia e gente indegna ed incapace ad amministrarla.
Per quanto riguarda, sempre al sud, l'abusivismo edilizio sulle coste, non è uno sfregio all'ambiente, perchè l'ambiente è una risorsa per l'economia, ma è un tentativo di valorizzare quell’ambiente per far sviluppare il turismo, come fonte di sviluppo sociale ed economico locale, così come in tutte le zone a vocazione turistica del mediterraneo, che, però, la sinistra fa fallire, perchè ci vuole tutti poveri e quindi, più servili e assoggettabili. L'ambientalismo è una scusa, altrimenti non si spiega come al nord Italia si possa permettere di costruire o tollerare costruzioni alle pendici dei monti, o nelle valli scoscese, con pericolo di frane ed alluvioni, ma per gli organi di informazione nazionale, prevalentemente nordisti e razzisti e prezzolati dalla sinistra, è un buon viatico, quello del tema dell'abusivismo e di conseguenza della criminalità che ne consegue, o di quella organizzata che la si vede anche se non c'è o che è sopravalutata, per buttare merda sulla reputazione dei meridionali.
Prima della rivoluzione francese “L’Ancien Régime” imponeva: ruba ai poveri per dare ai ricchi.
Erano dei Ladri!!!
Dopo, con l’avvento dei moti rivoluzionari del proletariato e la formazione ideologica/confessionale dei movimenti di sinistra e le formazioni settarie scissioniste del comunismo e del fascismo, si impose il regime contemporaneo dello stato sociale o anche detto stato assistenziale (dall'inglese welfare state). Lo stato sociale è una caratteristica dei moderni stati di diritto che si fondano sul presupposto e inesistente principio di uguaglianza, in quanto possiamo avere uguali diritti, ma non possiamo essere ritenuti tutti uguali: c’è il genio e l’incapace, c’è lo stakanovista e lo scansafatiche, l’onesto ed il deviante. Il capitale di per sé produce reddito, anche senza il fattore lavoro. Lavoro e capitale messi insieme, producono ricchezza per entrambi. Il lavoro senza capitale non produce ricchezza. Il ritenere tutti uguali è il fondamento di quasi tutte le Costituzioni figlie dell’influenza della rivoluzione francese: Libertà, Uguaglianza, Solidarietà. Senza questi principi ogni stato moderno non sarebbe possibile chiamarlo tale. Questi Stati non amano la meritocrazia, né meritevoli sono i loro organi istituzionali e burocratici. Il tutto si baratta con elezioni irregolari ed a larga astensione e con concorsi pubblici truccati di cooptazione. In questa specie di democrazia vige la tirannia delle minoranze. L’egualitarismo è una truffa. E’ un principio velleitario detto alla “Robin Hood”, ossia: ruba ai ricchi per dare ai poveri.
Sono dei ladri!!!
Tra l’antico regime e l’odierno sistema quale è la differenza?
Sempre di ladri si tratta. Anzi oggi è peggio. I criminali, oggi come allora, saranno coloro che sempre si arricchiranno sui beoti che li acclamano, ma oggi, per giunta, ti fanno intendere di fare gli interessi dei più deboli.
Non diritto al lavoro, che, come la manna, non cade dal cielo, ma diritto a creare lavoro. Diritto del subordinato a diventare titolare. Ma questo principio di libertà rende la gente libera nel produrre lavoro e ad accumulare capitale. La “Libertà” non è statuita nell’articolo 1 della nostra Costituzione catto comunista. Costituzioni che osannano il lavoro, senza crearne, ma foraggiano il capitale con i soldi dei lavoratori.
Le confessioni comuniste/fasciste e clericali ti insegnano: chiedi e ti sarà dato e comunque, subisci e taci!
Io non voglio chiedere niente a nessuno, specie ai ladri criminali e menzogneri, perché chi chiede si assoggetta e si schiavizza nella gratitudine e nella riconoscenza.
Una vita senza libertà è una vita di merda…
Cultura e cittadinanza attiva. Diamo voce alla piccola editoria indipendente.
Collana editoriale “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo”. Una lettura alternativa per l’estate, ma anche per tutto l’anno. L’autore Antonio Giangrande: “Conoscere per giudicare”.
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Dante, Inferno XXVI.
La collana editoriale indipendente “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo” racconta un’Italia inenarrabile ed inenarrata.
È così, piaccia o no ai maestrini, specie quelli di sinistra. Dio sa quanto gli fa torcere le budella all’approcciarsi del cittadino comune, ai cultori e praticanti dello snobismo politico, imprenditoriale ed intellettuale, all’élite che vivono giustificatamente separati e pensosi, perennemente con la puzza sotto il naso.
Il bello è che, i maestrini, se è contro i loro canoni, contestano anche l’ovvio.
Come si dice: chi sa, fa; chi non sa, insegna.
In Italia, purtroppo, vigono due leggi.
La prima è la «meritocrazia del contenuto». Secondo questa regola tutto quello che non è dichiaratamente impegnato politicamente è materia fecale. La conseguenza è che, per dimostrare «l'impegno», basta incentrare tutto su un contenuto e schierarsene ideologicamente a favore: mafia, migranti, omosessualità, ecc. Poi la forma non conta, tantomeno la realtà della vita quotidiana. Da ciò deriva che, se si scrive in modo neutro (e quindi senza farne una battaglia ideologica), si diventa non omologato, quindi osteggiato o emarginato o ignorato.
La seconda legge è collegata alla prima. La maggior parte degli scrittori nostrani si è fatta un nome in due modi. Primo: rompendo le balle fin dall'esordio con la superiorità intellettuale rispetto alle feci che sarebbero i «disimpegnati».
Secondo modo per farsi un nome: esordire nella medietà (cioè nel tanto odiato nazional-popolare), per poi tentare il salto verso la superiorità.
Il copione lo conosciamo: a ogni gaffe di cultura generale scatta la presa in giro. Il problema è che a perderci sono proprio loro, i maestrini col ditino alzato. Perché è meno grave essere vittime dello scadimento culturale del Paese che esserne responsabili. Perché, nonostante le gaffe conclamate e i vostri moti di sdegno e scherno col ditino alzato su congiuntivi, storia e geografia, gli errori confermano a pieno titolo come uomini di popolo, gente comune, siano vittime dello scadimento culturale del Paese e non siano responsabili di una sub cultura menzognera omologata e conforme. Forse alla gente comune rompe il cazzo il sentire le prediche e le ironie di chi - lungi dall’essere anche solo avvicinabile al concetto di élite - pensa di saperne un po’ di più. Forse perché ha avuto insegnanti migliori, o un contesto famigliare un po’ più acculturato, o il tempo di leggere qualche libro in più. O forse perchè ha maggior dose di presunzione ed arroganza, oppure occupa uno scranno immeritato, o gli si dà l’opportunità mediatica immeritata, che gli dà un posto in alto e l’opportunità di vaneggiare.
Non c'è nessun genio, nessun accademico tra i maestrini. Del resto, mai un vero intellettuale si permetterebbe di correggere una citazione errata, tantomeno di prenderne in giro l'autore. Solo gente normale con una cultura normale pure loro, con una alta dose di egocentrismo, cresciuti a pane, magari a videocassette dell’Unità di Veltroni e citazioni a sproposito di Pasolini. Maestrini che vedono la pagliuzza negli occhi altrui, pagliuzza che spesso non c'è neppure, e non hanno coscienza della trave nei loro occhi o su cui sono appoggiati.
Intervista all’autore, il dr Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie.
«Quando ero piccolo a scuola, come in famiglia, mi insegnavano ad adempiere ai miei doveri: studiare per me per sapere; lavorare per la famiglia; assolvere la leva militare per la difesa della patria; frequentare la chiesa ed assistere alla messa domenicale; ascoltare i saggi ed i sapienti per imparare, rispettare il prossimo in generale ed in particolare i più grandi, i piccoli e le donne, per essere rispettato. La visita giornaliera ai nonni ed agli zii era obbligatoria perché erano subgenitori. I cugini erano fratelli. Il saluto preventivo agli estranei era dovuto. Ero felice e considerato. L'elargizione dei diritti era un premio che puntuale arrivava. Contava molto di più essere onesti e solidali che non rivendicare o esigere qualcosa che per legge o per convenzione ti spettava. Oggi: si pretende (non si chiede) il rispetto del proprio (e non dell'altrui) diritto, anche se non dovuto; si parla sempre con imposizione della propria opinione; si fa a meno di studiare e lavorare o lo si impedisce di farlo, come se fosse un dovere, più che un diritto; la furbizia per fottere il prossimo è un dono, non un difetto. Non si ha rispetto per nessun'altro che non sia se stesso. Non esiste più alcun valore morale. Non c'è più Stato; nè Famiglia; nè religione; nè amicizia. Sui social network, il bar telematico, sguazzano orde di imbecilli. Quanto più amici asocial si hanno, più si è soli. Questa è l'involuzione della specie nella società moderna liberalcattocomunista».
Quindi, oggi, cosa bisogna sapere?
«Non bisogna sapere, ma è necessario saper sapere. Cosa voglio dire? Affermo che non basta studiare il sapere che gli altri od il Sistema ci propinano come verità e fermarci lì, perché in questo caso diveniamo quello che gli altri hanno voluto che diventassimo: delle marionette. E’ fondamentale cercare il retro della verità propinata, ossia saper sapere se quello che sistematicamente ci insegnano non sia una presa per il culo. Quindi se uno già non sa, non può effettuare la verifica con un ulteriore sapere di ricerca ed approfondimento. Un esempio per tutti. Quando si studia giurisprudenza non bisogna fermarsi alla conoscenza della norma ed eventualmente alla sua interpretazione. Bisogna sapere da chi e con quale maggioranza ideologica e perchè è stata promulgata o emanata e se, alla fine, sia realmente condivisa e rispettata. Bisogna conoscere il retro terra per capirne il significato: se è stata emessa contro qualcuno o a favore di qualcun'altro; se è pregna di ideologia o adottata per interesse di maggioranza di Governo; se è un'evoluzione storica distorsiva degli usi e dei costumi nazionali o influenzata da pregiudizi, o sia una conformità alla legislazione internazionale lontana dalla nostra cultura; se è stata emanata per odio...L’odio è un sentimento di rivalsa verso gli altri. Dove non si arriva a prendere qualcosa si dice che non vale. E come quel detto sulla volpe che non riuscendo a prendere l’uva disse che era acerba. Nel parlare di libertà la connessione va inevitabilmente ai liberali ed alla loro politica di deburocratizzazione e di delegificazione e di liberalizzazione nelle arti, professioni e nell’economia mirante all’apoteosi della meritocrazia e della responsabilità e non della inadeguatezza della classe dirigente. Lo statalismo è una stratificazione di leggi, sanzioni e relativi organi di controllo, non fini a se stessi, ma atti ad alimentare corruttela, ladrocinio, clientelismo e sopraffazione dei deboli e degli avversari politici. Per questo i liberali sono una razza in estinzione: non possono creare consenso in una massa abituata a pretendere diritti ed a non adempiere ai doveri. Fascisti, comunisti e clericali sono figli degeneri di una stessa madre: lo statalismo ed il centralismo. Si dicono diversi ma mirano tutti all’assistenzialismo ed alla corruzione culturale per influenzare le masse: Panem et circenses (letteralmente «pane e [giochi] circensi») è una locuzione latina piuttosto nota e spesso citata, usata nell'antica Roma e al giorno d'oggi per indicare in sintesi le aspirazioni della plebe (nella Roma di età imperiale) o della piccola borghesia, o d'altro canto in riferimento a metodi politici bassamente demagogici. Oggi la politica non ha più credibilità perchè non è scollegata dall’economia e dalle caste e dalle lobbies che occultamente la governano, così come non sono più credibili i loro portavoce, ossia i media di regime, che tanto odiano la "Rete". Internet, ormai, oggi, è l'unico strumento che permette di saper sapere, dando modo di scoprire cosa c'è dietro il fronte della medaglia, ossia cosa si nasconda dietro le fake news (bufale) di Stato o dietro la discultura e l'oscurantismo statalista».
Cosa racconta nei suoi libri?
«Sono un centinaio di saggi di inchiesta composti da centinaia di pagine, che raccontano di un popolo difettato che non sa imparare dagli errori commessi. Pronto a giudicare, ma non a giudicarsi. I miei libri raccontato l’indicibile. Scandali, inchieste censurate, storie di ordinaria ingiustizia, di regolari abusi e sopraffazioni e di consueta omertà. Raccontano, attraverso testimonianze e documenti, per argomento e per territorio, i tarli ed i nei di una società appiattita che aspetta il miracolo di un cambiamento che non verrà e che, paradosso, non verrà accettato. In più, come chicca editoriale, vi sono i saggi con aggiornamento temporale annuale, pluritematici e pluriterritoriali. Tipo “Selezione dal Reader’s Digest”, rivista mensile statunitense per famiglie, pubblicata in edizione italiana fino al 2007. Gli argomenti ed i territori trattati nei saggi periodici sono completati ed approfonditi nei saggi analitici specificatamente dedicati e già pubblicati negli stessi canali di distribuzione internazionale in forma Book o E-book. Canali di pubblicazione e di distribuzione come Amazon o Google libri. Opere oggetto di studio e fonti propedeutiche a tesi di laurea ed inchieste giornalistiche. I testi hanno una versione video sui miei canali youtube».
Qual è la reazione del pubblico?
«Migliaia sono gli accessi giornalieri alle letture gratuite di parti delle opere su Google libri e decine di migliaia sono le pagine lette ogni giorno. Accessi da tutto il mondo, nonostante il testo sia in lingua italiana e non sia un giornale quotidiano. Si troveranno, anche, delle recensioni deliranti e degradanti di queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando del nulla, ma dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio che l'offeso si ribelli con la denigrazione del palesato».
Perché è poco conosciuto al grande pubblico generalista?
«Perché sono diverso. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati. Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti. In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Dove si sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso. Il difetto degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte. Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da “coglioni”».
Qual è la sua missione?
«“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente…Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili”. Citazioni di Bertolt Brecht. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!»
Perché è orgoglioso di essere diverso?
«E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta...” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso...” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale».
Dr. Antonio Giangrande. Orgoglioso di essere diverso.
La massa ti considera solo se hai e ti votano solo se dai. Nulla vali se tu sai. Victor Hugo: "Gli uomini ti stimano in rapporto alla tua utilità, senza tener conto del tuo valore." Le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale, tangibile ed immediata, da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili da sempre, pur con altissimo valore, sono emarginati o ignorati, inibendone, ulteriormente, l’utilità.
Dr. Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie.
Fa quello che si sente di fare e crede in quello che si sente di credere.
La Democrazia non è la Libertà.
La libertà è vivere con libero arbitrio nel rispetto della libertà altrui.
La democrazia è la dittatura di idioti che manipolano orde di imbecilli ignoranti e voltagabbana.
Cattolici e comunisti, le chiese imperanti, impongono la loro libertà, con la loro morale, il loro senso del pudore ed il loro politicamente corretto.
Per questo un popolo di coglioni sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da coglioni.
Facciamo sempre il solito errore: riponiamo grandi speranze ed enormi aspettative in piccoli uomini senza vergogna.
Un altro errore che commettiamo è dare molta importanza a chi non la merita.
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Dante, Inferno XXVI
Le pecore hanno paura dei lupi, ma è il loro pastore che le porta al macello.
Da sociologo storico ho scritto dei saggi dedicati ad ogni partito o movimento politico italiano: sui comunisti e sui socialisti (Craxi), sui fascisti (Mussolini), sui cattolici (Moro) e sui moderati (Berlusconi), sui leghisti e sui pentastellati. Il sottotitolo è “Tutto quello che non si osa dire. Se li conosci li eviti.” Libri che un popolo di analfabeti mai leggerà.
Da queste opere si deduce che ogni partito o movimento politico ha un comico come leader di riferimento, perché si sa: agli italiani piace ridere ed essere presi per il culo. Pensate alle battute di Grillo, alle barzellette di Berlusconi, alle cazzate di Salvini, alle freddure della Meloni, alle storielle di Renzi, alle favole di D’Alema e Bersani, ecc. Partiti e movimenti aventi comici come leader e ladri come base.
Gli effetti di avere dei comici osannati dai media prezzolati nei tg o sui giornali, anziché vederli esibirsi negli spettacoli di cabaret, rincoglioniscono gli elettori. Da qui il detto: un popolo di coglioni sarà sempre amministrato o governato, informato, istruito e giudicato da coglioni.
Per questo non ci lamentiamo se in Italia mai nulla cambia. E se l’Italia ancora va, ringraziamo tutti coloro che anziché essere presi per il culo, i comici e la loro clack (claque) li mandano a fanculo.
Antonio Giangrande, scrittore, accademico senza cattedra universitaria di Sociologia Storica, giornalista ed avvocato non abilitato. "Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io, vivi i miei dolori, i miei dubbi, le mie risate...vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno ha la propria storia. E solo allora mi potrai giudicare." Luigi Pirandello.
Dapprima ti ignorano. Poi ti deridono. Poi ti emarginano. Poi ti combattono. Tu sei solo, ma non per sempre. Loro sono tanti, ma non per sempre. Ed allora sarai vincente, ma solo dopo la tua morte. I primi a combatterti sono i prossimi parenti ed i compaesani ed allor "non ragioniam di loro, ma guarda e passa" (Dante Alighieri). “Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi”. Mt 13, 54-58.
Se si disprezza quello che gli altri sono e fanno, perché, poi, si è come gli altri e si osteggiano i diversi?
"C’è un’azione peggiore che quella di togliere il diritto di voto al cittadino e consiste nel togliergli la voglia di votare.” (R. Sabatier)
«La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile» - Corrado Alvaro, Ultimo diario, 1961.
Vivere senza leggere, o senza sfogliare i libri giusti scritti fuori dal coro o vivere studiando dai saggi distribuiti dal sistema di potere catto comunista savoiardo nelle scuole e nelle università, è molto pericoloso. Ciò ti obbliga a credere a quello che dicono gli altri interessati al Potere e ti conforma alla massa. Allora non vivi da uomo, ma da marionetta.
Se scrivi e dici la verità con il coraggio che gli altri non hanno, il risultato non sarà il loro rinsavimento ma l’essere tu additato come pazzo. Ti scontri sempre con la permalosità di magistrati e giornalisti e la sornionità degli avvocati avvezzi solo ai loro interessi. Categorie di saccenti che non ammettono critiche. Se scrivi e sei del centro-nord Italia, i conterranei diranno: che bel libro, bravo, è uno di noi. Se scrivi e sei del centro-sud Italia i conterranei diranno: quel libro l’avrei scritto anch’io, anzi meglio, ma sono solo cazzate. Chi siamo noi? Siamo i “coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo diventare. Da bambini i genitori ci educavano secondo i loro canoni, fino a che abbiamo scoperto che era solo il canone di poveri ignoranti. Da studenti i maestri ci istruivano secondo il loro pensiero, fino a che abbiamo scoperto che era solo il pensiero di comunisti arroganti. Prima dell’ABC ci insegnavano “Bella Ciao”. Da credenti i ministri di culto ci erudivano sulla confessione religiosa secondo il loro verbo, fino a che abbiamo scoperto che era solo la parola di pedofili o terroristi. Da lettori e telespettatori l’informazione (la claque del potere) ci ammaestrava all’odio per il diverso ed a credere di vivere in un paese democratico, civile ed avanzato, fino a che abbiamo scoperto che si muore di fame o detenuti in canili umani. Da elettori i legislatori ci imponevano le leggi secondo il loro diritto, fino a che abbiamo scoperto che erano solo corrotti, mafiosi e massoni. Ecco, appunto: siamo i “coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo diventare. E se qualcuno non vuol essere “coglione” e vuol cambiare le cose, ma non ci riesce, vuol dire che è “coglione” lui e non lo sa, ovvero è circondato da amici e parenti “coglioni”.
John Keating: Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Carpe diem. Cogliete l'attimo, ragazzi... Rendete straordinaria la vostra vita!
Gerard Pitts: Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola e lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà. John Keating: Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino: noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana; e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita. Dal film L'attimo fuggente (Dead Poets Society), film del 1989 diretto da Peter Weir e con protagonista Robin Williams.
Studiare non significa sapere, volere non significa potere. Ai problemi non si è capaci di trovare una soluzione che accontenti tutti, perché una soluzione per tutti non esiste. Alla fine nessuno è innocente, perché in questa società individualista, violenta e superficiale tutti sono colpevoli. Io ho preso la mia decisione mentre la totalità di voi non sa prenderne alcuna (anche nelle cose più semplici). Come potreste capire cosa è veramente importante nella vita? Non saprete mai se avete preso la decisione giusta perché non vi siete fidati di voi stessi. Accusate il sistema, ma il sistema è freddo inesorabile matematico, solo chi è deciso a raggiungere la riva la raggiungerà. Vi auguro tutto il meglio per la vostra vita. “Class Enemy”, di Rok Bicek film del 2013.
Dr. Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, destinatario delle denunce presentate dai magistrati per tacitarlo e ricevente da tutta Italia di centinaia di migliaia di richieste di aiuto o di denunce di malefatte delle istituzioni. Ignorato dai media servi del potere.
Come far buon viso a cattivo gioco ed aspettare che dal fiume appaia il corpo del tuo nemico. "Subisci e taci" ti intima il Sistema. Non sanno, loro, che la vendetta è un piatto che si gusta freddo. E non si può perdonare...
Un padre regala al figlio un sacchetto di chiodi. “Tieni figliolo, ecco un sacchetto di chiodi. Piantane uno nello steccato Ogni volta che che perdi la pazienza e litighi con qualcuno perchè credi di aver subito un'ingiustizia” gli dice. Il primo giorno il figlio piantò ben 37 chiodi ma nelle settimane successive imparò a controllarsi e il numero di chiodi cominciò piano piano a diminuire. Aveva infatti scoperto che era molto più facile controllarsi che piantare chiodi e così arrivò un giorno in cui non ne piantò nemmeno uno. Andò quindi dal padre e gli disse che per quel giorno non aveva litigato con nessuno, pur essendo stato vittima d'ingiustizie e di soprusi, e non aveva piantato alcun chiodo. Il padre allora gli disse: “Benissimo figliolo, ora leva un chiodo dallo steccato per ogni giorno in cui non hai perso la pazienza e litigato con qualcuno”. Il figlio ascoltò e tornò dal padre dopo qualche giorno, comunicandogli che aveva tolto tutti i chiodi dallo steccato e che non aveva mai più perso la pazienza. Il padre lo portò quindi davanti allo steccato e guardandolo gli disse: “Figliolo, ti sei comportato davvero bene. Bravo. Ma li vedi tutti quei buchi? Lo steccato non potrà più tornare come era prima. Quando litighi con qualcuno, o quando questi ha usato violenza fisica o psicologica nei tuoi confronti, rimane una ferita come questi buchi nello steccato. Tu puoi piantare un coltello in un uomo e poi levarlo, e lo stesso può fare questi con te, ma rimarrà sempre una ferita. E non importa quante volte ti scuserai, o lui lo farà con te, la ferita sarà sempre lì. Una ferita verbale è come il chiodo nello steccato e fa male quanto una ferita fisica. Lo steccato non sarà mai più come prima. Quando dici le cose in preda alla rabbia, o quando altri ti fanno del male, si lasciano delle ferite come queste: come i buchi nello steccato. Possono essere molto profonde. Alcune si rimarginano in fretta, altre invece, potrebbero non rimarginare mai, per quanto si possa esserne dispiaciuti e si abbia chiesto scusa".
Io non reagisco, ma mi si permetta di raccontare l'accaduto. Voglio far conoscere la verità sui chiodi piantati nelle nostre carni.
La mia esperienza e la mia competenza mi portano a pormi delle domande sulle vicende della vita presente e passata e sul perché del ripetersi di eventi provati essere dannosi all’umanità, ossia i corsi e i ricorsi storici. Gianbattista Vico, il noto filosofo napoletano vissuto fra il XVII e XVIII secolo elaborò una teoria, appunto dei corsi e ricorsi storici. Egli era convinto che la storia fosse caratterizzata dal continuo e incessante ripetersi di tre cicli distinti: l’età primitiva e divina, l’età poetica ed eroica, l’età civile e veramente umana. Il continuo ripetersi di questi cicli non avveniva per caso ma era predeterminato e regolamentato, se così si può dire, dalla provvidenza. Questa formulazione di pensiero è comunemente nota come “teoria dei corsi e dei ricorsi storici”. In parole povere, tanto per non essere troppo criptici, il Vico sosteneva che alcuni accadimenti si ripetevano con le medesime modalità, anche a distanza di tanto tempo; e ciò avveniva non per puro caso ma in base ad un preciso disegno stilato della divina provvidenza.” Io sono convinto, invece, che l’umanità dimentica e tende a sbagliare indotta dalla stupidità e dall’egoismo di soddisfare in ogni modo totalmente i propri bisogni in tempi e spazi con risorse limitate. Trovare il perché delle discrepanze dell’ovvio raccontato. Alle mie domando non mi do io stesso delle risposte. Le risposte le raccolgo da chi sento essere migliore di me e comunque tra coloro contrapposti con le loro idee sullo stesso tema da cui estrapolare il sunto significativo. Tutti coloro che scrivono, raccontano il fatto secondo il loro modo di vedere e lo ergono a verità. Ergo: stesso fatto, tanti scrittori, quindi, tanti fatti diversi. La mia unicità e peculiarità, con la credibilità e l’ostracismo che ne discende, sta nel raccontare quel fatto in un’unica sede e riportando i vari punti di vista. In questo modo svelo le mistificazioni e lascio solo al lettore l’arbitrio di trarne la verità da quei dati.
Voglio conoscere gli effetti, sì, ma anche le cause degli accadimenti: il post e l’ante. La prospettiva e la retrospettiva con varie angolazioni. Affrontare le tre dimensioni spaziali e la quarta dimensione temporale.
Si può competere con l’intelligenza, mai con l’idiozia. L’intelligenza ascolta, comprende e pur non condividendo rispetta. L’idiozia si dimena nell’Ego, pretende ragione non ascoltando le ragioni altrui e non guarda oltre la sua convinzione dettata dall’ignoranza. L’idiozia non conosce rispetto, se non pretenderlo per se stessa.
Quando fai qualcosa hai tutti contro: quelli che volevano fare la stessa cosa, senza riuscirci, impediti da viltà, incapacità, ignavia; quelli che volevano fare il contrario; e quelli, ossia la stragrande maggioranza, che non volevano fare niente.
Certe persone non sono importanti, siamo noi che, sbagliando, gli diamo importanza. E poi ci sono quelle persone che non servono ad un cazzo, non fanno un cazzo e si credono sto cazzo.
Correggi un sapiente ed esso diventerà più colto. Correggi un ignorante ed esso diventerà un tuo acerrimo nemico.
Molti non ti odiano perché gli hai fatto del male, ma perché sei migliore di loro.
Più stupido di chi ti giudica senza sapere nulla di te è colui il quale ti giudica per quello che gli altri dicono di te. Perché le grandi menti parlano di idee; le menti medie parlano di fatti; le infime menti parlano solo male delle persone.
E’ importante stare a posto con la propria coscienza, che è molto più importante della propria reputazione. La tua coscienza sei tu, la reputazione è ciò che gli altri pensano di te e quello che gli altri pensano di te è un problema loro.
Le bugie sono create dagli invidiosi, ripetute dai cretini e credute dagli idioti, perché un grammo di comportamento esemplare, vale un quintale di parole. Le menti mediocri condannano sempre ciò che non riescono a capire.
E se la strada è in salita, è solo perché sei destinato ad attivare in alto.
Ci sono persone per indole nate per lavorare e/o combattere. Da loro ci si aspetta tanto ed ai risultati non corrispondono elogi. Ci sono persone nate per oziare. Da loro non ci si aspetta niente. Se fanno poco sono sommersi di complimenti. Guai ad aspettare le lodi del mondo. Il mondo è un cattivo pagatore e quando paga lo fa sempre con l’ingratitudine.
Il ciclo vitale biologico della natura afferma che si nasce, si cresce, ci si riproduce, si invecchia e si muore e l’evoluzione fa vincere i migliori. Solo a noi umani è dato dare un senso alla propria vita.
Ergo. Ai miei figli ho insegnato:
Le ideologie, le confessioni, le massonerie vi vogliono ignoranti;
Le mafie, le lobbies e le caste vi vogliono assoggettati;
Le banche vi vogliono falliti;
La burocrazia vi vuole sottomessi;
La giustizia vi vuole prigionieri;
Siete nati originali…non morite fotocopia.
Siate liberi. Studiare, ma non fermarsi alla cultura omologata. La conoscenza è l'arma migliore per vincere.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
Lettera ad un amico che ha tentato la morte.
Le difficoltà rinforzano il carattere e certo quello che tu eri, oggi non lo sei.
Le difficoltà le affrontano tutti in modi diversi, come dire: in ogni casa c’è una croce. L’importante portarla con dignità. E la forza data per la soluzione è proporzionale all’intelligenza.
Per cui: x grado di difficoltà = x grado di intelligenza.
Pensa che io volevo studiare per emergere dalla mediocrità, ma la mia famiglia non poteva.
Per poter studiare dovevo lavorare. Ma lavoro sicuro non ne avevo.
Per avere un lavoro sicuro dovevo vincere un concorso pubblico, che lo vincono solo i raccomandati.
Ho partecipato a decine di concorsi pubblici: nulla di fatto.
Nel “mezzo del cammin della mia vita”, a trentadue anni, avevo una moglie e due figli ed una passione da soddisfare.
La mia vita era in declino e le sconfitte numerose: speranza per il futuro zero!
Ho pensato ai miei figli e si è acceso un fuoco. Non dovevano soffrire anche loro.
Le difficoltà si affrontano con intelligenza: se non ce l’hai, la sviluppi.
Mi diplomo in un anno presso la scuola pubblica da privatista: caso unico.
Mi laureo alla Statale di Milano in giurisprudenza in due anni: caso raro.
Sembrava fatta, invece 17 anni per abilitarmi all’avvocatura senza successo per ritorsione di chi non accetta i diversi. Condannato all’indigenza e al discredito, per ritorsione dei magistrati e dei media a causa del mio essere diverso.
Mio figlio ce l’ha fatta ad abilitarsi a 25 anni con due lauree, ma è impedito all’esercizio a causa del mio disonore.
Lui aiuta gli altri nello studio a superare le incapacità dei docenti ad insegnare.
Io aiuto gli altri, con i miei saggi, ad essere orgogliosi di essere diversi ed a capire la realtà che li circonda.
Dalla mia esperienza posso dire che Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi o valutazioni lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
Per questo un popolo di coglioni sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da coglioni.
Quindi, caro amico, non guardare più indietro. Guarda avanti. Non pensare a quello che ti manca o alle difficoltà che incontri, ma concentrati su quello che vuoi ottenere. Se non lasci opere che restano, tutti di te si dimenticano, a prescindere da chi eri in vita.
Pensa che più difficoltà ci sono, più forte diventerai per superarle.
Volere è potere.
E sii orgoglioso di essere diverso, perché quello che tu hai fatto, tentare la morte, non è segno di debolezza. Ma di coraggio.
Le menti più eccelse hanno tentato o pensato alla morte. Quella è roba da diversi. Perché? Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Per questo bisogna vivere, se lo hai capito: per ribellione e per rivalsa!
Non si deve riporre in me speranze mal riposte.
Io posso dare solidarietà o prestare i miei occhi per leggere o le mie orecchie per sentire, ma cosa posso fare per gli altri, che non son stato capace di fare per me stesso?
Nessuno ha il potere di cambiare il mondo, perché il mondo non vuol essere cambiato.
Ho solo il potere di scrivere, senza veli ideologici o religiosi, quel che vedo e sento intorno a me. E’ un esercizio assolutamente soggettivo, che, d’altronde, non mi basta nemmeno a darmi da vivere.
E’ un lavoro per i posteri, senza remunerazione immediata.
Essere diversi significa anche essere da soli: senza un gruppo di amici sinceri o una claque che ti sostenga.
Il fine dei diversi non combacia con la meta della massa. La storia dimostra che è tutto un déjà-vu.
Tante volte ho risposto no ai cercatori di biografie personali, o ai sostenitori di battaglie personali. Tante volte, portatori delle loro bandiere, volevano eserciti per lotte personali, elevandosi a grado di generali.
La mia missione non è dimostrare il mio talento o le mie virtù rispetto agli altri, ma documentare quanto questi altri siano niente in confronto a quello che loro considerano di se stessi.
Quindi ritienimi un amico che sa ascoltare e capire, ma che nulla può fare o dare ad altri, perché nulla può fare o dare per se stesso.
Sono solo un Uomo che scrive e viene letto, ma sono un uomo senza Potere.
Dell’uomo saggio e giusto si segue l’esempio, non i consigli.
Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Dove si sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.
Il difetto degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte.
Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da “coglioni”.
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Il ciclo vitale, in biologia, è l'intervallo tra il susseguirsi di generazioni di una specie. L'esistenza di ogni organismo si svolge secondo una sequenza ciclica di stadi ed eventi biologici, caratterizzata in base alla specie di appartenenza. Queste sequenze costituiscono i cosiddetti Cicli Biologici. Ogni essere vivente segue un ciclo vitale biologico composto dai seguenti stadi: nascita, crescita, riproduzione, senescenza e morte. Per quanto possa essere breve o corta la vita, nessun essere vivente preso singolarmente è immortale. Ma la sua specie diventa immortale attraverso la riproduzione e l'evoluzione. Gli esseri viventi si evolvono nel corso del tempo per potersi meglio adattare alla natura che li circonda. Attraverso la riproduzione le generazioni trasmettono i propri geni a quelle future. Durante questo passaggio le nuove generazioni possono assumere caratteristiche nuove o perderne alcune. Le differenze si traducono in vantaggi o in handicap per chi le possiede, agendo direttamente sul processo evolutivo tramite la selezione naturale degli individui. Le nuove caratteristiche che agevolano l'adattamento all'ambiente offrono all'individuo maggiori probabilità di sopravvivenza e, quindi, di riproduzione. E' innaturale non riprodursi. Senza riproduzione non vi è proseguimento ed evoluzione della specie. Senza riproduzione il ciclo vitale biologico cessa. Ciò ci rende mortali. Parlare in termini scientifici dell'eterosessualità e del parto, quindi di stati naturali, fa di me un omofobo ed un contrabortista, quindi un non-comunista? Cercare di informare i simili contro la deriva involutiva, fa di me un mitomane o pazzo?
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Da sempre diffido di chi, vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del difensore civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro, per poter metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e mai parlano di libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.
Ad ogni azione umana nefasta si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli permettiamo di farle.
Parlare nei miei libri del caso singolo del semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di mitomania, pazzia o calunnia, oltre che nel disinteresse. Invece parlo di loro, delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di loro stessi e se ne fottono degli altri.
Alla fine di noi rimane il nostro operato, checché gli altri ne dicano. E quello bisogna giudicare. Nasco da una famiglia umile e povera. Una di quelle famiglie dove la sfortuna è di casa. Non puoi permetterti di studiare, né avere amici che contano. Per questo il povero è destinato a fare il manovale o il contadino. Mi sono ribellato e contro la sorte ho voluto studiare, per salire nel mondo non mio. Per 17 anni ho cercato di abilitarmi nell’avvocatura. Non mi hanno voluto. Il mondo di sotto mi tiene per i piedi; il mondo di sopra mi calca la testa. In un esame truccato come truccati sono tutti i concorsi pubblici in Italia: ti abilitano se non rompi le palle. Tutti uguali nella mediocrità. Dal 1998 ho partecipato all’esame forense annuale. Sempre bocciato. Ho rinunciato a proseguire nel 2014 con la commissione presieduta dall’avv. Francesco De Jaco. L’avvocato di Cosima Serrano condannata con la figlia Sabrina Misseri per il delitto di Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana. Tutte mie compaesane. La Commissione d’esame di avvocato di Lecce 2014. La più serena che io abbia trovato in tutti questi anni. Ho chiesto invano a De Jaco di tutelare me, dagli abusi in quell’esame, come tutti quelli come me che non hanno voce. Se per lui Cosima è innocente contro il sentire comune, indotti a pensarla così dai media e dai magistrati, perché non vale per me la verità che sia vittima di un sistema che mi vuol punire per essermi ribellato? Si nega l’evidenza. 1, 2, 3 anni, passi. 17 anni son troppi anche per il più deficiente dei candidati. Ma gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Compiti non corretti, ma ritenuti tali in tempi insufficienti e senza motivazione e con quote prestabilite di abilitati. Così per me, così per tutti. Gli avvocati abilitati negano l’evidenza. Logico: chi passa, non controlla. Ma 17 anni son troppi per credere alla casualità di essere uno sfigato, specialmente perché i nemici son noti, specie se sono nelle commissioni d’esame. In carcere o disoccupato. Tu puoi gridare a squarciagola le ingiustizie, ma nessuno ti ascolta, in un mondo di sordi. Nessuno ti crede. Fino a che non capiti a loro. E in questa Italia capita, eccome se capita! La tua verità contro la verità del potere. Un esempio da raccontare. Ai figli non bisogna chiedere cosa vogliono fare da grandi. Bisogna dir loro la verità. Chiedergli cosa vorrebbero che gli permettessero di fare da grandi. Sono nato in quelle famiglie che, se ti capita di incappare nelle maglie della giustizia, la galera te la fai, anche da innocente. A me non è successo di andare in galera, pur con reiterati tentativi vani da parte della magistratura di Taranto, ma sin dal caso Tortora ho capito che in questa Italia in fatto di giustizia qualcosa non va. Pensavo di essere di sinistra, perché la sinistra è garantismo, ma non mi ritrovo in un’area dove si tollerano gli abusi dei magistrati per garantirsi potere ed impunità. E di tutto questo bisogna tacere. A Taranto, tra i tanti processi farsa per tacitarmi sulle malefatte dei magistrati, uno si è chiuso, con sentenza del Tribunale n. 147/2014, con l’assoluzione perché il fatto non sussiste e per non doversi procedere. Bene: per lo stesso fatto si è riaperto un nuovo procedimento ed è stato emesso un decreto penale di condanna con decreto del Gip. n. 1090/2014: ossia una condanna senza processo. Tentativo stoppato dall’opposizione.
Zittirmi sia mai. Pur isolato e perseguitato. Gli italiani son questi. Ognuno dia la sua definizione. Certo è che gli italiani non mi leggono, mi leggono i forestieri. Mi leggeranno i posteri. Tutto regolare: lo ha detto la tv, lo dicono i giudici. Per me, invece, è tutto un trucco. In un mondo di ladri nessuno vien da Marte. Tutti uguali: giudicanti e giudicati. E’ da decenni che studio il sistema Italia, a carattere locale come a livello nazionale. Da queste indagini ne sono scaturiti decine di saggi, raccolti in una collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo", letti in tutto il mondo, ma che mi sono valsi l’ostruzionismo dei media nazionali. Pennivendoli venduti ai magistrati, all’economia ed alla politica, ma che non impediscono il fatto che di me si parli su 200.000 siti web, come accertato dai motori di ricerca. Book ed E-Book che si possono trovare su Amazon.it, Lulu.com. CreateSpace.com e Google Libri, oltre che in forma di lettura gratuita e free vision video su www.controtuttelemafie.it , mentre la promozione del territorio è su www.telewebitalia.eu.
Ho la preparazione professionale per poter dire la sua in questioni di giustizia?
Non sono un giornalista, ma a quanto pare sono l’unico a raccontare tutti i fatti. Non sono un avvocato ma mi diletto ad evidenziare le manchevolezze di un sistema giudiziario a se stante. La mia emigrazione in piena adolescenza in Germania a 16 anni per lavorare; la mia laurea quadriennale in Giurisprudenza presa in soli due anni all’Università Statale di Milano, lavorando di notte e con moglie e due figli da mantenere, dopo aver conseguito il diploma da ragioniere in un solo anno da privatista presso un Istituto tecnico Statale e non privato, per non sminuirne l’importanza, portando tutti i 5 anni di corso; tutto ciò mi ha reso immune da ogni condizionamento culturale od ambientale. I miei 6 anni di esercizio del patrocinio legale mi hanno fatto conoscere le magagne di un sistema che non è riuscito a corrompermi. Per questo dal 1998 al 2014 non mi hanno abilitato alla professione di avvocato in un esame di Stato, che come tutti i concorsi pubblici ho provato, con le mie ricerche ed i miei libri, essere tutti truccati. Non mi abilitano. Perché non sono uguale agli altri, non perché son meno capace. Non mi abilitano perché vedo, sento e parlo. Ecco perché posso parlare di cose giuridiche in modo di assoluta libertà, senza condizionamento corporativistico, anche a certezza di ritorsione. E’ tutta questione di coscienza.
Alle sentenze irrevocabili di proscioglimento del Tribunale di Taranto a carico del dr Antonio Giangrande, già di competenza della dr.ssa Rita Romano, giudice di Taranto poi ricusata perché denunciata, si aggiunge il verbale di udienza dell’11 dicembre 2015 della causa n. 987/09 (1832/07 RGNR) del Tribunale di Potenza, competente su fatti attinenti i magistrati di Taranto, con il quale si dispone la perfezione della fattispecie estintiva del processo per remissione della querela nei confronti del dr Antonio Giangrande da parte del dr. Alessio Coccioli, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, poi trasferito alla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Remissione della querela volontaria, libera e non condizionata da alcun atto risarcitorio.
Il Dr Antonio Giangrande era inputato per il reato previsto e punito dall’art. 595 3° comma c.p. “perchè inviando una missiva a sua firma alla testata giornalistica La Gazzetta del Sud Africa e pubblicata sui siti internet lagazzettadelsudafrica.net, malagiustizia.eu, e associazionecontrotuttelemafie.org, offendeva l’onore ed il decoro del dr. Alessio Coccioli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, riportando in detto su scritto la seguente frase: “…il PM Alessio Coccioli, inopportunamente delegando i carabinieri di Manduria, quali PG, ha reso lecito tale modus operandi (non rilasciare attestato di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Manduria ndr), motivandolo dal fatto che non è dannoso per il denunciante. Invece in denuncia si è fatto notare che tale usanza di recepimento degli atti, prettamente manduriana, può nascondere alterazioni procedurali in ambito concorsuale e certamente abusi a danno dei cittadini. Lo stesso PM Alessio Coccioli, inopportunamente delegando i carabinieri di Manduria, quali PG, per la colleganza con il comandante dei Vigili Urbani di Manduria, ha ritenuto le propalazioni del Giangrande, circa il concorso per Comandante dei Vigili Urbani, ritenuto truccato (perché il medesimo aveva partecipato e vinto in un concorso da egli stesso indetto e regolato in qualità di comandante pro tempore e dirigente dell’ufficio del personale), sono frutto di sue convinzioni non supportate da riscontri di natura obbiettiva e facendo conseguire tali riferimenti, al predetto dr. Coccioli, ad altre notazioni, contenute nello stesso scritto, nelle quali si denunciavano insabbiamenti, o poche richieste di archiviazioni strumentali attribuite ai magistrati della Procura della Repubblica di Taranto”.
Il Processo di Potenza, come i processi tenuti a Taranto, sono attinenti a reati di opinione. Lo stesso dr. Alessio Coccioli, una volta trasferito a Lecce, ha ritenuto che le opinioni espresse dal Dr Antonio Giangrande riguardo la Giustizia a Taranto non potessero continuare ad essere perseguite.
Ultimo atto. Esame di Avvocato 2015. A Lecce uno su quattro ce l’ha fatta. Sono partiti in 1.108: la prova scritta è stata passata da 275 praticanti. Preso atto.....
All'attenzione dell'avv. Francesco De Jaco. Illustre avv. Francesco De Jaco, in qualità di Presidente della Commissione di Esame di Avvocato 2014-2015, chi le scrive è il dr Antonio Giangrande. E’ quel signore, attempato per i suoi 52 anni e ormai fuori luogo in mezzo ai giovani candidati, che in sede di esame le chiese, inopinatamente ed invano, Tutela. Tutela, non raccomandazione. Così come nel 2002 fu fatto inutilmente con l’avv. Luigi Rella, presidente di commissione e degli avvocati di Lecce. Tutela perché quel signore il suo futuro lo ha sprecato nel suo passato. Ostinatamente nel voler diventare avvocato ha perso le migliori occasioni che la vita possa dare. Aspettava come tutti che una abilitazione, alla mediocrità come è l’esame forense truccato, potesse, prima o poi, premiare anche lui. Pecori e porci sì, lui no! Quel signore ha aspettato ben 17 anni per, finalmente, dire basta. Gridare allo scandalo per un esame di Stato irregolare non si può. Gridare al complotto contro la persona…e chi gli crede. Eppure a Lecce c’è qualcuno che dice: “quello lì, l’avvocato non lo deve fare”. Qualcuno che da 17 anni, infastidito dal mio legittimo operato anche contro i magistrati, ha i tentacoli tanto lunghi da arrivare ovunque per potermi nuocere. Chi afferma ciò è colui il quale dimostra con i fatti nei suoi libri, ciò che, agli ignoranti o a chi è in mala fede, pare frutto di mitomania o pazzia. Guardi, la sua presidenza, in sede di scritto, è stata la migliore tra le 17 da me conosciute. Purtroppo, però, in quel di Brescia quel che si temeva si è confermato. Brescia, dove, addirittura, l’ex Ministro Mariastella Gelmini chiese scampo, rifugiandosi a Reggio Calabria per poter diventare avvocato. Il mio risultato delle prove fa sì che chiuda la fase della mia vita di aspirazione forense in bruttezza. 18, 18, 20. Mai risultato fu più nefasto e, credo, immeritato e punitivo. Sicuro, però, che tale giudizio non è solo farina del sacco della Commissione di esame di Brescia. Lo zampino di qualche leccese c’è! Avvocato… o magistrato… o entrambi…: chissà? Non la tedio oltre. Ho tentato di trovare Tutela, non l’ho trovata. Forse chiedevo troppo. Marcire in carcere da innocente o pagare fio in termini professionali, credo che convenga la seconda ipotesi. Questo è quel che pago nel mettermi contro i poteri forti istituzionali, che io chiamo mafiosi. Avvocato, grazie per il tempo che mi ha dedicato. Le tolgo il disturbo e, nel caso l’importasse, non si meravigli, se, in occasione di incontri pubblici, se e quando ci saranno, la priverò del mio saluto. Con ossequi.
Avetrana lì 26 giugno 2015. Dr Antonio Giangrande, scrittore per necessità.
E’ da scuola l’esempio della correzione dei compiti in magistratura, così come dimostrato, primo tra tutti gli altri, dall’avv. Pierpaolo Berardi, candidato bocciato. Elaborati non visionati, ma dichiarati corretti. L’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti i compiti identici e tutti abilitati. Al Tg1 Rai delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di accesso in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di ortografia. La denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008, che hanno spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per manifesta parzialità dei commissari con abuso del pubblico ufficio. Risultato: un buco nell'acqua. Questi magistrati, nel frattempo diventati dei, esercitano. Esperienza diretta dell'avvocato Giovanni Di Nardo che ha scoperto temi pieni di errori di ortografia giudicati idonei alle prove scritte del concorso in magistratura indetto nel 2013 le cui prove si sono tenute nel Giugno del 2014. Se trovate che sia vergognoso condividete il più possibile, non c'è altro da fare.
PERCHE’ NON SON DIVENTATO AVVOCATO.
DOSSIER ESAME AVVOCATO
QUESTO E’ IL CASO ESEMPLARE DI RITORSIONE PER IL QUALE L’ITALIA MAFIOSA SI DOVREBBE VERGOGNARE.
COSI' SI DIVENTA AVVOCATO O SI IMPEDISCE DI ESSERLO!!!
E' UN ESAME DI STATO, INVECE DI FATTO E' UN CONCORSO PUBBLICO.
IN UN CONCORSO PUBBLICO DOVE LE COMMISSIONI DI ESAME SONO INATTENDIBILI ED ARBITRARI, ADOTTANDO NESSUN PRINCIPIO DI GIUDIZIO, NE' PROPRIO, NE' MINISTERIALE. FATTO RILEVATO ECCEZIONALMENTE DA UN TAR, ANNULLANDO TUTTE LE VALUTAZIONI.
IN UN CONCORSO PUBBLICO, (COMMISSIONE COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI UNIVERSITARI), I TEMI SCRITTI NON SONO CORRETTI, MA DA ANNI SONO DICHIARATI TALI. DEVI SUBIRE E DEVI PURE TACERE, IN QUANTO NON VI E' RIMEDIO GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO.
CONCORSI DI AVVOCATO PRESIEDUTI DA CHI E' STATO DENUNCIATO COME PRESIDENTE DI COMMISSIONE LOCALE. LA DENUNCIA E' STATA PRESENTATA ANCHE AL PARLAMENTO. SI E' CHIESTA UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE. NONOSTANTE LE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI PRESENTATE: TUTTO LETTERA MORTA. COSTUI NON HA POTUTO PIU' PRESIEDERE LA COMMISSIONE LOCALE, PERCHE' E' STATO ESTROMESSO DALLA RIFORMA DEL 2003, E NONOSTANTE CIO' POI E' STATO NOMINATO PRESIDENTE DI COMMISSIONE CENTRALE.
Queste sono le conclusioni del ricorso amministrativo presentato dall’avv. Mirko Giangrande per conto del padre dr. Antonio Giangrande. Ricorso con cui si contestano in fatto e in diritto i giudizi negativi delle prove scritte resi dalle sottocommissioni per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato. Ricorso presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce. Ricorso n. 1240/2011 che per 13 anni nessun avvocato per codardia ha mai voluto presentare. La commissione competente nel 2010 per tali conclusioni ha negato l’accesso al gratuito patrocinio. Il TAR ha rigettato l'istanza di sospensiva nonostante i vizi, mentre per altri candidati l'ha accolta, valutando l'elaborato direttamente nel merito.
CONCLUSIONI
Da quanto analiticamente già espresso e motivato si denota che violazione di legge, eccesso di potere e motivi di opportunità viziano qualsiasi valutazione negativa adottata dalla commissione d’esame giudicante, ancorchè in presenza di una capacità espositiva pregna di corretta applicazione di sintassi, grammatica ed ampia conoscenza di norme e principi di diritto dimostrata dal candidato in tutti e tre i compiti resi.
1. Qui si evince un fatto, da sempre notorio su tutti gli organi di stampa, rilevato e rilevabile in ambito nazionale: ossia la disparità di trattamento tra i candidati rispetto alla sessione d’esame temporale e riguardo alla Corte d’Appello di competenza. Diverse percentuali di idoneità, (spesso fino al doppio) per tempo e luogo d’esame, fanno sperare i candidati nella buona sorte necessaria per l’assegnazione della commissione benevola sorteggiata. Nel Nord Italia le percentuali adottate dalle locali commissioni d’esame sono del 30%, nel sud fino al 60%. Le sottocommissioni di Palermo sono come le sottocommissioni del Nord Italia. I Candidati sperano nella buona sorte dell’assegnazione. La Fortuna: requisito questo non previsto dalle norme.
2. Qui si contesta la competenza dei commissari a poter svolgere dei controlli di conformità ai criteri indicati: capacità pedagogica propria di docenti di discipline didattiche non inseriti in commissione.
3. Qui si contesta la mancanza di motivazione alle correzioni, note, glosse, ecc., tanto da essere contestate dal punto di vista oggettivo da gente esperta nella materia di riferimento.
4. Qui si evince la carenza, ovvero la contraddittorietà e la illogicità del giudizio reso in contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza di segni grafici sugli elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti, ecc., o comunque si contesta la fondatezza dei rilievi assunti, tale da suffragare e giustificare la corrispondente motivazione indotta al voto numerico. Tutto ciò denota l’assoluta mancanza di motivazione al giudizio, didattica e propedeutica al fine di conoscere e correggere gli errori, per impedirne la reiterazione.
5. Altresì qui si contesta la mancanza del voto di ciascun commissario, ovvero il voto riferito a ciascun criterio individuato per la valutazione delle prove.
6. Altresì qui si contesta l’assenza ingiustificata del presidente della Commissione d’esame centrale e si contesta contestualmente l’assenza del presidente della Iª sottocommissione di Palermo.
7. Altresì qui si contesta la correzione degli elaborati in tempi insufficienti, tali da rendere un giudizio composito.
8. Altresì qui si contesta, acclarandone la nullità, la nomina del presidente della Commissione centrale, Avv. Antonio De Giorgi, in quanto espressione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce. Nomina vietata dalle norme.
Inoltre, il metodo, contestato con i motivi indicati in precedenza, è lo stesso che ha inficiato per anni la vana partecipazione del ricorrente al medesimo concorso concluso con giudizi d’inidoneità fondata sugli stessi motivi illegittimi.
RICORSO CONTRO IL GIUDIZIO NEGATIVO ALL'ESAME DI AVVOCATO
COMMISSIONE NAZIONALE D'ESAME PRESIEDUTA DA CHI NON POTEVA RICOPRIRE L'INCARICO, COMMISSARI (COMMISSIONE COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI UNIVERSITARI) DENUNCIATI CHE GIUDICANO IL DENUNCIANTE E TEMI SCRITTI NON CORRETTI, MA DA 15 ANNI SONO DICHIARATI TALI. DEVI SUBIRE E DEVI PURE TACERE, IN QUANTO NON VI E' RIMEDIO GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO.
Ricorso, n. 1240/2011 presentato al Tar di Lecce il 25 luglio 2011 contro il voto numerico insufficiente (25,25,25) dato alle prove scritte di oltre 4 pagine cadaune della sessione del 2010 adducente innumerevoli nullità, contenente, altresì, domanda di fissazione dell’udienza di trattazione. Tale ricorso non ha prodotto alcun giudizio nei tempi stabiliti, salvo se non il diniego immediato ad una istanza cautelare di sospensione, tanto da farmi partecipare, nelle more ed in pendenza dell’esito definitivo del ricorso, a ben altre due sessioni successive, i cui risultati sono stati identici ai temi dei 15 anni precedenti (25,25,25): compiti puliti e senza motivazione, voti identici e procedura di correzione nulla in più punti. Per l’inerzia del Tar si è stati costretti di presentare istanza di prelievo il 09/07/2012. Inspiegabilmente nei mesi successivi all’udienza fissata e tenuta del 7 novembre 2012 non vi è stata alcuna notizia dell’esito dell’istanza, nonostante altri ricorsi analoghi presentati un anno dopo hanno avuto celere ed immediato esito positivo di accoglimento. Eccetto qualcuno che non poteva essere accolto, tra i quali i ricorsi dell'avv. Carlo Panzuti e dell'avv. Angelo Vantaggiato in cui si contestava il giudizio negativo reso ad un elaborato striminzito di appena una pagina e mezza. Solo in data 7 febbraio 2013 si depositava sentenza per una decisione presa già in camera di consiglio della stessa udienza del 7 novembre 2012. Una sentenza già scritta, però, ben prima delle date indicate, in quanto in tale camera di consiglio (dopo aver tenuto anche regolare udienza pubblica con decine di istanze) i magistrati avrebbero letto e corretto (a loro dire) i 3 compiti allegati (più di 4 pagine per tema), valutato e studiato le molteplici questioni giuridiche presentate a supporto del ricorso. Un'attenzione non indifferente e particolare e con un risultato certo e prevedibile, se si tiene conto che proprio il presidente del Tar è stato oggetto di inchiesta video e testuale da parte dello stesso ricorrente. Le gesta del presidente del Tar sono state riportate da Antonio Giangrande, con citazione della fonte, nella pagina d'inchiesta attinente la città di Lecce. Come per dire: chi la fa, l'aspetti!
Questi sono i giudizi resi dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) nei confronti delle sottocommissione esami avvocato-sessione 2012 - istituita presso la Corte d'appello di Lecce, nella parte in cui sono state valutate negativamente tre prove scritte dei ricorrenti, così determinando la non ammissione alle prove orali. Giudizi atti a dimostrare l'andazzo taciuto ed impunito sulle correzioni degli elaborati. Giudizio del Tar Campania disatteso dal Tar di Lecce nei confronti del Dr Antonio Giangrande.
N. 00647/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01579/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2013, proposto da:
Annalisa Maiolino, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;
N. 00648/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01584/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2013, proposto da:
Monica Ferraioli, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Paolino, con domicilio eletto in Salerno, p.za Sant'Agostino,29;
N. 00656/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01585/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2013, proposto da:
Massimiliano De Vita, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Vita, con domicilio eletto in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;
N. 00658/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01596/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2013, proposto da:
Michele Fiscina, rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Fenucciu, con domicilio eletto in Salerno, via Memoli n.12;
N. 00659/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01597/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2013, proposto da:
Valerio Cupolo, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 103;
N. 00660/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01598/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2013, proposto da:
Giovanni Maria Cuofano, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 103;
N. 00671/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01608/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2013, proposto da:
Antonio Rossi, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Ferrara, presso il cui studio elegge domicilio, in Salerno, via A. Nifo, n. 2;
N. 00663/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01609/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2013, proposto da:
Alfonso Talamo, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Ferrara, con domicilio eletto in Salerno, via Agostino Nifo N. 2;
N. 00664/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01610/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2013, proposto da:
Giuseppina Avallone, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Ferrara, con domicilio eletto in Salerno, via Agostino Nifo N. 2;
N. 00665/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01611/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2013, proposto da:
Alessio De Felice, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Paolino, con domicilio eletto, in Salerno, p.za Sant’Agostino, 29;
N. 00672/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01618/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2013, proposto da:
Francesco Moscariello, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Onesti, presso lo studio del quale elegge domicilio, in Salerno, via Porta Elina, n. 23;
N. 00666/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01625/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2013, proposto da:
Giulia Casaburi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Annunziata e dall’avv. Stefania Vecchio, con domicilio eletto, in Salerno, p.zza S. Agostino, 29, c/o Annunziata;
N. 00649/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01626/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2013, proposto da:
Isabella Florio, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Annunziata e dall'avv. Stefania Vecchio, con domicilio eletto in Salerno, alla piazza Sant'Agostino, 29;
N. 00661/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01627/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2013, proposto da:
Chiara D'Angelo, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Annunziata e Stefania Vecchio, con domicilio eletto in Salerno, piazza Sant'Agostino n. 29;
N. 00673/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01629/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2013, proposto da:
Maddalena Contaldi, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Caliulo e dall'avv. Antonio De Bartolomeis, con domicilio eletto in via Incagliati, n. 2 presso lo studio dell’avv. Caliulo;
N. 00674/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01632/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2013, proposto da:
Nicola Marciano, rappresentato e difeso dall'avv. Feliciana Ferrentino, presso lo studio del quale elegge domicilio, in Salerno, corso Garibaldi, n.103;
N. 00675/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01633/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2013, proposto da:
Maria Ruoppolo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzina Maio, presso il cui studio elegge domicilio, in Salerno, via Nizza, Trav. del Mastro, n. 1;
N. 00676/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01634/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2013, proposto da:
Maurizio Spera, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Vecchio, presso il cui studio elegge domicilio, in Salerno, via vicolo Municipio Vecchio, n.6;
N. 00677/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01635/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2013, proposto da:
Isabella Musto, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Vecchio, con domicilio eletto presso Stefania Vecchio in Salerno, via vicolo Municipio Vecchio,6;
N. 00639/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01636/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2013, proposto da:
Claudia Acciarito, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Zarrella, con domicilio eletto presso Antonio Zarrella Avv. in Salerno, l.go Plebiscito,6 c/o Vuolo;
N. 00640/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01637/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2013, proposto da:
Flavia Melillo, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Spinelli, con domicilio eletto presso Roberta Spinelli Avv. in Salerno, via Armando Diaz, N. 31;
N. 00638/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01641/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2013, proposto da:
Rossella Casola, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso Andrea Di Lieto Avv. * . * in Salerno, c.so Vitt.Emanuele N.143;
N. 00650/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01645/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2013, proposto da:
Angelo Agresta, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bruno, con domicilio eletto in Salerno, alla via Nizza,73;
N. 00651/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01646/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2013, proposto da:
Valentina D'Elia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bruno, con domicilio eletto in Salerno, via Nizza,73;
N. 00642/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01662/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2013, proposto da:
Nadia Finno, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi A.M. Ferrone, con domicilio eletto presso Luigi A.M. Ferrone in Salerno, via degli Orti,28;
N. 00643/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01663/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2013, proposto da:
Salvatore Rotundo, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo D'Angelo, con domicilio eletto presso Matteo D'Angelo in Salerno, via G.V. Quaranta,N.8;
N. 00644/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01664/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2013, proposto da:
Antonio Coscia, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo D'Angelo, con domicilio eletto presso Matteo D'Angelo in Salerno, via G.V. Quaranta, N.8;
N. 00667/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01669/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2013, proposto da:
Rossella Sgambati, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Mariano, con domicilio eletto, in Salerno, piazza Flavio Gioia, 3;
N. 00668/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01670/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2013, proposto da:
Marcella Toriello, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Mariano, con domicilio eletto, in Salerno, piazza Flavio Gioia, 3;
N. 00653/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01678/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2013, proposto da:
Francesca Marmo, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Paolino, con domicilio eletto in Salerno, p.za Sant'Agostino,29;
N. 00669/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01691/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2013, proposto da:
Ferdinando De Martino, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Luisa Nobile, Vincenzo De Martino, con domicilio eletto, in Salerno, via C. Capone, 4;
N. 00646/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01713/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2013, proposto da:
Rosmary Caputo, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Nobili, con domicilio eletto presso Stefania Nobili Avv. in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;
N. 00678/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01719/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2013, proposto da:
Fabiana Pagano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rizzo, presso lo studio del quale elegge domicilio, in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 127;
N. 00670/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01720/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2013, proposto da:
Antonella Tosto, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rizzo, con domicilio eletto, in Salerno, Corso Vittorio Emanuele N. 127;
N. 00662/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01721/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2013, proposto da:
Danilo Cozza, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Galiano, con domicilio eletto in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 14, presso l’avv. Torre;
N. 00654/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01722/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2013, proposto da:
Alberto Carrella, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bove, con domicilio eletto in Salerno, c.so V. Emanuele, 213;
N. 00657/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01594/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2013, proposto da:
Francesco Massimo Amoroso, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bove, con domicilio eletto in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 213;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale n.59 del 07.03.2013 della II sottocommissione esami avvocato-sessione 2012-istituita presso la Corte d'appello di Lecce, nella parte in cui sono state valutate negativamente tre prove scritte della ricorrente, così determinando la non ammissione alle prove orali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;
RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;
RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, sez. I, n. 7289 del 18 luglio 2013);
EVIDENZIATO, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati […]”;
EVIDENZIATO, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;
RILEVATO che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;
RITENUTO per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;
RITENUTO, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;
RITENUTO, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;
RITENUTO che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Gianmario Palliggiano, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Alcune puntualizzazioni sul Diritto di Cronaca, Diritto di Critica, Privacy e Copyright.
In seguito al ricevimento di minacce velate o addirittura palesi nascoste dietro disquisizioni giuridiche, al pari loro si palesa quanto segue. Quanto riferito in questa pagina riguarda solo l'inchiesta svolta sull'operato della giustizia amministrativa a Lecce e le sue ricadute sull'esame di abilitazione all'avvocatura, con conseguente danno a scapito degli utenti, in violazione del principio di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. I riferimenti ad atti pubblici ed a persone ivi citate, non hanno alcuna valenza diffamatoria e sono solo corollario di prova per l'inchiesta. Le persone citate, in forza di norme di legge, non devono sentirsi danneggiate. Ogni minaccia di tutela arbitraria dei propri diritti da parte delle persone citate al fine di porre censura in tutto o in parte del contenuto del presente dossier o vogliano spiegare un velo di omertà su come si svolge l'abilitazione forense sarà inteso come stalking o violenza privata, se non addirittura tentativo di estorsione mafiosa. In tal caso ci si costringe a rivolgerci alle autorità competenti.
Come è noto, il diritto di manifestare il proprio pensiero ex art. 21 Cost. non può essere garantito in maniera indiscriminata e assoluta ma è necessario porre dei limiti al fine di poter contemperare tale diritto con quelli dell’onore e della dignità, proteggendo ciascuno da aggressioni morali ingiustificate. La decisione si trova in completa armonia con altre numerose pronunce della Corte. La Cassazione, infatti, ha costantemente ribadito che il diritto di cronaca possa essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell’altrui reputazione, costituendo così causa di giustificazione della condotta a condizione che vengano rispettati i limiti della verità, della continenza e della pertinenza della notizia. Orbene, è fondamentale che la notizia pubblicata sia vera e che sussista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Il diritto di cronaca, infatti, giustifica intromissioni nella sfera privata laddove la notizia riportata possa contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti. Il principio di continenza, infine, richiede la correttezza dell’esposizione dei fatti e che l’informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività. A tal proposito, giova ricordare che la portata diffamatoria del titolo di un articolo di giornale deve essere valutata prendendo in esame l’intero contenuto dell’articolo, sia sotto il profilo letterale sia sotto il profilo delle modalità complessive con le quali la notizia viene data (Cass. sez. V n. 26531/2009). Tanto premesso si può concludere rilevando che pur essendo tutelato nel nostro ordinamento il diritto di manifestare il proprio pensiero, tale diritto deve, comunque, rispettare i tre limiti della verità, pertinenza e continenza.
Diritto di Cronaca e gli estremi della verità, della pertinenza e della continenza della notizia. L'art. 51 codice penale (esimente dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere) opera a favore dell'articolista nel caso in cui sia indiscussa la verità dei fatti oggetto di pubblicazione e che la stessa sia di rilevante interesse pubblico. In merito all'esimente del Diritto di Cronaca ex art. 51 c.p., la Suprema Corte con Sentenza n 18174/14 afferma: "la cronaca ha per fine l'informazione e, perciò, consiste nella mera comunicazione delle notizie, mentre se il giornalista, sia pur nell'intento di dare compiuta rappresentazione, opera una propria ricostruzione di fatti già noti, ancorchè ne sottolinei dettagli, all'evidenza propone un'opinione". Il diritto ad esprimere delle proprie valutazioni, del resto non va represso qualora si possa fare riferimento al parametro della "veridicità della cronaca", necessario per stabilire se l'articolista abbia assunto una corretta premessa per le sue valutazioni. E la Corte afferma, in proposito: "Invero questa Corte è costante nel ritenere che l'esimente di cui all'art. 51 c.p., è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione, quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli ... In particolare il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore, nell'esposizione degli stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. 19 giugno 2012, n. 10031)".
La nuova normativa concernente il rapporto tra il diritto alla privacy ed il diritto di cronaca è contenuta negli articoli 136 e seguenti del Codice privacy che hanno sostanzialmente recepito quanto già stabilito dal citato art. 25 della Legge 675 del 1996. In base a dette norme chiunque esegue la professione di giornalista indipendentemente dal fatto che sia iscritto all'elenco dei pubblicisti o dei praticanti o che si limiti ad effettuare un trattamento temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli saggi o altre manifestazioni del pensiero:
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Il mio utilizzo dei contenuti soddisfa i requisiti legali del fair use o del fair dealing ai sensi delle leggi vigenti sul copyright. Le norme nazionali ed internazionali mi permettono di fare copie singole di parti di opere per ricerca e studio personale o a scopo culturale o didattico. Infatti sono autore del libro che racconta della vicenda. A tal fine posso assemblarle o per fare una rassegna stampa.'''
QUESTO E' L'ESEMPIO DI COME IL TAR PUO' ADOTTARE GIUDIZI ANTITETICI
ISTANZA DI PRELIEVO (art. 71, D.Lgs. 104/2010)
ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI LECCE
Sezione Prima
Nella causa R.G. n. 1240/2011
promossa da
Antonio Giangrande,
ricorrente con l’avv. Mirko Giangrande, nato a Manduria (TA) il 26/01/1985 e residente in Avetrana (TA) alla via Manzoni 51 c.f GNGMRK85A26E882V, nel ricorso proposto
contro
Ministro della Giustizia,
Commissione Esami avvocato presso il Ministero della Giustizia,
Commissione Esami avvocato presso la Corte d’Appello di Lecce,
Commissione Esami avvocato presso la Corte d’Appello di Palermo,
resistenti con l’Avvocatura della Stato.
Premesso:
- che il ricorso, depositato il 25.07.2011 è stato iscritto al n. di r.g 1240/2011 ed ha ad oggetto l’annullamento della valutazione negativa data alle prove scritte degli esami per avvocato 2010 e dell’efficacia e degli effetti degli atti propedeutici impugnati;
- che, il ricorrente ha estrema urgenza che il ricorso sia deciso in quanto anche per le prove della sessione d’esame 2011 l’esito è stato segnato da identiche discrasie, così per tutti gli anni precedenti, e una nuova sessione si avvicina. L’urgenza si basa sullo stato di disoccupazione e conseguente indigenza in attesa di un’abilitazione, che ai fatti risulta impedita da giudizi che non rispecchiano il merito delle prove presentate;
- che è trascorso un anno dal deposito del ricorso e della istanza di fissazione.
Il sottoscritto avv. Mirko Giangrande, del Foro di Taranto, nella sua qualità di procuratore del ricorrente così come identificato nella procura alle liti in calce al ricorso promosso per l’annullamento della valutazione negativa data alle prove scritte degli esami per avvocato 2010 e dell’efficacia e degli effetti degli atti propedeutici impugnati, fa istanza di prelievo allo scopo di annullare il giudizio reso dalla Commissione di Esame di Palermo in sede di correzione degli elaborati dello stesso ricorrente. Da quanto analiticamente già espresso e motivato si denota che violazione di legge, eccesso di potere e motivi di opportunità viziano qualsiasi valutazione negativa adottata dalla commissione d’esame giudicante, ancorchè in presenza di una capacità espositiva pregna di corretta applicazione di sintassi, grammatica ed ampia conoscenza di norme e principi di diritto dimostrata dal candidato in tutti e tre i compiti resi. Quanto affermato lo dimostra la mancanza di correzioni, note, glosse, ecc..apposte sugli elaborati. Qui si evince la carenza, ovvero la contraddittorietà e la illogicità del giudizio negativo reso in contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza di segni grafici sugli elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti, ecc., o comunque si contesta la fondatezza dei giudizi assunti, tale da suffragare e giustificare la corrispondente motivazione indotta al voto numerico. Tutto ciò denota l’assoluta discrasia tra giudizio e contenuto degli elaborati, specie se la correzione degli elaborati è avvenuta in tempi insufficienti, tali da rendere un giudizio composito.
Inoltre, il metodo, contestato con i motivi indicati in precedenza, è lo stesso che ha inficiato per 15 anni la vana partecipazione del ricorrente al medesimo concorso concluso con giudizi d’inidoneità fondata sugli stessi motivi illegittimi. La richiesta di annullamento del giudizio contenuta nel ricorso è sostenuta da contestazione attinenti molteplici punti, avallati da pronunce giurisprudenziali indicati in atti.
Tanto premesso l’istante, fa
ISTANZA DI PRELIEVO
del fascicolo suddetto, affinché possa essere fissata il prima possibile l’udienza per il merito.
Tale richiesta è motivata dal fatto che oggetto della presente causa è di acclarare le doglianze di legittimità e di merito su indicate che viziano ed invalidano gli atti adottati dalla Iª Sottocommissione di esame di Palermo. Se da una parte, alcune contestazioni di legittimità riguardante la succinta motivazione numerica e la composizione della sottocommissione e l’incompatibilità del presidente della commissione centrale sono state superate con motivata ordinanza che respingeva l’istanza di sospensiva, (il solo voto numerico come legittima tecnica di valutazione, forte della recente sentenza della Corte cost. 8 giugno 2011 n. 175), dall’altra parte proprio in virtù dei tanti dubbi sollevati e confermati dall’antitetico giudizio reso, che contrasta con la forma e la sostanza dell’elaborato, si è chiesto il sindacato del TAR di Lecce.
Considerato:
- che le prove d’esame del ricorrente evidenziano un contesto caratterizzato dalla correttezza formale della forma espressiva e dalla sicura padronanza del lessico giuridico; anche sotto il profilo più strettamente tecnico-giuridico;
-che anche la soluzione delle problematiche giuridiche poste a base delle prove d’esame evidenzia un corretto approccio a problematiche complesse;
-che, quindi, la motivazione apposta alla valutazione negativa (peraltro caratterizzata dal carattere chiaramente stereotipato e ripetitivo e frutto di attenzione temporale limitata e non approfondita dovuta all’insufficiente tempo prestato) e la complessiva valutazione degli elaborati d’esame da parte della Commissione appaiono essere caratterizzate da evidente irrazionalità e illogicità, rilevabili anche in sede giurisdizionale. Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull'elaborato sottoposto a valutazione. Ad affermare l’importante principio di diritto sono le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 8412, depositata il 28 maggio 2012. La Cassazione ammette che ci possano essere commissioni che sbagliano. Il sindacato nel merito è già adottato dal presente TAR Lecce con pronunce su ricorsi analoghi, anche della medesima sessione d’esame, con analisi del merito degli elaborati in presenza di chiare discrasie tra contenuto dell’elaborato e giudizio reso. Interventi nel merito adottati persino in fase cautelare e non in fase di giudizio. Come ad esempio:
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2010, proposto da: Mariangela Gigante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciaurro;
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2011, proposto da: Marco Castelluzzo, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino;
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2011, proposto da: Francesca Cotrino, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio P. Nichil
Con ossequio.
Lecce, 09.07.2012
Avv. Mirko Giangrande
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE DISTACCATA DI LECCE
RICORSO PER L’ANNULLAMENTO
della valutazione negativa data alle prove scritte degli esami per avvocato 2010
E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE
dell’efficacia e degli effetti degli atti propedeutici impugnati
del dr. Antonio Giangrande, RICORRENTE
INDICE DEL FASCICOLO
A. Ricorso con contestuale istanza di sospensione.
Allegati:
1. Verbale di correzione della Iª sottocommissione di esame di Palermo per la sessione 2010;
2. Elaborati consegnati dal sottoscritto in tema: a) penale; b) civile; c) atto giudiziario;
3. La graduatoria per la lettera G con data di affissione pubblicata dalla Corte d'Appello di Lecce;
4. Verbali e compiti delle sessioni di avvocato: a) 2009, b) 2008, c) 2007.
B. Istanza di fissazione dell’Udienza.
Ai sensi dell’art. 136 del codice amministrativo (D.lgs. 104/2010) si attesta che la copia informatica in formato DVD qui in allegato è conforme al fascicolo cartaceo depositato.
Avv. Mirko Giangrande
Da notificarsi con urgenza
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE DISTACCATA DI LECCE
RICORSO PER L’ANNULLAMENTO
della valutazione negativa data alle prove scritte degli esami per avvocato
E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE
dell’efficacia e degli effetti degli atti propedeutici impugnati
L. 6 dicembre 1971 n. 1034
del dr. Antonio Giangrande, RICORRENTE,
nato ad Avetrana (TA) il 02/06/1963 ed ivi residente alla via A. Manzoni, 51, C. F. GNGNTN63H02A514Q, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Giangrande, presso lo Studio Legale del medesimo difensore in Avetrana, via A. Manzoni, 51, C. F. GNGMRK85A26E882V, tel/fax 099/9708396 elettivamente domiciliati, come da mandato speciale in calce del presente atto,
contro
Ministero della Giustizia, RESISTENTE, in persona del Ministro pro tempore On. avv. Angelino Alfano;
Commissione centrale Esami di Avvocato c/o Ministero della Giustizia, RESISTENTE, in persona del presidente pro tempore avv. Antonio De Giorgi;
Iª Sottocommissione Esami Avvocato c/o Corte di Appello di Palermo, RESISTENTE, in persona del presidente pro tempore avv. Giuseppe Cavasino;
Iª Sottocommissione Esami Avvocato c/o Corte di Appello di Palermo, RESISTENTE, in persona del presidente supplente pro tempore avv. Mario Grillo;
Iª Sottocommissione Esame di Avvocato c/o Corte di Appello di Lecce, RESISTENTE, in persona del presidente pro tempore avv. Maurizio Villani;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Lecce e domiciliati per legge presso gli uffici della stessa Avvocatura in Lecce, via F. Rubichi 23,
per l'annullamento della valutazione negativa data alle prove scritte dell’esame di avvocato,
previa sospensione urgente e necessaria dell'efficacia e degli effetti degli atti propedeutici
impugnati per periculum in mora e per fumus boni iuris,
del verbale n. 20 redatto nella seduta del 19.04.2011 dalla Iª Sottocommissione esame di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo, nella parte in cui attribuisce alle tre prove scritte riferite alla busta n. 198 del ricorrente un punteggio insufficiente, rispettivamente 25 per il penale, 25 per il civile e 25 per l’atto giudiziario, pari complessivamente a 75 punti;
del provvedimento recante la valutazione 25 data al parere legale, reso al quesito della traccia n. 2 del compito scritto di diritto civile del 14 dicembre 2010, indicato con il n.198/1;
del provvedimento recante la valutazione 25 data al parere legale, reso al quesito della traccia n. 1 del compito scritto di diritto penale del 15 dicembre 2010, indicato con il n. 198/2;
del provvedimento recante la valutazione 25 data al parere legale, reso al quesito della traccia n. 1 del compito scritto di atto giudiziario redatto in materia di diritto privato del 16 dicembre 2010, indicato con il n. 198/3;
Provvedimenti con i quali la Iª sottocommissione esaminatrice per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo – sessione 2010 – non ha ammesso il ricorrente alle successive prove orali;
del consequenziale elenco degli ammessi alle prove orali, sessione 2010, degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, relativamente alla Corte di Appello di Lecce, pubblicato il 28 giugno 2011, nella parte in cui esclude il ricorrente, in base all’ordine alfabetico, contenuto in pagina 3 e 4 rispetto alla lettera G;
di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale ed in particolare, dei criteri fissati dalla predetta Sottocommissione con verbale n. 20 del 19.04.2011 per la valutazione degli elaborati.
Con conseguente disposizione,
con ordinanza cautelare di ammissione diretta del ricorrente all’esame orale per la ravvisata esistenza di un pericolo di danni gravi ed irreparabili per il ricorrente derivanti dall'esecuzione dell'atto impugnato, sulla base della rilevazione di gravi vizi di legittimità della costituzione e composizione della Iª sottocommissione di Palermo e della correzione, tenuto conto della rilevanza e palesità dei vizi e dall’obiettiva natura degli elaborati d’esame, che permette di concludere favorevolmente un giudizio prognostico in ordine alla sufficienza complessiva della prova scritta;
nel merito con rito ordinario, dichiarare i gravi vizi di legittimità riscontrati attinenti la costituzione, la composizione e l’attività sindacale della Iª sottocommissione di Palermo, annullando i provvedimenti adottati e procedendo per la nuova correzione degli elaborati del ricorrente, che dovrà eseguirsi d’ufficio, ovvero rivolgersi ad altra sottocommissione d’esame di Palermo, al cui interno non vi facciano parte i Commissari che hanno partecipato al giudizio della prova impugnata.
*******
FATTO
Il ricorrente partecipava alla sessione 2010 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, presso la Corte di Appello di Lecce, effettuando le relative prove scritte.
1. Nella sessione 2010 del concorso di avvocato, a cui l’istante ha partecipato come candidato, poi escluso, la Iª sottocommissione di esame presso la Corte di Appello di Palermo, competente a correggere i compiti itineranti svolti presso le sottocommissioni di esame della Corte di Appello di Lecce, con atteggiamento proprio delle sottocommissioni del nord Italia, ha promosso un candidato su tre, differenziandosi quanto fatto l’anno prima, sempre sui compiti di Lecce, dalle benevoli sottocommissioni di Salerno, che hanno promosso un candidato su due. Per esempio, sottocommissioni di esame benevole sono state, altresì, nella sessione del 2010 quelle presso la Corte di Appello di Napoli, che hanno corretto i compiti svolti presso le sottocommissioni di esame della Corte di Appello di Bari, promuovendo un candidato su due. Sempre a Bari l’anno prima le sottocommissioni di esame della Corte di Appello di Torino, invece, meno benevoli, promossero un candidato su tre. Questo sistema, poggiato su principi non previsti dalle norme concorsuali, ingiustificati, altalenanti, parziali e discriminatori, è notorio ed è comune in tutta Italia e per tutti gli anni. In questo modo i candidati, in base alle percentuali di ammissione adottate negli anni precedenti dalle sottocommissioni sorteggiate, conoscono percentualmente il loro destino in anticipo, ben prima di sapere i voti resi ai loro pareri scritti.
2. In data 28.6.2011, per pubblicazione effettuata da parte della Corte di Appello di Lecce, l’istante aveva conoscenza della mancata ammissione alle prove orali, per effetto dell’attribuzione agli elaborati d’esame, da parte della Iª Sottocommissione presso la Corte di Appello di Palermo, del giudizio complessivo di 75 (25 per la prova di diritto civile, 25 per la prova di diritto penale e 25 per l’atto giudiziario in diritto civile);
3. a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, constatava che la valutazione degli elaborati d’esame fosse stata effettuata in termini puramente numerici e in tempi insufficienti; che il giudizio negativo non era confutato da corrispettivi raffronti di errori indicati negli elaborati con glosse, correzioni, sottolineature con note o spiegazioni a margine, ecc. I compiti immacolati, perfetti dal punto di vista ortografico, con maggior aggravio di tempo, sono stati redatti addirittura in stampatello e non in corsivo per agevolarne la comprensione. Come perfetti sono dal punto di vista sintattico e grammaticale, stante l’assenza di correzioni, glosse, note a margine. Come altresì perfetti sono dal punto di vista tecnico conformandosi il parere reso all’orientamento totalitario.
4. Nel visionare i giudizi degli elaborati si notava la mancanza del voto di ciascun commissario, ovvero il voto riferito a ciascun criterio individuato per la valutazione delle prove, così come la commissione si richiama nell’atto di verbale.
5. Dalla visione degli elaborati e del verbale di correzione redatto dalla Iª sottocommissione di Palermo in data 19 aprile 2011 si rileva che in sottocommissione non vi era il Presidente di commissione centrale; non vi era il Presidente titolare della Iª sottocommissione di Palermo; non vi era il voto di ciascun commissario sulle prove, né vi era il voto riferito a ciascun criterio di correzione. Criteri fissati dalla Commissione Centrale e fatti propri dalla Iª sottocommissione esaminatrice. Nella sottocommissione, altresì, mancava la componente professionale adatta a correggere i compiti dal punto di vista lessicale, grammaticale, sintattico, persuasivo ed ogni altro criterio di correzione riconducibile alle materie letterarie, filosofiche e comunicative. Invece la Iª Sottocommissione di Palermo è composta solo da pratici del diritto e da un’unica figura di professore universitario, Laura Lorello, che ha, però, la qualifica di docente di diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo.
6. I voti resi agli elaborati nella sessione 2010 sono identici ai voti resi nelle rispettive sessioni 2009, 2008, 2007, e con le stesse modalità di correzione (compiti immacolati), come se fosse un modus operandi.
7. A presiedere la Commissione centrale d’esame è l’Avvocato Antonio De Giorgi, componente del Consiglio Nazionale Forense indicato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. Egli ha già presieduto le sottocommissioni di esame di avvocato presso la Corte di Appello di Lecce come presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce nel periodo ante riforma del 2003. Riforma che di fatto ha criticato l’operato di tutte le sottocommissioni d’Italia, estromettendone, per mala gestio degli esami, proprio tutti i consiglieri dell’ordine degli avvocati.
I provvedimenti meglio specificati in epigrafe sono impugnati dal ricorrente per: violazione art. 3 L. 241 del 1990, difetto assoluto di motivazione; violazione delle norme in materia di valutazione degli elaborati nelle prove concorsuali; violazione dei criteri generali stabiliti dall'articolo 1-bis, comma 9, della legge 18 luglio del 2003 e fissati nella seduta del 09.12.2010 dalla Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia, di recepimento della circolare ministeriale del 8 novembre 2010; eccesso di potere per errore nei presupposti; difetto di istruttoria; illogicità, contraddittorietà, parzialità dei giudizi.
Tutto ciò lede il principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Il ricorrente da 13 anni subisce le conseguenze negative di questo sistema illegittimo di correzione degli elaborati. All’uopo si portano in visione gli atti concorsuali degli ultimi 3 anni, da cui si evincono, oltre le invalidità meglio di seguito specificate, anche le “stranezze” nel rendere il giudizio: per tutti i compiti resi nei vari anni si appalesa quel 24/25 uguale per tutti gli elaborati; i giudizi illogici, tenuto conto che i compiti sono immacolati e i giudizi numerici identici tra loro, senza soluzione di continuità; i compiti immacolati e giudizi mancanti di ogni indicazione logica che possa far inquadrare al ricorrente le manchevolezze, a cui porre rimedio nelle sessioni successive.
Il ricorrente ha diritto di conoscere le lacune che, in tutti questi anni, sono stati causa di inidoneità e se tali lacune siano fondate. I giudizi resi, non sopportati da elementi concreti (correzioni, glosse, note e spiegazioni, ecc.), fanno sì che la commissione correttrice, venendo meno ai suoi doveri di trasparenza, correttezza ed equità, impedisce, di fatto, la conoscenza dell’errore, non indicato palesemente, il quale può essere senza colpa reiterato dal ricorrente.
DIRITTO
I provvedimenti de quo impugnati devono considerarsi illegittimi per i seguenti motivi di diritto, indicati per economia processuale in modo sintetico e con riferimento alla giurisprudenza domestica più recente.
In premessa alle contestazioni soggettive rilevate e sollevate, si presenta all’attenzione della S.V. una questione che, di per sé in modo oggettivo, invaliderebbe tutte le prove scritte svolte presso ogni Corte di Appello, sede d’esame di concorso di avvocato. Ma che, per forza di cose, ne si chiede applicazione unicamente all’interesse dell’istante, qui rappresentato.
Qui si evince un fatto, da sempre notorio su tutti gli organi di stampa, rilevato e rilevabile in ambito nazionale: ossia la disparità di trattamento tra i candidati rispetto alla sessione d’esame temporale e riguardo alla Corte di Appello di competenza. Diverse percentuali di idoneità (spesso fino al doppio), per tempo e luogo di esame, fanno sperare i candidati nella buona sorte necessaria per l’assegnazione della commissione benevola sorteggiata. Nel Nord Italia le percentuali adottate dalle locali commissioni d’esame sono del 30%, nel sud fino al 60%. Le sottocommissioni di Palermo sono come le sottocommissioni del Nord Italia.
I Candidati sperano nella buona sorte dell’assegnazione.
La Fortuna: requisito questo non previsto dalle norme.
E’ illegittimo, agli occhi dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione, il fatto che ogni candidato di debba affidare ogni anno alla benevolenza della commissione di esame estratta per la correzione dei compiti itineranti. In particolare i candidati di Lecce si sottopongono al giudizio di commissioni che adottano percentuali di idoneità che vanno dal 30% di Palermo e Torino, al 60% di Salerno e Reggio Calabria. L’idoneità non può essere riconducibile a fattori estemporanei temporali o territoriali, come anno e luogo di nascita. Tra i requisiti richiesti per il superamento dell’esame non vi è, né vi potrebbe mai essere indicata “la Fortuna”. Tali percentuali, adottati al di là di ogni ragionevole logica, inficiano in modo grave il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica, oltre che a ledere il diritto di uguaglianza dei candidati partecipanti ai medesimi esami, ma giudicati da commissioni diverse. Non solo. Adottando improvvidi atteggiamenti la Commissione giudicatrice, impedendo l’accesso all’abilitazione ai candidati “sfortunati”, lede l’art. 4 della Costituzione: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
Tutto questo sotto l’aspetto oggettivo, rilevabile d’ufficio, in quanto il giudizio reso agli elaborati della odierna sessione 2010 del ricorrente è stato viziato dalla “Sfortuna” di trovare una sottocommissione, quella di Palermo, poco incline alla benevolenza, la quale ha reso idonei pochi candidati di Lecce, rispetto a quella di Salerno dell’anno precedente, che ne ha resi idonei il doppio.
Uno studio della Fondazione Rodolfo Debenedetti sugli Ordini professionali, pubblicato sul Corriere della Sera del 4 luglio 2011 parla di risultati riconducibili in prevalenza al familismo, ovvero all’impedimento della libera concorrenza da parte di chi, avvocati in commissioni d’esame, ha tutto l’interesse a limitare l’accesso a nuovi professionisti.
Qui si contesta la competenza dei commissari a poter svolgere dei controlli di conformità ai criteri indicati: capacità pedagogica propria di docenti di discipline didattiche non inseriti in commissione.
Qui si contesta la mancanza di motivazione alle correzioni, note, glosse, ecc., tanto da essere contestate dal punto di vista oggettivo da gente esperta nella materia di riferimento.
La commissione di esame di avvocato presso il Ministero della Giustizia, sessione 2010, ha definito i seguenti criteri per la valutazione degli elaborati, stabiliti dall'articolo 1-bis, comma 9, della legge 18 luglio del 2003 e fissati nella seduta del 09.12.2010 dalla Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia, di recepimento della circolare ministeriale del 8 novembre 2010:
1. Chiarezza, logicità e metodologia dell’esposizione, con corretto uso di grammatica e sintassi;
2. Capacità di soluzione di specifici problemi;
3. Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati e della capacità di cogliere profili interdisciplinari;
4. Padronanza delle tecniche di persuasione.
L’esame scritto di avvocato presenta insidie particolari. Infatti è ben diverso dagli esami universitari ed allo stesso tempo è molto lontano da ciò cui abitua la pratica: si trova in un limbo in cui si chiede al candidato di riesumare le nozioni istituzionali dei manuali universitari ed allo stesso tempo di superare l’astrattezza della teoria con applicazione a tracce d’esame che, pur se tratte dalla giurisprudenza, non possono che essere stilizzate. Di conseguenza generalmente manca nel candidato una preparazione specifica ad un simile genere di prova.
Così come tale preparazione specifica manca al singolo commissario d’esame.
Sul punto si può osservare che il parere non è un atto, in cui si perorano le ragioni dell’assistito, prendendo in considerazione le argomentazioni della controparte solo per contestarle. Tale differenza emerge chiaramente dalla lettura della lettera e) del prima riportato art. 1 comma 9, allegato della legge 180/2003, per cui le tecniche di persuasione sono elementi rilevanti solo ai fini della valutazione dell’ultima prova d’esame.
Il parere però non è nemmeno una mera rassegna degli orientamenti giurisprudenziali esistenti, di cui riportare acriticamente la massima. Infatti il semplice collage dei dicta pretori non dimostra capacità alcuna, soprattutto se si tiene conto che il candidato si avvale di un codice commentato.
Il candidato, quindi, ha diritto ad essere giudicato, da una commissione che garantisca l’effettiva competenza a poter svolgere il suo compito. Questa certezza la può dare solo una commissione in cui vi facciano parte esperti di discipline che possano verificare e giudicare l’elaborato del candidato, al di là di ogni ragionevole contestazione. Tenuto conto altresì che si chiede al singolo candidato di avere una sorta di competenza tale da soddisfare le verifiche di più commissari esperti nelle varie materie.
Ma proprio questo è il punto: i commissari d’esame non hanno la preparazione professionale per poter svolgere il ruolo di cui sono incaricati. Anche perché c’è una lacuna di fondo.
Si insiste nel dire sulla necessità di "formare i formatori". Alcuni Consigli dell’Ordine degli Avvocati hanno previsto espressamente nello Statuto delle erigende scuole la presenza obbligatoria di un "modulo" di metodologia giuridica accanto alle materie istituzionali. Modulo il cui insegnamento è stato affidato a studiosi e docenti di filosofia del diritto. La metodologia, infatti, comprende (secondo la prospettiva classica) lo studio delle discipline finalizzate a produrre "chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione […] capacita di soluzione di specifici problemi […] padronanza delle tecniche di persuasione" (si cita dall’art. 1 bis, 9° comma, della L.180/2003 sui criteri di valutazione della prova scritta all’esame di Stato per la professione d’avvocato). In questo senso, dunque, l’inserimento a Statuto di un modulo didattico di metodologia risponde ai precisi requisiti del legislatore circa le abilità richieste al principiante avvocato.
Molto più di questo, però, vale l’osservazione per cui la metodologia giuridica non può limitarsi a rappresentare una fra le materie impartite nella scuola, poiché, se quest’ultima vuole davvero ispirarsi al modello non occasionale del "ginnasio forense", dovrà assumere la metodologia come struttura e non soltanto come contenuto inserito in un contesto ancora ‘tradizionale’ (sostanzialmente mutuato dalle Facoltà giuridiche). Il che significa che il “frame” delle diverse unità didattiche (di civile, di penale, di amministrativo ecc.) dovrà avere natura metodologica (questione della "formazione dei formatori" e della meta-didattica).
Per quanto riguarda la corretta applicazione di sintassi e grammatica, oltretutto, si abbisogna di un docente delle discipline umanistiche, nel campo delle lettere, competente specificatamente su vari ambiti: analisi logica; conoscenza e comprensione delle varie funzioni logiche; comprensione e riconoscimento delle diverse funzioni logiche nella frase semplice e nel discorso; ortografia e punteggiatura; conoscenza morfologica delle regole ortografiche e di punteggiatura, padronanza dell’ortografia e della punteggiatura nella scrittura; viaggio tra forma e significato delle parole; conoscenza delle forme di derivazione e alterazione delle parole; conoscenza e comprensione del vocabolario; conoscenza delle varie relazioni di significato tra le parole; abilità di base della scrittura di un testo e tecniche narrative essenziali; abilità di preparazione, organizzazione coerente di idee su un determinato tema, abilità di espressione chiara e pertinente, abilità tecniche narrative essenziali, abilità essenziali di generi narrativi diversi, abilità essenziali di descrizione e riflessione.
La commissione di esame, così come è composta, fatta esclusivamente da soggetti pratici, più che teorici, oltretutto elementi formatisi con discipline giuridiche, non garantisce la totale efficienza ed attendibilità nella verifica degli elaborati.
I Commissari che hanno corretto i compiti dell’istante sono 2 magistrati e 2 avvocati ed un professore di diritto costituzionale.
I Commissari nominati soddisfano solo le aspettative dei principi indicati al punto 3, (attinenza agli istituti giuridici), restando sguarniti i restanti punti, propri dei professori di lettere, filosofia e in discipline della comunicazione.
Nel caso di specie i commissari nominati, alla mancanza di tali soggetti professionali, figure indispensabili, hanno ovviato, intervenendo con giudizi impropri e spesso errati.
Con la metodologia adottata ogni errore evidenziato deve essere motivato, per poter essere verificato da personale esperto. Qui non vi è alcun errore né vi è alcuna motivazione per poter vagliare il grado di incisività e fondatezza dell’emendamento.
Il recente intervento della Corte Costituzionale, che abilita il solo voto numerico in virtù del “Diritto Vivente”, non intacca un approccio diverso al problema. Il giudizio sintetico, abilitato dalla Corte, impedisce l’indagine nel merito della decisione definitiva presa, che diventa sunto delle risultanze rese per i vari criteri di valutazione, ma non può mancare la motivazione agli emendamenti ed i rilievi che toccano la stessa prova scritta. Si deve valutare la competente Commissione, nei casi di valutazione negativa, ove non sussista l’obbligo della motivazione finale, la quale è costretta ad un più attento esame degli elaborati, al fine di giustificare in maniera adeguata e puntuale il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell’Autorità giurisdizionale, il che sicuramente rafforza l’osservanza del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione.
Qui si evince la carenza, ovvero la contraddittorietà e la illogicità del giudizio reso in contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza di segni grafici sugli elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti, ecc., o comunque si contesta la fondatezza dei rilievi assunti, tale da suffragare e giustificare la corrispondente motivazione indotta al voto numerico. Tutto ciò denota l’assoluta mancanza di motivazione al giudizio, didattica e propedeutica al fine di conoscere e correggere gli errori, per impedirne la reiterazione.
Per la Corte Costituzionale, con sentenza 175 del 201,“buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni sottese ad un giudizio di non idoneità, sia per i tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia per il numero dei partecipanti alle prove”. Così la Corte Costituzionale ha sancito, il 7 giugno 2011, la legittimità costituzionale del cd. “diritto vivente”, secondo cui sarebbe sufficiente motivare il giudizio negativo, negli esami di abilitazione, con il semplice voto numerico. La Corte osserva come non sia sostenibile – come spesso affermato – che il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione: “esso, in realtà, si traduce in un giudizio complessivo dell’elaborato, alla luce dei parametri dettati dall’art. 22, nono comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa”. Il che vale a dire che “il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di non ammissione, in presenza dell’ampio potere tecnico-discrezionale spettante agli organi preposti alla valutazione, può avvenire soltanto in caso di espressione di giudizi discordanti tra i commissari o di contraddizione tra specifici elementi di fatto, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto”.“…il punteggio espresso deve trovare specifici parametri di riferimento nei criteri di valutazione ….ed è soggetto a controllo da parte del giudice amministrativo che, pur non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione esaminatrice, può tuttavia sindacarlo, nei casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili, previo accesso agli atti del procedimento”.
La Corte Costituzionale per ragion di Stato (tempi ristretti ed elevato numero) afferma piena fiducia nelle commissioni di esame (nonostante la riforma e varie inchieste mediatiche e giudiziarie ne minano la credibilità), stabilendo una sorta d’infallibilità del loro operato e di insindacabilità dei giudizi resi, salvo che il sindacato non promani in sede giurisdizionale. I candidati, quindi, devono sperare nel Foro presso cui vi sia tutela della meritocrazia ed un certo orientamento giurisprudenziale a favore dei diritti inviolabili del candidato, che nella massa è ridimensionato ad un semplice numero, sia di elaborato, sia di giudizio. Giudizi rapidi e sommari, che spesso non valorizzano le capacità tecniche e umane che da un’attenta lettura dell’elaborato possono trasparire.
Fatto assodato ed incontestabile il voto numerico, quale giudizio e motivazione sottesa. Esso deve, però, riferire ad elementi di fatto corrispondenti che supportino quel voto.
Elementi di fatto che qui mancano o sono insussistenti.
Ai fini della ricorrezione degli elaborati, il provvedimento di mancato superamento delle prove scritte privo di motivazione e di segni grafici sugli elaborati, va sospeso. E’ questo il principio con cui il TAR Genova con ordinanza n. 380/2010 ha accolto l’istanza di sospensiva connessa al ricorso principale finalizzato all’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali per l’abilitazione forense privo di alcuna motivazione. In particolare, per il Tar Ligure va ordinata la ricorrezione degli elaborati “Rilevato che la mancanza di correzioni o glosse e, soprattutto, l’assoluta identità del voto - finanche nelle valutazioni espresse su ogni singolo elaborato da ciascun commissario - conseguito in tre distinte e differenti prove, costituiscono spie dell’eccesso di potere, sotto il profilo della carenza di istruttoria”.
Conforme è T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, Sentenza 28 ottobre 2008, n. 2401: Rileva il Collegio che, dall'esame dell'art. 23 comma 3 R.D. 37/1934 e successive modificazioni, emerge con chiarezza che la Commissione esaminatrice è tenuta nella valutazione degli elementi a svolgere un doppio procedimento: a) di lettura e correzione; b) di giudizio, entrambi a tradursi nei relativi verbali. Deve evidenziarsi che le fasi anzidette, imposte per legge, sono autonome, distinte e non sovrapponibili, investendo la prima un'operazione di stretta rilevazione di errori, difetti, inesattezze, quale risultante della correzione (v. dizionario della lingua italiana); riguardando, invece, la seconda fase, un'operazione di vera e propria attribuzione del punteggio, quale risultante del giudizio. Più in particolare, mentre l'operazione di correzione rappresenta uno strumento tipico ed essenziale di emersione dei profili di criticità/carenza/positività delle tesi esposte, l'operazione di giudizio costituisce più propriamente l'attribuzione del punteggio. Osserva il Collegio che, dall'esame degli atti depositati in giudizio, si evince, invece, che il verbale di correzione riporta semplicemente i punteggi attribuiti al candidato nelle tre prove scritte, punteggi che compaiono, poi, in ripetizione nel verbale di giudizio, sicchè l'operazione di correzione risulta pretermessa e/o comunque assorbita in quella di giudizio. Operando in tal modo la Commissione esaminatrice ha posto in essere un'attività difforme dal paradigma legale, omettendo di svolgere l'operazione preliminare di correzione degli elaborati che, costituisce la fase più importante dell'attività valutativa a motivo della trasparenza ad essa connaturata essendo volta a rendere intelligibile la misura della professionalità espressa. Occorre, per ragioni di estrema chiarezza, quindi rilevare che, nella specie, si fa questione di profili di violazione di legge (art. 23 comma 3 R.D. 37/1934 e successive modificazioni) che investono, come s'è detto, la fase della correzione degli elaborati, e non, invece, la fase del giudizio che, ancorché sintetico (per attribuzione di punteggio numerico), si attesta come eloquente e, quindi, idoneo ad esprimere la professionalità di ogni singolo candidato (in tal senso questa Sezione è allineata alla giurisprudenza costante e ferma del Consiglio di Stato). Rileva, altresì, il collegio che ricorre nella specie il dedotto vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità. Ed invero, occorre premettere che la Commissione per l'esame di avvocato ha approvato all'unanimità i criteri direttivi per la correzione degli elaborati scritti ai sensi della legge 180/2003. La stessa Commissione, tra l'altro, "… invita ad indicare sull'elaborato il punto o il punto che eventualmente si ritengano non conformi alla direttive sopraindicate" …"sollecita le sottocommissioni ad attenersi ai predetti criteri"; prevedendo espressamente che ciascuna Sottocommissione trasmetta alla Commissione centrale "… “copia del verbale della riunione nella quale saranno esaminati e recepiti i criteri valutativi sopra riportati ed assunti come riferimento per l'assegnazione del punteggio”. Gli atti di cui sopra, espressione dei poteri autorganizzativi della Commissione e della sua autonomia nell'espletamento del compito demandatole, integrano evidente autolimitazione e vincolano la Commissione medesima, nonché le sottocommissioni, che ne costituiscono articolazioni interne, all'osservanza dei criteri medesimi. Rileva pertanto il Collegio che ricorre nelle specie non già vizio di motivazione, bensì eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti atti e provvedimenti della stessa Commissione, di carattere vincolante, atteso che gli elaborati scritti in atti evidenziano la pressoché totale assenza di segni e indicazioni grafiche.
L'esecuzione della sentenza comporterà l'obbligo della Commissione di procedere senza indugio alla correzione degli elaborati , con conseguente formulazione di un nuovo giudizio in coerenza con il dettato di legge in uno con i criteri fissati dalla Commissione medesima, con l'effetto che, in sede di rinnovazione delle operazioni di correzione (e quindi di giudizio), la Commissione debba riesaminare gli elaborati secondo una tecnica di rilevazione degli errori e delle inesattezze giuridiche di cui resti traccia evidente nel verbale di correzione.
Il precedente del TAR Puglia Lecce sez. I 23 aprile 2009, n. 746 - (3519) definitivamente pronunciando sul ricorso, attinente i motivi de quo, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.
“Ormai da lungo tempo (ed in particolare, da T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 14 giugno 1996, n. 510), la giurisprudenza della Sezione segue un percorso argomentativo che ritiene la valutazione degli elaborati d’esame o di concorso in forma meramente numerica assolutamente insufficiente ad integrare l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, nelle ipotesi in cui i criteri generali di valutazione degli elaborati siano stati predeterminati in maniera tale da attribuire alla Commissione un rilevante spazio di apprezzamento (spazio di apprezzamento che manca, ovviamente, nelle ipotesi di criteri di valutazione formulati con riferimento a questionari a risposta predeterminata o ad altri sistemi “vincolati” di valutazione) che deve poter essere “controllato” dai partecipanti alla procedura selettiva ed in definitiva, dall’intera collettività.
Dopo l’intervento di una importante decisione della Corte costituzionale (Corte cost. ord. 14 novembre 2005 n. 419), l’orientamento è stato riaffermato da sentenze più recenti della Sezione (T.A.R. Puglia Lecce sez. I 20 novembre 2008 n. 3375; 21 dicembre 2006 n. 6055 e 6056), sulla base di una struttura argomentativa estremamente aggiornata che può essere richiamata anche in questa sede, in funzione motivazionale della presente decisione: all’udienza del 21 gennaio 2004 il T.A.R. sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, così motivando:
1. – L’illegittimità dell’impugnato giudizio negativo viene denunciata nel ricorso sotto molteplici profili; ritiene il Collegio che tra questi debba essere prioritariamente definito quello concernente il difetto di motivazione. Ciò in quanto il fine perseguito dalla ricorrente è, insieme alla caducazione degli atti impugnati, la rinnovazione del giudizio sulle sue prove scritte; rispetto a tale obiettivo, la decisione sulla censura relativa al profilo motivazionale risulta centrale, non solo ai fini dell’invocato annullamento del giudizio negativo già formulato (stante il carattere tipicamente assorbente, rispetto alle altre censure, del vizio di carenza di motivazione), ma anche e soprattutto ai fini conformativi dell’attività che la Pubblica Amministrazione sarebbe chiamata a svolgere nell’eventualità di un accoglimento del gravame, essendo evidente che, in tale ipotesi, la Commissione dovrebbe, in diversa composizione, procedere ad un nuovo esame delle prove scritte della ricorrente, fornendo congrua motivazione del nuovo giudizio, esplicitata da significative formule verbali; e ciò a prescindere da eventuali lacune degli elaborati, poiché l’enunciazione, ancorché sintetica, delle ragioni di un giudizio non positivo corrisponde al generalissimo precetto di clare loqui, (costituente di per sé un preminente valore fornito di garanzia costituzionale ex artt. 97 e 2 della Carta Fondamentale), consentendo al candidato un adeguato riscontro tra il contenuto della prova svolta e la sua negativa valutazione: il che può alternativamente condurre ad una consapevole reazione in sede giurisdizionale ovvero all’accettazione dell’esito negativo, visto anche in funzione di aiuto e di indirizzo per le scelte future.
2. – Sostiene, in proposito, il ricorrente che il detto giudizio negativo, espresso esclusivamente in forma numerica, attraverso voti, contrasta con il principio generale enunciato dall’art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a tenore del quale: “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. La questione dell’integrale applicabilità della norma citata agli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense è stata oggetto di ripetuto esame da parte del Consiglio di Stato il quale ha elaborato in proposito un orientamento secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, l’onere di motivazione dei giudizi concernenti prove scritte ed orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio alfanumerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna adeguatamente la valutazione tecnica della commissione e contiene in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Si è inoltre precisato che l’art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990 si riferisce all’attività amministrativa provvedimentale e non all’attività di giudizio conseguente a valutazione, quale è, appunto, quella relativa all’attribuzione di un punteggio alla preparazione culturale o tecnica del candidato. Detti principi possono dirsi assolutamente pacifici nella giurisprudenza del Giudice di Appello, essendo stati ribaditi, da ultimo, tra le tante, dalle seguenti decisioni: C.d.S., IV Sez., 1 febbraio 2001, n. 367; id. 12 marzo 2001, n. 1366; id. 29 ottobre 2001, n. 5635; id. 27 maggio 2002, n. 2926; id. 1 marzo 2003, n. 1162; id. 8 luglio 2003, n. 4084; id. 17 dicembre 2003, n. 8320; id. 4 maggio 2004, n. 2748; id. 4 maggio 2004, n. 2745; id. 7 maggio 2004, n. 2881; id. 7 maggio 2004, n. 2863; id. 7 maggio 2004, n. 2846; id. 19 luglio 2004, n. 5175. A scalfire tale consolidato orientamento non vale la diversa tesi sostenuta dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, secondo cui le commissioni esaminatrici, in mancanza di criteri generali di valutazione sufficientemente puntuali ed analitici, sono tenute a rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica (cfr. Sez. IV, 30 aprile 2003, n. 2331; id. 13 febbraio 2004, n. 558; id. 22 giugno 2004, n. 4409; si veda anche, Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4782). Ed invero, a parte il rilievo che nessuna delle pronunce da ultimo citate riguarda l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, osserva il Collegio che trattasi di precedenti isolati e comunque non univoci, essendo stati smentiti da coeve decisioni della medesima Sezione Sesta (cfr., Sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 659); onde, allo stato, non è possibile sostenere un “revirement” in materia del Consiglio di Stato, come dimostrato anche dalla circostanza che la questione circa la sufficienza del punteggio numerico per gli elaborati relativi alle prove scritte dell’esame di avvocato non è stata deferita all’Adunanza Plenaria ex art. 45, comma 2, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; di talché deve escludersi che sul punto che qui interessa siano sorti apprezzabili contrasti giurisprudenziali, tali da incrinare il pacifico orientamento di cui si è detto. Si deve, dunque, riconoscere che, in seno alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, si è affermato il principio per cui l’art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990 (alla luce del quale vanno interpretate le disposizioni sull’esame di avvocato contenute nel R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e, in particolare, quelle di cui agli artt. 17 bis e 23 che utilizzano il termine “punteggio”) esclude dall’obbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione delle prove dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense; e che tale principio giurisprudenziale si è così stabilmente consolidato da acquisire i connotati del “diritto vivente”, nel senso che le norme suddette vigono nel nostro ordinamento nella versione e con il contenuto precettivo ad esse assegnato dalla su riferita giurisprudenza del Consiglio di Stato, al punto che non ne è ipotizzabile una modifica senza l’intervento del Legislatore o della Corte Costituzionale. A tale proposito, osserva il Collegio che in data 3 luglio 2001 è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge (contraddistinta dal n. 1160, ed oggi assorbita dall’approvazione del più organico disegno di modifica ed integrazione della L. n. 241 del 1990 di cui al progetto di legge n. 3890 – B) che intendeva modificare il testo del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (secondo l’interpretazione offertane dal Consiglio di Stato) in modo da estendere anche alle commissioni di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense “l’obbligo di motivare per iscritto le valutazioni degli elaborati”; ciò che, evidentemente, conferma la natura di “diritto vivente” acquisita dal su riferito orientamento del Giudice di Appello.
3. - L’interpretazione del citato art. 3 seguita dal Consiglio di Stato appare sospettabile di illegittimità costituzionale, per cui non resta al Collegio che prospettare ex officio tali dubbi alla Corte Costituzionale, conformemente a quel consolidato indirizzo della giurisprudenza del Giudice delle Leggi, secondo cui, in presenza di un diritto vivente non condiviso dal Giudice a quo perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi ha la facoltà di optare tra l’adozione, sempre consentita, di una diversa interpretazione, oppure –adeguandosi al diritto vivente- la proposizione della questione davanti alla Corte Costituzionale (cfr., ex plurimis, Corte Cost., sentt. n. 350/1997; 307/1996; 345/1995). Nel caso in esame il Collegio dubita della conformità a determinate norme costituzionali dell’indirizzo interpretativo dell’art. 3 della legge n. 241/1990 uniformemente seguito dal Consiglio di Stato in rapporto alla formulazione ed alla motivazione dei giudizi relativi ad esami di abilitazione professionale (con specifico riguardo agli esami per accedere alla professione di avvocato). In particolare tali dubbi si prospettano:
3.1 – in relazione all’art. 3 della Costituzione perché non appare ragionevole, nel contesto della legge generale sul procedimento amministrativo, una disposizione normativa che, mentre consacra il generale principio dell’obbligo di motivazione, tra l’altro facendo specifico riferimento a “lo svolgimento dei pubblici concorsi”, ne esclude, al contempo, l’applicazione a categorie di atti (nella specie i giudizi nell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense) rispetto ai quali l’esigenza dei destinatari di conoscere, attraverso un’idonea motivazione, le concrete ragioni poste a fondamento della loro adozione non è diversa, né minore di quella dei soggetti interessati agli altri atti e provvedimenti amministrativi; se del caso egualmente esprimenti valutazioni di natura tecnica, sicuramente vincolati all’osservanza della norma, atteso che il diritto alla trasparenza dell’agire amministrativo e la garanzia di effettività del sindacato giurisdizionale non variano certo in funzione della tipologia di atto adottato dalla pubblica amministrazione;
3.2 – in relazione agli art. 24 e 113 della Costituzione; ed invero le valutazioni affidate dalla legge alle commissioni esaminatrici in subiecta materia, si risolvono in una attività che, pur comportando scelte discrezionali su base tecnica, si atteggia non diversamente da qualunque attività valutativa che debba fondarsi su parametri prestabiliti (nel caso di specie di natura giuridica) ed è suscettibile, quindi, di essere sindacata, in sede di legittimità, da parte del Giudice Amministrativo, sia per vizi logici sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti, sia per difetto di istruttoria sia, infine, per cattiva applicazione delle regole tecniche di riferimento.
Orbene il controllo della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni della commissione d’esame risulta precluso (o quanto meno reso sommamente difficoltoso) di fronte al mero dato numerico del voto ed in assenza, quindi, di una sia pur sintetica esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo, tenuto anche conto dell’estrema genericità che, di prassi, connota i criteri di valutazione che vengono stabiliti dalle commissioni esaminatrici; ne consegue che la tutela così consentita dall’ordinamento all’aspirante avvocato si riduce al solo riscontro di profili estrinseci e formali, quali quelli inerenti al rispetto delle garanzie connesse alla collegialità dell’organo giudicante ed alla sua composizione, con una cospicua riduzione del tasso di effettività della tutela giurisdizionale in sede di giudizio di legittimità davanti al Giudice Amministrativo;
3.3 – in relazione all’art. 97 della Costituzione poiché la sottrazione di una categoria di atti all’obbligo di motivazione appare confliggente sia con il principio di imparzialità (evidentemente meno garantito da un giudizio espresso in forma soltanto numerica), sia con il principio di buon andamento dell’amministrazione, che in un ordinamento modernamente democratico postula anche la piena trasparenza dell’azione amministrativa; né le esigenze di snellezza e di speditezza del procedimento di correzione degli elaborati, pur riconducibili al principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione, possono essere ritenute prevalenti rispetto all’inderogabile necessità di assicurare il più corretto rapporto tra il cittadino e l’amministrazione pubblica, essendo esse diversamente tutelabili attraverso un’applicazione del principio dell’obbligo di motivazione ragionevole e proporzionata alla tipologia delle prove di esame per l’accesso alla professione forense: ed invero, la mera sottolineatura dei brani censurati o l’indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non paiono rappresentare, anche nell’esame d’avvocato, solitamente caratterizzato da un elevatissimo numero di candidati, un comportamento inesigibile da parte dei componenti delle (sotto) commissioni giudicatrici.
4. – In subordine, ove si ritenga conforme al dato normativo l’interpretazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, quale risulta dal “diritto vivente” formatosi attraverso le decisioni del Consiglio di Stato rese sulla questione che riguarda il presente giudizio, il Collegio prospetta l’illegittimità del medesimo art. 3, in rapporto ai parametri costituzionali più sopra richiamati e per le ragioni già illustrate.
5. – Le questioni che precedono appaiono al Collegio non manifestamente infondate e sicuramente rilevanti nel presente giudizio, perché dalla loro risoluzione dipende l’accoglimento o meno del ricorso sotto il denunziato profilo del difetto di motivazione (ord. n. 1051/04.
4.- La Corte, tuttavia, con ordinanza n. 419/05, dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, con la seguente motivazione: “Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce dell’interpretazione di detta disposizione fornita dalla giurisprudenza amministrativa in pronunce, che il rimettente reputa “diritto vivente”, che hanno escluso l’obbligo di esplicita motivazione per i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione professionale;
che il Tribunale amministrativo regionale chiede sostanzialmente una pronuncia sulla conformità a Costituzione di tale indirizzo interpretativo, con riguardo ai principi costituzionali di cui alle disposizioni sopra indicate;
che i giudizi, aventi ad oggetto identica norma, vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;
che identica questione è già stata ritenuta manifestamente inammissibile da questa Corte, con l’ordinanza n. 466 del 2000, “perché essa non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l’avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di merito”;
che, successivamente, questa Corte, con ordinanza n. 233 del 2001, ha nuovamente dichiarato manifestamente inammissibile la stessa questione, in considerazione del fatto che il rimettente avrebbe voluto “estendere l’obbligo di motivazione ai giudizi espressi in sede di valutazione delle prove d’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati”, ma non avrebbe tratto “le conseguenze applicative dell’interpretazione che egli considera conforme ai parametri costituzionali, deducendo l’esistenza della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che segue l’interpretazione da lui non condivisa”, osservando come “nulla impedisce al rimettente di adottare l’interpretazione da lui ritenuta corretta alla luce dei parametri costituzionali”;
che non sussistono ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento, tenuto conto che nel frattempo la giurisprudenza amministrativa ha mostrato di fornire un panorama ulteriormente articolato di possibili soluzioni interpretative, spaziando dalla tesi che esclude l’applicabilità del censurato art. 3 alle operazioni di mero giudizio conseguenti a valutazioni tecniche, in quanto attività in tesi non provvedimentali, a quella che invece ritiene applicabile l’obbligo di motivazione previsto dalla disposizione censurata anche ai giudizi valutativi;
che all’interno di tale ultimo indirizzo possono poi individuarsi tre diverse posizioni, a seconda che si ritenga l’attribuzione di un punteggio numerico una valida ed idonea espressione motivatoria del giudizio valutativo, ovvero che si escluda tale idoneità, o ancora che si rifiuti una prospettiva aprioristica, per risolvere la questione in relazione alle peculiarità della singola fattispecie, e segnatamente alla relazione intercorrente fra l’estensione dei criteri valutativi prestabiliti dalla commissione esaminatrice ed il carattere più o meno analitico del giudizio sulle prove di esame.
A sostegno della tesi dell’obbligatorietà della motivazione del giudizio numerico si prospetta un esplicativo resoconto da parte della sentenza del 14/10/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) N. 04204/2010 REG.SEN. ,N. 02177/2010 REG.RIC.
“Visti l’art. 23, comma 7, l’art. 24, comma 1, e l’art. 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellati dal D.L. 21 maggio 2003 n. 112, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180, in base ai quali, nel valutare le prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, la Commissione giudicatrice assegna dei voti numerici ai singoli elaborati;
Visto l’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in base al quale “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti ... lo svolgimento dei pubblici concorsi ... deve essere motivato ... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Viste le ordinanze 14 novembre 2005, n. 419 e 27 gennaio 2006 n. 28, con le quali la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale rispettivamente dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 23, comma 5, 24, comma 1 e 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modificazioni (in quanto volte ad ottenere l’avallo della Corte ad una certa interpretazione delle disposizioni impugnate, piuttosto che a sottoporre alla stessa un dubbio di legittimità costituzionale), ha tuttavia esplicitamente escluso che “la tesi dell’inesistenza di un obbligo di motivazione per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca <<diritto vivente>>, suggerendo di fatto ai giudici remittenti di optare per una soluzione ermeneutica conforme ai principi costituzionali di cui artt. 3, 24, 97, 98 e 113 Cost., dei quali era stata denunciata la lesione.
Visto l’art. 11, comma 5, del Decreto Leg.vo 24 aprile 2006 n. 166 che, nel disciplinare le modalità di correzione delle prove scritte del concorso notarile, prescrive testualmente: “Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione”.
Visto altresì l’art. 12, comma 5, dello stesso Decreto Leg.vo che, nel disciplinare le modalità di svolgimento delle prove orali del concorso notarile, così dispone: “La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione”.
Rilevato che le due norme da ultimo riportate, ancorché riferite al concorso di notaio, debbono essere considerate come espressione del principio di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, sancito, a livello normativo, dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 e, ancora prima, dall’art. 97, comma 1, Costituzione, la cui valenza dev’essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale.
Ritenuto, alla luce di tale recentissimo intervento del Legislatore e delle puntualizzazioni della Corte Costituzionale prima richiamate, di poter superare l’orientamento della giurisprudenza prevalente (Cfr. ex multis, Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2001 n. 367; Cons. Stato, VI, 29 marzo 2002 n. 1786; Cons. Stato, VI, 10 gennaio 2003 n. 67; Cons. Stato, V, 21 novembre 2003 n. 7564; Cons. Stato, IV, 5 agosto 2005 n. 4165; Cons. Stato, V, 15 dicembre 2005 n. 7136) la quale, mossa dalla preoccupazione di garantire la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa, ha sempre affermato che, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 241/1990, nelle procedure concorsuali l’attribuzione del punteggio numerico soddisfa l’obbligo della motivazione.
Rilevato che la giurisprudenza citata, alla quale questa Sezione nel passato ha aderito (Cfr. Tar Catania, Sezione IV, 15 settembre 2005 n.1379), ha tuttavia omesso di considerare che la valutazione di una prova ha natura composita, in quanto essa:
- costituisce l’espressione di un giudizio tecnico – discrezionale, che si esaurisce nell’ambito del procedimento concorsuale, allorché tale giudizio è positivo, di modo che essa può essere resa con un semplice voto numerico;
- rappresenta al tempo stesso, oltre che un giudizio, un provvedimento amministrativo che conclude il procedimento concorsuale, tutte le volte in cui alle prove di un candidato venga attribuito un punteggio insufficiente, donde la necessità, in tale ipotesi, che all’assegnazione del voto faccia seguito l’espressione di un giudizio di non idoneità, con il quale vengano esplicitate le ragioni della valutazione negativa, conformemente al disposto di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990, ove questo venga interpretato – conformemente all’orientamento prevalente - nel senso che la motivazione è necessaria solo per gli atti aventi contenuto provvedimentale.
Rilevato che la soluzione prospettata è coerente con le ripetute affermazioni giurisprudenziali secondo cui (Cfr. Tar Toscana, Sezione II, 4 novembre 2005 n. 5557), “in tema di prove scritte concorsuali, al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa, sì da potere valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice <<non inidoneità>> si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione, elementi e dati che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004 n. 974)”.
Rilevato altresì che, nei casi di valutazione negativa, ove sussista l’obbligo della motivazione, la competente Commissione è costretta ad un più attento esame degli elaborati, al fine di giustificare in maniera adeguata e puntuale il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell’Autorità giurisdizionale, il che sicuramente rafforza l’osservanza del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione.”
Detto ciò, pertanto, va confermato il richiamato orientamento di questa Corte, tanto più in presenza delle riportate evoluzioni del panorama giurisprudenziale, che consentono al giudice di adottare una delle (plurime) interpretazioni che ritenga conforme agli invocati parametri costituzionali.
Altresì qui si contesta la mancanza del voto di ciascun commissario, ovvero il voto riferito a ciascun criterio individuato per la valutazione delle prove.
Dal combinato disposto degli articoli 17 bis e 30, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, si desume che l'obbligo di verbalizzazione di tutte le operazioni concorsuali deve essere ritenuto comprensivo anche dell'attribuzione del voto (e, quindi, dei voti attribuiti a ciascun commissario), a differenza della previsione dell'articolo 24, r.d. n. 37 cit., che si riferisce al solo "voto - risultato". Nessun argomento in contrario può, infatti, essere tratto dalla natura collegiale dell'organo deputato alle valutazioni non essendo possibile, nel sistema di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, postulare zone di segreto amministrativo, peraltro non espressamente riferibili alle ipotesi previste dal menzionato articolo 24 (Tar Puglia, sez. I Lecce, 27 marzo 1996, n. 120; Parti in causa Messuti c. Min. giust.; Riviste Foro Amm., 1996, 3464, n. Colzi; Rif. Legislativi RD 22 gennaio 1934 n. 37, art. 17, RD 22 gennaio 1934 n. 37, art. 24; RD 22 gennaio 1934 n. 37, art. 30; L 7 agosto 1990 n. 241).
Poiché funzione del verbale è documentare le operazioni fondamentali del procedimento, esso deve raccogliere - trattandosi di una componente essenziale, ai fini della formazione del giudizio complessivo – anche la dichiarazione di voto del singolo commissario; al riguardo, non osta alcuna particolare esigenza di riservatezza rinvenendosi, anzi, nell'ordinamento, l'opposta esigenza di pubblicità e trasparenza (Tar. Molise, 26 novembre 1998, n. 386; Parti in causa: Mozzetti c. Commissione esami avv. anno 1997 A. Campobasso e altro; Riviste: Foro Amm., 1999, 1325).
Il giudizio finale di una prova concorsuale (nella specie, esame di avvocato), non perde la sua riferibilità all'organo collegiale se le espressioni di voto dei singoli membri sono rese pubbliche; appartengono, infatti, al novero degli atti collegiali tanto i provvedimenti per i quali il diritto positivo prevede la segretezza delle singole espressioni di voto, quanto le deliberazioni per cui vige la regola opposta della pubblica esternazione del voto dei singoli componenti (Tar Molise, 26 novembre 1998, n. 386; Parti in causa Mozzetti c. Commissione esami avv. anno 1997 A. Campobasso e altro; Riviste Foro Amm., 1999, 1325).
Con una recente pronuncia del 2008 il Tar della regione Lombardia, ponendosi nel solco del Tar Sicilia - Catania, Sez IV, 14 settembre 2006, n 1446 e discostandosi dalla prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cds , sez IV, 7 aprile 2008, n 1455 e Cds, Sez IV, 10 aprile 2008 n 1553) ha affermato, con riferimento al voto numerico assegnato per la prova scritta dell'esame di abilitazione forense, l'insufficienza dello stesso ad assolvere all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990 ritenuta norma applicabile attesa la natura provvedimentale della valutazione degli elaborati comportanti l'esito negativo dell'esame. A parere del Tar, posto l'obbligo di stabilire una griglia di criteri per la valutazione delle prove d'esame nella prima riunione utile della Commissione ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. n 487 del 1994, sarebbe necessario che le valutazioni non si estrinsecassero in un voto sintetico ma in una pluralità di voti con riferimento a ciascun criterio individuato. Ciò nel solco dei principi generali esposti dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al voto numerico, ritenuto motivazione sufficiente della valutazione di prove concorsuali soltanto in presenza di una precisa griglia di criteri cui riferire il voto assegnato. In presenza di una molteplicità di criteri, il voto sintetico non dovrà essere altro che una media ponderata dei voti assegnati con riferimento a ciascun parametro essendo altrimenti preclusa ogni valutazione sulla rispondenza del voto ai criteri prestabiliti.
T.A.R. Milano Lombardia sez. IV del 29 maggio 2008 n. 1893
Il giudizio di non idoneità del candidato partecipante all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato deve esprimersi attraverso una griglia di punteggi dove i singoli parametri, predeterminati dalla commissione esaminatrice come criteri di valutazione in sede di prima riunione ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994, abbiano avuto il loro peso specifico nella correzione dell'elaborato. Tale ulteriore onere motivazionale non costituirà un gravoso aggravio dei lavori delle commissione con il rischio di un abnorme allungamento dei tempi di correzione, poiché sarà sufficiente esprimere una pluralità di voti che altro non sono che la scomposizione del voto complessivo finora sinteticamente espresso e la cui media stabilirà il voto finale attribuito dalla commissione stessa. Solo osservando tale accorgimento il candidato avrà modo di conoscere su quale particolare profilo valutativo l'elaborato è stato ritenuto non sufficiente.
Altresì qui si contesta l’assenza ingiustificata del presidente della Commissione d’esame centrale e contestualmente l’assenza del presidente della Iª sottocommissione di Palermo.
La Iª sottocommissione di Palermo non era presieduta dal legittimo Presidente con nomina ministeriale: non vi era presente l’avv. Antonio De Giorgi, Presidente di commissione centrale, né vi era l’avv. Giuseppe Cavasino, Presidente titolare della Iª sottocommissione di Palermo. Tale sottocommissione nella seduta del 19 aprile 2011, sessione in cui si sono corrette le prove del ricorrente, è stata presieduta dl supplente vice presidente avv. Mario Grillo.
L'assenza ingiustificata del Presidente della commissione di esame centrale inficia i lavori della sottocommissione da lui non presieduti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 maggio 1997, n. 312; Parti in causa Tartaro c. Min. giust.; Riviste Foro Amm., 1998, 55).
In base al comma 6 art. 22, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (aggiunto dall'art. 2 l. 20 aprile 1989 n. 142) le sottocommissioni per gli esami di procuratore legale sono costituite - e possono disporre con efficacia provvedimentale - soltanto con la presenza del presidente della commissione centrale, il quale riveste la qualifica di presidente effettivo di tutte le sottocommissioni; l'unicità del presidente è funzionalmente preordinata non già ad una mera titolarità formale dei lavori delle diverse sottocommissioni, ma ad imprimere a tutte ed a ciascuna di esse la medesima regolazione procedurale che disciplina i lavori della commissione originaria (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 maggio 1997, n. 312; Parti in causa Tartaro c. Min. giust.; Riviste Foro Amm., 1998, 559; Rif. legislativi RDL 27 novembre 1933 n. 1578, art. 22; L 20 aprile 1989 n. 142, art. 2).
Possono essere esaminate congiuntamente le questioni attinenti alle effettive modalità di funzionamento delle sottocommissioni, con particolare riguardo alla sostituzione dei componenti effettivi con quelli supplenti, alla qualificazione dei membri delle sottocommissioni e all’unicità della funzione del presidente della commissione stessa.
Occorre al riguardo osservare che ai sensi del terzo comma dell’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 le commissioni sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e sono composte da cinque membri, di cui due titolati e due supplenti sono avvocati (iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d’appello sede dell’esame); due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto (con qualifica non inferiore a consigliere di corte d’appello) e un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un Istituto superiore.
Il successivo quinto comma stabilisce che i supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
Il successivo comma 5, con lo stabilire che i supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro, ha codificato il principio della fungibilità di ogni membro effettivo della commissione con qualsiasi membro supplente (Cons. giust. Amm. Sicilia, 11 ottobre 1999 n. 473) ma, appare chiaro che, peraltro, è in contrasto col precedente comma 3.
Inoltre il comma 6 enuncia che “Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuno delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta”.
L’unicità della figura del presidente della Commissione “si sostanza nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni” (sentenza 6160 della IV sezione del CdS) al fine di “salvaguardare la par condicio degli esaminandi attraverso la permanenza di un soggetto particolarmente qualificato nel contesto di tutte le sottocommissioni” (sentenza 1855/2000 della IV sezione del CdS). Un filo lega le due sentenze nel senso che, comunque, il presidente, anche se non presente alle adunanze delle sottocommissioni, svolge un ruolo che punta a garantire la par condicio tra i candidati.
Considerato che, ai sensi dell'art. 22 comma 5, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, da ultimo modificato con l'art. 1, l. 27 giugno 1988 n. 242, la commissione esaminatrice negli esami da avvocato non ha natura di collegio perfetto, e che, tuttavia, la partecipazione ai lavori della commissione costituisce preciso obbligo d'ufficio, ai sensi dell'art. 84, r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, e dell'art. 1, l. 18 marzo 1958 n. 311, l'esaminando ha una mera chance di essere valutato da un collegio composto secondo i criteri ordinariamente contemplati dalla norma; la fungibilità dei membri dimissionari deve però avere carattere occasionale e contingente, e non strutturale: pertanto, la circostanza che nessuno dei professori universitari nominati membri della commissione, ovvero nessuno dei magistrati, ovvero nessuno degli avvocati, ha partecipato alla preventiva formulazione dei criteri di valutazione di massima e, solo in minima parte, alle operazioni di correzione degli elaborati, rende illegittimo il singolo provvedimento di non ammissione agli orali e gli atti presupposti, nei limiti in cui questi ultimi hanno compromesso detta chance di ciascun interessato, di talché l'annullamento non coinvolge posizioni antitetiche di terzi (Tar Veneto, sez. I, 17 ottobre 1998, n. 1695; Parti in causa Rosato e altro c. Comm. esami avv. App. Venezia e altro; Riviste Foro Amm., 1999, 1555; Rif. Legislativi RD 31 agosto 1933 n. 1592, art. 84; RDL 27 novembre 1933 n. 1578, art. 22; L 18 marzo 1958 n. 311, art. 1; L 27 giugno 1988 n. 242, art. 1).
La commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, che ha natura di collegio perfetto con funzione decisoria e, quindi, con un proprio quorum essenziale ai fini del funzionamento, è illegittimamente composta non solo nel caso in cui alle sedute non vi sia il plenum dei componenti, ma anche se, pur essendo presenti tutti e cinque i suoi membri, manchi in blocco, a tutte o quasi tutte le sedute, il rappresentante di una delle tre categorie individuate (avvocati, magistrati, docenti universitari, ndr) dall’articolo 22 del Rd 1578/1933. È pertanto illegittimo l’operato della commissione ove risulti che essa si sia riunita senza che fosse mai presente la componente rappresentata dai professori universitari (Tar Basilicata, sentenza 83/2000, in giust.it-rivista internet di diritto pubblico).
Sentenza 1855/2000 della IV sezione del Consiglio di Stato: il presidente della Commissione principale è presidente effettivo “di tutte le sottocommissioni in ossequio al principio della par condicio degli esaminandi”. Si riporta un passaggio centrale di questa sentenza:
Con ricorso notificato il 9 settembre 1997 la dott.ssa Daniela Daniele ha chiesto al Tar Calabria (sede di Catanzaro) l’annullamento del provvedimento di mancata ammissione alle prove orali dell’esame di procuratore legale per l’anno 1996, deducendo tra i motivi anche la violazione dell’articolo 22 (comma 6) del Rdl n. 1578/1933 nella parte in cui afferma la unicità del presidente sia rispetto alla commissione principale sia rispetto alle sottocommissioni. Il Tar Calabria (con la sentenza n. 178/1998) ha accolto il ricorso, che è stato impugnato dal Ministero della Giustizia (il quale ha denunciato la violazione e la falsa applicazione dello stesso articolo 22). Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (IV sezione) ha respinto il ricorso del Ministero della Giustizia.
Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato:
<…L’appello è infondato. Il thema decidendum riguarda l’interpretazione dell’articolo 22 (comma 6), Rdl 27 novembre 1933 n. 1578, come modificato dalla legge 20 aprile 1989 n. 142, concernente gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale, che così dispone: "Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta".
Il Tribunale amministrativo calabrese ha ritenuto che la disposizione non consenta, se non per giustificato motivo, di cui sia data congrua e puntuale motivazione nei verbali, la sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione di procuratore legale, fondando le proprie conclusioni su un duplice ordine di rilievi: a) la lettera della legge sopra trascritta, che specifica “unico restando il presidente", anche quando siano costituite sottocommissioni; b) l'esigenza di salvaguardare la par condicio degli esaminandi attraverso la permanenza di un soggetto particolarmente qualificato nel contesto di tutte le sottocommissioni.
Nel caso di specie è, per contro, avvenuto che il presidente ha delegato in modo ampio e permanente ai vicepresidenti delle varie sottocommissioni la partecipazione alle relative sedute, di fatto alterando l'unico elemento di sicura conformità dei giudizi, senza che fosse evidenziata una specifica esigenza di sostituzione.
L'appello dell'Amministrazione tende a una esegesi finalistica della norma in esame, sostenendo che la ratio sottostante la disposizione preordina l'articolazione in sottocommissioni per consentire una maggiore rapidità delle operazioni d'esame, che risulterebbero necessariamente appesantite se a presiedere i lavori fosse unico soggetto.
Osserva la Sezione che, pur rispondendo la norma suindicata a un'istanza di accelerazione delle operazioni d'esame, la stessa non può comunque essere interpretata al di fuori del chiaro significato letterale e logico delle espressioni in essa contenute. Ora è non dubbio che la norma si è preoccupata di mantenere l'unicità della figura del presidente, pur in presenza di sottocommissioni. La formulazione letterale della norma è sostanzialmente univoca e non lascia spazio a interpretazioni finalizzate a superarne il dato formale.
Infatti, se è pur vero che la finalità di accelerare le operazioni d'esame risponde a un'esigenza di speditezza e economicità dell'azione amministrativa, è altresì incontestabile che, in presenza di una attività di giudizio di particolare rilievo e, per definizione, soggetta al principio della par condicio, le modalità di svolgimento di dette operazioni vanno comunque articolate in relazione al precetto normativo così da impedire che la predetta finalità, per quanto genericamente preordinata all'interesse pubblico di celerità dell'attività amministrativa, finisca per fare premio sull’interesse pubblico primario e specifico così come presidiato dal precetto stesso. In sintesi, l'interpretazione finalistica proposta dall'Amministrazione non trova adeguato riscontro nella fonte normativa invocata”. In ossequio al principio della par condicio dei concorrenti, allorquando la commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato è articolata, in ragione del numero dei candidati, in sottocommissioni, solo al presidente della commissione medesima, spetta l’effettiva presidenza di tutte le sottocommissioni (Cons. Stato, sentenza n. 1855/2000; riviste: Guida al Diritto n. 17/2000).
Le sottocommissioni nelle quali si suddivide la originaria commissione giudicatrice designata per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato devono necessariamente essere presiedute dall'unico presidente (nella specie, il collegio ha ritenuto illegittima la delega generalizzata conferita dal presidente ai vicepresidenti delle varie sottocommissioni) in ossequio al principio della par condicio degli esaminandi (Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2000, n. 1855; Parti in causa Min. giust. c. Daniele; Riviste Foro It., 2000, III, 243).
Altresì qui si contesta la correzione degli elaborati in tempi insufficienti, tali da rendere un giudizio composito.
Una volta verificati, sulla base delle attestazioni contenute nei verbali dei lavori della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, i tempi medi utilizzati per la correzione e valutazione dei singoli elaborati, qualora il tempo impiegato risulti talmente esiguo da far dubitare che sia stato materialmente impossibile l’adeguato assolvimento dei prescritti adempimenti e dell’espressione ponderata dei giudizi sulla valenza delle prove, l’operato dell’organo di esame va ritenuto illegittimo (Cons. Stato, sez. IV, decisione 7 marzo – 22 maggio 2000, n. 2915, in Guida dir., 1 luglio 2000 n. 24, con nota dì G. Manzi. E' superato così un precedente orientamento contrario, ancora affermato da Cons. Stato, sez. IV, 09.12.1997, n. 1348).
A sostegno di tale affermazione interviene il Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza del 22 maggio 2000 n. 2915 sulle modalità di correzione degli elaborati relativi al concorso per uditore giudiziario. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), respinge l'appello proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. 1", n. 2112 del 4 novembre 1996, confermandola, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
La correzione delle prove scritte di un concorso pubblico si fonda su di un apprezzamento squisitamente tecnico-discrezionale. L'apprezzamento del contenuto dell'elaborato implica la sua attenta lettura da condursi sulla base di due parametri l'uno oggettivo, dato dalla traccia della prova da svolgere, l'altro soggettivo, dato dalle conoscenze tecniche e professionali che si presume debba possedere il candidato. Sulla base di tali presupposti ogni singolo commissario in ragione della sua peculiare professionalità deve valutare criticamente la prova esprimendo il giudizio. Evidentemente, quanto più approfondite sono le conoscenze tecnico-professionali che si presume debba possedere il candidato e quanto più specifiche e complesse sono le tracce predisposte per lo svolgimento delle prove scritte, tanto più attenta approfondita e rigorosa deve essere la lettura dell'elaborato alfine della correzione, trattandosi – com’è facilmente intuibile - non di una mera operazione meccanicistica di lettura di un testo ma di una operazione complessa di `comprensione' e di valutazione del testo elaborato dal candidato. La delicatezza di una simile operazione, raggiunge il suo culmine proprio quando si tratta della correzione delle prove scritte di particolari concorsi pubblici quali quelli per l'accesso alle magistrature, alla professione forense, al notariato, in cui si devono valutare elaborati di candidati che si presume già in possesso di approfondite conoscenze, tecniche e professionali, in rapporto a tracce di lavoro specifiche ed altamente selettive, implicanti soluzioni di problematiche giuridiche non necessariamente certe ed univoche. Sulla base di tali considerazioni, se effettivamente non può essere sindacato il merito della valutazione di idoneità o non idoneità espressa dalla commissione, altrettanto evidentemente l'esiguità del tempo medio impiegato per la correzione degli elaborati, in mancanza di altri elementi di valutazione, appare ragionevole sintomo di una lettura non particolarmente approfondita degli elaborati di esame (Cons. Stato, sez. IV, decisione 7 marzo – 22 maggio 2000, n. 2915, in Guida dir., 1 luglio 2000 n. 24, con nota dì G. Manzi. E' superato così un precedente orientamento contrario, ancora affermato da Cons. Stato, sez. IV, 09.12.1997, n. 1348).
Dagli atti in esame si desume infatti (v. l'allegato verbale delle relative operazioni concorsuali) che la sottocommissione ha atteso alla correzione di ciascun elaborato in poco più di 5 minuti. (15.30 – 19.25 = 235 minuti: 14 candidati: 3 compiti). Al computo temporale non sono contemplate le pause, in quanto non indicate. Ritiene il Collegio che tale tempistica, avuto riguardo alle singole operazioni propedeutiche ed assolutamente necessarie ai fini della valutazione degli elaborati (apertura delle buste, lettura collegiale ed interpretazione calligrafica delle tracce, correzioni, espressione del giudizio critico da parte di ciascun commissario etc.), sia da ritenere assolutamente incongrua ed incompatibile con la formulazione di un giudizio corretto particolarmente complesso, quale è quello cui deve attendere la Commissione d'esame nel valutare le capacità teorico-pratiche del candidato. In tal senso d'altronde è il recente orientamento del Consiglio di Stato (sez. IV sent. 7 marzo-22 maggio 2000, n. 2915) che in una fattispecie consimile ha ritenuto illegittimo l'operato dell'organo d'esame che ha proceduto alla correzione degli elaborati in un tempo medio di pochi minuti per ciascuno. Per vero, la dedotta inconciliabilità di ordine temporale relativa alle operazioni di correzione si traduce in un indice esterno di irragionevolezza, sindacabile ab extra e di per sé viziante il giudizio conclusivo espresso dalla Commissione sugli elaborati del ricorrente (Tar Catanzaro, sezione I, 14 luglio 2000).
La “verificazione” dei tempi di correzione degli elaborati. La terza sezione del Tar Lombardia, con la sentenza 617/2000, ha annullato il giudizio di non ammissione alle prove orali (dell’esame di avvocato 1998-1999) di una candidata milanese i cui tre elaborati erano stati corretti ciascuno in pochi minuti. Sulla commissione esaminatrice “discende l’obbligo di ripetere le operazioni di valutazione, rinnovando ora per allora il già espresso giudizio”. La decisione del tribunale è sorretta da una "verificazione" dei tempi di correzione ordinata dal presidente del Tar. Sono stati acquisiti, per la perizia, 60 compiti, che hanno richiesto, per la correzione, sei ore e 39 minuti, contro due ore e 25 minuti impiegati dalla commissione. Ponendo a raffronto i suddetti dati temporali emerge che la sola lettura di essi ha richiesto, invece, mediamente 6 minuti e 33 secondi per ciascun elaborato. La perizia è stata eseguita dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Paolo Giuggioli, che si è avvalso della collaborazione di altri professionisti (Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2000).
Altresì qui si contesta, acclarandone la nullità, la nomina del presidente della Commissione centrale, Avv. Antonio De Giorgi.
Inopportuna è anche la nomina del Presidente della Commissione Centrale Avv. Antonio De Giorgi, contestualmente componente del Consiglio Nazionale Forense, in rappresentanza istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del distretto della Corte di Appello di Lecce. Tutto verificabile dai siti web di riferimento. Dubbi e critica sui modi inopportuni di nomina. Testo del Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge con le modificazioni coordinate con la legge di conversione 18 Luglio 2003, n. 180: “Art. 1-bis: ….5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. 6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine…”. Antonio De Giorgi è stato a fasi alterne fino al 2003 Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e contestualmente Presidente di sottocommissioni di esame di quel Distretto. Antonio De Giorgi non è più Presidente di sottocommissione, ma addirittura presidente della Commissione centrale. La norma prevede, come membro di commissione e sottocommissione, la nomina di avvocati, ma non di consiglieri dell’Ordine. Come intendere la carica di consigliere nazionale forense indicato dal Consiglio dell’Ordine di Lecce, se non la sua estensione istituzionale e, quindi, la sua incompatibilità alla nomina di Commissario d’esame? E quantunque ciò non sia vietato dalla legge, per la ratio della norma e per il buon senso sembra inopportuno che, come presidente di Commissione centrale e/o di sottocommissione periferica d’esame, sia nominato dal Ministro della Giustizia non un avvocato designato dal Consiglio Nazionale Forense su proposta dei Consigli dell'Ordine, ma addirittura un membro dello stesso Consiglio Nazionale Forense che li designa. Come è inopportuno che sia nominato chi sia l’espressione del Consiglio di appartenenza. Come è inopportuno nominare chi sia stato estromesso dalla riforma, per gli incarichi già svolti da presidente di sottocommissione locale.
Per quanto detto il dr. Antonio Giangrande, ricorrente, così come rappresentato e difeso, adotta le seguenti
Conclusioni
Da quanto analiticamente già espresso e motivato si denota che violazione di legge, eccesso di potere e motivi di opportunità viziano qualsiasi valutazione negativa adottata dalla commissione d’esame giudicante, ancorchè in presenza di una capacità espositiva pregna di corretta applicazione di sintassi, grammatica ed ampia conoscenza di norme e principi di diritto dimostrata dal candidato in tutti e tre i compiti resi.
1. Qui si evince un fatto, da sempre notorio su tutti gli organi di stampa, rilevato e rilevabile in ambito nazionale: ossia la disparità di trattamento tra i candidati rispetto alla sessione d’esame temporale e riguardo alla Corte d’Appello di competenza. Diverse percentuali di idoneità, (spesso fino al doppio) per tempo e luogo d’esame, fanno sperare i candidati nella buona sorte necessaria per l’assegnazione della commissione benevola sorteggiata. Nel Nord Italia le percentuali adottate dalle locali commissioni d’esame sono del 30%, nel sud fino al 60%. Le sottocommissioni di Palermo sono come le sottocommissioni del Nord Italia. I Candidati sperano nella buona sorte dell’assegnazione. La Fortuna: requisito questo non previsto dalle norme.
2. Qui si contesta la competenza dei commissari a poter svolgere dei controlli di conformità ai criteri indicati: capacità pedagogica propria di docenti di discipline didattiche non inseriti in commissione.
3. Qui si contesta la mancanza di motivazione alle correzioni, note, glosse, ecc., tanto da essere contestate dal punto di vista oggettivo da gente esperta nella materia di riferimento.
4. Qui si evince la carenza, ovvero la contraddittorietà e la illogicità del giudizio reso in contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza di segni grafici sugli elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti, ecc., o comunque si contesta la fondatezza dei rilievi assunti, tale da suffragare e giustificare la corrispondente motivazione indotta al voto numerico. Tutto ciò denota l’assoluta mancanza di motivazione al giudizio, didattica e propedeutica al fine di conoscere e correggere gli errori, per impedirne la reiterazione.
5. Altresì qui si contesta la mancanza del voto di ciascun commissario, ovvero il voto riferito a ciascun criterio individuato per la valutazione delle prove.
6. Altresì qui si contesta l’assenza ingiustificata del presidente della Commissione d’esame centrale e si contesta contestualmente l’assenza del presidente della Iª sottocommissione di Palermo.
7. Altresì qui si contesta la correzione degli elaborati in tempi insufficienti, tali da rendere un giudizio composito.
8. Altresì qui si contesta, acclarandone la nullità, la nomina del presidente della Commissione centrale, Avv. Antonio De Giorgi, in quanto espressione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce. Nomina vietata dalle norme.
Inoltre, il metodo, contestato con i motivi indicati in precedenza, è lo stesso che ha inficiato per 13 anni la vana partecipazione del ricorrente al medesimo concorso concluso con giudizi d’inidoneità fondata sugli stessi motivi illegittimi.
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P.Q.M
Si chiede e conclude: voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, contrariis reiectis, previo accoglimento dell’istanza di sospensione con ordine alla Sottocommissione di Lecce di far svolgere nella sessione corrente gli orali al ricorrente, annullare i provvedimenti impugnati, come in epigrafe indicati, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
Si chiede di acclarare le doglianze di legittimità e di merito su indicate che viziano ed invalidano gli atti adottati dalla Iª Sottocommissione di esame di Palermo.
Si chiede di ordinare alla Sottocommissione di esame di Palermo di procedere, se non si ritenga di procedere d’ufficio, al riesame delle prove scritte in tempi congrui, corredando il giudizio con congrua motivazione, con l’osservanza di ogni modalità utile a garantire l’anonimato degli elaborati, e, in ogni caso, con una composizione diversa rispetto a quella della Sottocommissione che ha effettuato la prima valutazione e con il rispetto delle regole di composizione della stessa commissione.
Circa l’istanza di sospensione cautelare: per quanto attiene il “periculum in mora” è per la ravvisata esistenza di un pericolo di danni gravi ed irreparabili per il ricorrente derivanti dall'esecuzione dell'atto impugnato data l’evidente ed immediato procrastinarsi della nuova sessione d’esame, che in quanto tale fa perdere un altro anno da aggiungersi ai 13 precedenti. Per quanto attiene il “fumus boni iuris”, i provvedimenti impugnati, come in epigrafe indicati, appaiono illegittimi sotto differenti profili, ampiamente illustrati nei punti precedenti.
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Si depositano i seguenti atti e documenti:
5. Verbale di correzione della Iª sottocommissione di esame di Palermo per la sessione 2010;
6. Elaborati consegnati dal sottoscritto in tema: a) penale; b) civile; c) atto giudiziario;
7. La graduatoria per la lettera G con data di affissione pubblicata dalla Corte d'Appello di Lecce;
8. Verbali e compiti delle sessioni di avvocato: a) 2009, b) 2008, c) 2007;
Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.
DICHIARAZIONE DEL VALORE DEL PROCESSO AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il valore del contributo unificato è di 600 euro per i ricorsi proposti presso il Tribunale amministrativo regionale.
Lecce, lì 20 luglio 2011
Avv.............................. Sig.........................................
Per autentica Avv. .......................................
MANDATO DI DIFESA E PROCURA GENERALE E SPECIALE ALLE LITI
Io sottoscritto Antonio Giangrande, nato ad Avetrana (Ta) il 02/06/1963 e residente ad Avetrana, via Manzoni, 51 , c.f. GNGNTN63H02A514Q nomino, quale mio difensore e procuratore generale, l’avv. Mirko Giangrande, del Foro di Taranto, con Studio Legale in Avetrana, alla via Manzoni, 51, c. f. GNGMRK85A26E882V, per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle fasi connesse ed espressamente: opposizione ed esecuzione ed eventuale appello ed altri giudizi di impugnazione, con sua facoltà di nominare altri avvocati e procuratori, ovvero di transigere o rinunciare agli atti del giudizio e con tutti i poteri per il migliore svolgimento delle stesse.
Con la presente firma ratifico il suo operato discrezionale ed eleggo domicilio nel suo Studio Legale.
Avetrana, lì 20 luglio 2011
Firma cliente firma dell’avvocato per autenticazione
Dichiaro di essere stato informato dettagliatamente sui miei diritti secondo le norme sulla Privacy ed aver autorizzato il trattamento dei miei dati.
Dichiaro, altresì, di essere stato informato su facoltà e/o obbligo di accesso alla mediazione per la conciliazione.
Firma cliente firma dell’avvocato per autenticazione
RELAZIONE DI NOTIFICA
Ad istanza dell'Avv. Mirko Giangrande, io sottoscritto Assistente U.N.E.P., addetto alla Corte di Appello di Lecce, ho notificato simile copia del presente atto a:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore On. avv. Angelino Alfano, domiciliato per legge presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Lecce, via F. Rubichi 23, ed ivi consegnandone copia come per legge.
RELAZIONE DI NOTIFICA
Ad istanza dell'Avv. Mirko Giangrande, io sottoscritto Assistente U.N.E.P., addetto alla Corte di Appello di Lecce, ho notificato simile copia del presente atto a:
Commissione centrale di esame di Avvocato c/o Ministero della Giustizia, in persona del presidente pro tempore avv. Antonio De Giorgi, domiciliato per legge presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Lecce, via F. Rubichi 23, ed ivi consegnandone copia come per legge.
RELAZIONE DI NOTIFICA
Ad istanza dell'Avv. Mirko Giangrande, io sottoscritto Assistente U.N.E.P., addetto alla Corte di Appello di Lecce, ho notificato simile copia del presente atto a:
Iª Sottocommissione di esame di Avvocato c/o Corte d’appello di Palermo, in persona del presidente pro tempore avv. Giuseppe Cavasino, domiciliato per legge presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Lecce, via F. Rubichi 23, ed ivi consegnandone copia come per legge.
RELAZIONE DI NOTIFICA
Ad istanza dell'Avv. Mirko Giangrande, io sottoscritto Assistente U.N.E.P., addetto alla Corte di Appello di Lecce, ho notificato simile copia del presente atto a:
Iª Sottocommissione di esame di Avvocato c/o Corte d’appello di Palermo, in persona del presidente supplente pro tempore avv. Mario Grillo, domiciliato per legge presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Lecce, via F. Rubichi 23, ed ivi consegnandone copia come per legge.
RELAZIONE DI NOTIFICA
Ad istanza dell'Avv. Mirko Giangrande, io sottoscritto Assistente U.N.E.P., addetto alla Corte di Appello di Lecce, ho notificato simile copia del presente atto a:
Iª Sottocommissione d’esame di Avvocato c/o Corte d’appello di Lecce, in persona del presidente pro tempore avv. Maurizio Villani, domiciliato per legge presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Lecce, via F. Rubichi 23, ed ivi consegnandone copia come per legge.
N. 00679/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01240/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2011, proposto da:
Antonio Giangrande, rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Giangrande, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Lecce, Commissione Esami Avvocato Presso Corte D'Appello di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale n. 20 redatto nella seduta del 19 aprile 2011 dalla I^ Sottocommissione esame di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo - sessione 2010-, nella parte in cui attribuisce alle tre prove scritte riferite alla busta n. 198 del ricorrente un punteggio insufficiente, rispettivamente 25 per il penale, 25 per il civile e 25 per l'atto giudiziario, pari complessivamente a 75 punti; del consequenziale elenco degli ammessi alle prove orali, sessione 2010, degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, relativamente alla Corte di Appello di Lecce, pubblicato il 28 giugno 2011, nella parte in cui esclude il ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare, dei criteri fissati dalla predetta Sottocommissione con verbale n. 20 del 19 aprile 2011 per la valutazione degli elaborati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Lecce e di Commissione Esami Avvocato Presso Corte D'Appello di Palermo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori De Nuzzo Pietrantonio, in sostituzione di Giangrande Mirko e Tarentini Antonio;
Considerato:
-che la valutazione negativa degli elaborati d’esame del ricorrente appare sinteticamente motivata, mediante utilizzazione del sistema del voto numerico che costituisce una legittima tecnica di motivazione delle valutazioni amministrative (Corte cost. 8 giugno 2011 n. 175, che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità degli artt. 17 bis, commi 1, 23, comma 5 e 24, comma 1, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 che hanno sostanzialmente previsto la valutazione in forma numerica delle prove d’esame di avvocato);
-che la composizione della Sottocommissione d’esame che ha proceduto alla correzione degli elaborati del ricorrente, appare legittima, alla luce delle previsioni normative (che non prevedono la presenza di soggetti in possesso di competenze in materia letteraria o umanistica, ma solo di giuristi di diversa estrazione) e della più recente giurisprudenza (Cons. Stato sez. IV, 12 giugno 2007, n. 3114) che ha rilevato come le Sottomissioni d’esame non debbano essere necessariamente presiedute dal Presidente della Commissione, essendo, al proposito, sufficiente la presenza del VicePresidente con funzioni di Presidente di ogni singola Sottocommissione;
-che la censura di incompatibilità sollevata dal ricorrente con riferimento alla nomina del Presidente della Commissione centrale non sussiste perché il detto Presidente non risulta più ricoprire la qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine di Lecce;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima Respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 00288/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2011, proposto da:
Antonio Giangrande, rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Giangrande, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Presso la Corte D'Appello di Lecce, Commissione Esami Avvocato Presso Corte D'Appello di Palermo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliati presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;
Commissione Centrale Esami Avvocato c/o Ministero della Giustizia;
per l'annullamento
del verbale n. 20 redatto nella seduta del 19 aprile 2011 dalla I^ Sottocommissione esame di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo - sessione 2010-, nella parte in cui attribuisce alle tre prove scritte riferite alla busta n. 198 del ricorrente un punteggio insufficiente, rispettivamente 25 per il penale, 25 per il civile e 25 per l'atto giudiziario, pari complessivamente a 75 punti; del consequenziale elenco degli ammessi alle prove orali, sessione 2010, degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, relativamente alla Corte di Appello di Lecce, pubblicato il 28 giugno 2011, nella parte in cui esclude il ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare, dei criteri fissati dalla predetta Sottocommissione con verbale n. 20 del 19 aprile 2011 per la valutazione degli elaborati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato presso la Corte D'Appello di Lecce e della Commissione Esami Avvocato Presso Corte d'Appello di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Mirko Giangrande e Giovanni Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale gli atti, in epigrafe indicati, con i quali la Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Palermo, sessione 2010, ha valutato insufficienti i tre elaborati (venticinque/ cinquantesimi per la prova di diritto penale, e venticinque/cinquantesimi per la prova di diritto civile e 25/cinquantesimi per l’atto giudiziario) determinando la sua inidoneità a sostenere gli esami e, per l'effetto, l'ha escluso dalle prove orali.
Il ricorrente deduce la disparità di trattamento tra i candidati rispetto alla sessione d’esame temporale, contestando altresì la competenza dei commissari a poter svolgere dei controlli di conformità, la mancanza di motivazione alle correzioni, la contraddittorietà e illogicità del giudizio reso e la fondatezza dei rilievi assunti, la mancanza di voto di ciascun commissario ovvero il voto riferito a ciascun criterio individuato per la valutazione delle prove, l’assenza ingiustificata del Presidente della Commissione e contestualmente l’assenza del Presidente della I sottocommissione di Palermo.
Con atto depositato in data 1 agosto 2011 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Con ordinanza depositata in data 29 settembre 2011 la sezione ha respinto l’istanza cautelare richiesta dal ricorrente.
Nella pubblica udienza del 7 novembre 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Secondo consolidata giurisprudenza anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono alla prova orale il candidato agli esami per l'abilitazione alla professione di avvocato devono ritenersi adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Siffatti voti esprimono un metodo di valutazione rispondente al criterio di cui all'articolo 97 Cost. e rappresentano la compiuta esternazione dell’ attività di verifica dell'idoneità del candidato svolta a seguito della lettura dei suoi elaborati, demandata alla commissione esaminatrice.
La Corte costituzionale, con le sentenze 30 gennaio 2009 n. 20 e 8 giugno 2011, n. 175, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, poi sostituito dall'art. 1 bis, del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, nonché degli articoli 17 bis, 22, 23 e 24, primo comma del R.D. 22.1.1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di giustificare o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d'esame per l'abilitazione alla professione forense.
2.2. Inoltre, quanto ai rilievi in ordine alla composizione della sottocommissione d’esame, come già rilevato in sede cautelare, la stessa è legittima alla luce delle previsioni normative (che non prevedono la presenza di particolari soggetti in possesso di competenze in materia letteraria o umanistica ma solo di giuristi di diversa estrazione) e della più recente giurisprudenza (Cons. di Stato sez.IV 12 giugno 2007 n.3114) che ha rilevato come le sottocommissioni d’esame non debbano essere necessariamente presiedute dal presidente della Commissione, essendo al proposito, sufficiente la presenza del Vice Presidente con funzioni di Presidente di ogni singola Sottocommissione.
Con riferimento alla censura riguardante l’assenza del Presidente della I sottocommissione di Palermo, nella seduta del 19 aprile 2011 ( nella quale sono state corrette le prove del ricorrente), va rilevato che la stessa risultava presieduta dal Vice Presidente avv. Mario Grillo sicchè tale presenza esclude la illegittimità rilevata.
Infatti, l’istituzione ad opera dell'art. 1 bis D.L. 21 maggio 2003 n. 112 della figura del Presidente e del vice Presidente per ciascuna delle Sottocommissioni operanti nel distretto di Corte di appello ha comportato il superamento dell’orientamento giurisprudenziale che escludeva, sulla base di un interpretazione meramente letterale dell'art. 22 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, come modificato dalla L. 20 aprile 1989 n. 142, la possibilità per il Presidente di essere sostituito nell'esercizio delle sue funzioni da un commissario con le funzioni di vice Presidente.
A seguito della riforma del 2003 e della istituzione della figura del vice Presidente, la giurisprudenza è ormai ferma nell'affermare che quest' ultimo può legittimamente presiedere i lavori dell'organo collegiale senza necessità che il verbale della seduta rechi la specifica indicazione delle ragioni che avevano reso necessaria la sostituzione del titolare (Cons. Stato, IV Sez., ord. 9 aprile 2002 n. 1353 e 28 ottobre 2003 n. 4674; dec. 17 settembre 2004 n. 6155, 5 agosto 2005 n. 4165, 6 settembre 2006 n. 5155, 3 dicembre 2006 n. 6511 e 5 dicembre 2006 n. 7126).
Per quanto attiene al ruolo e alle funzioni proprie dei membri supplenti l'art. 22, co. 5, R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, nel testo sostituito dall'art. 1 bis D.L. 21 maggio 2003 n. 112, afferma che essi intervengono alle sedute della Sottocommissione "in sostituzione di qualsiasi membro effettivo"; da ciò deriva che i componenti dei singoli collegi possono, in caso di assenza o impedimento, essere legittimamente sostituiti dai membri supplenti attesa l'assoluta parità esistente, sul piano funzionale, fra le due categorie (C.d.S. 23 dicembre 1999 n. 692) e il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti (C.d.S.. 9 giugno 2003 n. 223).
2.3. Non coglie nel segno neppure la censura con la quale si deduce l’incompatibilità del Presidente della Commissione Centrale in quanto componente del Consiglio Nazionale Forense non risultando in proposito prevista alcuna incompatibilità da parte del legislatore (art.21 R.D.L. 27-11-1933 n. 1578).
2.4. In ordine al merito dell’attività di valutazione, va evidenziato che, in una procedura per l'accesso a una professione, non rileva solamente l’esattezza delle soluzioni giuridiche propugnate e prescelte, ma anche la modalità espositiva, l’organizzazione complessiva del discorso, le capacità di sintesi e di compiuta argomentazione.
Ove così non fosse, dovrebbe ammettersi che tutti i candidati estensori di elaborati recanti soluzioni corrette debbano necessariamente superare la prova, il che non può sicuramente avvenire, posto che il superamento dell’esame di abilitazione permette l’accesso alla professione forense, sicchè vengono in rilievo – oltre alla esattezza delle conclusioni - la modalità espositiva, l’organizzazione complessiva del discorso, le capacità di sintesi e di compiuta argomentazione, cioè tutte le componenti che garantiscono l’adeguatezza della difesa tecnica.
Nella specie basti rilevare che il ricorrente non ha in effetti dimostrato una personale e adeguata capacità di argomentazione e riflessione limitandosi ad esporre principi di carattere generale e richiamando asetticamente il contenuto di pronunce giurisprudenziali senza alcun approfondimento, tanto più necessario, in considerazione delle modalità di svolgimento dell’esame (che consentiva l’uso di codici commentati con la giurisprudenza) e dell’assenza di particolari difficoltà interpretative e argomentative nella tematiche trattate.
In sintesi i compiti, in considerazione delle modalità di svolgimento dell’esame (che consentiva l’uso di codici commentati con la giurisprudenza) e dell’assenza di particolari difficoltà interpretative e argomentative nella tematica trattata, appaiono privi di approfondimenti degni di nota.
Tali considerazioni consentono quindi al Collegio di condividere il giudizio espresso dalla Commissione.
2.5. Infine quanto alla dedotta impossibilità di conoscere il voto dei singoli commissari “legittimamente la sottocommissione esaminatrice, in assenza di una norma o di un principio che disponga l'obbligo della esplicitazione dei vari momenti di formazione della volontà collegiale, si limita a verbalizzare, in sede di valutazione delle prove scritte, il solo voto complessivo risultante dalla somma dei singoli voti assegnati e non anche i voti attribuiti da ogni singolo commissario. Le disposizioni di cui all'art. 17-bis, R.D. n. 37 del 1934 danno, infatti, rilevanza, ai fini della valutazione di idoneità del candidato, al solo "punteggio complessivo" conseguito, non occorrendo riportare nel verbale il voto assegnato da ciascun membro della commissione d'esame” (C.d.S. Sez. IV, sent. n. 7116 del 05-12-2006).
Peraltro, non vengono in luce circostanze concrete dalle quali possa desumersi che il voto complessivo non costituisca la somma dei voti individuali o che tra un voto e un altro possa esserci un discostamento tale da far ravvisare un’intrinseca contraddittorietà nella valutazione complessivamente effettuata.
2.6. Infine è anche infondata la censura attinente all'insufficienza del tempo speso dalla Commissione nella lettura e valutazione degli elaborati, considerato che non è possibile escludere che gli scritti del ricorrente siano stati oggetto di puntuale e attenta disamina alla luce dei criteri di valutazione confezionati dalla stessa Commissione. Il tempo di correzione di un elaborato, infatti, non assurge a dignità di elemento sintomatico di valutazione superficiale da parte della Commissione esaminatrice poichè è ben possibile che uno scritto sia di piana e facile lettura, sicchè non rende necessario il protrarsi dell’attività valutativa.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Solo in data 7 febbraio 2013 si depositava sentenza per una decisione presa già in camera di consiglio della stessa udienza del 7 novembre 2012. Una sentenza già scritta, però, ben prima delle date indicate, in quanto in tale camera di consiglio (dopo aver tenuto anche regolare udienza pubblica con decine di istanze) i magistrati avrebbero letto e corretto (a loro dire) i 3 compiti allegati (più di 4 pagine per tema), valutato e studiato le molteplici questioni giuridiche presentate a supporto del ricorso. Un'attenzione non indifferente e particolare e con un risultato certo e prevedibile, se si tiene conto che proprio il presidente del Tar è stato oggetto di inchiesta video e testuale da parte dello stesso ricorrente. Le gesta del presidente del Tar sono state riportate da Antonio Giangrande, con citazione della fonte, nella pagina d'inchiesta attinente la città di Lecce. Come per dire: chi la fa, l'aspetti!
QUESTO E' L'ESEMPIO DI COME IL TAR PUO' ADOTTARE GIUDIZI ANTITETICI
Accoglimento immediato per tutti, meno che per Antonio Giangrande. Ricorso presentato dall'avv. Mirko Giangrande, ma, di fatto, predisposto dal dr. Antonio Giangrande.
ACCOLTI
N. 00990/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01601/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2010, proposto da:
Mariangela Gigante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciaurro, con domicilio eletto presso Francesco Flascassovitti in Lecce, via 95 Rgt.Fanteria 1;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2009, rilevabili dalla non inclusione nell'elenco degli ammessi depositato nella Segreteria della Sottocommissione degli esami detti presso la Corte di Appello di Lecce in data 16 giugno 2010 e successivamente pubblicato mediante affissione nella sede del Tribunale di Taranto; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ed, in particolare, del verbale della Sottocommissione degli esami detti presso la Corte di Appello di Salerno, riportante le operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente e l'attribuzione del relativo punteggio; delle valutazioni, analitiche e numeriche, espresse in termini di insufficienza in calce a ciascuno dei tre elaborati di esame corrispondenti al numero d'ordine progressivo 593.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti, l’Avv. Nicola Flascassovitti, in sostituzione di Ciaurro e l’Avv. dello Stato Invitto;
Considerato:
-che l’esame delle prove d’esame della ricorrente evidenzia un contesto caratterizzato dalla correttezza formale della forma espressiva e dalla sicura padronanza del lessico giuridico; anche sotto il profilo più strettamente tecnico-giuridico;
-che anche la soluzione delle problematiche giuridiche poste a base delle prove d’esame evidenzia un corretto approccio a problematiche complesse, come l’equilibrio delle prestazioni contrattuali (prima prova d’esame), la responsabilità ex art. 586 c.p. (seconda prova) o l’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione contrattuale (prova pratica);
-che, quindi, la motivazione apposta alla valutazione negativa (peraltro caratterizzata dal carattere chiaramente stereotipato e ripetitivo) e la complessiva valutazione degli elaborati d’esame da parte della Commissione appaiono essere caratterizzate da evidente irrazionalità e illogicità, rilevabili anche in sede giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima Accoglie e per l'effetto:
a) sospende gli atti impugnati, come da motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 marzo 2011.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 01837/2011 REG. PROV. COLL.
N. 01312/2011 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2011, proposto da:
Marco Castelluzzo, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Lecce, Commissione Esami Avvocato Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti di giudizio analitici e sintetici con cui la Sottocommissione distrettuale per gli esami di Avvocato, presso la Corte d'Appello di Palermo per la sessione 2010, ha annullato gli elaborati del ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare del verbale 24 marzo 2011 della Sottocommissione presso la Corte di Appello di Palermo, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato Lecce e di Commissione Esami Avvocato Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Luigi Viola e udite altresì l’Avv. Valeria Pellegrino in sostituzione di Gianluigi Pellegrino per il ricorrente e l’Avv. dello stato Libertini per le amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente partecipava alla sessione 2010 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sostenendo le prove scritte prescritte dalla legge.
A seguito della mancata inclusione del proprio nominativo nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, apprendeva di non essere stato ammesso alle prove orali, per effetto dell’annullamento del terzo elaborato d’esame (relativo all’atto giudiziario in materia penale), da parte della II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Palermo; in particolare, l’annullamento dell’atto giudiziario in materia penale (ritenuto sufficiente come, del resto, gli altri due elaborati) era motivato sulla base della rilevazione di <<reiterati e significativi elementi di identità con l’elaborato del candidato n. 404, successivamente esaminato>>.
I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per violazione art. 13, 4° comma d.p.r. 487 del 1994, violazione art. 23 r.d. n. 37/1934 per come modificato dal d.l. 112/2003, conv. in l. 180/2003, violazione art. 3 l. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nonché per manifesta irrazionalità ed illogicità.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate e la Sezione disponeva l’acquisizione <<degli elaborati d’esame contrassegnati dal numero 404, che hanno portato all’annullamento della terza prova d’esame>> (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 30 settembre 2011 n. 1696).
La prima parte del ricorso è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Contrariamente ad altre vicende già decise dalla Sezione (in particolare, quella decisa con la sentenza 21 ottobre 2010 n. 2147), deve, infatti, rilevarsi come l’elaborato relativo alla terza prova d’esame del ricorrente rechi alcuni segni grafici (forse non adeguatamente evidenziati, ma pur sempre presenti) che evidenziano efficacemente le parti dell’elaborato che dimostrano qualche concordanza con la terza prova d’esame del candidato contrassegnato con il numero n. 404; nella vicenda che ci occupa, deve pertanto ritenersi che sia stata adeguatamente rispettata la previsione dell’art. 23, ult. comma del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 che impone, secondo costante giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616 che si pone nel solco di una giurisprudenza assolutamente consolidata), l’individuazione, da parte delle Commissioni, delle parti dell’elaborato che possano giustificare l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi del plagio.
A ben guardare però le parti dell’elaborato che hanno portato all’annullamento della prova d’esame, più che alla fattispecie del plagio, sembrano riportabili all’esposizione di principi giurisprudenziali consolidati o dello stesso contenuto di previsioni normative fondamentali, come l’art. 56 c.p.
Deve pertanto trovare applicazione l’altro principio già affermato dalla Sezione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 21 ottobre 2010 n. 2147) e relativo all’impossibilità di considerare come espressione di univoca corrispondenza con altri elaborati l’utilizzazione di formulazioni presenti in giurisprudenza (sempre possibile, in considerazione dell’utilizzazione di codici commentati) o la mera “copiatura” della formulazione delle norme; è, infatti, possibile presumere, come spesso avviene in procedure d’esame o concorsuali, che i passi “incriminati” possano trovare giustificazione nel ricorso a fonti (leggi, giurisprudenza) comuni o nelle <<ordinarie capacità mnemoniche>> (Consiglio Stato, sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2440) dei candidati, che indubbiamente utilizzano testi di studio diffusi e comuni.
Del resto, in un’ottica sostanziale, l’elaborato del ricorrente e quello contrassegnato con il numero n. 404, al di là del necessario e inevitabile riferimento all’istituto del tentativo, sono caratterizzati dall’utilizzo di tentativi ricostruttivi talmente divergenti (nel caso del ricorrente, il riferimento alla possibile mancanza dell’elemento soggettivo e, nel caso dell’elaborato contrassegnato con il numero 404, all’accordo non punibile ex art. 115 c.p.) da portare a ritenere non credibile l’ipotesi del plagio che, si esaurirebbe, in buona sostanza, nella semplice parafrasi della formulazione e dell’elaborazione giurisprudenziale dell’art, 56 c.p.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 00753/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01489/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2011, proposto da: Francesca Cotrino, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio P. Nichil, con domicilio eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;
contro
Commissione Esami Avvocato c/o Corte Appello di Lecce, Ministero della Giustizia, Commissione Esame Avvocato c/o Corte di Appello di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti con cui la Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo per la sessione 2010 ha valutato insufficienti due dei tre elaborati della ricorrente e, in particolare, del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali, provvedimenti pubblicati in data 28 giugno 2011; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, e in particolare del verbale della medesima sottocommissione del 23/3/2011 n. 14 nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati in questione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Esami Avvocato c/o Corte Appello di Lecce e di Ministero della Giustizia e di Commissione Esame Avvocato c/o Corte di Appello di Palermo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Nichil Antonio, Pedone Giovanni.;
Considerato che gli elaborati redatti dalla ricorrente sembrano soddisfare i parametri predeterminati dalla Commissione centrale in quanto garantiscono una trattazione essenziale ma sufficientemente esaustiva degli istituti dei quali i candidati sono stati chiamati a fare applicazione;
considerato che la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali costituiscono, se accompagnate – come nella specie- all’esaustività della trattazione un obiettivo da perseguire , come è stato sottolineato di recente dall’articolo 3, comma secondo, C.P.A
rilevato che gli stessi elaborati appaiono meritevoli di diversa valutazione;
ritenuto opportuno concedere la tutela cautelare attraverso l’ammissione della ricorrente con riserva alle prove orali dell’esame di abilitazione in argomento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
Accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto:
a) ammette la ricorrente con riserva al sostenimento delle prove orali dell’esame di abilitazione ;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’8 febbraio 2012 .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Massimo Santini, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 01915/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01455/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2012, proposto da:
Sperti Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Mannarino n. 11/A;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Lecce e Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi n. 23;
Commissione Esami di Avvocato – Sessione 2011 presso Ministero della Giustizia, n.c.;
per l'annullamento
nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei giudizi analitici e sintetici sui suoi elaborati indicati nel verbale di adunanza del 20/04/2012 della II^ Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Salerno, sessione 2011, individuata per la correzione delle prove scritte degli elaborati provenienti dalla Corte di Appello di Lecce, nonché del consequenziale provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali degli esami di Avvocato, sessione 2011, e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Lecce e Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Tommaso Millefiori e l'avvocato dello Stato Giovanni Pedone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il dott. Sperti ha partecipato alla sessione di esami per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce, sostenendo le prove scritte.
Pubblicati in data 18-20 giugno 2012 gli esiti della correzione degli elaborati, effettuata dalla II Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Salerno, ed a seguito di accesso agli atti, il ricorrente ha appreso di aver riportato il giudizio complessivo di 84 nelle tre prove scritte, inferiore al minino richiesto di 90 e, quindi, senza essere ammesso alla prova orale.
In particolare, sono stati giudicati insufficienti due dei tre compiti svolti, essendo stato assegnato il punteggio di 26/50 al parere in diritto civile (con la motivazione: “Soluzione poco convincente e non adeguatamente motivata. Non pertinente il richiamo a Cass., 13 ottobre 2011, n. 21907”), ed il punteggio di 28/50 all’atto giudiziario in materia di diritto penale (con la motivazione: “Atto generico e del tutto insufficiente. Carente la motivazione”).
Avverso i giudizi riportati è stato proposto il presente ricorso, denunciando con un unico motivo la violazione degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/94, nonché l’eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, travisamento del fatto, manifesta illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità delle valutazioni rispetto ai criteri (generali ed astratti) predeterminati.
Si afferma che la motivazione dei giudizi è resa con formulazione stereotipata (che impedisce di comprendere i rilievi critici operati), senza apporvi correzioni o segni grafici, ed è sostanzialmente errata, considerando che gli elaborati redatti si mostrano corretti quanto alla forma espressiva e al lessico giuridico, con contenuti corrispondenti al compiti da svolgere; si contesta poi che i compiti siano stati esaminati, assieme a numerosi altri scritti, nella seduta in cui è stato impiegato un insufficiente tempo medio per ciascuno di essi (4,37 minuti).
L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettato, depositando documentazione in data 18/10/2012.
Il ricorrente ha prodotto note d’udienza alla Camera di Consiglio del 24 ottobre 2012, nella quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cpa.
2.- Il Tribunale intende premettere che l’operato delle commissioni di abilitazione o di concorso ha natura mista, contenendo un aspetto “provvedimentale”, con riguardo all’ammissione alla fase successiva, ed uno prettamente di “giudizio”, circa la preparazione del candidato (cfr., da ultimo, Cons. Stato – Sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3402).
Essendo i due aspetti strettamente congiunti, il generale sindacato del Giudice Amministrativo sull’attività provvedimentale della P.A. (al fine di assicurare pienezza ed effettività della tutela, secondo il fondamentale canone ora codificato dall’art. 1 cpa) non può essere limitato e, quindi, coinvolge l’attività valutativa della Commissione, verificando la coerenza e logicità del risultato finale raggiunto, rispetto agli elementi che emergono dalla prova oggetto di valutazione e che il Giudice ben può apprezzare, pur con una certa prudenza nell’evitare che la propria valutazione si sovrapponga a quella operata dall’Amministrazione.
A tal fine, soccorre l’esame dei criteri che vengono predeterminati ed a cui deve attenersi la Commissione, i quali costituiscono la base per la verifica del Giudice sulla correttezza del suo operato.
Passando al caso di specie, si è detto innanzi che le valutazioni negative hanno riguardato l’elaborato consistente nel parere di diritto civile (che ha conseguito la votazione di 26/50, con la motivazione: “Soluzione poco convincente e non adeguatamente motivata. Non pertinente il richiamo a Cass., 13 ottobre 2011, n. 21907”), ed il compito riguardante un atto giudiziario in materia di diritto penale (che ha riportato il voto di 28/50, con la motivazione: “Atto generico e del tutto insufficiente. Carente la motivazione”).
Con riguardo al primo, il Collegio evidenzia che lo svolgimento del compito denota una buona conoscenza del tema ed una apprezzabile articolazione degli argomenti trattati, poiché:
- il tema è introdotto con efficace sintesi espressiva (“La questione proposta riguarda la vexata quaestio delle obbligazioni solidali e in particolare il principio di solidarietà passiva con riferimento alle obbligazioni condominiali”);
- fanno seguito, in buon ordine, l’esposizione del risalente orientamento di dottrina e giurisprudenza, l’intervento di Cass., SS.UU., 8 aprile 2008 n. 9148 (riassunto sinteticamente e senza errori), il riferimento alla opposta giurisprudenza di merito e alla ratio sottesa di tutela del creditore, l’indicazione degli articoli del codice civile e la spiegazione degli istituti dell’obbligazione solidale e indivisibile e del requisito della indivisibilità della prestazione;
- chiudono il tema il riferimento al caso concreto (prestazione chiesta dal fornitore del combustibile al Condominio) e la soluzione proposta al supposto cliente.
A questo punto, è necessario precisare che gli indirizzi forniti dalla Commissione Centrale richiedevano ai candidati “chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica (vedi la lett. b) dei criteri del 5/12/2011), oltre alla dimostrazione “della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza” e “di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza” (lettere c) e d) degli stessi criteri).
In relazione ad essi ed alla stregua di quanto osservato, deve reputarsi illegittimo il giudizio negativo assegnato, poiché il candidato palesa una sufficiente padronanza del tema e la buona articolazione degli argomenti (in forma priva di errori grammaticali e con lessico giuridico corretto).
Non assume, infatti, carattere decisivo che il richiamo alla sentenza della Cassazione del 13 ottobre 2011 n. 21907 non sia pertinente, atteso che tale richiamo è contenuto a pag. 2, tra parentesi e in un contesto in cui è citata anche la giurisprudenza di merito, per cui trattasi di errore lieve (incidente sul voto da assegnare), ma certamente non significativo nell’economia del discorso.
Anche l’ulteriore connotato negativo rinvenuto dalla Commissione, secondo cui la soluzione è poco convincente, non osta ad un giudizio favorevole, stante l’espressa previsione della possibilità, per il candidato, di trarre conclusioni difformi dall’indirizzo giurisprudenziale o dottrinario, purché motivate (v. il punto g) degli indirizzi diramati dal Ministero della Giustizia in data 5/12/2011).
Nella specie, il dott. Sperti ha consigliato all’ipotetico cliente di “mettersi al riparo da un’eventuale azione esecutiva” provvedendo al pagamento dell’intera fornitura e agendo in regresso verso gli altri condomini, prospettando una soluzione che può dirsi frutto di eccessivo timore ma che non è solo per ciò censurabile (e che appare, peraltro, plausibile con riguardo alle oscillazioni registrate in giurisprudenza).
Quanto all’atto giudiziario in materia penale (dichiarazione di appello avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 314 c.p.), il candidato rappresenta bene e sinteticamente le proprie tesi, in forma corretta e con adeguato ordine espositivo, esordendo con l’illustrazione del convincimento del Giudice di prime cure, per poi passare a descrivere il delitto di peculato e gli orientamenti formatisi in dottrina e giurisprudenza, richiamando il carattere dell’offensività della condotta, per escludere infine la ricorrenza del reato nella specie (collegamento a siti non istituzionali, da parte di dipendente pubblico, avendo l’Ente un contratto di utenza onnicomprensivo di spese).
Appare dunque il sufficiente possesso delle nozioni giuridiche, unitamente (come richiesto dalla lettera h) degli indirizzi ministeriali citati) alla capacità di compiere una scelta difensiva e alla padronanza delle tecniche di persuasione.
In tal senso, le conclusioni rassegnate sono infatti chiare e coerenti: “Posta in questi termini la questione, è del tutto evidente che la condotta del pubblico dipendente Caio, non avendo arrecato alcun danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione, è priva dell’elemento offensivo e quindi, scevra di disvalore penale (in tal senso Cass. Penale Sezione VI 19 ottobre 2010, n. 41709)”.
Ne discende che il compito, sebbene sintetico, non può dirsi generico né, soprattutto, “del tutto insufficiente” (avendo peraltro conseguito il voto di sufficienza di tre commissari), e neppure carente quanto alla motivazione, che invece risulta rassegnata dal candidato.
Per le suesposte ragioni, sono illegittimi e vanno conseguentemente annullati i censurati giudizi degli elaborati del ricorrente, unitamente al provvedimento di non ammissione alle prove orali.
Sussistono tuttavia giusti motivi, considerata la natura della controversia, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i giudizi ed il provvedimento impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 02021/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01406/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2012, proposto da:
Cavaliere Fabrizio, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria 9;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Lecce e Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi n. 23;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, sessione 2011, rilevabile dalla non inclusione dello stesso nell'elenco degli ammessi pubblicato in data 20/06/2012 sul sito della Corte di Appello di Lecce;
dei provvedimenti valutativi sintetico (78) ed analitico (in particolare 25 all'elaborato di diritto civile e 23 per la predisposizione dell'atto giudiziario), con i quali è stata ritenuta complessivamente insufficiente la prova d'esame scritto sostenuta dal ricorrente, con conseguente inidoneità a sostenere le prove orali;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed, in particolare, ove occorra, del verbale con il quale sono stati determinati i criteri generali di valutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Lecce e della Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Ernesto Sticchi Damiani e l'avvocato dello Stato Simona Libertini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il dott. Cavaliere ha partecipato alla sessione di esami 2011 per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce, sostenendo le prove scritte.
Pubblicati gli esiti della correzione degli elaborati, effettuata dalla IV Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Salerno, ed a seguito di accesso agli atti, il ricorrente ha appreso di aver riportato il giudizio complessivo di 78 nelle tre prove scritte, inferiore al minino richiesto di 90 e, quindi, senza essere ammesso alla prova orale.
In particolare, sono stati giudicati insufficienti due dei tre compiti svolti, assegnando il punteggio di 25/50 al parere in diritto civile (con la motivazione: “Compito incoerente con la traccia assegnata e non sufficientemente motivate risultano, altresì, le conclusioni proprie”), ed il punteggio di 23/50 all’atto giudiziario in materia di diritto civile (con la motivazione: “Scarsa conoscenza degli istituti giuridici trattati e degli orientamenti della giurisprudenza. Insufficiente padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione”).
Avverso i giudizi riportati è stato proposto il presente ricorso, deducendo:
I- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione;
II- eccesso di potere per perplessità, incongruenza, grave contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Si afferma che i provvedimenti impugnati sono insufficientemente motivati, poiché da essi non si evince alcun elemento da cui possa desumersi l’iter logico-valutativo seguito dalla Commissione, che non vi ha apposto correzioni o glosse a margine ed ha fatto ricorso a generiche clausole di stile, senza riferirsi dettagliatamente ai criteri di massima adottati a livello ministeriale.
In relazione ad essi, le censurate valutazioni si mostrano illogiche, atteso che la Commissione ha riconosciuto al candidato, nella seconda prova, il possesso delle capacità richieste, che non subiscono oscillazioni per l’uno o l’altro elaborato e che sono state manifestate dal ricorrente anche nella redazione degli altri compiti, che denotano chiarezza espositiva, buon lessico giuridico e rigore metodologico, tanto da essere meritevoli di un giudizio di sufficienza, come riscontrato nell’allegato parere pro veritate.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettato, depositando documentazione in data 19/10/2012.
Alla Camera di Consiglio del 21 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cpa.
2.- Il Tribunale intende premettere che l’operato delle commissioni di abilitazione o di concorso ha natura mista, contenendo un aspetto “provvedimentale”, con riguardo all’ammissione alla fase successiva, ed uno prettamente di “giudizio”, circa la preparazione del candidato (cfr., da ultimo, Cons. Stato – Sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3402).
Essendo i due aspetti strettamente congiunti, il generale sindacato del Giudice Amministrativo sull’attività provvedimentale della P.A. (al fine di assicurare pienezza ed effettività della tutela, secondo il fondamentale canone ora codificato dall’art. 1 cpa) non può essere limitato e, quindi, coinvolge l’attività valutativa della Commissione, verificando la coerenza e logicità del risultato finale raggiunto, rispetto agli elementi che emergono dalla prova oggetto di valutazione e che il Giudice ben può apprezzare, pur con una certa prudenza nell’evitare che la propria valutazione si sovrapponga a quella operata dall’Amministrazione.
A tal fine, soccorre l’esame dei criteri che vengono predeterminati ed a cui deve attenersi la Commissione, i quali costituiscono la base per la verifica del Giudice sulla correttezza del suo operato.
Nella specie, la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha predisposto in data 5/12/2011 i criteri per la valutazione degli elaborati scritti (che, come espressamente stabilito, sono stati recepiti dalle Commissioni istituite nei Distretti di Corte d’Appello), i quali tra l’altro richiedevano che i compiti rispondessero ai seguenti parametri:
“b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica”;
“c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza”;
“d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza …”;
“f) coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento”;
“g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario”;
“h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l’atto giudiziario”.
3.- Come detto innanzi, le valutazioni negative dei compiti del ricorrente hanno riguardato il parere di diritto civile, al quale è stato assegnato il punteggio di 25/50 (con la motivazione: “Compito incoerente con la traccia assegnata e non sufficientemente motivate risultano, altresì, le conclusioni proprie”), ed il compito consistente nella redazione di un atto giudiziario, che ha riportato il punteggio di 23/50 (con la motivazione: “Scarsa conoscenza degli istituti giuridici trattati e degli orientamenti della giurisprudenza. Insufficiente padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione”).
3.1- Con riguardo al primo, la Commissione ha evidentemente riscontrato il deficit dell’elaborato, con riguardo ai punti f) e g), sopra riportati (“coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata”; “capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte”).
Il compito riguardava la formulazione del parere, quale legale del condomino Caio, in ordine alla pretesa della Ditta Gamma di rivalersi interamente su di esso per la fornitura del combustibile utilizzato nell’impianto di riscaldamento centralizzato.
Ad avviso del Collegio, sotto entrambi gli aspetti rilevati deve reputarsi illegittimo il giudizio negativo poiché, per un verso, il candidato si è attenuto alla traccia assegnata e, per altro verso, ha rassegnato le proprie conclusioni in maniera sufficientemente argomentata.
Per il primo aspetto (coerenza con la traccia), il compito è connotato da una successione corretta degli argomenti esposti, senza discostarsi dall’esigenza di dare risposta al quesito sottoposto.
Difatti, l’elaborato esordisce con l’illustrazione del precetto dell’art. 1123 c.c., concernente la ripartizione delle spese condominiali, richiamando poi i termini della questione e ponendosi il “problema di accertare se l’obbligazione vantata dalla ditta Gamma nei confronti del condominio sia solidale o parziaria”; dopo di ciò, sono stati indicati gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza ed è stato affrontato il tema dell’obbligazione divisibile ed indivisibile, connettendolo alla norma dell’art. 1294 c.c. sulla solidarietà tra condebitori.
Ciascuno degli elementi individuati dal candidato è organico allo sviluppo della traccia e, pertanto, il tema nel suo complesso non può dirsi incoerente con essa.
Per l’altro aspetto (argomentazione delle conclusioni), il candidato ha sostenuto il principio della parziarietà, in base alla pronuncia delle Sezioni Unite dell’8 aprile 2008 n. 9148 secondo cui, in tema di condominio degli edifici, è retta dal criterio della parziarietà l’obbligazione che ha per oggetto una somma di denaro dovuta a terzi, essendo essa divisibile e mancando un’espressa previsione di legge nel senso della solidarietà.
Anche se il compito si chiude con la riproposizione pedissequa della tesi esposta dalla Cassazione, ciò non di meno il candidato dimostra di aver argomentato in proprio sulla validità della conclusione resa, poiché è innestato, tra la citazione della sentenza e le conclusioni, un passo da cui, con efficace sintesi, è ripercorso il ragionamento svolto per pervenire al parere da rendere (fondato, in successione, sui seguenti passaggi: l’obbligazione di una somma di denaro è divisibile; manca una disciplina normativa che stabilisca la solidarietà passiva tra condomini; per aversi quest’ultima non basta la pluralità di debitori, ma occorrono l’identità della causa dell’obbligazione e l’indivisibilità della prestazione comune; se quest’ultimo requisito difetta, prevale la parziarietà della prestazione).
Anche sotto questo aspetto è pertanto erronea la valutazione della Commissione.
3.2- Passando al giudizio negativo sul compito consistente nella redazione dell’atto giudiziario, si deve evidenziare in tal caso che la Commissione ha ritenuto insufficiente l’elaborato, basandosi sui suesposti criteri di cui alle lettere c) (“dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza”) e h) (“dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione”).
Al compito, infatti, è stato assegnato il punteggio di 23/50, con la motivazione: “Scarsa conoscenza degli istituti giuridici trattati e degli orientamenti della giurisprudenza. Insufficiente padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione”.
Il Collegio ritiene che nel compito non sono riscontrabili le deficienze ravvisate.
Con esso è stata richiesta la redazione di un opportuno atto giudiziario nell’interesse della Ditta edile Gamma, convenuta in giudizio da Tizia e Sempronio i quali, dopo aver versato € 140.000 per l’acquisto di un immobile, hanno richiesto la ripetizione della differenza eccedente l’importo di € 95.000 indicato nell’atto.
Nella traccia vien fatto considerare che la Ditta adduce la simulazione dei contratti successivi, rispetto ad un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo, adducendo di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Ciò posto, al candidato era quindi richiesto di illustrare gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.
Il ricorrente ha proceduto redigendo una comparsa di costituzione e risposta con la quale, già nell’incipit, la tesi difensiva è rappresentata con chiarezza, mediante l’enunciazione dei tre passaggi su cui essa si fonda, esposti nel paragrafo “In punto di fatto”: a) il preliminare a cui gli attori fanno riferimento è preceduto da un altro contratto, recante il prezzo riscosso; b) nella situazione di causa rileva che i successivi contratti erano simulati; c) di ciò è possibile dare dimostrazione con l’escussione di testimoni “in grado di far emergere la divergenza della volontà delle odierne parti in causa”.
Così impostata la strategia difensiva, era logico attendersi che il candidato – come infatti avvenuto – si ponesse sopra ogni altra cosa il problema dell’ammissibilità della prova testimoniale, riguardo alla quale egli esordisce convincentemente con il riferimento all’art. 2724 c.c. (per il quale, tra l’altro, la prova testimoniale è ammessa quando il principio di prova è costituito da uno scritto proveniente dalla persona contro cui la domanda è diretta, che faccia apparire verosimile il fatto), correlandolo col contrapposto limite dell’art. 2722 c.c. (che non ammette la prova per testimoni su patti aggiunti o contrari al documento e stipulati prima o in contemporanea).
A tal riguardo, giova porre in rilievo che la dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, di cui al punto c) dei criteri, può ritenersi comunque assolta allorquando dallo sviluppo dell’elaborato sia evincibile la padronanza della tematica trattata, ancorché il candidato non abbia proceduto secondo l’usuale schema, descrivendo l’istituto e commentandolo.
In effetti, il dott. Cavaliere ha avuto di mira l’obiettivo di far respingere la domanda, per cui la sua trattazione si incentra sull’esigenza di provare il fatto addotto (com’è, del resto, connaturato ad un atto giudiziario), ma al tempo stesso non può dirsi che egli ignori i connotati degli istituti che vengono in rilievo e, principalmente, della simulazione del contratto, come può evincersi dai riferimenti di volta in volta elaborati (ad esempio, indicando che la pattuizione che cela una parte della somma, in quanto priva di autonomia, può essere assimilata alla simulazione negoziale: cfr. pag. 3 dell’elaborato).
Ne discende che non può essere condivisa la valutazione della Commissione, secondo cui il compito svolto denota scarsa conoscenza degli istituti giuridici trattati, la quale traspare invece tenendo conto dell’impostazione adottata, incentrata sulla prova della simulazione; nello stesso senso, gli orientamenti della giurisprudenza sono adeguatamente posti in rilievo, con i riferimenti alla “soluzione restrittiva” della Cassazione del 2007 (a cui è dedicato un appropriato commento) ed alla successiva sentenza delle Sezioni Unite del 2011 (benché, al proposito, appaia poco accurato, ma comunque di non decisivo rilievo, l’appellativo – “gli ermellini” – riservato al Giudice di legittimità).
In ordine alla padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione, il candidato mostra di possedere in buon grado la capacità di convincimento, laddove induce l’organo giudicante a sussumere la fattispecie nell’ambito dell’art. 2724, n. 1), c.c. (che ammette la prova testimoniale in base al principio di prova, come sopra detto), escludendo di converso la limitazione allo stesso mezzo processuale, di cui all’art. 2722 c.c.
Conseguentemente, anche la valutazione negativa dell’elaborato consistente nella redazione dell’atto giudiziario deve ritenersi erronea.
Per le suesposte ragioni, sono dunque illegittimi e vanno conseguentemente annullati i censurati giudizi degli elaborati del ricorrente, unitamente al provvedimento di non ammissione alle prove orali.
Sussistono tuttavia giusti motivi, considerata la natura della controversia involgente un’attività valutativa, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i giudizi ed il provvedimento impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 02020/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01645/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2012, proposto da:
Ratti Patrizia, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pomarico, con domicilio presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Lecce e Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi n. 23;
per l'annullamento
del provvedimento analitico e sintetico, di cui al Verbale della Adunanza del 25 maggio 2012, con cui la II Sotto-Commissione per gli esami di Avvocato, presso la Corte d'Appello di Salerno per la sessione 2011, competente per l'esame degli elaborati degli iscritti presso la Corte di Appello di Lecce, valutando insufficiente l'elaborato di diritto penale redatto dalla ricorrente, ha determinato di conseguenza la sua non idoneità a sostenere le prove orali, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Lecce e della Commissione Esami di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte d’Appello di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Luca Pedone, in sostituzione dell'avv. Giovanni Pomarico, e l'avvocato dello Stato Simona Libertini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- La dott.ssa Ratti ha partecipato alla sessione di esami 2011 per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Lecce, sostenendo le prove scritte (la cui correzione è stata effettuata dalla II Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Salerno).
Non essendo il suo nominativo incluso tra gli ammessi a sostenere la prova orale, ed seguito di accesso agli atti, la ricorrente ha appreso di aver riportato il giudizio complessivo di 85 nelle tre prove scritte, inferiore al minino richiesto di 90.
In particolare, è stato giudicato insufficiente il compito consistente nella redazione di un parere in materia penale, al quale è stato assegnato il punteggio di 25/50 (con la motivazione: “Forma non scorrevole; assenza di motivazione; errori grammaticali”), mentre ha conseguito la sufficienza (30/50) nelle altre due prove (parere in materia di diritto civile e redazione di un atto giudiziario).
Avverso il giudizio riportato è stato proposto il presente ricorso, deducendo:
- violazione degli artt. 21 e 22 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e degli artt. 17-bis e 34 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37; contraddittorietà: dagli elaborati non è possibile evincere la valutazione espressa da ogni componente (ad eccezione del compito giudicato insufficiente), non consentendo al candidato di rendersi conto della qualità del proprio scritto;
- violazione del giusto procedimento, in particolare degli artt. 7 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/94; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità manifesta: su due degli elaborati è riportato esclusivamente il voto numerico, non sono apposti segni grafici o note a margine da cui si evincano gli aspetti della prova valutati negativamente, né vi è collegamento ai criteri di giudizio predeterminati;
- violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per illogicità manifesta: il voto espresso non è corroborato da motivazione e non è attinente alla realtà degli elaborati, avendo la ricorrente utilizzato un pregevole ordine sistematico nell’esporre le tematiche, individuato le disposizioni normative applicabili, mostrato maturità nel rappresentare le strade percorribili ed adottato una soluzione corretta.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto del 7/11/2012 ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettato, depositando documentazione in data 16/11/2012.
Alla Camera di Consiglio del 22 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cpa.
2.- Occorre evidenziare che, dal tenore dell’impugnativa, appare che la ricorrente intende sottoporre al sindacato giurisdizionale la valutazione di tutte le prove sostenute, anche di quelle che hanno riportato un giudizio di sufficienza.
Sennonché, in relazione a queste ultime difetta il suo interesse alla decisione, non avendo la stessa minimamente dimostrato quale utilità conseguirebbe da una diversa e migliore valutazione, mentre è evidente che la dott.ssa Ratti vanta la pretesa ad essere ammessa a sostenere la prova orale.
Essendo tale pretesa preclusa dal solo voto negativo riportato nello scritto di diritto penale, l’esame devoluto al Tribunale va ad esso circoscritto.
Tanto evidenziato, il Tribunale intende premettere che l’operato delle commissioni di abilitazione o di concorso ha natura mista, contenendo un aspetto “provvedimentale”, con riguardo all’ammissione alla fase successiva, ed uno prettamente di “giudizio”, circa la preparazione del candidato (cfr., da ultimo, Cons. Stato – Sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3402).
Essendo i due aspetti strettamente congiunti, il generale sindacato del Giudice Amministrativo sull’attività provvedimentale della P.A. (al fine di assicurare pienezza ed effettività della tutela, secondo il fondamentale canone ora codificato dall’art. 1 cpa) non può essere limitato e, quindi, coinvolge l’attività valutativa della Commissione, verificando la coerenza e logicità del risultato finale raggiunto, rispetto agli elementi che emergono dalla prova oggetto di valutazione e che il Giudice ben può apprezzare, pur con una certa prudenza nell’evitare che la propria valutazione si sovrapponga a quella operata dall’Amministrazione.
A tal fine, soccorre l’esame dei criteri che vengono predeterminati ed a cui deve attenersi la Commissione, i quali costituiscono la base per la verifica del Giudice sulla correttezza del suo operato.
Nella specie, la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha predisposto in data 5/12/2011 i criteri per la valutazione degli elaborati scritti (che, come espressamente stabilito, sono stati recepiti dalle Commissioni istituite nei Distretti di Corte d’Appello), i quali tra l’altro – per quanto direttamente interessa in questa sede – richiedevano che i compiti rispondessero ai seguenti parametri:
“a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico”;
“b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica”;
“g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario”.
Come detto innanzi, la valutazione negativa dei compiti della ricorrente ha riguardato il parere di diritto penale, al quale è stato assegnato il punteggio di 25/50, con la motivazione: “Forma non scorrevole; assenza di motivazione; errori grammaticali”.
Al Collegio è noto che la traccia assegnata richiedeva di esprimere parere in veste di legale di Caio, che – dopo aver consegnato a Tizio della merce in conto vendita (per esporla nel negozio di questi e venderla al prezzo determinato entro 4 mesi, oppure restituirla) – non riceveva notizia del fatto che la merce era rimasta invenduta, ma apprendeva detta circostanza a distanza di tempo dalla segretaria di Tizio, risolvendosi allora a tutelare le proprie ragioni in sede penale; in particolare, era richiesto al candidato di analizzare “la fattispecie configurabile nel caso di specie, soffermandosi in particolare sulle problematiche correlate alla procedibilità dell’azione penale”.
Ciò posto, da quanto riportato risulta che la Commissione ha ravvisato nell’elaborato deficienze di carattere esteriore (relative alla forma e alla presenza di errori) e contenutistiche (mancando un’appropriata spiegazione al tema trattato).
Nessuno di questi aspetti negativi è rinvenibile nell’elaborato.
Per ciò che concerne la forma (ritenuta “non scorrevole” dalla Commissione) la stessa si dimostra sostanzialmente corretta ed è tutto sommato agevole la lettura del compito, in quanto:
- la ricorrente ha sviluppato l’argomento esponendo in buon ordine la successione dei passaggi (riferimento alla normativa applicabile; citazione e commento delle norme, descrizione dell’elemento materiale del reato e dell’elemento soggettivo; procedibilità dell’azione penale; conclusione);
- nei paragrafi più lunghi la punteggiatura separa i periodi, che ove necessario sono introdotti dall’avverbio “inoltre”.
Quanto agli errori grammaticali, gli stessi non appaiono commessi: a tal proposito, è opportuno chiarire che manca qualsivoglia tratto di penna che li metta in evidenza, come sarebbe stato necessario in quanto, seppure l’annotazione di segni grafici non è necessaria per la valutazione del compito (potendo le singole parti essere esaminate in connessione tra loro e con riguardo all’intero sviluppo del tema), lo stesso non può dirsi allorché si riscontrino errori grammaticali che, come d’abitudine, sono segnalati almeno con la sottolineatura.
In ordine all’assenza di motivazione, non può dirsi che la ricorrente non abbia argomentato il proprio parere, come si evince dalla (seppur sintetica) esposizione conclusiva, avendo in essa qualificato il rapporto tra le parti come di prestazione d’opera, considerato che, se v’è l’elemento fiduciario, ricorre l’aggravante ex art. 61, n. 11, c.p. (abuso di relazione di prestazione d’opera) ed, infine, espresso l’avviso che il reato è perseguibile d’ufficio (mentre deve ascriversi a scrupolo difensivo, nell’interesse del cliente, la precisazione della possibilità di procedere a querela di parte, “non essendo trascorsi più di tre mesi dalla conoscenza del fatto costitutivo di reato”).
Per le suesposte ragioni, è dunque illegittimo e va conseguentemente annullato il giudizio negativo (25/50) assegnato all’elaborato della ricorrente, unitamente al provvedimento di non ammissione alle prove orali che ne è conseguito.
Sussistono tuttavia giusti motivi, considerata la natura della controversia involgente un’attività valutativa, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio ed il provvedimento impugnati, come chiarito in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Per la Verità ci sono anche dei ricorsi rigettati, ma lo sono solo perchè non si poteva fare altrimenti.
RIGETTATI
N. 00179/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01561/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2012, proposto da:
Eva Astore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Matranga, con domicilio eletto presso Vincenzo Matranga in Lecce, via Monti, 40;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, Via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
dei provvedimenti di giudizio con cui la Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno, per la sessione 2011, ha valutato insufficienti due dei tre elaborati della ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare del verbale 16/5/2012 della II Sottocommissione presso la Corte di Appello di Salerno, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce e di Commissione Esami Avvocato Corte Appello Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Marinosci Maria Grazia, in sostituzione di Matranga Alfredo, Pedone Giovanni;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale la 2° Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno ha disposto la non ammissione della ricorrente alla prova orale dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2011, per avere riportato il complessivo punteggio di 83 (e segnatamente: 30 nel parere di diritto civile; 25 nel parere di diritto penale; 28 nell’atto giudiziario in materia penale), inferiore alla soglia minima, pari a 90, richiesta per superare la prova scritta.
All’udienza del 7.11.2012, fissata per la decisione sulla domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con il primo motivo di ricorso, variamente articolato, deduce la ricorrente il difetto di motivazione dell’amministrazione, per avere quest’ultima espresso, in relazione alla seconda e terza prova (rispettivamente: parere di diritto penale; atto giudiziario in materia penale), giudizi di inidoneità del tutto sganciati dalla obiettiva realtà degli elaborati.
Il motivo è infondato.
2.1. E’ ben noto, da un punto di vista generale, il risalente e pacifico orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale: “negli esami di abilitazione alla professione di avvocato il punteggio assegnato alla prove sostenute è pacificamente sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico discrezionale demandato alla Commissione esaminatrice, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti” (C.d.S, IV, 24.4.2012, n. 1609. In termini confermativi, cfr. altresì, ex plurimis, C.d.S, IV, 18 febbraio 2010 n. 953; Id, 17 febbraio 2009 n. 855; Id, 10 gennaio 2012 n. 63; Id, 5 marzo 2008 n. 924; Id, 3 marzo 2009 n. 1223; Id, 4 maggio 2010 n. 2543).
Ed è appena il caso di osservare che tale orientamento è passato indenne dalle varie censure di incostituzionalità sollevate al riguardo. Invero, la Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 2011, n. 175, ha definitivamente chiarito, in parte motiva, che il punteggio numerico (peraltro diffusamente adottato nelle procedure concorsuali ed abilitative) rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell'ambito di tale giudizio, rende palese l'apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all'elaborato oggetto di esame.
Pertanto, non è sostenibile che il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione. Esso, in realtà, si traduce in un giudizio complessivo dell'elaborato, alla luce dei parametri dettati dall'art. 22, nono comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa. Il tutto senza trascurare che il criterio in questione risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97, primo comma, Cost.), che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità, avuto riguardo sia ai tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia al numero dei partecipanti alle prove.
2.2. Ciò premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che la II Sottocommissione non si è limitata – come pure avrebbe potuto – ad esprimere una valutazione in termini esclusivamente alfanumerici, ma l’ha corredata di giudizi espressi in forma sintetica. Precisamente, il giudizio espresso in relazione alla prova di diritto penale è il seguente: “Contenuto involuto con interpretazioni giuridiche errate”, mentre quello apposto in calce alla prova “pratica” (la redazione dell’atto giudiziario) è: “Tema eccessivamente sintetico e povero di contenuti”.
Orbene, avendo la Commissione ritenuto di aggiungere al voto di esame (già di per sé idoneo a ritenere assolto l’onere motivazionale) un giudizio – sia pur sintetico – in ordine alla prova svolta dal candidato, occorre che detto giudizio da un lato sia coerente con l’indicato voto numerico, e sotto altro profilo possa dirsi scevro da errori e/o travisamento dei fatti.
E nel caso di specie, non si rinviene nei due suddetti giudizi di inidoneità alcuno di quei profili di illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, che consentono di ritenere viziate le valutazioni finali espresse dalla II Sottocommissione. Invero, con riferimento alla seconda prova (parere di diritto penale), emergono ictu oculi dall’elaborato sia una certa sconnessione ed elementarità dei vari concetti giuridici espressi dalla ricorrente, e sia, per quel che attiene al merito, alcuni non trascurabili errori giuridici.
2.2.1. In particolare, per quel che attiene al primo aspetto (esposizione dei concetti giuridici), è evidente anzitutto, nel periodo iniziale, una certa sconnessione sintattica, espressa dal participio “inteso” (terzo rigo, seguito da “… in termini di rappresentazione dell’evento”) che non concorda in alcun modo con la prima parte della proposizione.
Inoltre, sempre nella prima pagina, e segnatamente nella seconda e terza alinea dell’elaborato, la ricorrente esprime concetti giuridici relativi, rispettivamente, al tentativo (art. 56 c.p.), nonché all’abuso di ufficio (art. 323 c.p.), in termini assolutamente elementari, tali da escludere che la stessa abbia maturato una sicura comprensione degli stessi.
Per tali ragioni, del tutto coerente con le obiettive risultanze fattuali è la valutazione in termini di “contenuto involuto”, espressa dalla II Sottocommissione. Ne discende che l’operato di quest’ultima si sottrae, sotto questo aspetto, alle censure lamentate dalla ricorrente.
2.2.2. Venendo ora alla seconda parte del giudizio, espresso dalla II Sottocommissione con la formula: “interpretazioni giuridiche errate”, rileva il Collegio che la ricorrente commette un errore a pag. 3 dell’elaborato, attribuendo al concetto di “univocità”, rilevante ai fini della configurabilità del tentativo (art. 56 c.p.), il significato che è invece proprio dell’” idoneità”, e viceversa. Ciò denota evidentemente la non esatta comprensione di concetti fondamentali dell’istituto del tentativo, sicché per tali ragioni il giudizio di erroneità di interpretazione giuridica formulato dalla II Sottocommissione deve ritenersi corretto.
2.2.4. Pertanto, in relazione alla 2° prova (parere di diritto penale), vanno senz’altro disattese le censure formulate da parte della ricorrente.
2.2.5. Alla stessa stregua, in relazione alla 3° prova (atto giudiziario in materia penale), sebbene non vi siano errori giuridici, è evidente dalla mera lettura dell’elaborato una certa povertà di contenuti dello stesso. Invero, la ricorrente descrive la fattispecie di peculato (art. 314 c.p.) - che costituisce la ratio essendi della prova di esame – in termini del tutto elementari, denotando in tal modo insufficiente conoscenza dell’istituto. A ben vedere, ella si limita a tratteggiare l’istituto alla luce dei dati provenienti dalla traccia, evitando di aggiungervi un qualche apporto personale degno di rilievo.
Per tali ragioni, del tutto coerente con tali premesse, e con il relativo voto alfanumerico, deve ritenersi il giudizio sintetico finale espresso dalla II Sottocommissione. La quale, è appena il caso di aggiungere, non aveva l’onere di indicare con glosse, segni grafici, etc, i passi dei due elaborati da cui evincersi gli elementi presi in rilievo ai fini del giudizio sintetico, trattandosi di elementi così palesi, ed emergenti in maniera così puntuale e precisa dai relativi elaborati, da non richiedere ulteriori e più approfondite specificazioni.
2.2.6. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
3. Va infine rigettato il secondo motivo di gravame, con cui la ricorrente si duole della sottoscrizione del verbale ad opera dei soli Presidente e Segretario, nonché della mancata indicazione dell’orario di inizio e termine delle operazioni di correzione.
3.1. Invero, quanto alla prima censura, è sufficiente osservare che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, R.D. n. 37 del 1934, "il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario".
All’evidenza, a garantire la collegialità e contestualità di valutazione dei candidati è sufficiente la sottoscrizione del verbale ad opera del Presidente e del Segretario, e non anche di tutti gli altri membri della commissione. Sicché è evidente, sotto questo aspetto, l’inconferenza dei rilievi di parte ricorrente, pretendendo ella, inammissibilmente, un tipo di verbalizzazione delle operazioni di correzione dei suoi elaborati, diversa da quella prevista dalla legge.
3.2. Similmente, nessuna conseguenza giuridica è collegata alla mancata indicazione, da parte della commissione d’esame, degli orari di inizio e termine delle operazioni di correzione, trattandosi di adempimenti non imposti dalla normativa vigente in tema di esami da avvocato.
4. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Ricorrono giusti motivi, rappresentati dalla natura del giudizio e dalla qualità delle parti, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 02037/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01647/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2012, proposto da:
Feliciano Braccio, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Panzuti, con domicilio eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato c/o Corte Appello di Lecce, Commissione Esami Avvocato c/o Corte Appello di Salerno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento, di data e numero ignoti, di non ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Lecce - sessione 2011, rilevabile dalla non inclusione nell'elenco degli ammessi pubblicato presso la Corte di Appello di Lecce;
del provvedimento, di data e numero ignoti, di approvazione dell'elenco degli ammessi pubblicato presso la Corte di Appello di Lecce;
dei provvedimenti di giudizio (valutazioni) sintetico (85) ed analitico (in particolare, 30 al parere di diritto civile, 25 al parere di diritto penale e 30 all'atto giudiziario in materia di diritto civile) espressi nel verbale senza numero del 29/5/2012 dalla II Sottocommissione d'esame istituita presso la Corte di Appello di Salerno, con cui è stata ritenuta complessivamente insufficiente la prova d'esame scritta sostenuta dal ricorrente, con conseguente inidoneità a sostenere le prove orali e dello stesso verbale del 29/5/2012;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed, ove occorra, del verbale n. 2 del 5/12/2011 della Commissione per l'esame di avvocato - sessione 2011 presso il Ministero della Giustizia con il quale sono stati approvati i criteri di valutazione; del verbale senza numero del 13/1/2012 della Commissione per l'esame di avvocato - sessione 2011 presso la Corte di Appello di Salerno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato c/o Corte Appello di Lecce e di Commissione Esami Avvocato c/o Corte Appello di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Carlo Panzuti, per il ricorrente, e l’avv. Simona Libertini, per l’Avvocatura dello Stato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di giudizio con cui la Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno, per la sessione 2011, ha valutato insufficiente uno dei tre elaborati, con la conseguente determinazione di inidoneità a sostenere le prove orali.
Il ricorso è infondato.
È da ricordare anzitutto che la Corte costituzionale, con la sentenza 8 giugno 2011, n. 175, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 17 bis, comma 2, 23, comma 5, 24, comma 1 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, come novellato dal d.l. n. 112 del 2003, nella parte in cui essi, secondo il diritto vivente, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense possano essere motivati con l'attribuzione di un mero punteggio numerico. La Corte ha precisato che “la graduazione del punteggio numerico, infatti, da un lato, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo dell'elaborato; dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità”.
La giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito la non necessità, per la legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, della apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsiasi tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi; la sufficienza, ai fini della motivazione ed esternazione delle valutazioni compiute dalla sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato sulle prove d'esame, del voto numerico, attribuito in base ai criteri da essa (o comunque dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; la inammissibilità della pretesa di ricavare dalla diversa e migliore opinione, espressa sulla "qualità" dei singoli elaborati redatti dall'originario ricorrente ad opera di autorevoli esperti di diritto, l'erroneità del giudizio sugli stessi formulato dalla Commissione, trattandosi di tesi che, lungi dall'evidenziare macroscopiche incongruenze di questo giudizio (tali cioè dal far presumere un esercizio non corretto del potere con esso esercitato), mira a sostituire la valutazione dell'originario ricorrente (pur corroborata da quella di "esperti") a quella effettuata dall'Amministrazione: laddove, invece, com'è noto, i giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici hanno carattere tecnico-discrezionale e devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità, salvi i limiti propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità. (Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2166; Cons. St. sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 61; Cons. St., 6 dicembre 2011, n. 6402; Cons. St., sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5832; Cons. St., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3991 ).
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi precisato l’ambito del sindacato del giudice amministrativo: “Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione) è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull'elaborato sottoposto a valutazione” (Sez. Un., 28 maggio 2012, n. 8412).
La verifica, dunque, concernente la eventuale sussistenza (o meno) del vizio di eccesso di potere, si inserisce all’interno dell’iter logico seguito (ed esposto) dall’autorità emanante l’atto impugnato, ma non deve e non può sostanziarsi in una giustapposizione (o sostituzione) della valutazione del giudice rispetto a quella dell’amministrazione, unica titolare del potere amministrativo.
Nella specie è da rilevare anzitutto che il giudizio impugnato è accompagnato dalla motivazione con cui la Commissione ha esternato le ragioni della valutazione negativa, ravvisando che il parere di diritto penale è incompleto nei contenuti in fatto e in diritto e che le motivazioni sono insufficienti..
Tale operato della Commissione si dimostra corrispondente ai criteri fissati dal Ministero in data 5/12/2011, essendo chiaramente evincibile da quanto riportato il contrasto con gli elementi ivi individuati, tra cui la “dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici” e la “coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata” (lett. a), c) ed f) dei citati criteri).
Quanto all’apposizione di segni di correzione o glosse, la condivisibile giurisprudenza ha da tempo affermato che, in tema di esami per l’abilitazione alla professione forense, tale attività non è richiesta alla Commissione, non essendo prevista dalla legge e potendosi dedurre, dal voto assegnato, le ragioni della valutazione (cfr., da ultimo, Cons. St, Sez. IV, 16 aprile 2012 n. 2166).
Per di più, come detto, nella specie il giudizio negativo è accompagnato dall’indicazione degli elementi valutati negativamente.
Passando al vaglio della prova sostenuta dal ricorrente, non sono ravvisabili i profili di erroneità della valutazione denunciati.
Infatti, il parere di diritto penale risulta estremamente sintetico, sostanziandosi in una pagina e mezza, limitandosi a riportare gli articoli di legge, relativi ad un solo reato ipotizzabile nella fattispecie in esame, e la relativa giurisprudenza.
Questo risulta altresì confermato anche dal parere che il ricorrente allega al proprio ricorso, nel quale è stato evidenziato sia che lo svolgimento dell’elaborato non è “del tutto esaustivo” (p. 18 ) sia che l’elaborato non ha affrontato “le problematiche relative alla configurabilità dei delitti di falso ideologico e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” (p. 17 ), sostanzialmente confermando così il giudizio della Commissione che, si ripete, ha valutato l’elaborato incompleto e con motivazione insufficiente.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 01931/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2012, proposto da:
Giancarlo Sparascio, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato presso Corte di Appello di Lecce, Commissione Esami Avvocato presso Corte di Appello di Salerno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento analitico e sintetico, di cui al verbale della adunanza del 14 maggio 2012, con cui la quarta sottocommissione per gli esami di avvocato, presso la Corte di Appello di Salerno per la sessione 2011, competente per l'esame degli elaborati degli iscritti presso la Corte di Appello di Lecce, valutando insufficiente l'elaborato di diritto civile dello stesso, ha, per l'effetto, determinato la sua non idoneità a sostenere le prove orali, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato presso Corte di Appello di Lecce e di Commissione Esami Avvocato presso Corte di Appello di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l'avv. A. Vantaggiato, per il ricorrente, e l’avv. G. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di giudizio con cui la Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno, per la sessione 2011, ha valutato insufficiente uno dei tre elaborati, con la conseguente determinazione di inidoneità a sostenere le prove orali.
Il ricorso è infondato.
È da ricordare anzitutto che la Corte costituzionale, con la sentenza 8 giugno 2011, n. 175, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 17 bis, comma 2, 23, comma 5, 24, comma 1 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, come novellato dal d.l. n. 112 del 2003, nella parte in cui essi, secondo il diritto vivente, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense possano essere motivati con l'attribuzione di un mero punteggio numerico. La Corte ha precisato che “la graduazione del punteggio numerico, infatti, da un lato, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo dell'elaborato; dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità”.
La giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito la non necessità, per la legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, della apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsiasi tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi; la sufficienza, ai fini della motivazione ed esternazione delle valutazioni compiute dalla sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato sulle prove d'esame, del voto numerico, attribuito in base ai criteri da essa (o comunque dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; la inammissibilità della pretesa di ricavare dalla diversa e migliore opinione, espressa sulla "qualità" dei singoli elaborati redatti dall'originario ricorrente ad opera di autorevoli esperti di diritto, l'erroneità del giudizio sugli stessi formulato dalla Commissione, trattandosi di tesi che, lungi dall'evidenziare macroscopiche incongruenze di questo giudizio (tali cioè dal far presumere un esercizio non corretto del potere con esso esercitato), mira a sostituire la valutazione dell'originario ricorrente (pur corroborata da quella di "esperti") a quella effettuata dall'Amministrazione: laddove, invece, com'è noto, i giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici hanno carattere tecnico-discrezionale e devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità, salvi i limiti propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità. (Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2166; Cons. St. sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 61; Cons. St., 6 dicembre 2011, n. 6402; Cons. St., sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5832; Cons. St., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3991 ).
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi precisato l’ambito del sindacato del giudice amministrativo: “Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull'elaborato sottoposto a valutazione” (Sez. Un., 28 maggio 2012, n. 8412).
La verifica, dunque, concernente la eventuale sussistenza (o meno) del vizio di eccesso di potere, si inserisce all’interno dell’iter logico seguito (ed esposto) dall’autorità emanante l’atto impugnato, ma non deve e non può sostanziarsi in una giustapposizione (o sostituzione) della valutazione del giudice rispetto a quella dell’amministrazione, unica titolare del potere amministrativo.
È da rilevare anzitutto che il giudizio impugnato è accompagnato dalla motivazione con cui la Commissione ha esternato le ragioni della valutazione negativa, ravvisando, tra l’altro, che il parere di diritto civile non argomenta sufficientemente le conclusioni prospettate e non ha una sufficiente completezza espositiva.
Tale operato della Commissione si dimostra corrispondente ai criteri fissati dal Ministero in data 5/12/2011, essendo chiaramente evincibile da quanto riportato il contrasto con gli elementi ivi individuati, tra cui la “dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici” e la “coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata” (lett. a), c) ed f) dei citati criteri).
Quanto all’apposizione di segni di correzione o glosse, la condivisibile giurisprudenza ha da tempo affermato che, in tema di esami per l’abilitazione alla professione forense, tale attività non è richiesta alla Commissione, non essendo prevista dalla legge e potendosi dedurre, dal voto assegnato, le ragioni della valutazione (cfr., da ultimo, Cons. St, Sez. IV, 16 aprile 2012 n. 2166).
Per di più, come detto, nella specie il giudizio negativo è accompagnato dall’indicazione degli elementi valutati negativamente.
Passando al vaglio della prova sostenuta dal ricorrente, non sono ravvisabili i profili di erroneità della valutazione denunciati in quanto il parere di diritto civile risulta estremamente sintetico tanto che lo stesso ricorrente dichiara di non aver “avuto modo di completare definitivamente l’elaborato” (p. 7 del ricorso); elaborato che si sostanzia in una facciata e mezza e si limita a riportare gli articoli con la relativa giurisprudenza .
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 02016/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01388/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2012, proposto da:
Alessandro Antonaci, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mormandi, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esame Avvocato Presso Corte D'Appello di Lecce, Commissione Esame Avvocato Presso Corte D'Appello di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliati presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
dei provvedimenti di giudizio con cui la Prima Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno per la sessione 2011 ha valutato insufficienti due dei tre elaborati del ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali;
del conseguente elenco degli ammessi alle prove orali, sessione 2011, degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, relativamente alla Corte d'Appello di Lecce;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi i criteri per la valutazione degli elaborati scritti definiti, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 9, della l. n. 180/03, dalla commissione per l'esame di avvocato, sessione 2011, nominata presso il Ministero della Giustizia e il verbale della riunione del 13 gennaio 2012 delle sottocommissioni c/o la Corte di Appello di Salerno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Esame Avvocato presso Corte d'Appello di Lecce e della Commissione Esame Avvocato presso la Corte d'Appello di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti G. Calabro in sostituzione dell’avv. G. Mormandi, A. Tarentini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso all’esame il ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale gli atti, in epigrafe indicati, con i quali la Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Salerno, sessione 2011, ha valutato insufficienti due dei tre elaborati (venticinque/ cinquantesimi per la prova di diritto civile, e venticinque/cinquantesimi per l’atto giudiziario in materia penale) determinando la sua inidoneità a sostenere gli esami (con l’attribuzione del seguente punteggio: 25 per l’elaborato in diritto civile, 30 per quello in diritto penale e 25 per l’elaborato relativo all’atto giudiziario in materia di diritto penale) e, per l'effetto, l'ha escluso dalle prove orali.
Sono dedotte le seguenti censure:
Eccesso di potere per inadeguatezza della motivazione, erroneità dei presupposti – manifesta irragionevolezza e contraddittorietà con i criteri per la valutazione degli elaborati scritti definiti, ai sensi dell’art.1 bis, comma 9, della L. 180/2003, dalla Commissione per l’esame di avvocato sessione 2011.
Violazione dell’art. 23 R.D. n.37/1934.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. Secondo consolidata giurisprudenza anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono alla prova orale il candidato agli esami per l'abilitazione alla professione di avvocato devono ritenersi adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Siffatti voti esprimono un metodo di valutazione rispondente al criterio di cui all'articolo 97 Cost. e rappresentano la compiuta esternazione dell’ attività di verifica dell'idoneità del candidato svolta a seguito della lettura dei suoi elaborati, demandata alla commissione esaminatrice.
La Corte costituzionale, con le sentenze 30 gennaio 2009 n. 20 e 8 giugno 2011, n. 175, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, poi sostituito dall'art. 1 bis, del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, nonché degli articoli 17 bis, 22, 23 e 24, primo comma del R.D. 22.1.1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di giustificare o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d'esame per l'abilitazione alla professione forense.
2.2. In ordine al merito dell’attività di valutazione,va evidenziato che, in una procedura per l'accesso a una professione , non rileva solamente l’esattezza delle soluzioni giuridiche propugnate e prescelte, ma anche la modalità espositiva, l’organizzazione complessiva del discorso, le capacità di sintesi e di compiuta argomentazione.
Ove così non fosse, dovrebbe ammettersi che tutti i candidati estensori di elaborati recanti soluzioni corrette debbano necessariamente superare la prova, il che non può sicuramente avvenire, posto che il superamento dell’esame di abilitazione permette l’accesso alla professione forense , sicchè vengono in rilievo – oltre alla esattezza delle conclusioni - la modalità espositiva, l’organizzazione complessiva del discorso, le capacità di sintesi e di compiuta argomentazione,cioè tutte le componenti che garantiscono l’adeguatezza della difesa tecnica.
2.3.Nella specie basti rilevare che, quanto alla prova inerente il parere di diritto civile, il candidato non ha effettivamente dimostrato una sufficiente padronanza del lessico italiano e un’ adeguata capacità costruttiva; inoltre non risulta: a) affrontata la tematica delle obbligazioni interne ed esterne al condominio,b) del tutto sviluppato l’esame della natura giuridica delle obbligazioni solidali e degli elementi costituivi dell’istituto (eadem res debita, eadem causa obbligandi, idem debitum), della differenza rispetto alle obbligazioni parziarie, c) approfondito il dibattito giurisprudenziale creatosi sul punto.
In sintesi il compito, in considerazione delle modalità di svolgimento dell’esame (che consentiva l’uso di codici commentati con la giurisprudenza) e dell’assenza di particolari difficoltà interpretative e argomentative nella tematica trattata, appare privo di approfondimenti degni di nota.
Tali considerazioni consentono quindi al Collegio di condividere il giudizio espresso dalla Commissione.
3. L’acclarata legittimità del giudizio espresso in ordine al parere di diritto civile è sufficiente al fine di ritenere l’infondatezza del ricorso il quale non può, pertanto, essere accolto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 01930/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2012, proposto da:
Maria Rosaria Orlando, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero della Giustizia, Sottocommissione Esame Avvocato presso Corte di Appello di Lecce, Sottocommissione Esami Avvocato presso Corte Appello di Salerno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
dei provvedimenti di giudizio con cui la sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno per la sessione 2011, ha valutato insufficienti due dei tre elaborati della ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare del verbale 28/4/12 della IV sottocommissione presso la Corte di Appello di Salerno , nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Sottocommissione Esame Avvocato presso Corte di Appello di Lecce e di Sottocommissione Esami Avvocato presso Corte Appello di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l'avv. A. Cursi, in sostituzione dell'avv. V. Pellegrino, per la ricorrente, e l’avv. G. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti di giudizio con cui la Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno, per la sessione 2011, ha valutato insufficienti due dei tre elaborati, con la conseguente determinazione di inidoneità a sostenere le prove orali.
Il ricorso è infondato.
È da ricordare anzitutto che la Corte costituzionale, con la sentenza 8 giugno 2011, n. 175, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 17 bis, comma 2, 23, comma 5, 24, comma 1 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, come novellato dal d.l. n. 112 del 2003, nella parte in cui essi, secondo il diritto vivente, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense possano essere motivati con l'attribuzione di un mero punteggio numerico. La Corte ha precisato che “la graduazione del punteggio numerico, infatti, da un lato, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo dell'elaborato; dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità”.
La giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito la non necessità, per la legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, della apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsiasi tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi; la sufficienza, ai fini della motivazione ed esternazione delle valutazioni compiute dalla sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato sulle prove d'esame, del voto numerico, attribuito in base ai criteri da essa (o comunque dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; la inammissibilità della pretesa di ricavare dalla diversa e migliore opinione, espressa sulla "qualità" dei singoli elaborati redatti dall'originario ricorrente ad opera di autorevoli esperti di diritto, l'erroneità del giudizio sugli stessi formulato dalla Commissione, trattandosi di tesi che, lungi dall'evidenziare macroscopiche incongruenze di questo giudizio (tali cioè dal far presumere un esercizio non corretto del potere con esso esercitato), mira a sostituire la valutazione dell'originario ricorrente (pur corroborata da quella di "esperti") a quella effettuata dall'Amministrazione: laddove, invece, com'è noto, i giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici hanno carattere tecnico-discrezionale e devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità, salvi i limiti propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità. (Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2166; Cons. St. sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 61; Cons. St., 6 dicembre 2011, n. 6402; Cons. St., sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5832; Cons. St., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3991).
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi precisato l’ambito del sindacato del giudice amministrativo: “Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull'elaborato sottoposto a valutazione” (Sez. Un., 28 maggio 2012, n. 8412).
La verifica, dunque, concernente la eventuale sussistenza (o meno) del vizio di eccesso di potere, si inserisce all’interno dell’iter logico seguito (ed esposto) dall’autorità emanante l’atto impugnato, ma non deve e non può sostanziarsi in una giustapposizione (o sostituzione) della valutazione del giudice rispetto a quella dell’amministrazione, unica titolare del potere amministrativo.
È da rilevare anzitutto che il giudizio impugnato è accompagnato dalla motivazione con cui la Commissione ha esternato le ragioni della valutazione negativa, ravvisando, tra l’altro, che il parere di diritto penale non argomenta sufficientemente le conclusioni prospettate e non ha una sufficiente completezza espositiva.
Tale operato della Commissione si dimostra corrispondente ai criteri fissati dal Ministero in data 5/12/2011, essendo chiaramente evincibile da quanto riportato il contrasto con gli elementi ivi individuati, tra cui la “dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici” e la “coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata” (lett. a), c) ed f) dei citati criteri).
Quanto all’apposizione di segni di correzione o glosse, la condivisibile giurisprudenza ha da tempo affermato che, in tema di esami per l’abilitazione alla professione forense, tale attività non è richiesta alla Commissione, non essendo prevista dalla legge e potendosi dedurre, dal voto assegnato, le ragioni della valutazione (cfr., da ultimo, Cons. St, Sez. IV, 16 aprile 2012 n. 2166).
Per di più, come detto, nella specie il giudizio negativo è accompagnato dall’indicazione degli elementi valutati negativamente.
Passando al vaglio delle prove sostenute dalla ricorrente, non sono ravvisabili i profili di erroneità della valutazione denunciati in quanto sia nel parere di diritto penale che nell’atto giudiziario non risulta esservi un approfondimento delle conclusioni prospettate, così come indicato nel giudizio espresso dalla Commissione.
Il parere di diritto penale si dimostra poco rispondente, nella sua articolazione e con riguardo al suo contenuto, ai requisiti richiesti.
Il compito è svolto con uno schema semplicistico.
Le difficoltà riscontrate nello sviluppo della traccia sono evidenziate dal fatto che la ricorrente ha sorvolato su precipui aspetti della questione sottoposta, per cui si ricava effettivamente un’insufficiente capacità di discernere il fondamento teorico degli istituti (trattati in modo oltremodo discorsivo), l’assenza di un appropriato rigore metodologico (che consenta di passare dalle premesse alle conclusioni in maniera stringente) e l’incoerenza dell’elaborato rispetto alla traccia (mancando la specifica risposta alla richiesta di affrontare le problematiche della procedibilità dell’azione penale).
L’atto giudiziario, in relazione alle questioni proposte, non approfondisce gli istituti, limitandosi al richiamo della giurisprudenza della Corte di cassazione, e non individua in modo chiaro e preciso la tesi difensiva.
Alla stregua di quanto osservato, i giudizi negativi sono stati quindi correttamente formulati.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 01929/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01404/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2012, proposto da:
A.brogina R.zzello, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero della Giustizia, Sottocommissione Esami Avvocato presso Corte di Appello di Salerno, Sottocommissione Esami Avvocato presso Corte di Appello di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
dei provvedimenti di giudizio con cui la sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno per la sessione 2011, ha valutato insufficienti uno dei tre elaborati della ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare del verbale 01/02/2012 della IV sottocommissione presso la Corte di Appello di Salerno, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia, di Sottocommissione Esami Avvocato presso Corte di Appello di Salerno, e di Sottocommissione Esami Avvocato presso Corte di Appello di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l'avv. A. Cursi, in sostituzione dell'avv. V. Pellegrino, per la ricorrente, e l’avv. G. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti di giudizio con cui la Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno, per la sessione 2011, ha valutato insufficiente uno dei tre elaborati, con la conseguente determinazione di inidoneità a sostenere le prove orali.
Il ricorso è infondato.
È da ricordare anzitutto che la Corte costituzionale, con la sentenza 8 giugno 2011, n. 175, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 17 bis, comma 2, 23, comma 5, 24, comma 1 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, come novellato dal d.l. n. 112 del 2003, nella parte in cui essi, secondo il diritto vivente, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense possano essere motivati con l'attribuzione di un mero punteggio numerico. La Corte ha precisato che “la graduazione del punteggio numerico, infatti, da un lato, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo dell'elaborato; dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità”.
La giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito la non necessità, per la legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, della apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsiasi tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi; la sufficienza, ai fini della motivazione ed esternazione delle valutazioni compiute dalla sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato sulle prove d'esame, del voto numerico, attribuito in base ai criteri da essa (o comunque dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; la inammissibilità della pretesa di ricavare dalla diversa e migliore opinione, espressa sulla "qualità" dei singoli elaborati redatti dall'originario ricorrente ad opera di autorevoli esperti di diritto, l'erroneità del giudizio sugli stessi formulato dalla Commissione, trattandosi di tesi che, lungi dall'evidenziare macroscopiche incongruenze di questo giudizio (tali cioè dal far presumere un esercizio non corretto del potere con esso esercitato), mira a sostituire la valutazione dell'originario ricorrente (pur corroborata da quella di "esperti") a quella effettuata dall'Amministrazione: laddove, invece, com'è noto, i giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici hanno carattere tecnico-discrezionale e devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità, salvi i limiti propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità. (Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2166; Cons. St. sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 61; Cons. St., 6 dicembre 2011, n. 6402; Cons. St., sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5832; Cons. St., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3991 ).
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi precisato l’ambito del sindacato del giudice amministrativo: “Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull'elaborato sottoposto a valutazione” (Sez. Un., 28 maggio 2012, n. 8412).
La verifica, dunque, concernente la eventuale sussistenza (o meno) del vizio di eccesso di potere, si inserisce all’interno dell’iter logico seguito (ed esposto) dall’autorità emanante l’atto impugnato, ma non deve e non può sostanziarsi in una giustapposizione (o sostituzione) della valutazione del giudice rispetto a quella dell’amministrazione, unica titolare del potere amministrativo.
È da rilevare anzitutto che il giudizio impugnato è accompagnato dalla motivazione con cui la Commissione ha esternato le ragioni della valutazione negativa, ravvisando, tra l’altro, che il parere di diritto penale non argomenta sufficientemente le conclusioni prospettate e non ha una sufficiente completezza espositiva.
Tale operato della Commissione si dimostra corrispondente ai criteri fissati dal Ministero in data 5/12/2011, essendo chiaramente evincibile da quanto riportato il contrasto con gli elementi ivi individuati, tra cui la “dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici” e la “coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata” (lett. a), c) ed f) dei citati criteri).
Quanto all’apposizione di segni di correzione o glosse, la condivisibile giurisprudenza ha da tempo affermato che, in tema di esami per l’abilitazione alla professione forense, tale attività non è richiesta alla Commissione, non essendo prevista dalla legge e potendosi dedurre, dal voto assegnato, le ragioni della valutazione (cfr., da ultimo, Cons. St, Sez. IV, 16 aprile 2012 n. 2166).
Per di più, come detto, nella specie il giudizio negativo è accompagnato dall’indicazione degli elementi valutati negativamente.
Passando al vaglio della prova sostenuta dalla ricorrente, non sono ravvisabili i profili di erroneità della valutazione denunciati, in quanto il parere di diritto penale si dimostra poco rispondente, nella sua articolazione e con riguardo al suo contenuto, ai requisiti richiesti.
Il compito è svolto con uno schema semplicistico.
Le difficoltà riscontrate nello sviluppo della traccia sono evidenziate dal fatto che la ricorrente ha sorvolato su precipui aspetti della questione sottoposta, per cui si ricava effettivamente un’insufficiente capacità di discernere il fondamento teorico degli istituti (trattati in modo oltremodo discorsivo), l’assenza di un appropriato rigore metodologico (che consenta di passare dalle premesse alle conclusioni in maniera stringente).
Alla stregua di quanto osservato, il giudizio negativo è stato quindi correttamente formulato.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 01916/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01470/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2012, proposto da:
Durante Marcello, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esame di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte di Appello di Lecce e Commissione Esame di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte di Appello di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento analitico e sintetico, di cui al Verbale della Adunanza del 2 aprile 2012, con cui la IV Sotto-Commissione per gli esami di Avvocato, presso la Corte d'Appello di Salerno per la sessione 2011, competente per l'esame degli elaborati degli iscritti presso la Corte di Appello di Lecce, valutando insufficiente l'elaborato di diritto penale dello stesso, ha, per l'effetto, determinato la sua non idoneità a sostenere le prove orali, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia, Commissione Esame di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte di Appello di Lecce e Commissione Esame di Avvocato – sessione anno 2011 presso la Corte di Appello di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Angelo Vantaggiato e l'avvocato dello Stato Giovanni Pedone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il dott. Durante ha partecipato alla sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2011 presso la Corte di Appello di Lecce.
Dopo aver sostenuto le prove scritte, non è stato incluso nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.
Ha quindi formulato istanza di accesso agli atti, ottenendo copia dei propri elaborati ed il verbale in epigrafe, apprendendo così di aver conseguito il punteggio complessivo di 85 nelle tre prove scritte (30 per il parere di diritto civile; 25 per il parere di diritto penale; 30 per l’atto giudiziario), inferiore al minino richiesto di 90.
Avverso la valutazione negativa dall’elaborato di diritto penale ed il conseguente giudizio di non ammissione all’esame orale è stato proposto il presente ricorso, denunciando i seguenti vizi:
- difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90: benché la votazione numerica sia accompagnata dalla motivazione, la stessa si concreta in una mera formula di stile, lacunosa sotto il profilo argomentativo, erronea nel merito ed irrazionale;
- irragionevolezza della motivazione e contraddittorietà: il giudizio espresso non è aderente ai criteri predeterminati dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia in data 5/12/2011;
- irrazionalità manifesta e contraddittorietà sotto altro profilo: traspare dall’allegato parere motivato l’incoerenza fra le motivazioni addotte dalla Sottocommissione e i riferiti criteri fissati dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia;
- erroneità e contraddittorietà dell’azione amministrativa ed eccesso di potere: sulla scorta dell’esame del testo dell’elaborato e della valutazione resa su di esso dal parere pro veritate prodotto, si censura la valutazione espressa dalla Sottocommissione, avendo il ricorrente illustrato il tema in maniera coerente rispetto alla traccia assegnata, individuando correttamente gli istituti e traendo conclusioni congrue.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettato.
Nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cpa.
2.- Il Tribunale intende premettere che l’operato delle commissioni di abilitazione o di concorso ha natura mista, contenendo un aspetto “provvedimentale”, con riguardo all’ammissione alla fase successiva, ed uno prettamente di “giudizio”, circa la preparazione del candidato (cfr., da ultimo, Cons. Stato – Sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3402).
Essendo i due aspetti strettamente congiunti, il generale sindacato del Giudice Amministrativo sull’attività provvedimentale della P.A. (al fine di assicurare pienezza ed effettività della tutela, secondo il fondamentale canone ora codificato dall’art. 1 cpa) non può essere limitato e, quindi, coinvolge l’attività valutativa della Commissione, verificando la coerenza e logicità del risultato finale raggiunto, rispetto agli elementi che emergono dalla prova oggetto di valutazione e che il Giudice ben può apprezzare, pur con una certa prudenza nell’evitare che la propria valutazione si sovrapponga a quella operata dall’Amministrazione.
A tal fine, soccorre l’esame dei criteri che vengono predeterminati ed a cui deve attenersi la Commissione, i quali costituiscono la base per la verifica del Giudice sulla correttezza del suo operato.
Passando al caso di specie, l’esclusione del ricorrente dall’esame orale per l’abilitazione all’esercizio della professione forense è stata determinata dal voto negativo (25/50) alla prova concernente la redazione di un parere motivato di diritto penale, assegnato con la seguente motivazione: “Scarsa conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati nonché elaborato poco coerente con la traccia assegnata. Insufficiente rigore metodologico”.
La traccia assegnata richiedeva di esprimere parere in veste di legale di Caio, che – dopo aver consegnato a Tizio della merce in conto vendita (per esporla nel negozio di questi e venderla al prezzo determinato entro 4 mesi, oppure restituirla) – non riceveva notizia del fatto che la merce era rimasta invenduta, ma apprendeva detta circostanza a distanza di tempo dalla segretaria di Tizio, risolvendosi allora a tutelare le proprie ragioni in sede penale.
Il compito assegnato esigeva che il candidato analizzasse “la fattispecie configurabile nel caso di specie, soffermandosi in particolare sulle problematiche correlate alla procedibilità dell’azione penale”.
A questo punto, è necessario precisare che gli indirizzi forniti dalla Commissione Centrale richiedevano ai candidati “chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica (vedi la lett. b) dei criteri del 5/12/2011), oltre alla dimostrazione “della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza” e “di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza” (lettere c) e d) degli stessi criteri).
Il Collegio osserva che l’elaborato del ricorrente si dimostra poco rispondente, nella sua articolazione e con riguardo al suo contenuto, ai requisiti richiesti.
Il compito è svolto con uno schema semplicistico, descrivendo il reato di appropriazione indebita con la mera trascrizione dei tre commi di cui si compone l’art. 646 c.p. e senza approfondire i concetti, passando in succinta rassegna i dati di fatto proposti e concludendo con il consiglio a Caio di diffidare Tizio a consegnare la merce, proponendo poi querela ma, nel contempo, “tenendo, quindi, ben presenti tutte le circostanze aggravanti che ammettono la procedibilità d’ufficio”.
A fronte delle difficoltà riscontrate nello sviluppo della traccia, il ricorrente ha sorvolato su precipui aspetti della questione sottoposta, per cui si ricava effettivamente un’insufficiente capacità di discernere il fondamento teorico degli istituti (trattati in modo oltremodo discorsivo), l’assenza di un appropriato rigore metodologico (che consenta di passare dalle premesse alle conclusioni in maniera stringente) e l’incoerenza dell’elaborato rispetto alla traccia (mancando la specifica risposta alla richiesta di affrontare le problematiche della procedibilità dell’azione penale).
Alla stregua di quanto osservato, il giudizio negativo è stato quindi correttamente formulato.
Il ricorso va dunque respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi, considerata la natura della controversia, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Contro questa che appare, anche agli occhi di un profano, una palese ingiustizia si presenta doverosa denuncia.
DENUNCIA/QUERELA PENALE - INFORMATIVA DI REATO
(artt. 330, 333,336 c.p.p.)
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello
Al Procuratore Capo presso il Tribunale
SEZIONE REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ripresenta per fini di giustizia l’ennesima istanza di accertamento della responsabilità penale in tema di concorsi pubblici truccati di interesse nazionale. Istanze presentate alla S.V, ma rimaste inspiegabilmente lettera morta, pur consistendo la fondatezza dell’accusa suffragata da prove, pur operando l’obbligatorietà dell’azione penale e pur travalicando l’aspetto soggettivo della questione. La Corte Europea dei Diritti Umani ha respinto il ricorso, trattandosi di fatti interni.
Nell’interesse di
ANTONIO GIANGRANDE, nato in Italia ad Avetrana provincia di Taranto, il 02.06.1963 (codice fiscale GNGNTN63H02A514Q), cittadino italiano (sesso maschile) di professione Presidente della “Associazione Contro Tutte le Mafie”, sodalizio antimafia riconosciuto dal Ministero Interni, residente in Italia, Avetrana (TA), via Manzoni, 51 (telefono 0039+099 9708396; telefax 0039+099 9708396 cell. 328 9163996 e-mail…), e per gli stessi motivi della medesima denuncia già ricorrente presso la Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
Contro
Avv. Antonio De Giorgi del foro di Lecce, denunciato,
presidente della commissione centrale del concorso forense sessione 2010-2011
1ª sottocommissione di esame forense di Palermo, sessione 2010-2011, denunciata,
GRILLO avv. Mario Nato a Palermo il 7.2.1954 Ordine di Palermo (Sostituto presidente);
LORELLO prof.ssa Laura Nato a Palermo il 27.5.1967 Professore ordinario Università degli Studi di Palermo Facoltà di Giurisprudenza;
CONTRAFATTO dott.ssa Vania Nata a Palermo il 2.3.1971 Magistrato ordinario che ha conseguito la II valutazione di professionalità Procura della Repubblica c/o Tribunale di Palermo;
STALLONE avv. Francesco Nato a Palermo il 2.3.1966 Ordine di Palermo (indicato in decreto di nomina erroneamente come Stallo Francesco);
PETRUCCI dott. Luigi Nato a Roma il 28.1.1972 Magistrato ordinario che ha conseguito la II valutazione di professionalità Tribunale di Palermo;
1ª sezione TAR di Lecce, denunciata,
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
Altri concorrenti nel reato di falso, abuso d’ufficio e associazione a delinquere. Per i precedenti concorsi tenuti presso la Corte d’Appello di Torino, Reggio Calabria e Salerno e per i successivi concorsi addivenire già predestinati.
PREMESSO CHE
Il sottoscritto denunciante dal 1998 a tutt’oggi partecipa all’esame di abilitazione forense presso il distretto di Corte d’Appello di Lecce. Essendo vittima da subito ho presentato esposti e denunce contro il concorso che reputo truccato, tanto palesi erano e sono le anomalie e gli abusi nazionali sotto gli occhi di tutti. Attività di denuncia che ha portato alla riforma della legge 180/2003: consiglieri dell’Ordine degli Avvocati cacciati dalle commissioni e compiti locali corretti da commissioni di altri distretti di Corte d’Appello. Da qui la mia notorietà nell’ambiente locale e nazionale. Le mie denunce presentate per abuso d’ufficio, falso in atti pubblici ed associazione a delinquere presso gli uffici giudiziari con competenza diretta (in riferimento alle commissioni d’esame) o indiretta (in riferimento all’interesse nazionale) sono state tutte archiviate o insabbiate senza che sia conseguita calunnia.
Le indagini non sono state svolte per i seguenti motivi:
Nelle commissioni d’esame vi erano gli stessi inquirenti o loro colleghi;
Agli inquirenti non appariva verosimile l’ipotesi di un possibile complotto nei miei confronti o comunque per loro non era possibile che un concorso pubblico tal fatto potesse essere truccato;
Le indagini venivano delegate a Polizia giudiziaria locale che dovevano svolgere indagini contro i loro magistrati di riferimento. Questi non avevano la competenza culturale e professionale a svolgere siffatte indagini o comunque vi era collusione-commistione con gli inquisiti, che poi erano i loro magistrati referenti- deleganti locali. In questo modo la mia audizione avveniva nell’assoluta ostilità.
In rapporto alla mia propensione e capacità a tutelare i miei diritti ed in base alla fondatezza e gravità dei fatti in oggetto sono state presentate delle interrogazioni parlamentari da parte di deputati e senatori di tutti gli schieramenti. Inoltre sono stato costretto a presentare un ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, per il fatto che in Italia non ho trovato un ufficio giudiziario che svolgesse le doverose indagini, con disinteresse e senza preconcetti e pregiudizi.
Per gli effetti, dal 2004, dopo la riforma, i miei compiti itineranti sono stati valutati presso le commissioni di vari distretti italiani di Corte d’Appello: da Venezia a Torino, da Palermo a Salerno, Da Catanzaro a Reggio Calabria, ecc.. Da sempre e stranamente mi è stato dato un voto simile a tutti gli elaborati. A decine di prove scritte (3 per 14 anni = 42) riferenti al parere penale o civile o all’atto giudiziario l’identico voto dato è stato “25” senza alcuna motivazione. Con tali giudizi strani e immotivati mi si nega l’idoneità alla prova orale e l’impedimento all’abilitazione.
Potrei farmene una ragione per essere causa del mio male, se non fosse altro che vi sia una evidente regia dietro alle mie disgrazie:
di fatto i miei compiti non sono stati mai corretti. Affermazione desunta dalla mancanza di correzioni e dalla mancanza di tempo per farlo;
l’avv. Antonio De Giorgi, da me è stato denunciato quando prima della riforma ha ricoperto per 3 anni l’incarico di presidente di Commissione di esame di Lecce, a cui ho partecipato, e contestualmente di presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. Dopo la riforma del 2003, l’avv. De Giorgi, estromesso dagli incarichi concorsuali, è stato nominato membro del Consiglio Nazionale Forense su incarico istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. All’uopo il De Giorgi è stato nominato addirittura nella sessione di esame 2010 presidente di commissione centrale di esame. Nomina vietata per incompatibilità prevista dalla riforma: i consiglieri dell’ordine locale non possono far parte delle commissioni d’esame. E il De Giorgi non è altro che l’espressione a Roma (Longa Manu) del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Lecce. Inoltre il De Giorgi quando non è presidente nazionale della sessione d’esame forense è nominato ispettore nazionale. In ogni caso l’avv. De Giorgi per gli incarichi istituzionali ricoperti ha rapporti con tutti i membri delle commissioni locali, nominati dal C.N.F. in sede di commissione del Ministero della Giustizia, di cui egli fa parte;
Cosa più grave è che il ricorso giudiziario amministrativo, da me presentato nel 2011 avverso il giudizio negativo della sessione 2010 dato dalla commissione d’esame di Palermo ai miei compiti, (metodo di correzione contestato in vari punti in fatto ed in diritto con sostegno giurisprudenziale), è stato rigettato dal Tar di Lecce. Strano, però che per molto meno lo stesso Tar di Lecce ha accolto ricorsi simili, entrando addirittura nel merito, valutando in modo positivo esso stesso l’elaborato. E’ palese la discriminazione attuata in riferimento ai ricorsi sottoposti allo stesso Tar per la stessa sessione e negli stessi giorni.
Da quanto detto si evince, oltre che essere palese la fondatezza delle accuse, si ravvisa anche la extraterritorialità della questione sollevata, in virtù delle tante commissioni coinvolte, compresa quella centrale.
E COMUNQUE SE CIO’ AVVIENE PER ME, NULLA IMPEDISCE CHE CIO’ POSSA SUCCEDERE AD ALTRI.
Ciò rende la presente denuncia non prettamente di competenza territoriale, ma di interesse nazionale.
PER QUANTO SU DETTO SI CHIEDE ALLA S.V.
La certa condanna per violazione degli articoli di legge che si riterrà di applicare, per reati consumati, continuati, tentati, da soli o in concorso con terzi, o di altre norme penali, con le aggravanti di rito, e attivazione d’ufficio presso gli organi competenti per la violazione di norme amministrative.
DETTO QUESTO,
il denunciante con tale atto presenta denuncia e denuncia-querela penale ed esposto amministrativo contro i soggetti identificati, da soli, o in correità con persone non conosciute, per gli atti e i fatti e per i reati applicabili, scaturenti da una doverosa indagine, con istanza di punizione, con riserva di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale. Inoltre si chiede, come persona offesa dal reato, che gli venga comunicato ogni atto di cui ha diritto di essere avvisato e in particolare modo quanto previsto dagli artt. 406 comma 3 c.p.p. (proroga del termine delle indagini preliminari) e 408 comma 2 c.p.p. (richiesta di archiviazione). Si oppone formale opposizione, ex art.459 c.p.p., alla richiesta dell’emissione del decreto penale di condanna.
AI FINI PROBATORI
Tenuto conto che per anni sono stato svenato al fine di produrre in copia migliaia di documenti, senza conseguire risultati, per la presente denuncia si indica esclusivamente come fonte di prova il dossier pubblicato alla pagina web, che tra i suoi allegati raccoglie e contiene tutti i documenti pubblici estrapolati da fonti ufficiali o atti depositati presso uffici pubblici. Documenti non in possesso del denunciante, ma detenuti da enti pubblici e comprovanti nei fatti le mie affermazioni d’accusa. Si va dalla nomina del De Giorgi ai compiti non corretti, dal ricorso al TAR alle sue sentenze contraddittorie e persecutorie, dalle interrogazioni parlamentari al ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani. In questo modo il magistrato competente evita di delegare le indagini in loco, salvo che solo per identificare il presente denunciate, attingendo direttamente gli atti necessari. A causa dell’indigenza procurata dalla mancata abilitazione, si è oggettivamente impossibilitati alla trasferta per rendere dichiarazioni presso l’ufficio giudiziario procedente.
Avetrana (Ta) lì 6 giugno 2012
Si allega documento di riconoscimento
Denuncia archiviata dalla Procura di Potenza con il n. PZ 2862/12 RGNR
In riferimento al comportamento delle Commissioni di Esame di Avvocato e del Tar di Lecce si sono presentate delle interrogazioni parlamentari.
Atto Camera. Interrogazione a risposta scritta 4-07953 presentata da AUGUSTO DI STANISLAO mercoledì 7 luglio 2010, seduta n.349
DI STANISLAO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in relazione all'esame di avvocato, la legge n. 241 del 1990 e il Ministero della giustizia dettano le regole in base alle quali si deve svolgere la correzione, per dare i giudizi;
esse attengono alla rappresentanza delle categorie degli avvocati, magistrati e professori universitari, oltre alla sintassi, grammatica, ortografia e, cosa, fondamentale, ai princìpi di diritto del parere dato. Cosa fondamentale, la legge regola la trasparenza dei giudizi e la Costituzione garantisce legalità, imparzialità ed efficienza;
le commissioni da sempre pervengono ad una percentuale di ammissibilità, che contrasta con un concorso a numero aperto: 30 per cento al nord, 60 per cento al sud;
le commissioni sono mancanti, spesso, di un componente necessario;
risulta evidente come i tre compiti possano risultare non corretti, ma falsamente dichiarati tali, perché sono immacolati e perché non vi è stato tempo sufficiente a leggerli (3/5 minuti per elaborato: per aprire la busta con il nome e la busta con l'elaborato, lettura del parere di 4/6 pagine, correzione degli errori, consultazione dei commissari per l'attinenza ai princìpi di diritto, verbalizzazione, voto e motivazione);
di fatto, i voti dei tre elaborati sono identici e le motivazioni sono mancanti o infondate. Su tutti questi notori rilievi vi è stata l'interrogazione presentata dal deputato Giorgia Meloni (n. 4-01638, mercoledì 15 novembre 2006 nella seduta n. 072), oltre a quella n. 4-01126 presentata da Giampaolo Fogliardi mercoledì 24 settembre 2008, seduta n. 054. Grave è anche il ritardo con cui sono consegnate dalle commissioni di esame le copie degli elaborati, con il risultato di impedire la presentazione in termini dei ricorsi al Tar, in quanto la maggior parte di questi ricorsi sono accolti dalla giustizia amministrativa. Solo, però, se presentati in modo ordinario, in quanto le commissioni impediscono l'accesso al beneficio del gratuito patrocinio -:
quali iniziative intenda assumere per garantire il corretto svolgimento degli esami per l'abilitazione alla professione di avvocato. (4-07953)
Atto Camera. Interrogazione a risposta scritta 4-01126 presentata da GIAMPAOLO FOGLIARDI mercoledì 24 settembre 2008, seduta n.054
FOGLIARDI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio dell'attività di Avvocato, sta diventando per migliaia di giovani cittadini italiani, un vero e proprio incubo, motivo di grandi e gravi preoccupazioni, a seguito delle difficoltà e problematiche, che lo stesso rappresenta;
non è posto in discussione il contenuto della prova (tre temi scritti oltre una prova orale) quanto le modalità e gli aspetti conseguenti che ad essa si accompagnano; in particolare:
a) il periodo di tempo che separa lo svolgimento del tema scritto (dicembre) dalla conoscenza del relativo risultato, che avviene molto spesso dopo quasi un anno e il candidato nell'incertezza della risposta deve sottoporsi nuovamente ad una nuova prova;
b) il meccanismo delle «commissioni itineranti» che comporta lo svolgimento dell'esame scritto in una città e la correzione in altra città, da parte di altra commissione, non ha certamente risolto il problema delle «raccomandazioni», anzi ha creato conflitti e contrapposizioni tra le diverse città;
c) non è dato comprendere come mai molti temi, non ritenuti idonei, una volta richiesti per la conoscenza, sono stati trovati immuni da qualsiasi commento e/o correzione, tanto da presumerne la mancata correzione;
d) è ritenuto ingiusto che la bocciatura all'orale comporti l'annullamento completo dell'esame e si debba ritornare a sostenere tre scritti di notevole e riconosciuta difficoltà;
e) è pressoché impossibile per il candidato ricorrere nella competente sede legale contro la commissione qualora ritenga la sua prova idonea, perché di fatto come sopra specificato la risposta avviene spesso dopo la data di convocazione di una nuova sessione d'esame e dulcis in fundo qualora l'esaminante dovesse perdere il ricorso, oltre al danno la beffa, dovrebbe pagarne tutte le relative spese;
per molti di questi giovani, quasi la totalità, risulta difficile e moralmente inconcepibile, trasferire la propria residenza in sedi ritenute «abbordabili», e per molti di questi ragazzi come in premessa specificato non passerà molto tempo prima che inizino a citare in giudizio lo Stato per danno biologico, morale ed esistenziale conseguente allo stress che comporta l'esame di avvocato, inefficiente, iniquo ed ingiusto -:
come intenda il Ministro interrogato affrontare detta situazione e quali proposte concrete presentare a fronte di una problematica forse molto più grave ed urgente di quelle affrontate in tema di giustizia dal Governo in questo inizio di Legislatura. (4-01126)
In riferimento alla censura attuata nei confronti del Dr Antonio Giangrande, anche in qualità di Presidente dell'Associazione Contro Tutte le Mafie si sono presentate delle interrogazioni parlamentari.
Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03178
Attiva riferimenti normativi Pubblicato il 6 dicembre 2007 Seduta n. 263
RUSSO SPENA - Al Ministro delle comunicazioni. - Premesso che:
il 20 giugno 2007 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi accoglieva una domanda di accesso al palinsesto RAI da parte dell'associazione "Contro tutte le mafie", associazione tra l'altro riconosciuta dal Ministero dell'interno;
successivamente, il 17 ottobre 2007, la RAI revocava l'autorizzazione ad insaputa dell'associazione;
l'8 novembre la RAI inviava una squadra e un regista per le riprese del servizio sull'associazione, facendo pertanto presumere il superamento di ogni perplessità e l'accettazione della messa in onda del servizio;
considerato che:
il 15 novembre l'associazione chiedeva di conoscere la data di messa in onda e riceveva risposta certa indicante un servizio della durata di dieci minuti nella trasmissione di RAI1 del 23 novembre 2007 alle ore 10.40;
di fatto, il 23 novembre la trasmissione veniva cancellata ed il palinsesto di RAI1 stravolto;
immediatamente l'associazione si attivava per chiedere la motivazione dell'oscuramento del servizio telefonando alla redazione del programma di RAI1, che però negava risposta e annunciava una futura lettera di motivazione (in palese violazione della legge 241/1990 che prevede la risposta immediata in seguito a domanda d'accesso ad un servizio);
solo il 3 dicembre 2007 l'associazione riceveva uno scarno comunicato in cui si rilevava che l'autorizzazione era stata rilasciata il 20 giugno e poi revocata il 17 ottobre in seguito a proposta della RAI che non reputava degna l'associazione, adducendo addirittura perplessità circa la sua organizzazione,
si chiede di sapere:
per quale motivo si sia intervenuto a censurare una trasmissione programmata, nonostante vi sia stato parere favorevole della Commissione di vigilanza alla divulgazione;
perché la redazione abbia inviato una motivazione "postuma" ed evitato di rispondere alle domande poste nella stessa data di mancata messa in onda.
In riferimento alle ritorsioni attuate nei confronti del Dr Antonio Giangrande, anche in qualità di Presidente dell'Associazione Contro Tutte le Mafie si sono presentate delle interrogazioni parlamentari. Pubblicato il 10 aprile 2003
Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04363Attiva riferimenti normativi Atto n. 4-04363
Seduta n. 381
CURTO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. - Premesso:
che allo scrivente è pervenuta copia di un esposto inviato al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Procuratore Generale della Repubblica c/o la Corte d’Appello di Taranto, al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Potenza, al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Taranto e al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto;
che tale esposto, penale ed amministrativo, sembra sia l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di denuncie ed esposti tendenti a smantellare illegalità di vario tipo che colpiscono i cittadini più deboli e più poveri ad opera di chi rappresenta la giustizia nel nostro Paese, in particolare giudici ed avvocati;
che, per la delicatezza della questione, e a causa della mancanza di un qualsiasi riscontro a questo esposto e ad altri precedenti atti congeneri, ritengo opportuno riportare di seguito il testo del citato esposto:
“Oggetto: omissioni d’atti d’ufficio ed abusi d’ufficio presso gli Uffici Giudiziari di Taranto.
In campo penale si viola il diritto di difesa della persona offesa dal reato;
Al Registro Generale non si ritrovano iscritte notizie di reato, di cui si è presentata regolare denuncia o querela o esposti firmati, ex art.335, c.p.p. ed ex art.110 bis att. c.p.p., né si forniscono notizie circa le notizie di reato iscritte.
Non si comunica, quando richiesto, ex artt.406, 408 c.p.p., la proroga delle indagini e la richiesta di archiviazione al GIP, impedendo l’opposizione alla stessa.
Non si svolgono indagini, ex art.50 c.p.p., nei confronti di persone influenti, e Pubblici Ufficiali che li coprono, per notizie di reato di abusivismo edilizio e violazione di norme ambientali, di sfruttamento del lavoro giovanile e nero ed emissione di buste paghe false, di concorsi truccati per diventare avvocato e di evasione fiscale e contributiva sui praticanti avvocati, di aggressioni ad avvocati per impedirgli la presenza in udienza, di abbandono di incapaci, di riciclaggio di assegni nominativi rubati, di emissione di deleghe false, di truffe Enel, ecc…
Si eseguono sequestri innominati, senza notifica di copia all’interessato. Al soggetto interessato, quando è ritenuto incapace, non si nomina un tutore, impedendo la nomina di un difensore di fiducia, né si nomina un difensore d’ufficio, affinchè il soggetto possa opporre richiesta di riesame, ex artt.257, 322 c.p.p., ed esercitare tutti gli altri diritti processuali, ovvero, se abbandonato fin anche dalle istituzioni, possa esercitare ogni facoltà a favore dello stesso, siano di cura, assistenza, mantenimento, ecc…
In campo penale si viola il diritto di difesa della persona sottoposta ad indagine;
Si chiedono sommarie informazioni alla persona nei cui confronti si svolgono indagini, senza che questa sappia di essere indagata e di conseguenza senza la presenza necessaria del difensore, ex artt.350, 369, 369 bis c.p.p.
Ex artt.358, 362 c.p.p. non si svolgono accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato, né si assumono informazioni utili alle indagini, omettendo l’interrogatorio dello stesso.
Non si procede nei confronti di soggetti rei dello stesso reato.
Si ritrova il fascicolo degli atti d’indagine compiuti dal P.M. e delle dichiarazioni rese dagli indagati, coperti dal segreto d’ufficio, ex art.329 c.p.p., alla pubblica conoscenza degli indagati e degli estranei in procedimento civile di interdizione. Procedimento civile d’interdizione che dura anni e senza la presenza dell’interdicenda. Quando questa è presente, la si sente alla presenza di decine di persone divertite.
Si obbliga la persona sottoposta ad indagine ad essere il difensore di fiducia e tutore convenzionale del soggetto offeso dallo stesso reato, in quanto non si nomina un difensore d’ufficio, né un tutore, affinchè la presunta incapace possa esercitare i suoi diritti processuali e l’indagato non possa reiterare le azioni ritenute lesive.
Volutamente si impedisce alla persona sottoposta ad indagine di chiedere il gratuito patrocinio e quindi nominare un difensore di fiducia capace, pagato dallo Stato, perché si comunica il limite di ammissione di € 5.815,30 (lire 11.260.000) quale reddito del nucleo familiare, anziché € 9.296,22 (lire 18 milioni), ex art.3, L.134/01, obbligandolo ad avere un difensore d’ufficio, che non conosce, e che, forse, è meno capace.
Volutamente si impedisce alla persona sottoposta ad indagine di chiedere il gratuito patrocinio e quindi nominare un difensore di fiducia capace, pagato dallo Stato, perché si ignora ogni istanza di concessione del gratuito patrocinio, presentata ex art.2 L. 217/90, obbligandolo ad avere un difensore d’ufficio, che non conosce, e che, forse, è meno capace.
In campo civile si violano i diritti di difesa delle parti private;
Le vendite dei pignoramenti di beni mobili non si eseguono per mancanza di organi preposti alla vendita, (Istituto Vendite Giudiziarie, Commissionari), ovvero, quando ci sono, si eseguono al di sotto del 10% del valore pignorato, obbligando l’abbandono del procedimento di esecuzione per antieconomicità, perdendo il conto capitale e le spese di giudizio.
Si omette di sollevare il problema dei tempi biblici dei procedimenti civili ordinari e speciali, con meri rinvii delle udienze effettuati per decenni con la complicità dei Giudici.
Con la presente si chiede alle autorità interpellate di intervenire, adottando i provvedimenti necessari, con preghiera di riscontro al sottoscritto, pronto a dare prova per quanto su esposto. In caso contrario si chiede di procedere obbligatoriamente nei confronti del sottoscritto, attivando procedimento penale di calunnia, se bugiardo, ovvero procedimento civile d’interdizione, se pazzo.”,
l’interrogante chiede di conoscere:
se si ritenga opportuno verificare quanto riportato dall’esposto in questione;
se si intenda, e in quale modo, procedere qualora gli argomenti, o alcuni di essi, rispondessero a verità.
IN QUESTO MONDO DI LADRI.
Concorsi Pubblici ed abilitazioni Truccati. Chi è senza peccato scagli la prima pietra.
CUORI, TRUFFE E MAZZETTE: È LA FARSA “CONCORSONI”, scrive Virginia Della Sala su "Il Fatto Quotidiano" il 15 agosto 2016. Erano in 6mila per 340 posti. Luglio 2015, concorso in magistratura, prova scritta. Passano in 368. Come in tutti i concorsi, gli altri sono esclusi. Stavolta però qualcosa va diversamente. “Appena ci sono stati comunicati i risultati, a marzo di quest’anno, abbiamo deciso di fare la richiesta di accesso agli atti. Abbiamo preteso di poter visionare non solo i nostri compiti ma anche quelli di tutti i concorrenti risultati idonei allo scritto”, spiega uno dei concorrenti, Lugi R. Milleduecento elaborati, scansionati e inviati tramite mail in un mese. Per richiederli, i candidati hanno dovuto acquistare una marca da bollo da 600 euro. Hanno optato per la colletta: 230 persone hanno pagato circa 3 euro a testa per capire come mai non avessero passato quel concorso che credevano fosse andato bene. E, soprattutto, per verificare cosa avessero di diverso i loro compiti da quelli di chi il concorso lo aveva superato. “Ci siamo accorti che su diversi compiti compaiono segni di riconoscimento: sottolineature, cancellature, strani simboli, schemi”. Anche il Fatto ha potuto visionarli: asterischi, note a piè di pagina, cancellature, freccette. In uno si contano almeno due cuoricini. In un altro, il candidato ha disegnato una stellina. “Ora non c’è molto che possiamo fare per opporci a questi risultati – spiega Luigi – visto che sono scaduti i termini per ricorrere al Tar. Inoltre, molti di noi stanno tentando di nuovo il concorso quest’anno. Ecco perché preferiamo non esporci molto mediaticamente”.
IL RAPPORTO DI BANKITALIA. Eppure, decine di sentenze dimostrano come sia possibile richiedere l’annullamento anche per un solo puntino. “Cancellature, scarabocchi, codici alfanumerici. Decisamente un cuoricino è un segno distintivo per cui può essere sollecitata l’amministrazione – spiega l’avvocato Michele Bonetti –. Qui si parla di un concorso esteso. Ma mi è capitato di assistere persone che partecipavano a un concorso in cui, dei cinque candidati, c’era solo un uomo. Capirà che la grafia di un uomo è facilmente riconoscibile come tale”. Al di là delle scorrettezze, una ricerca della Banca d’Italia pubblicata qualche giorno fa ha dimostrato che in Italia, i concorsi pubblici non funzionano. O, per dirlo con le parole dei quattro economisti autori del dossier Incentivi e selezione nel pubblico impiego (Cristina Giorgiantonio, Tommaso Orlando, Giuliana Palumbo e Lucia Rizzica), “i concorsi non sembrano adeguatamente favorire l’ingresso dei candidati migliori e con il profilo più indicato”. Si parla di bandi frammentati a livello locale, di troppe differenze metodologiche tra le varie gare, di affanno nella gestione coordinata a livello nazionale. Tra il 2001 e il 2015, ad esempio, Regioni ed Enti locali hanno bandito quasi 19mila concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una media di meno di due posizioni disponibili per concorso. Macchinoso anche il metodo: “Prove scritte e orali, prevalentemente volte a testare conoscenze teorico-nozionistiche” si legge nel paper. Ogni concorrente studia in media cinque mesi e oltre il 45 per cento dei partecipanti rinuncia a lavorare. Così, se si considera che solo nel 2014, 280mila individui hanno fatto domanda per partecipare a una selezione pubblica, si stima che il costo opportunità per il Paese è di circa 1,4 miliardi di euro l’anno. La conseguenza è che partecipa solo chi se lo può permettere e chi ha più tempo libero per studiare. Anche perché si preferisce la prevalenza di quesiti “nozionistici” che però rischiano di “inibire la capacità dei responsabili dell’organizzazione di valutare il possesso, da parte dei candidati, di caratteristiche pur rilevanti per le mansioni che saranno loro affidate, quali le ambizioni di carriera e la motivazione intrinseca”. A tutto questo si aggiungono l’eccesso delle liste degli idonei – il loro smaltimento determina “l’irregolarità della cadenza” dei concorsi e quindi l’incertezza e l’incostanza dell’uscita dei bandi, dice il dossier.
LA BEFFA SICILIANA. Palermo, concorsone scuola per la classe di sostegno nelle medie. Quest’anno, forse per garantire l’anonimato e l’efficienza, il concorso è stato computer based: domande e risposte al pc. Poi, tutto salvato su una penna usb con l’attribuzione di un codice a garanzia dell’anonimato. Eppure, la settimana scorsa i 32 candidati che hanno svolto la prova all’istituto Pio La Torre a fine maggio sono stati riconvocati nella sede. Dovevano indicare e ricordarsi dove fossero seduti il giorno dell’esame perché, a quanto pare, erano stati smarriti i documenti che avrebbero permesso di abbinare i loro compiti al loro nome. “È assurdo – commenta uno dei docenti – sembra una barzelletta: dovremmo fare ricorso tutti insieme, unirci e costringere una volta per tutte il Miur ad ammettere che forse non si era ancora pronti per questa svolta digitale”.
IL VOTO SUL COMPITO CHE NON È MAI STATO FATTO. Maria Teresa Muzzi è invece una docente che si era iscritta al concorso nel Lazio ma poi aveva deciso di non parteciparvi. Eppure, il 2 agosto, ha ricevuto la convocazione per la prova orale per la classe di concorso di lettere e, addirittura, un voto per uno scritto che però non ha mai fatto: 30,4. Avrebbe potuto andare a fare l’orale con la carta d’identità e ottenere una cattedra, mentre il legittimo concorrente avrebbe perso la sua chance di cambiare vita. Ha deciso di non farlo e ancora si attende la risposta dell’ufficio scolastico regionale che spieghi come sia stato possibile un errore del genere. In Liguria per la classe di concorso di sostegno nella scuola secondaria di I grado, l’ufficio scolastico regionale ha disposto la revoca della nomina della Commissione giudicatrice e l’annullamento di tutti i suoi atti perché sarebbero emersi “errori che possono influire sull’esito degli atti e delle operazioni concorsuali”. I candidati ancora attendono di avere nuovi esiti delle prove svolte. E, va ricordato, la correzione dei compiti a risposta aperta nei concorsi pubblici ha una forte componente discrezionale. “Ogni concorso pubblico ha margini di errore ed è perfettibile – spiega Bonetti –. In Italia, però, di lacune ce ne sono troppe e alcune sono strutturali al tipo di prova che si sceglie di far svolgere. L’irregolarità vera è propria, invece, riguarda le scelte politiche che, se arbitrarie e ingiuste, sono sindacabili”.
LE BUSTARELLE DI NAPOLI. Il problema è che si alza sempre più la soglia di accesso in nome della meritocrazia, ma si continuano a lasciare scoperti posti che invece servirebbe coprire. Favorendo così le chiamate dirette e i contratti precari. “Dalla scuola al ministero degli esteri all’autority delle telecomunicazioni – spiega Bonetti. La scelta politica è ancora più evidente nel settore della sanità: ci sono meccanismi di chiusura già nel mondo universitario. Oggi il corso di medicina è previsto per 10mila studenti in tutta Italia mentre le statistiche Crui dal 1990 hanno sempre registrato una media di 130mila immatricolati. Sono restrizioni con un’ideologia. Una volta entrati, ad esempio, c’è prima un altro concorso per la scuola di specializzazione e poi ancora un concorso pubblico che però è per 5mila persone. E gli altri? Attendono e alimentano il settore privato, che colma le lacune del sistema pubblico. O sono chiamati come collaboratori, con forme contrattuali che vanno dalla partita iva allo stage”. Nelle settimane scorse, il Fatto Quotidiano ha raccontato dell’algoritmo ritrovato dalla Guardia di Finanza di Napoli che avrebbe consentito ai partecipanti di rispondere in modo corretto ai quiz di accesso per un concorso. Ad averlo, uno degli indagati di un’inchiesta sui concorsi truccati per accedere all’Esercito. Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha ritrovato 100mila euro in contanti, buste con elenchi di nomi (forse i clienti) e un tariffario: il prezzo per superare i concorsi diviso “a pacchetti”, a seconda dell’esame e del corpo al quale accedere (esercito, polizia, carabinieri). La tariffa di 50.000 euro sarebbe relativa al “pacchetto completo”: dai test fisici fino ai quiz e alle prove orali. Solo 20.000 euro, invece, per chi si affidava ai mediatori dopo aver superato le prove fisiche. Uno sconto consistente. Tutto è partito da una soffiata: un ragazzo al quale avevano fatto la proposta indecente, ha rifiutato e ha denunciato. Un altro pure ha detto no, ma senza denunciare. Virginia Della Sala, il Fatto Quotidiano 15/8/2016.
Concorsi truccati all’università, chi controlla il controllore? Scrive Alessio Liberati il 27 settembre 2017 su "Il Fatto Quotidiano". Sta avendo una grande eco in questi giorni l’inchiesta sui concorsi truccati all’università, ove, come la scoperta dell’acqua calda verrebbe da dire, la procura di Firenze ha individuato una sorta di “cupola” che decideva carriere e futuro dei professori italiani. La cosiddetta “raccomandazione” o “spintarella” (una terminologia davvero impropria per un crimine tanto grave) è secondo me uno dei reati più gravi e meno puniti nel nostro ordinamento. Chi si fa raccomandare per vincere un concorso viene trattato meglio, nella considerazione sociale e giuridica (almeno di fatto) di chi ruba un portafogli. Ma chi ti soffia il posto di lavoro o una progressione in carriera è peggio di un ladro qualunque: è un ladro che il portafogli te lo ruba ogni mese, per sempre. Gli effetti di delitti come questo, in sostanza, sono permanenti.
Ma come si è arrivati a ciò? Va chiarito che il sistema giuridico italiano prevede due distinti piani su cui operare: quello amministrativo e quello penale. Di quest’ultimo ogni tanto si ha notizia, nei (rari) casi in cui si riesce a scoperchiare il marcio che si cela dietro ai concorsi pubblici italiani. Di quello relativo alla giustizia amministrativa si parla invece molto meno. Ma tale organo è davvero in grado di assicurare il rispetto delle regole quando si fa ricorso?
Personalmente, denuncio da anni le irregolarità che sono state commesse proprio nei concorsi per l’accesso al Consiglio di Stato, massimo organo di giustizia amministrativa, proprio quell’autorità, cioè, che ha l’ultima parola su tutti i ricorsi relativi ai concorsi pubblici truccati. Basti pensare che uno dei vincitori più giovani del concorso (e quindi automaticamente destinato a una carriera ai vertici) non aveva nemmeno i titoli per partecipare. E che dire dei tempi di correzione? A volte una media di tre pagine al minuto, per leggere, correggere e valutare. E la motivazione dei risultati attribuiti? Meramente numerica e impossibile da comprendere. Tutti comportamenti, si intende, che sono in linea con i principi giurisprudenziali sanciti proprio dalla giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato.
E allora il problema dei concorsi truccati in Italia non può che partire dall’alto: si prenda atto che la giustizia amministrativa non è in grado di assicurare nemmeno la regolarità dei concorsi al proprio interno e che, quindi, non può certo esserle affidato il compito istituzionale di decidere su altri concorsi: con un altro organo giurisdizionale che sia davvero efficace nel giudicare le irregolarità dei concorsi pubblici, al punto da costituire un effettivo deterrente, si avrebbe una riduzione della illegalità cui si assiste da troppo tempo nei concorsi pubblici italiani.
Se questa è antimafia…. In Italia, con l’accusa di mafiosità, si permette l’espropriazione proletaria di Stato e la speculazione del Sistema su beni di persone che mafiose non lo sono. Persone che non sono mafiose, né sono responsabili di alcun reato, eppure sottoposte alla confisca dei beni ed alla distruzione delle loro aziende, con perdita di posti di lavoro. Azione preventiva ad ogni giudizio. Alla faccia della presunzione d’innocenza di stampo costituzionale. Interventi di antimafiosità incentrati su un ristretto ambito territoriale o di provenienza territoriale.
Questa antimafia, per mantenere il sistema, impone la delazione e la calunnia ai sodalizi antiracket ed antiusura iscritti presso le Prefetture provinciali. Per continuare a definirsi tali, ogni anno, le associazioni locali sono sottoposte a verifica. L’iscrizione all’elenco è condizionata al numero di procedimenti penali e costituzioni di parti civili attivate. L’esortazione a denunciare, anche il nulla, se possibile. Più denunce per tutti…quindi. Chi non denuncia, anche il nulla, è complice od è omertoso.
A tal fine, per non aver adempito ai requisiti di delazione, calunnia e speculazione sociale, l’Associazione Contro Tutte le Mafie ONLUS, sodalizio nazionale di promozione sociale già iscritta al n. 3/2006 presso il registro prefettizio della Prefettura di Taranto Ufficio Territoriale del Governo, il 23 settembre 2017 è stata cancellata dal suddetto registro.
I magistrati favoriscono la mafia, scrive Barbara Di il 12 novembre 2017 su "Il Giornale".
(Quando diventano magistrati con un concorso truccato, spodestando i meritevoli, e per gli effetti sentendosi dio in terra, al di sopra della legge e della morale, ndr).
Quando lasciano indifesi i cittadini davanti ai soprusi.
Quando costringono un cittadino ad un processo eterno per vedersi dichiarare di aver ragione.
Quando non si studiano le carte di un processo e danno torto a chi ha ragione.
Quando per ignoranza applicano una legge nel modo sbagliato.
Quando ritardano anni una sentenza.
Quando un creditore con una sentenza esecutiva ci mette altri anni per avere una minima parte dei soldi spettanti.
Quando un creditore è costretto ad accettare pochi soldi, maledetti e subito per evitare un lungo e costoso processo.
Quando un proprietario di una casa occupata non riesce a riottenerla.
Quando non cacciano chi occupa abusivamente una casa popolare e chi ne avrebbe diritto dorme per strada.
Quando nei tribunali amministrativi devi attendere anni per vedere annullare provvedimenti assurdi della burocrazia o avere un’inutile autorizzazione ingiustamente negata.
Quando un cittadino è costretto a oliare la burocrazia con favori e bustarelle per non attendere anni quell’inutile autorizzazione o per non subire gli assurdi provvedimenti della burocrazia.
Quando un datore di lavoro si vede annullare il licenziamento di un ladro sindacalizzato.
Quando un lavoratore è costretto ad accettare una conciliazione e una buonuscita ridicola perché non ha soldi per un processo eterno.
Quando un cittadino vede impunito il ladro che lo ha derubato.
Quando lasciano impuniti i delinquenti perché non sono cittadini.
Quando incriminano i cittadini che tentano di difendersi da soli.
Quando danno pene ridicole e mai scontate a rapinatori e violentatori.
Quando danno pene esemplari solo ai violentatori che finiscono sui giornali.
Quando lasciano impuniti violenti devastatori che mettono a ferro e fuoco una città per ideologia.
Quando non indagano sui reati che non finiscono sui giornali.
Quando indagano sui reati solo per finire sui giornali.
Quando si inventano i reati per finire sui giornali.
Quando le assoluzioni per reati mediatici sono relegate in un trafiletto sui giornali.
Quando si inventano condanne assurde per reati mediatici che finiscono puntualmente riformate in appello.
Quando indagano sui politici per ideologia.
Quando arrestano i politici per ideologia e poi li assolvono a elezioni passate.
Quando fanno cadere i governi per impedire la riforma della giustizia.
Quando fanno carriera solo per ideologia o per i processi mediatici che si sono inventati.
Quando impediscono ai bravi magistrati di far carriera perché non appartengono alla corrente giusta o lavorano lontani dalle luci dei riflettori.
Quando non indagano sui colleghi che delinquono.
Quando non puniscono i colleghi per i loro clamorosi errori giudiziari.
Quando non applicano provvedimenti disciplinari ai colleghi che meriterebbero di essere cacciati.
Quando archiviano casi di scomparsa e li riaprono per trovare un cadavere in giardino solo dopo un servizio in televisione.
Quando invocano l’obbligatorietà dell’azione penale solo per i reati mediatici e politici anche se sono privi di riscontro.
Quando si dimenticano dell’obbligatorietà dell’azione penale quando i reati sono comuni e colpiscono i cittadini.
Quando si ricordano che un mafioso è mafioso solo quando dà una testata di stampo mafioso.
Quando un cittadino per avere ciò che gli spetta finisce per rivolgersi agli scagnozzi di un boss mafioso.
Quando gli unici territori dove i cittadini non subiscono furti, violenze e soprusi sono quelli controllati dalla mafia.
Quando i cittadini sono costretti a pagare il pizzo ai mafiosi per essere protetti.
Quando non fanno l’unica cosa che dovrebbero fare: dare giustizia per proteggere loro i cittadini.
Quando per colpa dei loro errori ed orrori in Italia ormai siamo tornati alla legge del più forte.
Quando i magistrati non fanno il loro mestiere, la mafia vince perché è il più forte.
A proposito di interdittive prefettizie.
Proviamo a spiegarci. Le interdittive funzionano così: sono discrezionali. Decide il prefetto. Non c’è bisogno di una condanna penale, addirittura – nel caso ad esempio, del quale stiamo parlando – nemmeno di un avviso di garanzia o di una ipotesi di reato. Il reato non c’è, però a me tu non mi convinci. Punto e basta. Inoltre l’antimafia preventiva diventata definitiva.
Infine, l’età adulta dell’informativa antimafia? Limiti e caratteri dell’istituto secondo una ricostruzione costituzionalmente orientata, scrive Fulvio Ingaglio La Vecchia. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, sentenze 29 luglio 2016, n. 247 e 3 agosto 2016, n. 257.
Interdittive antimafia, una sentenza esemplare, scrive Domenica 12/11/2017 "La Riviera on line". Di recente il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha emesso una sentenza in cui vengono precisate le condizioni necessarie affinché l'interdittiva antimafia, figlia della cultura del sospetto portata avanti dai professionisti del rancore, non porti a un regime di polizia che metta a rischio diritti fondamentali. In questa continua corsa alla giustizia penale, figlia del populismo antimafia fatto di santoni e tromboni che, dai sottoscala di procure e prefetture, con le stimmate delle loro immacolate esistenze, sono sempre in cerca di un succoso cattivo da dare in pasto all’opinione pubblica, capita di imbattersi in una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, una sentenza di cui tutti dovrebbero avere una copia da conservare con cura nel proprio portafoglio, in mezzo ai santini e alla tessera sanitaria. La sentenza riguarda il ricorso presentato da un gruppo di imprese contro la Prefettura di Agrigento, l'Autorità nazionale Anticorruzione e il Comune di Agrigento. Le imprese in questione sono tutte state raggiunte da interdittiva antimafia. Ricordiamo che l’interdittiva antimafia permette all’amministrazione pubblica di interrompere qualsiasi rapporto contrattuale con imprese che presentano un pericolo di infiltrazione mafiosa, anche se non è stato commesso un illecito per cui titolari o dirigenti siano stati condannati. Per dichiarare l’inaffidabilità di un’impresa è sufficiente un’inchiesta in corso, una frequentazione sospetta, un socio “opaco”, una parentela pericolosa che potrebbe condizionarne le scelte, o anche solo la mera eventualità che l’impresa possa, per via indiretta, favorire la criminalità. La sentenza in questione rompe clamorosamente con questa cultura del sospetto portata avanti dai professionisti del rancore. "Benché un provvedimento interdittivo - argomentano i Giudici - possa basarsi anche su considerazioni induttive o deduttive diverse dagli “indici presuntivi”, è tuttavia necessario che le norme che conferiscono estesi poteri di accertamento ai Prefetti al fine di consentire loro di svolgere indagini efficaci e a vasto raggio, non vengano equiparate a un’autorizzazione a tralasciare di compiere indagini fondate su condotte o su elementi di fatto percepibili poiché, se con le norme in questione il Legislatore ha certamente esteso il potere prefettizio di accertamento della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, non ha affatto conferito licenza di basare le comunicazioni interdittive su semplici sospetti, intuizioni o percezioni soggettive non assistite da alcuna evidenza indiziaria". Non è quindi permesso far patire all'azienda un danno di immagine, sulla base di un fumus che non trovi riscontro nei fatti. In mancanza di condotte che facciano presumere che il titolare o il dirigente di un'azienda sia in procinto di commettere un reato (o che stia determinando le condizioni favorevoli per delinquere o per “favoreggiare” chi lo compia), non è legittimo che questi sia considerato come "soggetto socialmente pericoloso" e che debba, pertanto, sottostare a "misure di prevenzione" che vanno a incidere su diritti fondamentali. Per giustificare l'invio di una interdittiva antimafia, "non è sufficiente - proseguono i Giudici - affermare che uno o più parenti o amici del soggetto richiedente la certificazione antimafia risultano mafiosi, o vicini a soggetti mafiosi; o vicini o affiliati a cosche mafiose e/o a famiglie mafiose". Occorrerà innanzitutto precisare la ragione per la quale un soggetto viene considerato mafioso. "La pericolosità sociale di un individuo - dichiarano i Giudici - non può essere ritenuta una sua inclinazione strutturale, congenita e genetico-costitutiva (alla stregua di una infermità o patologia che si presenti - sia consentita l’espressione - "lombrosanamente evidente" o comunque percepibile mediante indagini strumentali o analisi biologiche), né può essere presunta o desunta in via automatica ed esclusiva dalla sua posizione socio-ambientale e/o dal suo bagaglio culturale; né, dunque, dalla mera appartenenza a un determinato contesto sociale o a una determinata famiglia (semprecchè, beninteso, i soggetti che ne fanno parte non costituiscano un’associazione a delinquere)". Nel provvedimento interdittivo vanno, inoltre, specificate le circostanze di tempo e di luogo in cui imprenditore e soggetto "mafioso" sono stati notati insieme; le ragioni logico-giuridiche per le quali si ritiene che si tratti non di mero incontro occasionale (o di incontri sporadici), ma di “frequentazione effettivamente rilevante", ossia di relazione periodica, duratura e costante volta a incidere sulle decisioni imprenditoriali. In poche parole, prendere il caffè con un mafioso o presunto tale non è sufficiente. Inoltre, emerge dalla sentenza, qualificare un soggetto “mafioso” sulla scorta di meri sospetti e a prescindere dall’esame concreto della sua condotta penale e della sua storia giudiziaria comporterebbe un aberrante meccanismo di estensione a catena della pericolosità "simile a quello su cui si fondava, in un non recente passato, l’inquisizione medievale che, com’è noto, fu un meccanismo di distruzione di soggetti ‘scomodi’ e non già di soggetti ‘delinquenti’; mentre il commendevole e imprescindibile scopo che il Legislatore si pone è quello di depurare la società da incrostazioni e infiltrazioni mafiose realmente inquinanti". L'interdittiva che inchioda per ipotesi non combatte la delinquenza e la criminalità ma diviene strumentale per sgomberare il campo da personaggi scomodi. "D’altro canto - concludono i giudici - se per attribuire a un soggetto la qualifica di ‘mafioso’ fosse sufficiente il mero sospetto della sua appartenenza a una famiglia a sua volta ritenuta mafiosa e se anche la qualifica riferita alla sua famiglia potesse essere attribuita sulla scorta di sospetti; e se la mera frequentazione di un presunto mafioso (ma tale considerazione vale anche per l’ipotesi di mera frequentazione di un soggetto acclaratamente mafioso) potesse determinare il ‘contagio’ della sua (reale o presunta) pericolosità, si determinerebbe una catena infinita di presunzioni atte a colpire un numero enorme di soggetti senza alcuna seria valutazione in ordine alla loro concreta vocazione criminogena. E l’effetto sarebbe l’instaurazione di un regime di polizia nel quale la compressione dei diritti dei cittadini finirebbe per dipendere dagli orientamenti culturali e dalle suggestioni ideologiche (quand’anche non dalle idee politiche) dei funzionari o, peggio, degli organi dai quali essi dipendono". Amen. Ripeto: questa è una sentenza da conservare accanto ai santini. E plastificatela, per evitare che si sgualcisca col tempo.
La strada dell'inquisizione è lastricata dalla cattiva antimafia. Una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana mette in guardia dagli abissi in cui rischiamo di sprofondare perdendo di vista i capisaldi dello Stato di diritto, scrive Rocco Todero il 29 Settembre 2017 su "Il Foglio". Nell’Italia che si è presa il vizio di accusare a sproposito la giustizia amministrativa di essere la causa della propria arretratezza economica e sociale capita di leggere una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (una sezione del Consiglio di Stato distaccata a Palermo) che dovrebbe essere mandata giù a memoria da quanti nel nostro Paese vivono facendo mostra di stellette meritocratiche (più o meno veritiere) negli uffici delle prefetture, nelle aule dei tribunali, nelle sedi delle università, nelle redazioni di molti giornali e, in ultimo, anche nelle aule del Parlamento. Da molti anni, oramai, si combatte in sede giudiziaria una battaglia sulle modalità di applicazione delle misure di prevenzione, le cosiddette informative antimafia, per mezzo delle quali l’eccessiva solerzia inquisitoria degli uffici periferici del Ministero dell’Interno cerca di realizzare quella che nel linguaggio giuridico si definisce una “tutela anticipata” del crimine, un’azione cioè volta a contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico - sociale senza che, tuttavia, si manifestino azioni delittuose vere e proprie da parte dei soggetti interdetti. Il risultato nel corso degli anni è stato abbastanza sconfortante, poiché decine di imprese individuali e società commerciali sono state colpite dall’informativa antimafia e poste, molto spesso, sotto amministrazione prefettizia sulla base di un semplice sospetto coltivato dalle forze dell’ordine. A molti, troppi, è capitato, così, di trovarsi sotto interdittiva antimafia (solo per fare alcuni esempi) a causa di un parente accusato di appartenere ad un’associazione mafiosa o per colpa di un’indagine penale per 416 bis poi sfociata nel proscioglimento o nell’assoluzione o perché una società con la quale s’intrattengono rapporti commerciali è stata a sua volta interdetta per avere stipulato contratti con altra impresa sospettata di subire infiltrazioni mafiose (si, è proprio cosi, si chiama informativa a cascata o di secondo o terzo grado: A viene interdetto perché intrattiene rapporti commerciali con B, il quale non è mafioso, ma coltiva contatti economici con C, il quale ultimo è sospettato di essere, forse, soggetto ad infiltrazioni mafiose. A pagarne le conseguenze è il soggetto A, perché l’infiltrazione mafiosa passerebbe per presunzione giudiziaria da C a B e da B ad A). Spesso i Tribunali amministrativi competenti a conoscere della legittimità delle informative antimafia emanate dalle Prefettura sono stati sin troppo indulgenti con l’Amministrazione pubblica, sacrificando l’effettività della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini sull’altare di una lotta alle infiltrazioni mafiose che risente oramai troppo della pressione atmosferica di un clima allarmistico pompato ad arte per ben altri e meno nobili fini politici. Qualche settimana fa, invece, il Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliano (composto dai magistrati Carlo Deodato, Carlo Modica de Mohac, Nicola Gaviano, Giuseppe Barone e Giuseppe Verde), dovendo decidere in sede d'appello dell’ennesima informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento, ha sostanzialmente scritto un bellissimo e coraggioso saggio di cultura giuridica liberale, dimostrando che la lotta alla mafia si può ben coltivare salvaguardando i capisaldi di uno Stato di diritto liberal democratico moderno. Il Tribunale ha preso atto del fatto che per stroncare sul nascere la diffusione di alcune condotte criminose non si può fare altro che emettere “giudizi prognostici elaborati e fondati su valutazioni a contenuto probabilistico” che colpiscono soggetti in uno stadio “addirittura anteriore a quello del tentato delitto”. Ma alla pubblica amministrazione, argomentano i Giudici, non è permesso di scadere nell’arbitrio, cosicché non sarà mai sufficiente un mero “sospetto” per giustificare la limitazione delle libertà fondamentali dell’individuo. Si dovranno piuttosto documentare fatti concreti, condotte accertabili, indizi che dovranno essere allo stesso tempo gravi, precisi e concordanti. Non potranno mai essere sufficienti, continua il Tribunale, mere ipotesi e congetture e non potrà mai mancare un “fatto” concreto, materiale, da potere accertare nella sua esistenza, consistenza e rilevanza ai fini della verosimiglianza dell’infiltrazione mafiosa. Per potere affermare che l’impresa di Tizio è sospettata d'infiltrazioni mafiose, allora, non sarà sufficiente affermare che essa intrattiene rapporti con l’impresa di Caio (non mafiosa) che a sua volta, però, ha stipulato accordi con Mevio (lui si, sospettato di collusioni con la mafia), ma sarà necessario dimostrare che una qualche organizzazione mafiosa (ben individuata attraverso i soggetti che agiscono per essa, non la “mafia” genericamente intesa) stia tentando, in via diretta, d’infiltrarsi nell’azienda del primo soggetto. Il legame di parentela con un mafioso, chiariscono ancora i magistrati, non può avere alcuna rilevanza ai fini del giudizio sull’informativa antimafia se non si dimostrerà che chi è stato colpito dal provvedimento interdittivo, lui e non altri, abbia posto in essere comportamenti che possano destare allarme sociale per il loro potenziale offensivo dell’interesse pubblico, “non essendo giuridicamente e razionalmente sostenibile che il mero rapporto di parentela costituisca di per sé, indipendentemente dalla condotta, un indice sintomatico di pericolosità sociale ed un elemento prognosticamente rilevante”. La nostra non è l'epoca del medioevo, conclude il Consiglio di Giustizia Amministrativa, e l'ordinamento giuridico non può svestire i panni dello Stato di diritto: “Sicché, ove fosse possibile qualificare “mafioso” un soggetto sulla scorta di meri sospetti ed a prescindere dall’esame concreto della sua condotta penale e della sua storia giudiziaria si perverrebbe ad un aberrante meccanismo di estensione a catena della pericolosità simile a quello su cui si fondava, in un non recente passato, l’inquisizione medievale (che, com’è noto, fu un meccanismo di distruzione di soggetti ‘scomodi’ e non già di soggetti ‘delinquenti’; mentre il commendevole ed imprescindibile scopo che il Legislatore si pone è quello di depurare la società da incrostazioni ed infiltrazioni mafiose realmente inquinanti). D’altro canto, se per attribuire ad un soggetto la qualifica di ‘mafioso’ fosse sufficiente il mero sospetto della sua appartenenza ad una famiglia a sua volta ritenuta mafiosa e se anche la qualifica riferita alla sua famiglia potesse essere attribuita sulla scorta di sospetti; e se la mera frequentazione di un presunto mafioso (ma tale considerazione vale anche per l’ipotesi di mera frequentazione di un soggetto acclaratamente mafioso) potesse determinare il ‘contagio’ della sua (reale o presunta) pericolosità, si determinerebbe una catena infinita di presunzioni atte a colpire un numero enorme di soggetti senza alcuna seria valutazione in ordine alla loro concreta vocazione criminogena. E l’effetto sarebbe l’instaurazione di un regime di polizia nel quale la compressione dei diritti dei cittadini finirebbe per dipendere dagli orientamenti culturali e dalle suggestioni ideologiche (quand’anche non dalle idee politiche) dei funzionari o, peggio, degli organi dai quali essi dipendono.” Da mandare giù a memoria. Altro che il nuovo codice antimafia con il quale fare propaganda manettara a buon mercato.
A proposito di sequestri preventivi giudiziari.
Finalmente la giurisprudenza ha cominciato a fare qualche passo in avanti verso la civiltà giuridica. Merita il plauso l'ordinanza n. 48441 del 10 Ottobre 2017 con la quale la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto il principio secondo il quale, se una persona viene assolta dall'accusa di associazione mafiosa, per gli stessi fatti non può essere considerata socialmente pericolosa. Riporto i passaggi più significativi dell'ordinanza.
"Lì dove le condotte sintomatiche della pericolosità siano legislativamente caratterizzate [...] in termini per lo più evocativi di fattispecie penali [...] è evidente che il giudice della misura di prevenzione (nel preliminare apprezzamento di tali 'fatti') non può evitare di porsi il problema rappresentato dalla esistenza di una pronunzia giurisdizionale che proprio su quella condotta [...] ha espresso una pronunzia in termini di insussistenza o di non attribuibilità del fatto all'individuo di cui si discute. [...] L'avvenuta esclusione del rilievo penale di una condotta, almeno tendenzialmente, impedisce di porre quel segmento di vita a base di una valutazione di pericolosità ed impone il reperimento, in sede di prevenzione, di ulteriori e diverse forme di conoscenza, capaci - in ipotesi - di realizzare ugualmente l'effetto di inquadramento nella categoria criminologica. [...] Lì dove il giudizio penale su un fatto rilevante a fini di inquadramento soggettivo abbia avuto un esito definitivo, tale aspetto finisce con il ricadere inevitabilmente nella cd. parte constatativa del giudizio di pericolosità". Questo principio, soprattutto alla luce dell'insegnamento della sentenza De Tommaso, dovrebbe rimettere in discussione la legittimità delle confische disposte nei confronti di persone assolte.
Dove non arrivano con le interdittive prefettizie, arrivano con i sequestri preventivi.
Interdittive: decine di aziende uccise dal reato di parentela mafiosa, scrive Simona Musco il 4 Novembre 2017 su "Il Dubbio". Il fenomeno delle interdittive è nazionale: in cinque anni, dopo la riorganizzazione del 2011, sono circa 400 le imprese allontanate dai lavori pubblici. Solo dalla Prefettura di Reggio Calabria, negli ultimi 14 mesi, sono partite 130 interdittive. Quasi dieci ogni 30 giorni, tutte frutto della gestione del Prefetto Michele Di Bari, approdato nella città dello Stretto ad agosto 2016. Un numero enorme che conferma una tendenza crescente, soprattutto in Calabria, dove in poco più di cinque anni le aziende hanno depositato quasi 500 ricorsi nelle cancellerie dei tribunali amministrativi di Catanzaro e Reggio Calabria. Ma il fenomeno – i cui dai sono ancora incerti – è nazionale: in cinque anni, dopo la riorganizzazione della materia nel 2011, sono circa 400 le imprese allontanate dai lavori pubblici. I numeri non sono ancora chiari, dato che gli archivi informatici dello Stato non hanno tutti i dati. E così succede che mentre dai siti dei tribunali amministrativi risulta un numero enorme di ricorsi (circa 2000 in cinque anni) e annullamenti (tra i 40 e i 90 l’anno), le cifre fornite dalla Dia, la Direzione investigativa antimafia, parlano di 31 annullamenti dal 2011 fino a maggio 2015. Numeri snelliti dal vuoto di informazioni dalle Prefetture di Napoli, Reggio Calabria e Vibo Valentia. La parte più corposa, dunque. La ratio dello strumento è chiara: «contrastare le forme più subdole di aggressione all’ordine pubblico economico, alla libera concorrenza ed al buon andamento della pubblica amministrazione», sentenzia il Consiglio di Stato. Un provvedimento preventivo, che prescinde quindi dall’accertamento di singole responsabilità penali e anticipa la soglia di difesa. «Per questo – dice ancora il Consiglio di Stato – deve essere respinta l’idea che l’informativa debba avere un profilo probatorio di livello penalistico e debba essere agganciata a eventi concreti ed a responsabilità addebitabili». Se c’è un sospetto, dunque, la Prefettura ha il potere e il dovere di tranciare i rapporti tra aziende private e pubblica amministrazione, attraverso tutta una serie di accertamenti ai quali non si può replicare fino a quando non diventano di pubblico dominio. Ovvero quando l’azienda colpita viene esclusa dai bandi pubblici e marchiata come infetta. Un’etichetta che, a volte, è giustificata da elementi tangibili e concreti, consentendo quindi di sfilare dalle mani dei clan l’appalto, ma altre decisamente meno. Tant’è che sono centinaia i ricorsi vinti, di una vittoria che però è solo parziale: sempre più spesso, infatti, chi si è visto colpire da un’interdittiva, pur vincendo il proprio ricorso, non riesce più a reinserirsi nel mondo del lavoro. Partiamo dal modus operandi: la Prefettura punta gran parte della sua decisione sui legami di parentela e su frequentazioni poco raccomandabili. Nulla o quasi, invece, si dice su fatti concreti che possano far temere effettivamente un condizionamento mafioso. Ed è proprio questo che fa crollare i provvedimenti davanti ai giudici amministrativi, per i quali non basta basarsi su rapporti commerciali e di parentela, «da soli insufficienti», dice ancora il Consiglio di Stato. Occorrono perciò, aggiunge, «altri elementi indiziari a dimostrazione del “contagio”». E «non possono bastare i precedenti penali» riferiti «ad indagini in seguito archiviate e, in altra parte, a condanne molto risalenti nel tempo», in quanto servono elementi «concreti e riferiti all’attualità». Un’interpretazione confermata anche dalla Corte costituzionale, secondo cui è arbitrario «presumere che valutazioni comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall’interessato debbano essere automaticamente trasferiti all’interessato medesimo». Ma è proprio questo il meccanismo che genera un circolo vizioso capace di far risucchiare una parte rilevante dell’economia dal vortice del sospetto. E le conseguenze non sono solo per le ditte: le interdittive, infatti, colpiscono aziende impegnate in appalti pubblici che così rimangono bloccati, cantieri aperti che si richiuderanno magari dopo anni. Dell’ambiguità dello strumento, lo scorso anno, aveva parlato il senatore Pd e membro della Commissione parlamentare antimafia Stefano Esposito, che al convegno “Warning on crime” all’Università di Torino aveva dichiarato che «lo strumento non funziona e nel 60% dei casi le interdittive vengono respinte» dai giudici amministrativi. Chiedendo dunque una riforma, che anche Rosy Bindi, poco prima, aveva annunciato, nel 2015. «Le interdittive antimafia sono uno strumento statico, mentre la lotta alla mafia ha bisogno di film», ha spiegato. Un film che nel nuovo codice antimafia coincide col controllo giudiziario delle aziende sospette, i cui risultati sono ancora tutti da vedere.
Che affare certe volte l’antimafia! Scrive Piero Sansonetti il 3 Novembre 2017 su "Il Dubbio". I “paradossi” calabresi. Questa storia calabrese è molto istruttiva. La racconta nei dettagli, nell’articolo qui sopra, Simona Musco. La sintesi estrema è questa: un imprenditore incensurato, e senza neppure un grammo di carichi pendenti (che oltretutto è presidente di Confindustria), vince un appalto per costruire i parcheggi del palazzo di Giustizia a Reggio. Un lavoro grosso: più di 15 milioni. Al secondo posto, in graduatoria, una azienda amministrata da un deputato di Scelta Civica. L’azienda del deputato protesta per aver perso la gara e ricorre al Tar. Il Tar dà ragione all’imprenditore e torto all’azienda del deputato. Poi, all’improvviso, non si sa come, la Prefettura fa scattare l’interdittiva e cioè, per motivi cautelari, toglie l’appalto all’imprenditore e lo assegna all’azienda del deputato che aveva perso la gara. Come è possibile? Proviamo a spiegarci. Le interdittive funzionano così: sono discrezionali. Decide il prefetto. Non c’è bisogno di una condanna penale, addirittura – nel caso ad esempio, del quale stiamo parlando – nemmeno di un avviso di garanzia o di una ipotesi di reato. Il reato non c’è, però a me tu non mi convinci. Punto e basta. E allora io quell’appalto di 16 milioni di euro te lo levo e lo porgo all’azienda di un deputato. Il deputato in questione, peraltro, fa parte della commissione antimafia. E lo Stato di diritto? E la libera concorrenza? E l’articolo 3 del- la Costituzione? Beh, mettetevi il cuore in pace: esiste una parte del territorio nazionale, e in modo particolarissimo la Calabria, nel quale lo Stato di diritto non esiste, non esiste la libera concorrenza e l’Articolo 3 della Costituzione (quello che dice che tutti sono uguali davanti alla legge) non ha effetti. La ragione di questo Far West, in gran parte, è spiegabile con la presenza della mafia, che la fa da padrona, fuori da ogni regola. Ma anche lo Stato, che la fa da padrone, altrettanto al di fuori da ogni regola, e da ogni senso di giustizia, e mostrando sempre il suo volto prepotente, come questa storia racconta. Lo Stato, con la mafia, è responsabile del Far West. Allora il problema è molto semplice. È assolutamente impensabile che si possa condurre una battaglia seria contro la mafia e la sua grande estensione in alcune zone del Sud Italia, se non si ristabiliscono le regole e se non si riporta lo Stato alla sua funzione, che è quella di produrre equità e sicurezza sociale, e non di produrre prepotenza, incertezza e instabilità. La chiave di tutto è sempre la stessa: ristabilire lo Stato di diritto. E questo, naturalmente, vuol dire che bisogna impedire che i commercianti – ad esempio – siano taglieggiati dalla mafia, ma bisogna anche impedire che i diritti di tutti i cittadini – non solo quelli onesti – siano sistematicamente calpestati. La sospensione della legalità, gli strumenti dell’emergenza (come le interdittive, le commissioni d’accesso e simili) possono avere una loro utilità solo in casi rarissimi e in situazioni molto circoscritte. E solo se usati con rigore estremo e sempre con il terrore di commettere prevaricazioni e ingiustizie. Se invece diventano semplicemente – come succede molto spesso – strumenti di potere dell’autorità, magari frustrata dai suoi insuccessi nella battaglia contro la mafia, allora producono un effetto moltiplicatore, proprio loro, del potere mafioso. Perché la discrezionalità, l’arroganza, l’ingiustizia, creano una condizione sociale e psicologica di massa, nella quale la mafia sguazza. Naturalmente non ho proprio nessun elemento per immaginare che l’azienda che ha fatto le scarpe a quella dell’ex presidente di Confindustria (che si è dimesso dopo aver ricevuto questa interdittiva, che ha spezzato le gambe alla sua azienda e i nervi a lui), e cioè l’azienda del deputato dell’antimafia, abbia brigato per ottenere l’interdittiva contro il concorrente. Non ho mai sopportato la politica e il giornalismo che vivono di sospetti. Però il messaggio che è stato mandato alla popolazione di Reggio Calabria, oggettivamente, è questo: se non sei protetto dalla “compagnia dell’antimafia” qui non fai un passo. E se sei deputato, comunque, sei avvantaggiato. Capite che è un messaggio letale? P. S. Conosco molto bene l’imprenditore di cui sto parlando, e cioè Andrea Cuzzocrea, la cui azienda ora è al palo e rischia di fallire. Lo conosco perché insieme a un gruppo di giornalisti dei quali facevo parte, organizzò quattro anni fa la nascita di un giornale, che si chiamava “Il Garantista” e che durò poco perché dava fastidio a molti (personalmente, in quanto direttore di quel giornale, ho collezionato una trentina di querele) e non aveva una lira in cassa. “Il Garantista” era edito da una cooperativa, molto povera, della quale lui assunse per un periodo la presidenza. Non so quali telefonate ebbe con Teresa Munari. Però so per certo due cose. La prima è che Teresa Munari era una giornalista molto accreditata negli ambienti democratici di Reggio Calabria. L’ho conosciuta quattro o cinque anni fa, mi invitò a casa sua a una cena. C’erano anche il Procuratore generale di Reggio e una deputata molto famosa per il suo impegno “radicale” contro la mafia. La Munari collaborò a “Calabria Ora”, giornale regionale che al tempo dirigevo, e successivamente al “Garantista”. Non era raccomandata. E non fu mai, mai assunta. Non era in redazione, non partecipava alla vita del giornale, scriveva ogni tanto degli articoli, che siccome non avevamo il becco di un quattrino credo che non gli pagammo mai. Qualcuno è in grado di spiegarmi come si fa a dire che uno non può costruire un parcheggio perché una volta ha telefonato a Teresa Munari?
Levano l’appalto a un imprenditore incensurato e lo danno a un deputato dell’antimafia, scrive Simona Musco il 3 Novembre 2017 su "Il Dubbio". Reggio Calabria: un imprenditore incensurato si vede annullata l’assegnazione, e i lavori per 16 milioni sono affidati all’azienda di un deputato.
PARADOSSI CALABRESI. Una azienda di Reggio Calabria, guidata da imprenditori incensurati e senza carichi pendenti, vince un appalto molto ricco: la costruzione del parcheggio del palazzo di Giustizia. È un lavoro grosso, da 16 milioni. L’azienda che è arrivata seconda, nella gara d’appalto, fa ricorso. Il Tar gli dà torto. E conferma l’appalto all’azienda che si è classificata prima (su 19). Allora interviene il Prefetto e fa scattare l’interdittiva per l’azienda vincitrice. Che vuol dire? Che il prefetto ha questo potere discrezionale di interdire una azienda, temendo infiltrazioni mafiose, anche se questa azienda non è inquisita. E il prefetto di Reggio ha esercitato questo potere. E così il lavoro è passato al secondo classificato. Chi è? È un deputato. Un deputato della commissione antimafia.
Un appalto da 16 milioni di euro per la costruzione del parcheggio del nuovo Palazzo di Giustizia. Diciannove aziende che decidono di provarci e due che arrivano in cima alla graduatoria con pochissimi punti di distacco. E un’interdittiva antimafia che fa transitare l’appalto dalle mani della prima – la Aet srl – alla seconda, la Cosedil, fondata da un parlamentare della Commissione antimafia, Andrea Vecchio, e patrimonio della sua famiglia. È successo a Reggio Calabria, dove l’ex presidente di Confindustria Andrea Cuzzocrea ha visto sparire, in pochi mesi, un lavoro imponente, la poltrona di presidente degli industriali e la credibilità. Tutto a causa di uno strumento preventivo – l’interdittiva – che ora rischia di mandare a gambe all’aria l’azienda, da sempre attiva negli appalti pubblici, e i due imprenditori che la amministrano, Cuzzocrea e Antonino Martino, entrambi incensurati.
UN APPALTO DIFFICILE. Tutto comincia nel 2016, quando la Aet srl vince l’appalto per la costruzione dei parcheggi del tribunale di Reggio Calabria. Un lavoro che la città attendeva da tempo e che, finalmente, sembra potersi sbloccare. Ma i tempi per la firma del contratto vengono rallentati dai ricorsi. In prima fila c’è la Cosedil spa, azienda siciliana, che chiede al Tar la verifica dell’offerta presentata dalla Aet e dei requisiti dell’azienda e di conseguenza l’annullamento dei verbali di gara. I giudici amministrativi valutano il ricorso, bocciando tutte le obiezioni tranne una, quella relativa la giustificazione degli oneri aziendali della sicurezza, per i quali la Commissione giudicatrice dell’appalto avrebbe commesso «un macroscopico difetto d’istruttoria». Un errore, si legge nella sentenza, dal quale però non deriva «automaticamente l’obbligo di escludere la società prima classificata». Il Tar, a gennaio, interpella dunque la Stazione unica appaltante, alla quale chiede di effettuare una nuova verifica sull’offerta dell’Aet. Risultato: viene confermata «la regolarità e la correttezza» dell’aggiudicazione dell’appalto. La firma sul contratto per l’avvio dei lavori, dunque, sembrano avvicinarsi.
L’INTERDITTIVA. Ma l’iter per far partire i cantieri subisce un altro stop, quando ad aprile la Prefettura emette un’informativa interdittiva a carico dell’azienda, escludendola, di fatto, dai giochi. Cuzzocrea, che nel 2013 aveva chiesto alla Commissione parlamentare antimafia di «istituire le white list obbligatorie per gli appalti pubblici, rendendo così più trasparente un settore delicatissimo», si dimette da presidente di Confindustria. L’interdittiva riassume elementi già emersi in precedenza nella corposa relazione che ha portato allo scioglimento dell’amministrazione di Reggio Calabria, elementi già confutati, ai quali si aggiunge un nuovo dato, relativo alla parentesi da editore di Cuzzocrea. Ed è sulla base di quello che la Prefettura rivaluta tutto il passato, sebbene esente da risvolti giudiziari. Si tratta del contatto (finito nell’operazione “Reghion”) tra Cuzzocrea e l’ex deputato Paolo Romeo, già condannato definitivamente per concorso esterno in associazione mafiosa e ora in carcere in quanto considerato dalla Dda reggina a capo della cupola masso- mafiosa che governa Reggio Calabria. Nessun rapporto, almeno documentato, prima del 2014: i due si conoscono a gennaio di quell’anno, in Senato, dove sono stati entrambi invitati, in quanto rappresentanti delle associazioni, per discutere della costituenda città metropolitana. Dopo quella volta un unico contatto: Cuzzocrea, presidente della società editrice del quotidiano Cronache del Garantista, viene contattato da Romeo, che gli chiede di valutare l’assunzione di una giornalista, Teresa Munari, secondo la Dda strumento nelle mani di Romeo. Cuzzocrea propone la giornalista, nota in città e ormai in pensione, al direttore Sansonetti, che la inserisce tra i collaboratori, pur senza un contratto. Tra i pezzi scritti dalla Munari su quella testata ce n’è uno in particolare, considerato dalla Dda utile alla causa di Romeo. Che avrebbe perorato la causa dell’amica facendola passare come «un’opportunità per il giornale e non come un favore che richiedeva per sé stesso o per la giornalista», si legge nel ricorso presentato al Consiglio di Stato dalla Aet. La Prefettura non contesta nessun altro contatto tra Romeo e Cuzzocrea, che, scrivono i legali dell’azienda, «non poteva pensare, visto il modo in cui la cosa era stata richiesta, che vi fossero doppi fini nel suggerimento ricevuto. Romeo – si legge ancora – non ha mai avuto altri contatti con l’ingegnere Cuzzocrea ed è detenuto. Non si comprende, quindi, perché ci sarebbe il rischio che possa, iniziando oggi (perché in passato non è successo), condizionare l’attività della Aet». Gli elementi vecchi riguardano invece il socio Antonino Martino, socio al 50 per cento, e coinvolto, nel 2004, nell’operazione antimafia “Prius”, assieme ad alcuni suoi familiari. Un’indagine conclusa, per Martino, con l’archiviazione, chiesta dallo stesso pm, il 5 marzo 2009. Di lui un pentito aveva detto, per poi essere smentito, di essersi intestato, tra il 1992 e il 1993, un magazzino, in realtà riconducibile al temibile clan Condello di Reggio Calabria. Intestazione fittizia, dunque, ipotesi che si basava anche sulla convinzione – sbagliata – che il padre di Martino, Paolo, fosse parente di Domenico Condello. Tali elementi, nel 2013, non erano bastati alla Prefettura per interdire la Aet, tanto che l’azienda aveva ricevuto il nulla osta e l’inserimento nella “white list”, la lista di aziende pulite che possono lavorare con la pubblica amministrazione. E se anche fossero potenzialmente fonte di pericolo non sarebbero più attuali, considerato che, contestano i legali dell’azienda, Paolo Martino è morto e Condello si trova in carcere.
LA COSEDIL. La Aet, dopo la richiesta di sospensiva dell’interdittiva rigettata dal Tar, attende ora il giudizio del Consiglio di Stato. Nel frattempo, alle spalle dell’azienda reggina, rimane la Cosedil, fondata nel 1965 dal parlamentare del Gruppo Misto Andrea Vecchio. La Spa, secondo le visure camerali, è amministrata dai figli del parlamentare che rimane, come recita il suo profilo Linkedin, presidente onorario. Ma Vecchio, componente della Commissione antimafia, nelle dichiarazioni patrimoniali pubblicate sul sito della Camera si dichiara amministratore unico di una delle aziende che partecipano la Cosedil (la Andrea Vecchio partecipazioni) e consigliere della Cosedil stessa. Che rimane l’unica titolata a prendere, con un iter formalmente impeccabile, l’appalto.
Antimafia mafiosa. Come reagire, scrive il 27 settembre 2017 Telejato. C’È, È INUTILE RIPETERLO TROPPE VOLTE, UNA CERTA PRESA DI COSCIENZA DELLA TURPITUDINE DELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA, CHE MEGLIO SAREBBE DEFINIRE “LEGGE DEI SOSPETTI”. ANCHE I PIÙ COCCIUTI COMINCIANO AD AVVERTIRE CHE NON SI TRATTA DI “ABUSI”, DI DOTTORESSE SAGUTO, DI “CASI” COME QUELLO DEL “PALAZZO DELLA LEGALITÀ”, DI FRATELLANZE E CUGINANZE DI AMMINISTRATORI DEVASTANTI. È tutta l’Antimafia che è divenuta e si è rivelata mafiosa. Come si addice al fenomeno mafioso, questa presa di coscienza rimane soffocata dalla paura, dal timore reverenziale per le ritualità della dogmatica dell’antimafia devozionale, del komeinismo nostrano che se ne serve per “neutralizzare” la nostra libertà. Molti si chiedono e ci chiedono: che fare? È già qualcosa: se è vero, come diceva Manzoni, che il coraggio chi non c’è l’ha non se lo può dare, è vero pure che certi interrogativi sono un indizio di un coraggio che non manca o non manca del tutto. Non sono un profeta, né un “maestro” e nemmeno un “antimafiologo”, visto che tanti mafiologhi ci hanno deliziato e ci deliziano con le loro cavolate. Ma a queste cose ci penso da molto tempo, ci rifletto, colgo le riflessioni degli altri. E provo a dare un certo ordine, una certa sistemazione logica a constatazioni e valutazioni. E provo pure a dare a me stesso ed a quanti me ne chiedono, risposte a quell’interrogativo: che fare? Io credo che, in primo luogo, occorre riflettere e far riflettere sul fatto che il timore, la paura di “andare controcorrente” denunciando le sciagure dell’antimafia e la sua mafiosità, debbono essere messe da parte. Che se qualcuno non ha paura di parlar chiaro, tutti possono e debbono farlo. Secondo: occorre affermare alto e forte che il problema, i problemi non sono quelli dell’esistenza delle dott. Saguto. Che gli abusi, anche se sono tali sul metro stesso delle leggi sciagurate, sono la naturale conseguenza delle leggi stesse. Che si abusa di una legge che punisce i sospetti e permette di rovinare persone, patrimoni ed imprese per il sospetto che i titolari siano sospettati è cosa, in fondo, naturale. Sarebbe strano che, casi Saguto, scioglimenti di amministrazioni per pretesti scandalosi di mafiosità, provvedimenti prefettizi a favore di monopoli di certe imprese con “interdizione” di altre, non si verificassero. Terzo. Occorre che allo studio, alle analisi giuridiche e costituzionali delle leggi antimafia e delle loro assurdità, si aggiungano analisi, studi, divulgazioni degli uni e degli altri in relazione ai fenomeni economici disastrosi, alle ripercussioni sul credito, siano intrapresi, approfonditi e resi noti. Possibile che non vi siano economisti, commercialisti, capaci di farlo e di spendersi per affrontare seriamente questi aspetti fondamentali della questione? Cifre, statistiche, comparazioni tra le Regioni. Il quadro che ne deriverà è spaventoso. Quindi necessario. E’ questo l’aspetto della questione che più impressionerà l’opinione pubblica. E poi: non tenersi per sé notizie, idee, propositi al riguardo. Questo è il “movimento”. Il movimento di cui molti mi parlano. Articolo di Mauro Mellini. Avvocato e politico italiano. È stato parlamentare del Partito Radicale, di cui fu tra i fondatori.
Ma cosa sarebbe codesta antimafia, che tutto gli è concesso, se non ci fosse lo spauracchio mediatico della mafia di loro invenzione? E, poi, chi ha dato la patente di antimafiosità a certi politicanti di sinistra che incitano le masse…e chi ha dato l’investitura di antimafiosità a certi rappresentanti dell’associazionismo catto-comunista che speculano sui beni…e chi ha dato l’abilitazione ad essere portavoci dell’antimafiosità a certi scribacchini di sinistra che sobillano la società civile? E perché questa antimafiosità ha immenso spazio su tv di Stato e giornali sostenuti dallo Stato per fomentare questa deriva culturale contro la nostra Nazione o parte di essa. Discrasia innescata da gruppi editoriali che influenzano l’informazione in Italia?
Fintanto che le vittime dell’antimafia useranno o subiranno il linguaggio dei loro carnefici, continueremo ad alimentare i cosiddetti antimafiosi che lucreranno sulla pelle degli avversari politici.
Se la legalità è l’atteggiamento ed il comportamento conforme alla legge, perché l’omologazione alla legalità non è uguale per tutti,…uguale anche per gli antimafiosi? La legge va sempre rispettata, ma il legislatore deve conformarsi a principi internazionali condivisi di più alto spessore che non siano i propri interessi politici locali prettamente partigiani.
Va denunciato il fatto che l’antimafiosità è solo lotta politica e di propaganda e la mafia dell’antimafia è più pericolosa di ogni altra consorteria criminale, perchè: calunnia, diffama, espropria e distrugge in modo arbitrario ed impunito per sola sete di potere. La mafia esiste ed è solo quella degli antimafiosi, o delle caste o delle lobbies o delle massonerie deviate. E se per gli antimafiosi, invece, tutto quel che succede è mafia…Allora niente è mafia. E se niente è mafia, alla fine gli stranieri considereranno gli italiani tutti mafiosi.
Invece mafioso è ogni atteggiamento e comportamento, da chiunque adottato, di sopraffazione e dall’omertà, anche istituzionale, che ne deriva.
Non denunciare ciò rende complici e di questo passo gli sciasciani non avranno mai visibilità se rimarranno da soli ed inascoltati.
Finalmente la giurisprudenza ha cominciato a fare qualche passo in avanti verso la civiltà giuridica. Merita il plauso l'ordinanza n. 48441 del 10 Ottobre 2017 con la quale la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto il principio secondo il quale, se una persona viene assolta dall'accusa di associazione mafiosa, per gli stessi fatti non può essere considerata socialmente pericolosa. Riporto i passaggi più significativi dell'ordinanza.
"Lì dove le condotte sintomatiche della pericolosità siano legislativamente caratterizzate [...] in termini per lo più evocativi di fattispecie penali [...] è evidente che il giudice della misura di prevenzione (nel preliminare apprezzamento di tali 'fatti') non può evitare di porsi il problema rappresentato dalla esistenza di una pronunzia giurisdizionale che proprio su quella condotta [...] ha espresso una pronunzia in termini di insussistenza o di non attribuibilità del fatto all'individuo di cui si discute. [...] L'avvenuta esclusione del rilievo penale di una condotta, almeno tendenzialmente, impedisce di porre quel segmento di vita a base di una valutazione di pericolosità ed impone il reperimento, in sede di prevenzione, di ulteriori e diverse forme di conoscenza, capaci - in ipotesi - di realizzare ugualmente l'effetto di inquadramento nella categoria criminologica. [...] Lì dove il giudizio penale su un fatto rilevante a fini di inquadramento soggettivo abbia avuto un esito definitivo, tale aspetto finisce con il ricadere inevitabilmente nella cd. parte constatativa del giudizio di pericolosità". Questo principio, soprattutto alla luce dell'insegnamento della sentenza De Tommaso, dovrebbe rimettere in discussione la legittimità delle confische disposte nei confronti di persone assolte.
La procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio per la Saguto e per 15 suoi amici, scrive il 26 ottobre 2017 Telejato. DOPO MESI DI INDAGINI, INTERROGATORI, INTERCETTAZIONI, IL NODO È ARRIVATO AL PETTINE. La procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio per la signora Silvana Saguto, già presidente dell’Ufficio Misure di prevenzione, accusata assieme ad altri 15 imputati, di corruzione, abuso d’ufficio, concussione, truffa aggravata, riciclaggio, dopo una requisitoria durata cinque ore. Saranno invece processati col rito abbreviato i magistrati Tommaso Virga, Fabio Licata e il cancelliere Elio Grimaldi. Tra coloro per cui è stato chiesto il rinvio figurano il padre, il figlio Emanuele e il marito della Saguto, il funzionario della DIA Rosolino Nasca, i docenti universitari Roberto Di Maria e Carmelo Provenzano, assieme ad altri suoi parenti, l’ex prefetto di Palermo Francesca Cannizzo. Posizione stralciata anche per l’altro ex giudice dell’ufficio misure di prevenzione Chiaramontee per il suo compagno Antonio Ticali, per il quale la procura ha chiesto l’archiviazione, e per l’altro professore universitario Luca Nivarra e rito abbreviato per Cappellano Seminara. Prossima udienza il 6 novembre, con la parola alle parti civili e al collegio di difesa. Inutile soffermarci ancora sull’allegro e criminoso modo, portato avanti dalla Saguto, di mettere sotto sequestro aziende alle quali, in qualche modo spesso solo indiziario, si attribuiva una patente di mafiosità per procedere alla loro requisizione e affidarne la gestione agli avvocati o economisti che facevano parte del cerchio magico. L’amministrazione giudiziaria di questi beni ha arrecato danni irreversibili all’economia siciliana, poiché le aziende sono state smantellate e non più restituite, anche quando i proprietari sono stati penalmente assolti da ogni imputazione. E proprio oggi arriva la notizia del dissequestro di due aziende finite nel mirino della Saguto, che nel febbraio 2014 ne aveva disposto il sequestro: si tratta della Fattoria Ferla e della Special Fruit, che hanno operato da anni all’interno del settore ortofrutticolo e che oggi, dopo la disamministrazione affidata a Nicola Santangelo, oggi anche lui sotto processo, sono finite in liquidazione, lasciando disoccupati una decina di lavoratori. Le due aziende erano state accusate di essere sotto la protezione del boss dell’Acquasanta Galatolo, nell’ambito di un sequestro di 250 milioni, ma dopo l’attenta valutazione condotta dai magistrati dell’ufficio misure di prevenzione, oggi affidato al nuovo presidente Malizia e ai giudici Luigi Petrucci e Giovanni Francolini, è stato disposto il dissequestro, in quanto non esiste “neanche il sospetto” di infiltrazioni mafiose. Restano ancora sotto sequestro altri beni ed è in corso il procedimento per il successivo dissequestro.
L’antimafia preventiva diventata definitiva, scrive il 13 ottobre 2017 Telejato.
LA PREVENZIONE. Il caso Saguto ha causato l’implosione di un sistema concepito in origine per aggredire i patrimoni mafiosi e colpire i mafiosi nelle loro ricchezze costruite con l’illegalità. Il sistema, giorno dopo giorno è diventato un metodo in virtù del grande potere attribuito ai giudici di poter sequestrare i beni, anche attraverso la semplice “legge del sospetto”, e di poterli tenere sotto sequestro anche quando i procedimenti penali hanno ufficialmente decretato l’infondatezza di questo sospetto e prosciolto i cosiddetti “preposti”, cioè soggetti a sequestro da ogni imputazione di associazione, contiguità, concorso con il malaffare mafioso. Ancora oggi restano sotto sequestro immensi patrimoni di soggetti che, in altri periodi si sono piegati alla legge del pizzo, in alcuni casi per continuare a lavorare, in altri casi, è giusto dirlo, anche per avere mano libera nel badare ai propri affari. Quello che per loro era un “piegarsi alla regola” della “messa a posto”, per sopravvivere, diventa accusa di collaborazione e concorso in associazione mafiosa, così che le vittime diventano complici. L’imprenditoria siciliana, soprattutto nei suoi risvolti commerciali e nell’edilizia, ha subito tremende battute d’arresto, poiché la mannaia della prevenzione si è abbattuta su aziende che davano lavoro a migliaia di siciliani oggi disoccupati, senza preoccuparsi di sorvegliare la gestione dei beni confiscati, affidati ad amministratori giudiziari, alcuni senza scrupoli, altri del tutto incapaci e incompetenti, che hanno prosciugato i beni dell’azienda loro affidata per foraggiare se stessi e i propri collaboratori. In tal modo quello che avrebbe dovuto essere un momento “preventivo”, al fine di evitare la reiterazione del reato, diventa un momento definitivo, dato il prolungamento all’infinito delle misure di prevenzione, anche ad assoluzione penale avvenuta.
LA NUOVA LEGGE ANTIMAFIA. Da parte di alcuni settori si è gridato alla vittoria e al passo in avanti dato dal nuovo codice antimafia, approvato nel settembre scorso, ma, come abbiamo più volte scritto, si tratta di una legge nata vecchia, con qualche ritocco alla vecchia legge del 2012, senza che siano indicate regole precise né sul periodo, cioè sulla durata in cui un bene deve essere tenuto sotto sequestro, né sulle prove e sulle condizioni che dovrebbero giustificare il sequestro, né sulle penalità da attribuire agli amministratori incompetenti o ai magistrati che hanno agito frettolosamente, senza che la loro azione sia stata giustificata da un minimo di sentenza. È rimasto il solco tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, anzi il procedimento di prevenzione è stato esteso anche ai reati di corruzione, commessi in associazione, senza garanzie sulla possibile restituzione e sul risarcimento dei danni causati dalla disamministrazione. Insomma, come al solito non pagherà nessuno e i magistrati potranno continuare ad agire nel massimo della libertà che non è sempre garanzia di giustizia.
I RESPONSABILI. Dopo questa premessa citiamo, e ricordiamo i numerosi nomi di amministratori che, in un modo o in un altro hanno contribuito a creare sfiducia nella possibilità di potere portare avanti un’azione antimafia decisa e corretta, che avrebbe dovuto avere come finalità primaria la possibilità di non affossare l’economia siciliana, ma di salvaguardarla dalle infiltrazioni mafiose e di costruirla nel rispetto delle regole parallelamente alle condizioni di crisi, di cui ancora non si vede l’uscita, nonostante lo strombazzamento di miglioramenti dei quali in Sicilia non vediamo nemmeno l’ombra. La salvaguardia di quel poco esistente, spesso dovuto al coraggio di imprenditori che hanno rischiato tutto e si sono anche indebitati per costruire un’azienda, non è stata in alcun modo presa in considerazione, e ciò ha causato il crollo di strutture e aziende, come quelle dei Niceta, dei Cavallotti, di Calcedonio Di Giovanni, della catena di alberghi Ponte, della Motoroil, della Clinica Villa Teresa di Bagheria, (sia nel settore sanitario che in quello edilizio), della Meditour degli Impastato, dei supermercati Despar di Grigoli in provincia di Trapani e Agrigento, dell’impero televisivo e concessionario dei Rappa e così via. Responsabili i vari a Cappellano Seminara, Sanfilippo, Santangelo, Aulo Giganti, Ribolla, Scimeca, Benanti, Walter Virga, Rizzo, Modica de Moach e così via. Molti di questi sono ancora al loro posto, mentre altri sono stati sostituiti. Di questo lungo elenco faceva parte Luigi Miserendino che, ieri, si è dimesso da tutti gli incarichi, per avere lasciato al suo posto il re dei detersivi Ferdico, il quale è stato assolto da tutto, ma ricondotto in carcere, mentre il carcere è stato revocato a Miserendino, poiché, dimessosi, non potrà più reiterare il reato.
IL PROFESSORE. Oggi spunta la notizia, altrettanto grave dell’interrogatorio del prof. Carmelo Provenzano, il quale, dopo avere sistemato nelle varie amministrazioni moglie, fratello, cognata e altri amici, dopo avere rifornito di frutta fresca il frigorifero della Saguto e del prefetto di Palermo Cannizzo, dopo avere agevolato la laurea del figlio della Saguto, anche con l’aiuto del rettore dell’Università di Enna Di Maria, oggi dichiara candidamente al giudice Bonaccorso che lo sta interrogando, di avere fatto tutto questo perché rientrava nelle sue funzioni di docente aiutare gli alunni, tra i quali cita anche il figlio dell’ex procuratore capo di Caltanissetta Sergio Lari e si lamenta addirittura che le sue telefonate al figlio di Lari non sono agli atti del procedimento contro di lui. Va tenuto presente comunque che Lari è stato quello che ha dato il via all’inchiesta aperta dei giudici di Caltanissetta contro la Saguto e i suoi collaboratori, o, se vogliamo, complici. Secondo Provenzano tutto quello che è successo era “normale”, tutti facevano così, rientrava nel normale modo di gestire i beni sequestrati quello di aiutarsi e appoggiarsi reciprocamente tra i vari componenti del cerchio magico. Né più né meno come quando Craxi dichiarò in parlamento che il sistema delle tangenti ai partiti era normalità, che tutti facevano così, tutti mangiavano e non poteva essere lui solo a pagare per tutti. E se tutto è normale, non è successo niente, abbiamo scherzato, hanno scherzato i giudici di Caltanissetta ad aprire il procedimento, sono tutti innocenti e tutti dovrebbero essere assolti, Cappellano compreso, perché hanno fatto egregiamente il loro lavoro. Conclusione, ma non solo per Provenzano, è che tutto quello che dovrebbe essere anormale, anche il malaffare, è normale, mentre è anormale il corretto funzionamento della giustizia e l’applicazione di eventuali pene nei confronti di chi sbaglia. Ovvero fuori i mascalzoni e dentro chi si comporta onestamente o chi si permette di denunciare il disonesto modo di amministrare la cosa pubblica, i beni dello stato, il corretto funzionamento della giustizia. Come succede molto spesso in Italia, secondo un detto antichissimo cui ostinatamente non possiamo e non dobbiamo rassegnarci: “La furca è pi li poviri, la giustizia pi li fissa
L’Italia non è un paese per giovani (avvocati): elevare barriere castali e di censo non è una soluzione, scrive il 28 Aprile 2017 “L’Inkiesta”. Partiamo da due disfunzioni che affliggono il nostro Paese e che stanno facendo molto parlare di sé. Da una parte, la crisi delle libere professioni e, in generale, delle lauree, con importanti giornali nazionali che ci informano, per esempio, che i geometri guadagnano più degli architetti. Dall’altra, le inefficienze del sistema giudiziario. Queste, sono oggetto di dibattito da tempo immemorabile, ci rendono tra i Paesi peggiori dell’area OCSE e ci hanno fatti condannare da niente-popò-di-meno-che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Incrociate ora i due trend. Indovinate chi ci rimane incastrato in mezzo? Ovviamente i giovani laureati/laureandi in giurisprudenza, chiusi tra un percorso universitario sempre più debole e una politica incapace di portare a termine una riforma complessiva e decente dell’ordinamento forense. Come risolvere la questione? Con il numero chiuso a giurisprudenza? Liberalizzando la professione legale? Niente di tutto questo, ci mancherebbe. In un Paese dove gli avvocati rappresentano una fetta rilevante dei parlamentari, la risposta fornita dall’ennesima riforma è facile facile. Porre barriere di censo e di casta all’accesso alla professione. Da questa prospettiva tutte le recenti novità legislative acquistano un senso e rivelano una logica agghiacciante. I malcapitati che si laureeranno in Giurisprudenza a partire dall’anno 2016/2017 avranno una prima sorpresina: l’obbligo di frequentare una scuola di formazione per almeno 160 ore. Anche a pagamento se necessario, come da parere positivo del Consiglio Nazionale Forense.
La questione sarebbe da portare all’attenzione di un bravo psicanalista. Giusto qualche osservazione: (1) se la pratica deve insegnare il mestiere, perché aggiungere un’altra scuola obbligatoria?; (2) Se la Facoltà di Legge - che in Italia è lunghissima: 5 anni, contro i 3 di Stati Uniti e Regno Unito e i 4 della Francia, per esempio – serve a così poco, tanto da dover essere integrata anche dopo la laurea, perché non riformarla?; (3) perché fermare i ragazzi dopo la laurea, invece di farlo prima? Ci sarebbero anche altre questioni. Per esempio, 160 ore di formazione spalmate su 18 mesi, per i fortunati ammessi, non sono molte in teoria. Tuttavia, basta vedere le sempre maggiori proteste riportate dai giornali, e rigorosamente anonime, di praticanti-fotocopisti senza nome, sfruttati e non pagati, per accorgersi che la realtà è molto diversa dalla visione irenica (ipocrita è offensivo?) dei riformatori. E, in ogni caso, anche se il praticante fosse sufficientemente fortunato da avere qualche soldo in tasca, ciò non gli permetterebbe di godere del dono dell’ubiquità. Ma così si passerebbe dal settore della psicanalisi a quello della parapsicologia. Meglio evitare. Andiamo oltre.
Abbiamo superato la prima trincea. Coi soldi del nonno ci manteniamo nella nostra pratica non pagata o mal pagata. Magari siamo bravissimi ed accediamo ai corsi di formazione a gratis o con borsa. Arriva il momento dell’esame. Presto l’esame scritto sarà senza codice commentato. E fin qui, nessun problema. Meglio ragionare con la propria testa che affannarsi a cercare la “sentenza giusta”, magari senza capirla. Le prove verteranno sempre su diritto civile, diritto penale e un atto. Segue un esame orale con quattro materie obbligatorie: diritto civile, diritto penale, le due relative procedure, due materie a scelta e la deontologia forense. E qui il fine giurista si deve trasformare in una specie di Pico de La Mirandola, mandando a memoria tutto in poco tempo. Magari col capo che non ti concede più di un mese di assenza dalla tua scrivania. Ma il problema di questo esame è un altro. Poniamo che io sia un praticante in gamba e che abbia trovato lavoro in un grosso studio internazionale leader nel settore del diritto bancario. Plausibilmente, lavorerò con professionisti fantastici e avrò clienti prestigiosi. Serve a qualcosa per l’esame di stato? Risposta: no. Riformuliamo la questione. Se io mi occupo di diritto bancario o di diritto societario, cosa me ne frega di studiare diritto penale, materia che non mi interessa e che non praticherò mai? Mistero. L’esame di abilitazione fu regolato per la prima volta nel 1934 e la sua logica è rimasta ferma lì. Come se l’avvocato fosse ancora un piccolo professionista individuale che fa indifferentemente tutto. Pensateci la prossima volta che sentite qualcuno sciacquarsi la bocca con fregnacce sulla specializzazione degli avvocati e sulla dipartita dell’avvocato generico. Pensateci.
Passata anche la seconda trincea. Siete avvocati. Tutto bene? No. Tutto male. Finirete sotto il fuoco della Cassa Forense, obbligatoria, che vi mitraglierà. Non importa se siete potentissimi astri nascenti o piccoli professionisti. I risultati? Migliaia di giovani avvocati che si cancellano dall’albo ogni anno. Sgombriamo subito il campo da equivoci. Spesso quando si introduce questo tema ci si sente rispondere che in Italia ci sono troppi avvocati e se si sfoltiscono è meglio. Giusto. Ma ciò non può condurre ad affermare che dei giovani siano tagliati fuori da un sistema disfunzionale. La selezione dura va bene; il terno al lotto no. La competizione, anche spietata, va bene; le barriere all’accesso strutturate senza la minima logica no. Dietro le belle parole, si nasconde un sistema che, come avviene anche per altre professioni, cerca di tutelare se stesso sbattendo la porta in faccia ai giovani che vorrebbero entrare. Non tutti ovviamente. Senza troppa malizia vediamo che avrà meno crucci: (1) chi ha il padre, nonno, zio, fratello maggiore ecc… titolare di uno studio legale. Una mancetta arriverà sempre, con essa il tempo libero per frequentare la formazione obbligatoria e una study leave succulenta di un paio di mesi per preparare l’esame; (2) chi è ricco di famiglia e che, dunque, può godere dei vantaggi di cui sopra per vie traverse; (3) chi, date le condizioni di cui ai punti 1 e 2, può sostenere l’esame due, tre, quattro, cinque volte. E la meritocrazia? Naaaa, quello è uno slogan da sbandierare in campagna elettorale, cosa avete pensavate, sciocconi? In definitiva, il sistema come si sta concependo non fa altro che porre barriere all’ingresso che favoriscono il ceto e di casta. Una volta che si è entrati, invece, si fa in modo di cacciare fuori coloro che non arrivano a fine mese, tendenzialmente i più giovani o i più piccoli.
Ci sono alternative? Guardiamo un paese come la Francia. Lì, l’esame duro e temutissimo è quello per l’accesso all’école des Avocats, superato ogni anno da meno di un terzo dei candidati. Ma, (1) lo si sostiene appena terminata l’università, quando si è “freschi”; (2) è la precondizione per l’accesso al tirocinio, non un terno al lotto che viene al termine di 18/24 mesi di servaggio, spesso inutile ai fini del superamento dell’esame. Quindi, se si fallisce, al netto della delusione, si può subito andare a fare altro. Oppure si riprova (fino a tre volte). In ogni caso, però, non si buttano due anni di vita. La conclusione è sempre la stessa. L’Italia è un Paese che investe poco nei giovani. E che ci crede poco, a giudicare dalle frequenti sparate e rimbrotti di ministri vari. Sperando che non si cerchi, di fatto, di risolvere il problema con l’emigrazione, il messaggio deve essere chiaro. Non si faccia pagare ai giovani l’incapacità del sistema di riformarsi seriamente e organicamente. Le alternative ci sono.
Giornalisti? E’ meglio se andate a fare gli operai, scrive di Andrea Tortelli, Responsabile di "GiornalistiSocial.it". E’ meglio se andate a fare gli operai, credetemi. Lo dicono i numeri. Chiunque aspiri a fare il giornalista, in Italia, deve confrontarsi con un quadro di mercato ben più drammatico di quello di altri settori in crisi. Il giornalista rimane una professione molto (troppo) ambita, ma non conferisce più prestigio sociale a chi la pratica e soprattutto non è più remunerativa. Diverse classifiche, non solo italiche, inseriscono quello del reporter fra i lavori a maggiore rischio di indigenza. E chi pratica bazzica in questo mondo non può stupirsene.
Qualche numero sui media. Il mondo dei media è in crisi da tempo, ben prima che arrivassero i social a dare il colpo di grazia. In una provincia come Brescia, dove vivo, non c’è un solo giornale cartaceo o una televisione locale che nell’ultimo quinquennio non abbia ridotto il proprio organico e chiuso qualche bilancio in rosso. Tutto ciò mentre gli on line sopravvivono, ma non prosperano: generando numeri, ma recuperando ben poche delle risorse perse per strada dai media tradizionali. In Italia, va detto, i giornali non hanno mai goduto di troppa gloria. Da sempre siamo una delle popolazioni al mondo che legge meno. Meno di una persona su venti, oggi, compra un quotidiano in edicola e il calo è costante. Il Corriere della Sera, solo per fare un esempio, tra il 2004 e il 2014 ha dimezzato le proprie copie (l’on line, nello stesso periodo, è passato da 2 milioni di utenti al mese a 1,5 al giorno, Facebook da zero a 2 milioni di fan…). Nel 2016, ancora, i cinque giornali cartacei più venduti (Corsera, Repubblica, Sole 24 Ore, La Stampa e Gazzetta dello Sport) hanno perso un decimo esatto delle copie.
Non va meglio sul fronte dei fatturati. Dal 2004 al 2014 – permettetemi di riciclare un vecchio dato – il mercato pubblicitario italiano è passato da 8 miliardi 240milioni di euro a 5 miliardi e 739milioni (fonte DataMediaHub). La tv è scesa da 4 miliardi 451 milioni a 3.510 milioni, la stampa si è più che dimezzata da 2 miliardi 891 milioni a 1 miliardo 314 milioni, il web è cresciuto sì. Ma soltanto da 116 milioni a 474. Vuol dire che – dati alla mano – per ogni euro perso dalla carta stampata in questo decennio sono arrivati sul web soltanto 22 centesimi (del resto, agli attuali prezzi di mercato, mille clic vengono pagati oggi meno di due euro…). E gli altri 80 centesimi dove sono finiti? Un po’ si sono persi a causa della crisi. Ma una grossa fetta – non misurabile – è finita alle big del web, nel grande buco nero fiscale di Google e Facebook. Cioè è uscita dal circuito dell’informazione e dell’editoria.
I giornalisti che fanno? A una drastica riduzione delle copie e dei fatturati consegue ovviamente una drastica riduzione degli organici. Ma a questo dato si somma un aumento significativo dell’offerta (complici le scuole di giornalismo, ma non solo…) e un aumento esponenziale della concorrenza “impropria”, dovuta al fatto che Facebook è ormai la prima fonte di informazione degli italiani e sono molti a operare fuori dal circuito tradizionale (e spesso anche fuori dal circuito legale) dei media. In questo contesto, le possibilità di spuntare un contratto ex Articolo 1 (Cnlg) per un giovane sono praticamente nulle. Ma anche portare a casa almeno mille euro lordi al mese è un’impresa se ci sono quotidiani locali, anche di gruppi importanti, che pagano meno di 10 euro un articolo. E on line, a quotazioni di “mercato”, un pezzo viene pagato anche un euro. Lordo. Non è un caso che sempre più colleghi abbiano decisi di cambiare vita, e molto spesso sono i più validi. Ne conosco molti. C’è chi fa l’operaio part time a tempo indeterminato e arrotonda scrivendo (quasi per passione), chi ha mollato tutto per una cattedra da precario alle superiori, chi all’ennesima crisi aziendale ha deciso di andare a lavorare a tempo pieno in fabbrica per mantenere i figli e chi ancora era caporedattore di un noto giornale – oltre che penna di grandissimo talento – e ora si dedica alla botanica. Con risultati di eguale livello, pare. I dati dell’Osservatorio Job pricing, del resto, indicano che nel 2016 un operaio italiano guadagnava mediamente 1.349 euro. Il collaboratore di una televisione locale, a 25 euro lordi a servizio, dovrebbe fare più di 50 uscite (con montaggio annesso) per portare a casa la stessa cifra. Il collaboratore di un quotidiano locale dovrebbe firmare almeno 100 pezzi, tre al giorno. Senza ferie, tredicesima, malattia e possibilità di andare in banca a chiedere un mutuo se privo della firma di papi. Insomma: il vecchio adagio del “sempre meglio che lavorare” è ancora attuale, ma ha drammaticamente cambiato significato. Visto che il giornalismo è diventato per molti un hobby o una moderna forma di schiavitù, quasi al livello dei raccoglitori di pomodori pugliesi. Dunque?
La soluzione. Dunque… Quando qualcuno mi contatta per chiedermi come si fa a diventare giornalista (circostanza piuttosto frequente, visto che gestisco GiornalistiSocial.it) cerco sempre di fornirgli un quadro completo e oggettivo della situazione, per non illudere nessuno. Alcuni si incazzano e spariscono. Altri ringraziano delusi. I più ascoltano, ma non sentono. Una piccola parte comprende che il mestiere del giornalista, nel 2017, ha un senso solo se sussistono due elementi: una grande passione e la volontà di fare gli imprenditori di se stessi. Fare il giornalista, in Italia ma non solo, richiede oggi una grande capacità di adattamento al sistema della comunicazione e un sistema di competenze tecniche estese (fotografia, grafica, video, social, web, seo e anche marketing, parola che farebbe accapponare la pelle a quelli della vecchia scuola) per sopravvivere a un mercato sempre meno chiuso, in cui i concorrenti sono tanto i colleghi e gli aspiranti colleghi, quanto tutti i laureati privi di occupazione e i liberi professionisti dell’articolato mondo web. Ma questo è un altro capitolo. Nel frattempo, è meglio che andiate a fare gli operai. Oppure ribellatevi.
Mi sono laureata nonostante gli abusi dei professori. Mi chiamo Carolina, e sono una neolaureata all'Università Statale di Milano. Mi sono sentita moralmente obbligata a scrivere questa lettera, che spero potrà avere una sua risonanza. So che qualche anno fa i quotidiani si erano già occupati dell'incresciosa situazione logistica in alcune facoltà della Statale, una situazione che ha costretto me come centinaia di altri studenti a seguire per interi semestri le lezioni seduti sul pavimento, quando non addirittura in piedi fuori dalle porte e dalle finestre delle aule. Ma in questa sede vorrei invece parlare della condotta dei professori, della quale ingiustamente non si è mai fatto parola. Per natura tendo a non parlare mai di ciò che non conosco direttamente, quindi mi riferirò esclusivamente alle facoltà sotto la dicitura di Studi Umanistici della Statale. Volendo evitare di fare di tutta l'erba un fascio, ammetto volentieri il fatto di aver incontrato durante la mia carriera universitaria professori competenti e disponibili, e mi piacerebbe poter dire che sono la maggioranza. Ma ciò di cui non si parla mai sono gli altri, una vera e propria casta che segue solamente le proprie regole anche e spesso a dispetto degli studenti. Urge fare qualche esempio pratico. Ci sono professori che perdono esami di studenti e non solo non denunciano l'accaduto, ma bocciano gli studenti interessati sperando che loro non arrivino mai a scoprirlo, ma si limitino semplicemente a ripetere l'esame in questione. Ci sono professori che in una giornata di interrogazioni d'esame si prendono ben tre ore di pausa pranzo. Ce ne sono altri che con appelli programmati da mesi, fanno presentare tutti gli studenti iscritti e poi annunciano di dover partire per un viaggio, e che quelli non interrogati si devono ripresentare due settimane dopo. Alcuni si rifiutano, benché avvisati con anticipo, di interrogare gli studenti che hanno seguito il corso con un altro professore non disponibile per l'appello d'esame. E ultimi, ma certamente non per importanza, ci sono i professori che ogni anno mandano fuori corso decine di studenti che hanno finito per tempo gli esami, impedendogli di laurearsi nell'ultima sessione disponibile per loro e costringendoli a pagare un anno intero di retta universitaria perché "non hanno tempo di seguire questa tesi" oppure perché il candidato "è troppo indietro con la stesura, ci sarebbe troppo da fare". Tutti gli episodi sopra citati sono accaduti ad una sola persona, me. E per quanto io mi renda conto di essere stata particolarmente sfortunata, mi riesce difficile pensare di essere l'unica alla quale cose del genere sono successe. Questi veri e propri abusi di potere rendono quasi impossibile per gli studenti godere del generalmente buon livello di istruzione offerto dall'università. Mi includo nel gruppo quando mi chiedo come mai gli studenti non si siano mai fatti sentire, e mi vergogno quasi un po' a scrivere questa lettera con il mio bell'attestato di laurea appeso in stanza, ma la verità è che mi è costato fin troppa fatica, e non ero disposta a mettere a rischio la possibilità di ottenerlo, dal momento che non ero io ad avere il coltello dalla parte del manico. Ma non mi sembrava ad ogni modo corretto lasciare che tali comportamenti passassero sotto silenzio. L'istruzione pubblica dovrebbe essere un diritto, non un privilegio, ed insegnare dovrebbe essere una grande responsabilità, qualcosa di cui non abusare mai. Carolina Forin 14 ottobre 2017 “L’Espresso”
I mediocri del Politically Correct negano sempre il merito. Sostituiscono sempre la qualità con la quantità. Ma è la qualità che muove il mondo, cari miei, non la quantità. Il mondo va avanti grazie ai pochi che hanno qualità, che valgono, che rendono, non grazie a voi che siete tanti e scemi. La forza della ragione (Oriana Fallaci)
“L'Italia tenuta al guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere.
La “Politica” deve essere legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi, invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge, vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto” degrada in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed istituzionale per incapacità o per collusione. Così come è palese la responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione."
TIRANNIDE indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
"Quando si cerca di far progredire la conoscenza e l'intelligenza umana si incontra sempre la resistenza dei contemporanei, simile a un fardello che bisogna trascinare e che grava pesantemente al suolo, ribelle ad ogni sforzo. Ci si deve consolare allora con la certezza che, se i pregiudizi sono contro di noi, abbiamo con noi la Verità, la quale, dopo essersi unita al suo alleato, il Tempo, è pienamente certa della sua vittoria, se non proprio oggi, sicuramente domani."(Arthur Schopenhauer)
Il pregio di essere un autodidatta è quello che nessuno gli inculcherà forzosamente della merda ideologica nel suo cervello. Il difetto di essere un autodidatta è quello di smerdarsi da solo.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo con la discultura e la disinformazione. Ci si deve chiedere: perchè a scuola ci hanno fatto credere con i libri di testo che Garibaldi era un eroe ed i piemontesi dei salvatori; perché i media coltivano il luogo comune di un sud Italia cafone ed ignorante; perché la prima cosa che insegnano a scuola è la canzone “bella ciao”? Per poi scoprire da adulti e solo tramite il web: che il Sud Italia è stato depredato a causa proprio di Garibaldi a vantaggio dei Piemontesi; che solo i turisti che scendono a frotte nel meridione d’Italia scoprono quanto ci sia tanto da conoscere ed apprezzare, oltre che da amare; che “Bella ciao” è solo l’inno di una parte della politica italiana che in nome di una ideologia prima tradì l’Italia e poi, con l’aiuto degli americani, vinse la guerra civile infierendo sui vinti, sottomettendoli, con le sue leggi, ad un regime illiberale e clericale.
Ad Avetrana, il paese di Sarah Scazzi, non sono omertosi, sempre che non si tratti di poteri forti. Ma qualcuno certamente vigliacco e codardo lo è. Sapendo che io ho le palle per denunciare le illegalità, questi deficienti usano il mio nome ed appongono falsamente la mia firma in calce a degli esposti che colpiscono i poveri cristi rei di abusi edilizi o commerciali. I cretini, che poi fanno carriera politica, non sanno che i destinatari dei miei strali sono magistrati, avvocati, forze dell’ordine, e comunque pubblici ufficiali o esercenti un pubblico servizio. Che poi queste denunce finiscono nell’oblio perché “cane non mangia cane” e per farmi passare per mitomane o pazzo o calunniatore o diffamatore, è un’altra cosa. Però da parte di questi coglioni prendersela con i poveri cristi per poi far addossare la colpa a me ed essere oggetto di ritorsioni ingiustificate è da veri vigliacchi. D'altronde un paese di coglioni sarà sempre governato, amministrato, giudicato, istruito ed informato da coglioni.
È molto meglio osare cose straordinarie, vincere gloriosi trionfi, anche se screziati dall'insuccesso, piuttosto che schierarsi tra quei poveri di spirito che non provano grandi gioie né grandi dolori, perché vivono nel grigio e indistinto crepuscolo che non conosce né vittorie né sconfitte. (...) Non è il critico che conta, né l'individuo che indica come l'uomo forte inciampi, o come avrebbe potuto compiere meglio un'azione. L'onore spetta all'uomo che realmente sta nell'arena, il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore, dal sangue; che lotta con coraggio; che sbaglia ripetutamente, perchè non c'è tentativo senza errori e manchevolezze; che lotta effettivamente per raggiungere l'obiettivo; che conosce il grande entusiasmo, la grande dedizione, che si spende per una giusta causa; che nella migliore delle ipotesi conosce alla fine il trionfo delle grandi conquiste e che, nella peggiore delle ipotesi, se fallisce, almeno cade sapendo di aver osato abbastanza. Dunque il suo posto non sarà mai accanto a quelle anime timide che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta. Franklin Delano Roosevelt
Cari signori, io ho iniziato a destare le coscienze 20 anni prima di Beppe Grillo e nulla è successo. Io non cercavo gli onesti, ma le vittime del sistema, per creare una rivoluzione culturale…ma un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da “coglioni”.
"Il popolo cornuto era e cornuto resta: la differenza è che il fascismo appendeva una bandiera sola alle corna del popolo e la democrazia lascia che ognuno se l'appenda da sé, del colore che gli piace, alle proprie corna... Siamo al discorso di prima: non ci sono soltanto certi uomini a nascere cornuti, ci sono anche popoli interi; cornuti dall'antichità, una generazione appresso all'altra...- Io non mi sento cornuto - disse il giovane - e nemmeno io. Ma noi, caro mio, camminiamo sulle corna degli altri: come se ballassimo..." Leonardo Sciascia dal libro "Il giorno della civetta".
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
In una Italia dove nulla è come sembra, chi giudica chi è onesto e chi no?
Lo hanno fatto i comunisti, i dipietristi, i leghisti, i pentastellati. Lor signori si son dimostrati peggio degli altri e comunque servitori dei magistrati. E se poi son questi magistrati a decidere chi è onesto e chi no, allora se tutti stanno dalla parte della ragione, io mi metto dalla parte del torto.
Ognuno di noi, anziché migliorarsi, si giova delle disgrazie altrui. Non pensando che a cercar l’uomo onesto con il lanternino si perde la ragione. Ma anche a cercarlo con la lanterna di Diogene si perde la retta via. Diogene di Sinope (in greco antico Διογένης Dioghénes) detto il Cinico o il Socrate pazzo (Sinope, 412 a.C. circa – Corinto, 10 giugno 323 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Considerato uno dei fondatori della scuola cinica insieme al suo maestro Antistene, secondo l'antico storico Diogene Laerzio, perì nel medesimo giorno in cui Alessandro Magno spirò a Babilonia. «[Alessandro Magno] si fece appresso a Diogene, andandosi a mettere tra lui e il sole. "Io sono Alessandro, il gran re", disse. E a sua volta Diogene: "Ed io sono Diogene, il cane". Alessandro rimase stupito e chiese perché si dicesse cane. Diogene gli rispose: "Faccio le feste a chi mi dà qualcosa, abbaio contro chi non dà niente e mordo i ribaldi."» (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, Vita di Diogene il Cinico, VI 60). Diogene aveva scelto di comportarsi, dunque, come "critico" pubblico: la sua missione era quella di dimostrare ai Greci che la civiltà è regressiva e di dimostrare con l'esempio che la saggezza e la felicità appartengono all'uomo che è indipendente dalla società. Diogene si fece beffe non solo della famiglia e dell'ordine politico e sociale, ma anche delle idee sulla proprietà e sulla buona reputazione. Una volta uscì con una lanterna di giorno. Questi non indossava una tunica. Portava come solo vestito un barile ed aveva in mano una lanterna. "Diogene! - esclamo Socrate - con quale nonsenso tenterai di ingannarci oggi? Sei sempre alla ricerca, con questa lanterna, di un uomo onesto? Non hai ancora notato tutti quei buchi nel tuo barile?". Diogene rispose: "Non esiste una verità oggettiva sul senso della vita". A chi gli chiedeva il senso della lanterna lui rispondeva: "cerco l'uomo!". “... (Diogene) voleva significare appunto questo: cerco l’uomo che vive secondo la sua più autentica natura, cerco l’uomo che, aldilà di tutte le esteriorità, le convenzioni o le regole imposte dalla società e aldilà dello stesso capriccio della sorte e della fortuna, ritrova la sua genuina natura, vive conformemente a essa e così è felice."
Aste e usura: chiesta ispezione nei tribunali di Taranto e Potenza. Interrogazione dei Senatori Cinque Stelle: “Prassi illegali e vicende inquietanti”, titola “Basilicata 24” nel silenzio assordante dei media pugliesi e tarantini.
Da presidente dell’ANPA (Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati) già dal 2003, fin quando mi hanno permesso di esercitare la professione forense fino al 2006, mi sono ribellato a quella realtà ed ho messo in subbuglio il Foro di Taranto, inviando a varie autorità (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, Procura della Repubblica di Taranto, Ministro della Giustizia) un dossier analitico sull’Ingiustizia a Taranto e sull’abilitazione truccata degli avvocati. Da questo dossier è scaturita solo una interrogazione parlamentare di AN del Senatore Euprepio Curto (sol perché ricoprivo l’incarico di primo presidente di circolo di Avetrana di quel partito). Eccezionalmente il Ministero ha risposto, ma con risposte diffamatorie a danno dell’esponente. Da allora e per la mia continua ricerca di giustizia come Vice Presidente provinciale di Taranto dell’Italia dei Valori (Movimento da me lasciato ed antesignano dei 5 Stelle, entrambi a me non confacenti per mia palese “disonestà”) e poi come presidente nazionale dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, sodalizio antimafia riconosciuto dal Ministero dell’Interno, per essermi permesso di rompere l’omertà, gli abusi e le ingiustizie, ho subito decine di procedimenti penali per calunnia e diffamazione, facendomi passare per mitomane o pazzo, oltre ad inibirmi la professione forense. Tutte le mie denunce ed esposti e la totalità dei ricorsi presentati a tutti i Parlamentari ed alle autorità amministrative e politiche: tutto insabbiato, nonostante la mafiosità istituzionale è sotto gli occhi di tutti.
I procedimenti penali a mio carico sono andati tutti in fumo, non riuscendo nell’intento di condannarmi, fin anche a Potenza su sollecitazione dei denuncianti magistrati.
Il 3 ottobre 2016, dopo un po’ di tempo che mancavo in quel di Taranto, si apre un ulteriore procedimento penale a mio carico per il quale già era intervenuta sentenza di assoluzione per lo stesso fatto. Sorvolo sullo specifico che mi riguarda e qui continuo a denunciare alla luna le anomalie, così già da me riscontrate molti anni prima. Nei miei esposti si parlava anche di mancata iscrizione nel registro generale delle notizie di reato e di omesse comunicazioni sull’esito delle denunce.
L’ufficio penale del Tribunale è l’ombelico del disservizio. Non vi è traccia degli atti regolarmente depositati, sia ufficio su ufficio (per le richieste dell’ammissione del gratuito patrocinio dall’ufficio del gratuito patrocinio all’ufficio del giudice competente), sia utenza su ufficio per quanto riguarda in particolare la lista testi depositata dagli avvocati nei termini perentori. Per questo motivo è inibito a molti avvocati percepire i diritti per il gratuito patrocinio prestato, non essendo traccia né delle istanze, né dei decreti emessi. Nell’udienza del 3 ottobre 2016, per gli avvocati presenti, al disservizio si è provveduto con una sorta di sanatoria con ripresentazione in udienza di nuove istanze di ammissione di Gratuito patrocinio e di nuove liste testi (fuori tempo massimo); per i sostituiti avvocati, invece, ogni diritto è decaduto con pregiudizio di causa. Non un avvocato si è ribellato e nessuno mai lo farà, perché mai nessuno in quel foro si è lamentato di come si amministra la Giustizia e di come ci si abilita. Per quanto riguarda la gestione degli uffici non si può alludere ad una fantomatica mancanza di personale, essendo l’ufficio ben coperto da impiegate, oltretutto, poco disponibili con l’utenza.
Io ho già dato per fare casino, non foss’altro che ormai sono timbrato tra i tarantini come calunniatore, mitomane o pazzo, facendo arrivare la nomea oltre il Foro dell’Ingiustizia.
La presente, giusto per rendere edotti gli ignoranti giustizialisti e sinistroidi in che mani è la giustizia, specialmente a Taranto ed anche per colpa degli avvocati.
Cane non mangia cane. E questo a Taranto, come in tutta Italia, non si deve sapere.
Questo il commento del dr Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie ONLUS che ha scritto un libro “Tutto su Taranto. Quello che non si osa dire”.
Un’inchiesta di cui nessuno quasi parla. Si scontrano due correnti di pensiero. Chi è amico dei magistrati, dai quali riceve la notizia segretata e la pubblica. Chi è amico degli avvocati che tace della notizia già pubblicata. "Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico", proverbio cinese. Qualcuno a me disse, avendo indagato sulle loro malefatte: “poi vediamo se diventi avvocato”...e così fu. Mai lo divenni e non per colpa mia.
Dei magistrati già sappiamo. C’è l’informazione, ma manca la sanzione. Non una condanna penale o civile. Questo è già chiedere troppo. Ma addirittura una sanzione disciplinare.
Canzio: caro Csm, quanto sei indulgente coi magistrati…, scrive Giovanni M. Jacobazzi il 19 gennaio 2017 su "Il Dubbio". Per il vertice della Suprema Corte questo appiattimento verso l’alto è l’esempio che qualcosa nel sistema di valutazione “non funziona”. La dichiarazione che non ti aspetti. Soprattutto per il prestigio dell’autore e del luogo in cui è stata pronunciata. «Il 99% dei magistrati italiani ha una valutazione positiva. Questa percentuale non ha riscontro in nessuna organizzazione istituzionale complessa». A dirlo è il primo presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio che, intervenuto ieri mattina in Plenum a Palazzo dei Marescialli, ha voluto evidenziare questa “anomalia” che contraddistingue le toghe rispetto alle altre categorie professionali dello Stato. La valutazione di professionalità di un magistrato che era stato in precedenza oggetto di un procedimento disciplinare ha offerto lo spunto per approfondire il tema, particolarmente scottante, delle “note caratteristiche” delle toghe. «È un dato clamoroso – ha aggiunto il presidente Canzio che i magistrati abbiano tutti un giudizio positivo». Questo appiattimento verso l’alto è l’esempio che qualcosa nel sistema di valutazione “non funziona” e che necessita di essere “rivisto” quanto prima. Anche perché fornisce l’immagine di una categoria particolarmente indulgente con se stessa. In effetti, leggendo i pareri delle toghe che pervengono al Consiglio superiore della magistratura, ad esempio nel momento dell’avanzamento di carriera o quando si tratta di dover scegliere un presidente di tribunale o un procuratore, si scopre che quasi tutti, il 99% appunto, sono caratterizzati da giudizi estremamente lusinghieri. Ciò stride con le cronache che quotidianamente, invece, descrivono episodi di mala giustizia. In un sistema “sulla carta” composto da personale estremamente qualificato, imparziale e scrupoloso non dovrebbero, di norma, verificarsi errori giudiziari se non in numeri fisiologici. La realtà, come è noto, è ben diversa. Qualche mese fa, parlando proprio delle vittime di errori giudiziari e degli indennizzi che ogni anno vengono liquidati, l’allora vice ministro della Giustizia Enrico Costa, parlò di «numeri che non possono essere considerati fisiologici ma patologici». Ma il problema è anche un altro. Nel caso, appunto, della scelta di un direttivo, è estremamente arduo effettuare una valutazione fra magistrati che presentato le medesime, ampiamente positive, valutazioni di professionalità. Si finisce per lasciare inevitabilmente spazio alla discrezionalità. Sul punto anche il vice presidente del Csm Giovanni Legnini è d’accordo, in particolar modo quando un magistrato è stato oggetto di una condanna disciplinare. «Propongo al Comitato di presidenza di aprire una pratica per approfondire i rapporti fra la sanzione disciplinare e il conferimento dell’incarico direttivo o la conferma dell’incarico». Alcuni consiglieri hanno, però, sottolineato che l’1% di giudizi negativi sono comunque tanti. Si tratta di 90 magistrati su 9000, tante sono le toghe, che annualmente incappano in disavventure disciplinari. Considerato, poi, che l’attuale sistema disciplinare è in vigore da dieci anni, teoricamente sarebbero 900 le toghe ad oggi finite dietro la lavagna. Un numero, in proporzione elevato, ma che merita una riflessione attenta. Il Csm è severo con i giudici che depositano in ritardo una sentenza ma è di “manica larga” con il pm si dimentica un fascicolo nell’armadio facendolo prescrivere.
Solo un rimbrotto per il pm che "scorda" l'imputato in galera, scrive Rocco Vazzana il 30 novembre 2016 su "Il Dubbio". Il Csm ha condannato 121 magistrati in due anni. Ma si tratta di sanzioni molto leggere. Centoventuno condanne in più di due anni. È il numero di sanzioni che la Sezione Disciplinare del Csm ha irrogato nei confronti di altrettanti magistrati. Il dato è contenuto in un file che in queste ore gira tra gli iscritti alla mailing list di Area, la corrente che racchiude Md e Movimenti. Su 346 procedimenti definiti - dal 25 settembre 2014 al 30 novembre 2016 - 121 si sono risolti con una condanna (quasi sempre di lieve entità), 113 sono le assoluzioni, 15 le «sentenze di non doversi procedere» e 124 le «ordinanze di non luogo a procedere». L'illecito disciplinare riguarda «il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga, in ufficio o fuori, una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario». Le eventuali condanne hanno una gradazione articolata in base alla gravità del fatto contestato. La più lieve è l'ammonimento, un semplice «richiamo all'osservanza dei doveri del magistrato», seguito dalla censura, una formale dichiarazione di biasimo. Poi le sanzioni si fanno più severe: «perdita dell'anzianità» professionale, che non può essere superiore ai due anni; «incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo»; «sospensione dalle funzioni», che consiste nell'allontanamento con congelamento dello stipendio e con il collocamento fuori organico; fino arrivare alla «rimozione» dal servizio. C'è poi una sanzione accessoria che riguarda il trasferimento d'ufficio. Per questo, la sezione Disciplinare può essere considerata il cuore dell'autogoverno. Perché se il Csm può promuovere può anche bloccare una carriera: ai fini interni non serve ricorrere alle pene estreme, basta decidere un trasferimento. E a scorrere il file con le statistiche sui procedimenti disciplinari salta immediatamente all'occhio un dato: su 121 condanne, la maggior parte (90) comminano una sanzione non grave (la censura) e 11 casi si tratta di semplice ammonimento. Le toghe non si accaniscono sulle toghe. La perdita d'anzianità, infatti, è stata inflitta solo a dieci magistrati (due sono stati anche trasferiti d'ufficio), mentre sette sono stati rimossi. Uno solo è stato trasferito d'ufficio senza ulteriori sanzioni, un altro è stato sospeso dalle funzioni con blocco dello stipendio, un altro ancora è stato sospeso dalle funzioni e messo fuori organico. Ma il dato più interessante riguarda le tipologie di illecito contestate. La maggior parte dei magistrati viene sanzionato per uno dei problemi tipici della macchina giudiziaria: il ritardo nel deposito delle sentenze, quasi il 40 per cento dei "condannati" è accusato di negligenze reiterate, gravi e ingiustificate. Alcuni, però, non si limitano al ritardo: il 4 per cento degli illeciti, infatti, riguarda «provvedimenti privi di motivazione», come se si trattasse di un disinteresse totale nei confronti degli attori interessati. Il 23 per cento delle condanne, invece, riguarda una questione che tocca direttamente la vita dei cittadini: la ritardata scarcerazione. E in un Paese in cui si ricorre facilmente allo strumento delle misure cautelari, questo tipo di comportamento determina spesso anche il peggioramento delle condizioni detentive. Quasi il 10 per cento dei giudici e dei pm è stato sanzionato poi per «illeciti conseguenti a reato». Solo il 6,6 per cento delle condanne, infine, è motivato da «comportamenti scorretti nei confronti delle parti, difensori, magistrati, ecc.. ».
Truccati anche i loro concorsi. I magistrati si autoriformino, scrive Sergio Luciano su “Italia Oggi”. Numero 196 pag. 2 del 19/08/2016. Il Fatto Quotidiano ha coraggiosamente documentato, in un'ampia inchiesta ferragostana, le gravissime anomalie di alcuni concorsi pubblici, tra cui quello in magistratura. Fogli segnati con simboli concordati per rendere identificabile il lavoro dai correttori compiacenti pronti a inquinare il verdetto per assecondare le raccomandazioni: ecco il (frequente) peccato mortale. Ma, più in generale, nell'impostazione delle prove risalta in molti casi – non solo agli occhi degli esperti – la lacunosità dell'impostazione qualitativa, meramente nozionistica, che soprattutto in alcune professioni socialmente delicatissime come quella giudiziaria, può al massimo – quando va bene – accertare la preparazione dottrinale dei candidati ma neanche si propone di misurarne l'attitudine e l'approccio mentale a un lavoro di tanta responsabilità. Questo genere di evidenze dovrebbe far riflettere. E dovrebbe essere incrociato con l'altra, e ancor più grave, evidenza della sostanziale impunità che la casta giudiziaria si attribuisce attraverso l'autogoverno benevolo e autoassolutorio che pratica (si legga, al riguardo, il definitivo I magistrati, l'ultracasta, di Stefano Livadiotti).
Ora parliamo degli avvocati. C’è il caso per il quale l’informazione abbonda, ma manca la sanzione.
Un "fiore" da 20mila euro al giudice e il processo si aggiusta. La proposta shock di un curatore fallimentare a un imprenditore. Che succede nei tribunali di Taranto e Potenza? Scrivono di Giusi Cavallo e Michele Finizio, Venerdì 04/11/2016 su “Basilicata 24". L’audio che pubblichiamo, racconta in emblematica sintesi, le dinamiche, di quello che, da anni, sembrerebbe un “sistema” illegale di gestione delle procedure delle aste fallimentari. I fatti riguardano, in questo caso, il tribunale di Taranto. I protagonisti della conversazione nell’audio sono un imprenditore, Tonino Scarciglia, inciampato nei meccanismi del “sistema”, il suo avvocato e il curatore fallimentare nominato dal Giudice.
Aste e tangenti, studio legale De Laurentiis di Manduria nell’occhio del ciclone, scrive Nazareno Dinoi il 9 e 10 novembre 2016 su “La Voce di Manduria”. C’è il nome di un noto avvocato manduriano nell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Taranto sulle aste giudiziarie truccate. Il professionista (che non risulta indagato), nominato dal tribunale come curatore fallimentare di un azienda in dissesto, avrebbe chiesto “un fiore” (una mazzetta) da ventimila euro ad un imprenditore di Oria interessato all’acquisto di un lotto che, secondo l’acquirente, sarebbero serviti al giudice titolare della pratica fallimentare. Questo imprenditore che è di Oria, rintracciato e intervistato ieri da Telenorba, ha registrato il dialogo avvenuto nello studio legale di Manduria in cui l’avvocato-curatore avrebbe avanzato la richiesta “del fiore” da 20mila euro. Tutto il materiale, compresi i servizi mandati in onda dal TgNorba, sono stati acquisiti ieri dalla Guardia di Finanza e dai carabinieri di Taranto.
I presunti brogli nella gestione dei fallimenti. «Infangata la giustizia per scopi elettorali». Il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Vincenzo Di Maggio, attacca il M5S: preferisce il sensazionalismo all’impegno per risolvere i problemi, scrive il 15 novembre 2016 Enzo Ferrari Direttore Responsabile di "Taranto Buona Sera". «Ma quale difesa di casta, noi come avvocati abbiamo soltanto voluto dire che il Tribunale non è un luogo dove si ammazza la Giustizia». Vincenzo Di Maggio, presidente dell’Ordine degli Avvocati, torna sulla polemica che ha infiammato gli operatori della giustizia negli ultimi giorni: l’interpellanza di un nutrito gruppo di senatori Cinquestelle su presunte nebulosità nella gestione delle procedure fallimentari ed esecutive al Tribunale di Taranto.
«Fallimenti ed esecuzioni, le procedure sono corrette». Documento delle Camere delle Procedure Esecutive e delle Procedure Concorsuali, scrive "Taranto Buona Sera” il 10 novembre 2016. Prima l’interrogazione parlamentare del M5S su presunte anomalie nella gestione delle procedure fallimentari, a scapito di chi è incappato nelle procedure come debitore; poi il video della registrazione di un incontro che sarebbe avvenuto tra un imprenditore, il suo avvocato e un curatore fallimentare. Un video dagli aspetti controversi e dai contenuti comunque tutti da verificare. Un’accoppiata di situazioni che ha destato clamore e che oggi fa registrare la netta presa di posizione della Camera delle Procedure Esecutive Immobiliari e della Camera delle Procedure Concorsuali. In un documento congiunto, i rispettivi presidenti, gli avvocati Fedele Moretti e Cosimo Buonfrate, fanno chiarezza a tutela della onorabilità dei professionisti impegnati come curatori e custodi giudiziari ed esprimendo piena fiducia nell’operato dei magistrati.
Taranto, rimborsi non dovuti. Procura indaga sugli avvocati. Riflettori accesi su 93mila euro spesi tra il 2014 e il 2015 dopo un esposto del Consiglio, scrive Mimmo Mazza su “La Gazzetta del Mezzogiorno” dell’11 aprile 2016. Finiscono all’attenzione della Procura della Repubblica i conti dell’Ordine degli avvocati di Taranto. A rivolgersi alla magistratura è stato lo stesso Consiglio, presieduto da Vincenzo Di Maggio, dopo che sarebbero emerse irregolarità contabili riguardanti le anticipazioni e i rimborsi alle cariche istituzionali nell’anno 2014, l’ultimo da presidente per Angelo Esposito, ora membro dal Consiglio nazionale forense. Il fascicolo è stato assegnato al sostituto procuratore Maurizio Carbone, l’ipotesi di reato è quella di peculato essendo l’Ordine degli avvocati ente di diritto pubblico (altrimenti si procederebbe per appropriazione indebita, ma il pm non sarebbe Carbone in quanto quest’ultimo fa parte del pool reati contro la pubblica amministrazione). Di questo se ne è parlato agli inizi, perché l’esposto era dello stesso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, ma poi nulla si è più saputo: caduto nell’oblio. Il silenzio sarà rotto, forse, dalla inevitabile prescrizione, che rinverdirà l’illibatezza dei presunti responsabili.
E poi c’è il caso, segnalato da un mio lettore, di una eccezionale sanzione emessa dalla magistratura tarantina e taciuta inopinatamente da tutta la stampa.
La notizia ha tutti i crismi della verità, della continenza e dell’interesse pubblico e pure non è stata data alla pubblica opinione.
Il caso di cui trattasi si riferisce ad un esposto di un cittadino, presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto contro un avvocato di quel foro per infedele patrocinio, di cui già pende giudizio civile.
Ma facciamo parlare gli atti pubblicabili.
L’11 maggio 2012 viene presentato l’esposto, il 3 aprile 2013 con provvedimento di archiviazione, pratica 2292, si emette un documento in cui si dichiara che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto delibera la sua archiviazione in quanto “non risultano elementi a carico del professionista tali da configurare alcuna ipotesi di infrazione disciplinare”. L’atto è sottoscritto il 17 novembre 2014, nella sua copia conforme, dall’avv. Aldo Carlo Feola, Consigliere Segretario. Mansione che il Feola ricompre da decenni.
Fin qui ancora tutto legittimo e, forse, anche, opportuno.
E’ successo che, con procedimento penale 2154/2016 R.G.N.R. Mod. 21, il 3 ottobre 2016 (depositata il 6) il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, dr Maurizio Carbone, chiede il Rinvio a Giudizio dell’avv. Aldo Carlo Feola, difeso d’ufficio, “imputato del delitto di cui all’art. 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), perché, in qualità di Consigliere con funzione di Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, rilasciava copia conforme all’originale della delibera datata 3 aprile 2013 del Consiglio, con la quale si disponeva di non dare luogo ad apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. Addolorata Renna, con conseguente archiviazione dell’esposto presentato nei suoi confronti da Blasi Giuseppe. Provvedimento di archiviazione risultato in realtà inesistente e mai sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di Taranto. In Taranto il 17 novembre 2014.”
Il Giudice per le Indagini Preliminari, con proc. 6503/2016, il 21 novembre 2016 fissa l’Udienza Preliminare per il 12 dicembre 2016 e poi rinvia per il Rito Abbreviato per il 10 aprile 2017 con interrogatorio dell’imputato ed audizione del teste, con il seguito.
Il Giudice per l’Udienza Preliminare, dr. Pompeo Carriere, il 16 ottobre 2017 con sentenza n. 945/2017 “dichiara Feola Aldo Carlo colpevole del reato ascrittogli, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, lo condanna alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento. Pena sospesa per cinque anni, alle condizioni di legge, e non menzione. Visti gli artt. 538, 539, 541 c.p.p., condanna Feola Aldo Carlo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese processuali dalla medesima sostenute, che si liquidano in complessivi euro 3.115,00 (tremilacentoquindici) oltre iva e cap come per legge”.
Da quanto scritto è evidente che ci sia stata da parte della stampa una certa ritrosia dal dare la notizia. Gli stessi organi di informazione che sono molto solerti ad infangare la reputazione dei poveri cristi, sennonchè non ancora dichiarati colpevoli.
Travaglio: “I giornali a Taranto non scrivono nulla perchè sono comprati dalla pubblicità”. “E’ vero, ma non per tutti…” Lettera aperta al direttore de IL FATTO QUOTIDIANO, dopo il suo intervento-show al Concerto del 1 maggio 2015 a Taranto, di Antonello de Gennaro del 2 maggio 2015 su "Il Corriere del Giorno". "Caro Travaglio, come non essere felice nel vedere Il Fatto Quotidiano, quotidiano libero ed indipendente da te diretto, occuparsi di Taranto? Lo sono anche io, ma nello stesso tempo, non sono molto soddisfatto della tua “performance” sul palco del Concerto del 1° maggio di Taranto. Capisco che non è facile leggere il solito “editoriale”, senza il solito libretto nero che usi in trasmissione da Michele Santoro, abitudine questa che deve averti indotto a dire delle inesattezze in mezzo alle tante cose giuste che hai detto e che condivido. Partiamo da quelle giuste. Hai centrato il problema dicendo: “A Taranto i giornali non scrivono nulla perchè sono comprati dalla pubblicità”. E’ vero e lo provano le numerose intercettazioni telefoniche contenute all’interno degli atti del processo “Ambiente Svenduto” e per le quali il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia tergiversa ancora oggi nel fare chiarezza sul comportamento dei giornalisti locali coinvolti, cercando evidentemente di avvicinarsi il più possibile alla prescrizione amministrativa dei procedimenti disciplinari e salvarli”.
Comunque, a parte i distinguo di rito dalla massa, di fatto, però, nessuno di questa sentenza ne ha parlato.
In conclusione, allora, va detto che si è fatto bene, allora, ad indicare la notizia della condanna del Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, come un fatto tra quelli che a Taranto son si osa dire…
Chi dice Terrone è solo un coglione. La sperequazione inflazionata di un termine offensivo come nota caratteristica di un popolo fiero. L’approfondimento del dr Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, che sul tema ha scritto “L’Italia Razzista” e “Legopoli”.
Sui media spopola il termine “Terrone”. Usato dai razzisti del centro Nord Italia in modo dispregiativo nei confronti degli italiani del Sud Italia ed usati dai deficienti meridionali come caratteristica di vanto.
«Non è un reato dare dei terroni ai terroni, indi per cui i terroni sono terroni, punto. Arrivano dalla Terronia, terra di mezzo», diceva al telefono, parlando di un calabrese, una delle campionesse della Capitale Morale, quella Maria Paola Canegrati che smistava affarucci e mazzette per appalti nella Sanità, per circa 400 milioni di euro, a quanto è venuto fuori sinora. Naturalmente, lady Mazzetta, non sa che, invece, dire “terrone” con l'intento di offendere, è reato: ci sono sentenze, anche della Cassazione. Ma a lei deve sembrare un'ingiustizia! «Che cazzo ti devo dire, se adesso è un reato dare del terrone a un terrone, a 'sto punto qui io voglio diventare cittadina omanita»...., scrive Pino Aprile il 22 febbraio 2016.
«Io litigioso? È vero, ma sono migliorato… Mi chiamavano terun, africa, baluba, altro che non incazzarsi…» Dice Teo Teocoli in un intervista a Gian Luigi Paracchini il 22 luglio 2016 su "Il Corriere della Sera".
Gli opinionisti del centro Italia “po’ lentoni” (lenti di comprendonio, anche se oggi l’epiteto, equivalente a “Terrone”, da rivolgere al settentrionale è “Coglione”) su tutti i media la menano sulla terronialità. Cioè l’usare il termine “terrone” come una parola neutra. Come se fossero un po’ tutti leghisti.
Scandali e le mani della giustizia sulla Lega Padania. Come tutti. Più di tutti. I leghisti continuano a parlare, anziché mettersi una maschera in faccia per la vergogna. Su di loro io, Antonio Giangrande, ho scritto un libro a parte: “Ecco a voi i leghisti: violenti, voraci, arraffoni, illiberali, furbacchioni, aspiranti colonizzatori. Non (ri)conoscono la Costituzione Italiana e la violano con disprezzo”. Molti di loro, oltretutto, sono dei meridionali rinnegati. Terroni e polentoni: una litania che stanca. Terrone come ignorante e cafone. Polentone come mangia polenta o, come dicono da quelle parti, po’ lentone: ossia lento di comprendonio. Comunque bisognerebbe premiare per la pazienza il gestore della pagina Facebook “Le perle di Radio Padania”, ovvero quelli che per fornire una “Raccolta di frasi, aforismi e perle di saggezza dispensate quotidianamente dall’emittente radiofonica “Radio Padania Libera” sono costretti a sentirsela tutto il giorno. Una gallery di perle pubblicate sulla radio comunitaria che prende soldi pubblici per insultare i meridionali.
Si perde se si rincorre il Sud come passato, si vince se il Sud è vissuto oggi come consapevolezza di non poterne fare a meno. Accettare di essere comunque meridionale e non terrone a qualunque latitudine. Il treno porta giù, un altro mezzo ti può portare in qualunque altro luogo senza farti dimenticare chi sei e da dove vieni. A chi appartieni? Così si dice al Sud quando ti chiedono chi sia la tua famiglia. È un'espressione meravigliosa: si appartiene a qualcuno, si appartiene anche ai luoghi che vivono dentro di te.
Essere orgogliosi di essere meridionali. Il meridionale non è migrante: è viaggiante con nostalgia e lascia il cuore nella terra natia.
Ciononostante i nordisti, anziché essere grati al contributo svolto dagli emigrati meridionali per il loro progresso sociale ed economico, dimostrano tutta la loro ingratitudine.
Mutuiamo il titolo del libro di Lino Patruno “Alla riscossa Terroni” e “Terroni” di Pino Aprile per farne un motivo di orgoglio meridionale che deve portarci ad invertire una tendenza che data 150 anni. Non rivendichiamo un passato di benessere del Meridione, rivendichiamo un presente migliore per un Sud messo alle corde.
I terroni nascono anche a Gemonio e nelle valli bergamasche, scrive "L'Inkiesta" il 6 aprile 2012. Leggendo le cronache, ma, soprattutto, vedendo le immagini, relative al marciume che sta venendo a galla dai sottoscala leghisti, mi par che si possa dire una grande verità: l'aggettivo spregiativo "terrone" non si può appioppare solo ai meridionali, ma, con grande precisione, anche ai miei conterronei nordici. Devo dire la verità. Io - nordico e fieramente antileghista da molto tempo - che le storie di Roma ladrona, dell'uccello duro, del barbarossa, dell'ampolla sul diopò (che, a dire il vero, mi par più una saracca che un rito), di riti celtici, di fazzolettini verdi come il moccio, erano tutte una rozza e ignorante presa per il culo per ammansire i buoi e farsi in comodo i sollazzi propri, ne ero convinto da tempo. Da ben prima che si svegliassero i soliti magistrati (verrà il giorno, in questo paese dei matocchi, che qualche rivoluzione la farò il popolo?), bastava un po' di fiuto per capire che il sottobosco era questo. Ma le vedete le facce del cerchio magico? Ma avete presente la pacchianità della villa di Gemonio? E poi, la priorità alla "family", come la più bieca usanza del troppo noto familismo amorale, perchè parlare di "famigghia" era troppo terrone. Ma il dato è che questi sono - culturalmente, esteticamente e antropologicamente - terroni. Perchè terrone, per me, non è un epiteto riferibile a una provenienza geografica I.G.P.; è uno stile deteriore di rappresentarsi, chiuso, retrivo, in cui il dialetto non è cultura, ma rozzume esibito con orgoglio (e questo vale tanto per i napoletani, quanto per i veneti), in cui prevale la logica del clan su quella della civile società, in cui si deve fare sfoggio dell'ignoranza perchè questo è "popolare". Terrone è un ignorante retrogrado, cafone, ineducato. Con il risultato che il Bossi e la family sprofondano, il terronismo impera e un peloso, stantio e pietistico meridionalismo riprende fiato. Grazie Bossi, grazie leghisti: avete ucciso non solo la dignità del nord, ma anche la speranza vera che una riforma moderna di questo paese, tenuto insieme con una scatarrata, si potesse fare. Ah, dimenticavo. Se qualcuno mi dovesse dire "parla lui, di ignoranza presentata con orgoglio.
Da che pulpito vien il sermone!", dico: "Non perdete tempo in analisi: son diverso e me ne vanto. Si vuol che dica che sono ignorante e delinquente. Bene lo sono, in un mondo di saccenti ed onesti mafiosi, sono orgoglioso di esser diverso. Cosa concludere, di fronte a tali notizie di carattere storico? Questo: trovo triste che i nostri bravi leghisti rinneghino le proprie radici arabe, albanesi, meridionali, mediterranee. Da loro, così orgogliosi della Tradizione, non me lo aspettavo. Anzi dirò di più. Buon per loro avere origini meridionali, perchè ad essere POLENTONI si rischia di avere una considerazione minore che essere TERRONE.
Secondo Wikipedia Il termine polentone è un epiteto, con una connotazione negativa, utilizzato per indicare gli abitanti dell'Italia settentrionale. Origine e significato. Letteralmente significa mangiatore di polenta, un alimento, questo, storicamente molto diffuso nella cucina povera dell'Italia settentrionale. Fino ai primi anni del XX secolo, infatti, la polenta rappresentava l'alimento base, se non esclusivo, delle popolazioni del nord Italia (Lombardia, Veneto, Piemonte ecc.) con conseguenze nefaste sulla salute di molti soggetti spesso vittime della pellagra. Polentone, come stereotipo linguistico, ha assunto, quindi, un significato spregiativo, e sta ad indicare una persona zotica un pò lenta di comprendonio (po' lentone). Il termine si è inserito nella dialettica campanilistica fra abitanti del nord e del sud della penisola, essendo usato in contrapposizione all'appellativo terrone: ambedue le parole hanno connotazioni antietniche, tese a rimarcare una asserita inferiorità etnica e culturale. Lo stesso epiteto è utilizzato in Val Padana, soprattutto in Lombardia (pulentùn), per indicare una persona lenta e dai movimenti goffi e impacciati.
Analisi dei termini offensivi. Il termine polentone è un epiteto, con una connotazione negativa, utilizzato dagli abitanti dell'Italia meridionale per indicare gli abitanti dell'Italia settentrionale, scrive Wikipedia. Letteralmente significa mangiatore di polenta, un alimento, questo, storicamente molto diffuso nella cucina povera dell'Italia settentrionale. Fino ai primi anni del XX secolo, infatti, la polenta rappresentava l'alimento base, se non esclusivo, delle popolazioni del nord Italia (Lombardia, Veneto, Piemonte ecc.) purtroppo con conseguenze nefaste sulla salute di molti soggetti spesso vittime della pellagra, anche se li ha salvati da tante carestie alimentari. Polentone, come stereotipo linguistico, ha assunto, quindi, un significato spregiativo nell'Italia del Sud, e sta ad indicare una persona zotica. Il termine si è inserito nella dialettica campanilistica fra abitanti del nord e del sud della penisola, essendo usato in contrapposizione all'appellativo terrone: ambedue le parole hanno connotazioni antietniche, tese a rimarcare una asserita inferiorità etnica e culturale, anche se spesso usate solo in modo bonario. Lo stesso epiteto è utilizzato in Val Padana, soprattutto in Lombardia (pulentùn), per indicare una persona lenta di comprendonio (tonta) e dai movimenti goffi e impacciati.
La Padania o Patanìa (lett. Terra dei Patanari, coltivatori di patate) si estende in tutte le regioni del nord Italia: dalla Val d'Aosta alla Toscana fino al Friuli Venezia Giulia. È facile collocare geograficamente la Patanìa vera e pura: si traccia una retta che attraversa interamente il Po, passando rigorosamente al centro, perché solo la parte nord del Po è padana. La Padania si definisce anche Barbaria, cioè terra di barbari. Il mito di una terra popolata da eroi celtici, circondata da terribili barbari di matrice slava, è il concetto su cui si basa la Lega Nord. Trascurabile il dettaglio che un tempo la Padania fosse abitata da un'accozzaglia di popoli oltre ai Celti.
Terrone è un termine della lingua italiana, utilizzato dagli abitanti dell'Italia settentrionale e centrale come spregiativo per designare un abitante dell'Italia meridionale, talvolta anche in senso semplicemente scherzoso, scrive Wikipedia. In passato il termine era utilizzato con un altro significato e valenza; solo nel corso degli anni sessanta ha acquisito il senso attuale. Con il termine "terrone" (da teróne, derivazione di terra) si indicava nel XVII secolo un proprietario terriero, o meglio un latifondista. Già tra le Lettere al Magliabechi, l'erudito bibliotecario Antonio Magliabechi (1633-1714) il cui lascito, i cosiddetti Codici Magliabechiani costituiscono un prezioso fondo della Biblioteca Nazionale di Firenze, scriveva (CXXXIV -II - 1277): «Quattro settimane sono scrissi a Vostra Signoria illustrissima e l'informai del brutto tiro che ci fanno questi signori teroni di volerci scacciare dal partito delle galere, contro ogni equità e giustizia, già che ho lavorato tant'anni per terminarlo, e ora che vedano il negozio buono, lo vogliono per loro». Il termine in seguito fu utilizzato per denominare chi era originario dell'Italia meridionale e con particolare riferimento a chi emigrava dal Sud al Nord in cerca di lavoro, al pari dei nordici milanesi, etichettati come baggiani, che emigravano nelle valli del Bergamasco, come menzionato da Alessandro Manzoni. Il termine si diffuse dai grandi centri urbani dell'Italia settentrionale con connotazione spesso fortemente spregiativa e ingiuriosa e, come altri vocaboli della lingua italiana (quali villano, contadino, burino e cafone) stava per indicare "servo della gleba" e "bracciante agricolo" ed era riferita agli immigrati del meridione. Gli immigrati venivano quindi considerati, sia pure a livello di folklore, quasi dei contadini sottosviluppati. Il termine, che deriva evidentemente da "terra" con un suffisso con valore d'agente o di appartenenza (nel senso di persona appartenente strettamente alla terra) è stato variamente interpretato come frutto di incrocio fra terre (moto) e (meridi)one, come "mangiatore di terra" parallelamente a polentone, "mangiapolenta", cioè l'italiano del nord; come "persona dal colore scuro della pelle, simile alla terra" o anche come "originario di terre soggette a terremoti" ("terre matte", "terre ballerine"). Il suo maggiore utilizzo data comunque essenzialmente agli anni sessanta e settanta e limitatamente ad alcune zone del nord Italia, in seguito alla forte ondata di emigrazione di lavoratori e contadini del meridione d'Italia in cerca di lavoro verso le industrie del nord e in particolare del triangolo industriale (Genova – Milano – Torino). In tale ambito si spiega anche la diffusione del termine: storicamente, grossi movimenti di popolazioni hanno sempre portato con sé anche fenomeni di intolleranza o razzismo più o meno larvati. Successivamente, allo stesso modo è sorta la locuzione "terrone del nord", generalmente per indicare gli italiani del nord-est (principalmente i veneti, detti "boari"), che per ragioni simili cominciarono negli stessi anni ad emigrare verso il nord-ovest, venendo così accomunati agli emigranti meridionali. Il riconoscimento di terrone come insulto e non come termine folkloristico è un processo che storicamente ha subito molte battute d'arresto e incomprensioni, probabilmente dovute al fatto che solo una parte della popolazione italiana ne riconosceva pienamente la gravità e il suo carattere offensivo. La Corte di Cassazione ha ufficialmente riconosciuto che tale termine ha un'accezione offensiva, confermando una sentenza del Giudice di Pace di Savona e confermando che la persona che l'aveva pronunciata dovesse risarcire la persona offesa dei danni morali. Spesso vengono associati a questo epiteto caratteristiche personali negative, tra le quali ignoranza, scarsa voglia di lavorare, disprezzo di alcune norme igieniche e soprattutto civiche. Analogamente, soprattutto in alcune accezioni gergali, il termine ha sempre più assunto il significato di "persona rozza" ovvero priva di gusto nel vestire, inelegante e pacchiana, dai modi inurbani e maleducata, restando un insulto finalizzato a chiari intenti discriminatori. Inoltre vengono spesso associati al termine anche tratti somatici e fisici, come la carnagione scura, la bassa statura, le gote alte, caratteristiche fisiche storicamente preponderanti al Sud rispetto al Nord Italia.
In conclusione c’è da affermare che bisogna essere orgogliosi di essere meridionali. Il meridionale non è migrante: è viaggiante con nostalgia e lascia il cuore nella terra natia.
Chi proferisce ingiurie ad altri o a se stesso con il termine terrone non resta che rispondergli: SEI SOLO UN COGLIONE.
Si evade il fisco più al Nord che al Sud. E’ uno dei dati che emerge dal rapporto sulla lotta all’evasione redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo Padoan, la somma totale delle principali imposte evase (Iva, Ires, Irpef e Irap) ammonta a 91 miliardi. Il 52% di questa cifra si attesta dunque nel Settentrione, contro i 24 miliardi del centro (26% del totale) e i 19,8 miliardi del Meridione (22%). Il dato è influenzato dal maggior reddito nazionale del Nord. Soprattutto, scrivono i tecnici del Tesoro, la rabbrividire la percentuale di verifiche sulle imprese che trova irregolarità fiscali: è 98,1% tra le grandi, al 98,5% sulle medie e al 96,9% sulle Pmi. Il record tocca agli enti non commerciali, il 99,2% non è in regola. 100% di `positività´ i controlli sugli atti soggetti a registrazione. Ad ogni modo, l’evasione effettiva ‘pizzicata’ dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, ha rilevato il Mef, ammonta a 24,5 miliardi. La maggiore imposta accertata è così salita dell’87% in sette anni, rispetto ai 13,1 miliardi del 2006. Un numero in calo rispetto agli anni 2009-2012 e soprattutto rispetto al picco di 30,4 miliardi del 2011.
LA BALLA DELLA SPEREQUAZIONE FINANZIARIA DELLE REGIONI DEL NORD A FAVORE DI QUELLE DEL SUD.
In Regione Lombardia non tornano 54 miliardi di tasse versate. (Lnews - Milano 06 settembre 2017). "La Lombardia è la regione che versa più tasse allo Stato ricevendo, in cambio, meno trasferimenti in termini di spesa pubblica. In questi anni, infatti, il residuo fiscale della Lombardia ha raggiunto la cifra record di 54 miliardi (fonte: Eupolis Lombardia). Si tratta del valore in assoluto più alto tra tutte le regioni italiane. Un'immensità anche a livello europeo se si pensa che due regioni tra le più industrializzate d'Europa come la Catalogna e la Baviera hanno rispettivamente un residuo fiscale di 8 miliardi e 1,5 miliardi". Lo scrive una Nota pubblicata oggi dal sito lombardiaspeciale.regione.lombardia.it.
RESIDUO FISCALE - "Con il termine residuo fiscale - spiega la Nota - s'intende la differenza tra quanto un territorio verso allo Stato sotto forma di imposte e quanto riceve sotto forma di spesa pubblica. Se il residuo fiscale abbia segno positivo, il territorio versa più di quanto riceve; se c'è un residuo negativo il territorio riceve più di quanto versa. Secondo James McGill Buchanan Jr, premio Nobel per l'Economia nel 1986, cui si attribuisce la paternità della definizione, il trattamento che lo Stato riserva ai cittadini può considerarsi equo se determina residui fiscali minimi in capo a individui, a prescindere dal territorio nel quale risiedono. Differenze marcate denotano una violazione dei principi di equità basilari".
I DATI PER REGIONE - "Dopo la Lombardia - appunta il teso - si colloca l'Emilia Romagna, con un residuo fiscale di 18.861 milioni di euro. Seguono Veneto (15.458 mln), Piemonte (8.606 mln), Toscana (5.422 mln), Lazio (3.775 mln), Marche (2.027 mln), Bolzano (1.100 mln), Liguria (610 mln), Friuli Venezia Giulia (526 mln), Valle d'Aosta (65 mln). In coda alla classifica: Umbria (-82 mln), Molise (-614 mln), Trento (-249 mln), Basilicata (-1.261 mln), Abruzzo (-1.301 mln), Sardegna (-5.262 mln), Campania (-5.705 mln), Calabria (-5.871 mln), Puglia (-6.419 mln) e Sicilia (-10.617 mln)".
IL DATO PRO CAPITE - Anche per quanto riguarda il residuo fiscale pro capite, la Lombardia presenta i valori più alti d'Italia, con 5.217 euro. Seguono Emilia Romagna (4.239), Veneto (3.141), Provincia Autonoma di Bolzano (2.117), Piemonte (1.950), Toscana (1.447), Marche (1.310), Lazio (641), Valle d'Aosta (508), Friuli Venezia Giulia (430), Liguria (386), Umbria (-92), Provincia Autonoma di Trento (-464), Campania (-974), Abruzzo (-979), Puglia (-1.572), Molise (-1.963), Sicilia (-2.089), Basilicata (-2.192), Calabria (-2.975) e Sardegna (-3.169)", spiega la Nota pubblicata.
Da sempre i giornali e le tv nordiste, spalleggiate dagli organi d’informazione stataliste, ce la menano sul fatto che ci sia un grande disavanzo finanziario tra le regioni del centro-nord ricco e le regioni povere del sud Italia. I conti, fatti in modo bizzarro, rilevano che il centro-nord paga molto di più di quanto riceva e che la differenza vada in solidarietà a quelle regioni che a loro volta sono votate allo spreco ed al ladrocinio. A fronte di ciò, i settentrionali, hanno deciso che è meglio tagliare quel cordone ombelicale e lasciar cadere quella zavorra che è il sud Italia. Ed il referendum secessionista è stato organizzato per questo, facendo leva sull’ignoranza della gente.
Ora facciamo degli esempi scolastici che si studiano negli istituti tecnici commerciali, per dimostrare di quanta malafede ed ignoranza sia propagandato questo referendum.
Una partita iva, persona o società, registra in contabilità la gestione e versa tasse, imposte e contributi nel luogo della sede legale presso cui redige i suoi bilanci semplici o consolidati (gruppi d’impreso con un capogruppo).
Il Centro-Nord Italia, con la Lombardia ed il Lazio in particolare, è territorio privilegiato per eleggere sede legale d’azienda, per la vicinanza con i mercati europei. Dove c’è sede legale vi è iscrizione al registro generale dell’imprese. Ergo: sede di versamento fiscale che alimenta quei numeri, oggetto di nota della Regione Lombardia. Quei dati, però, spesso, nascondono la ricchezza prodotta al sud (stabilimenti, appalti, manodopera, ecc.), ma contabilizzata al nord.
E’ risaputo che nel centro-nord Italia hanno stabilito le loro sedi legali le più grandi aziende economiche-finanziarie italiane e lì pagano le tasse. Il Sud Italia è di fatto una colonia di mercato. Di là si produce merce e lavoro (e disinformazione), di qua si consuma e si alimenta il mercato.
E’ risaputo che le aziende del centro nord appaltano i grandi lavori pubblici, specialmente se le aziende del sud Italia le fanno chiudere con accuse artefatte di mafiosità.
E’ risaputo che al nord il costo della vita è più caro e questo si trasforma proporzionalmente in reddito maggiorato rispetto ai cespiti collegati, come quelli immobiliari.
Il residuo fiscale era tollerato e l’assistenzialismo era alimentato, affinchè il mercato meridionale non cedesse e le aziende del nord potessero continuare a produrre beni e servizi e ad alimentare ricchezza nell’Italia settentrionale, condannando il sud ad un perenne sottosviluppo e terra di emigrazione.
Oggi lo Stato centralista assorbe tutta la ricchezza nazionale prodotta e l'assistenzialismo si è bloccato, ma il sud Italia continua ad essere un mercato da monopolizzare da parte delle aziende del Centro-Nord Italia. Una eventuale secessione a sfondo razzista-economica votata dai nordisti sarebbe un toccasana per i meridionali, che imporrebbero diversi rapporti commerciali, imponendo dei dazi od altre forme di limitazioni alle merci del nord. Il maggior costo di beni e servizi del nord Italia favorirebbe la nascita nel sud Italia di aziende, favorite economicamente dal minor costo della mano d’opera del posto e delle spese di trasporto e logistica locale. Inoltre quello che produce il centro nord è acquisibile su altri mercati. Quello che si produce al Sud Italia è peculiare e da quel mercato, per forza, bisogna attingere e comprare...
Quindi, viva il referendum…secessionista
A votare per questo referendum sono andati i mona. Questo l'ha detto lei, ma è vero". Risponde così il 24 ottobre 2017 all'intervistatore del programma Morning Showdi di Radio Padova il milanese Oliviero Toscani, il noto fotografo già protagonista, nel recente passato, di polemiche sui "veneti popolo di ubriaconi". "Sono andati a votare quattro contadini - rincara la dose - che non parlano neanche l'italiano". E ancora: "Nelle campagne la gente è isolata, incestuosa e vota queste cagate qua". Per lo stesso Toscani, invece, a non votare è stata "la minoranza intellettuale". Così il fotografo, maestro della provocazione, ritorna ad aprire una ferita solo apparentemente chiusa che aveva portato a querele all'epoca degli “imbriagoni”. Nell'intervista radiofonica sui referendum ha anche evidenziato un confronto con la Lombardia dove la percentuale di voto è stata minore. «Non a caso Milano - ha rilevato - è la prima città d'Italia per intellighenzia, e non a caso Milano è una città piena di immigrati. Milano è fatta così, è civile. Mentre i contadini là, che non parlano neanche italiano, cosa vuoi che votino?».
Un referendum da presa per il culo. Il 22 ottobre 2017 si chiede ai cittadini interessati. “Volete essere autonomi e tenere per voi tutto l’incasso?” E’ logico che tutti direbbero sì, senza distinzione di ideologia o natali. Ed i quorum raggiunti sono fallimentari tenuto conto dell’interesse intrinseco del quesito.
Specialmente, poi, se è stato enfatizzato tanto dai giornali e le tv del Nord, comprese quelle di Berlusconi.
“Al di là dell’enorme spreco di soldi pubblici per organizzare due referendum buoni solo a fare un po’ di propaganda elettorale a spese dei contribuenti, ha evidenziato il trionfo dell’egoismo di chi è più ricco e pensa di poter vivere meglio mantenendo sul territorio le risorse derivante dalle imposte dopo aver beneficiato per decenni di aiuti statali e del sostegno dello Stato”. Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, per il quale “la Lega ha mostrato, ancora una volta, il suo vero volto che è fatto di odio verso il Sud e i meridionali”.
“Così come ha ricordato anche Prodi, chiedere ai cittadini se vogliono pagare meno tasse ancora una volta a danno dei meridionali è come un invito a nozze che non si può rifiutare, ma il problema è che, per chiederlo, in questo caso, Zaia e Maroni hanno speso milioni di euro di soldi pubblici per farlo” ha aggiunto Borrelli chiedendo ai cittadini lombardi e veneti: “Visto come sprecano i vostri soldi e come hanno speso, in passato, quelli, sempre pubblici, per il finanziamento ai partiti, siete proprio sicuri di volergliene affidare ancora di più?” “La Regione Campania viene privata ogni anno di 250 milioni di euro che vengono sottratti ai servizi sanitari e ai nostri concittadini perché considerata la regione più giovane d’Italia e grazie a una norma introdotta dai governatori leghisti e mai tolta” ha continuato Borrelli, sottolineando che “ogni anno la sola Campania viene depredata di centinaia di milioni di euro di fondi che invece vengono destinati al ricco Nord senza alcuna reale motivazione”. “La Rampa” 23 ottobre 2017.
In Italia conviene non fare nulla e non avere nulla, perché se hai o fai si fotte tutto lo Stato, per dare il tuo, non a chi è bisognoso, ma a chi non sa o non fa un cazzo. Cioè ai suoi amici o ai suoi scagnozzi professionisti corporativi.
L’Italia uccisa dai catto-comunisti, scrive Andrea Pasini il 30 ottobre 2017 su “Il Giornale”. Il comunismo ha ucciso l’Italia. “Max Horkheimer fornì d’altra parte, al termine della sua vita, con una sorprendete confessione, la spiegazione di questa incapacità di analisi da parte dei membri della scuola di Francoforte: riconobbe infatti con dolore che il marxismo aveva preparato il Sistema, che esso ne era responsabile allo stesso titolo dell’ideologia liberale borghese, in quanto la sua visione del mondo si fonda ugualmente su un progetto mondiale economicista e messianico”. Guillaume Faye, all’interno dello scritto "Il sistema per uccidere i popoli", recentemente ripubblicato dai tipi di Aga Editrice, ha fotografato l’evolversi delle idee forti provenienti dal diciannovesimo secolo. Loro ci odiano, odiano il nostro Paese, ma guardandosi allo specchio non possono fare a meno di odiarsi a loro volta. Una spirale senza fine, laddove astio, animosità ed acredini bruciano la base solida di questa nazione. Vittorio Feltri, in un animoso e vitale articolo apparso qualche anno fa sulle colonne di Libero, scrisse: “Gli stessi comunisti si vergognano di esserlo stati, ma la mentalità pauperistica è rimasta e non ha cessato di provocare danni. Risultato: in Italia è impossibile fare impresa o artigianato, aprire un’azienda, essere liberi professionisti senza essere considerati sfruttatori, evasori fiscali se non addirittura ladri”.
Proprio per questo motivo, ogni giorno, metto in campo tutte le mie energie al fine di stoppare, innanzitutto fisicamente, un oblio vertiginoso. Anche questo è il mio dovere in qualità di imprenditore. Lo Stato è in pericolo, la franata negli ultimi decenni è stata infausta. Ma davanti al fatalismo che attanaglia i popoli dobbiamo mettere in campo la nostra fede. Gli uomini di fede, uomini animati da un ardire che non conosce limiti, fanno paura ai catto-comunisti colpevoli di aver ridotto in cenere le speranze del domani. L’avvenire non sarà mai rosso di colore. Tornando ai piedi dello scrittore francese Faye leggiamo: “Gli intellettuali confessano, come Débray o Lévy, di fare oramai solamente della morale e non importa più che la loro verità si opponga alla realtà. La ragione ammette di non aver più ragione”. Il paradosso del marxismo 160 anni dopo. La ragione aveva torto scomodando, il sempre attuale, Massimo Fini. Ora conta credere, ciò che importa è come e quello che si fa per invertire la rotta, per non perdere il timone. Il Paese suona il corno e ci chiama a raccolta. Impossibile, a pochi giorni dal centenario di Caporetto, non rispondere, con tutto il proprio animo in tensione, presente.
In questo rimpallo, tra menti eccelse, contro il dominio sinistrato del presente e del futuro passiamo, nuovamente, la palla a Feltri: “E anche lo Stato, influenzato da alcuni partiti di ispirazione marxista, non aiuta con tutta una serie di vincoli burocratici, lacci e lacciuoli. E i sindacati hanno completato l’opera, contribuendo ad avvelenare i rapporti tra datore di lavoro e dipendenti, trasformando le fabbriche in luoghi d’odio e di lotta violenta, per umiliare i padroni e il personale non ideologizzato”. La storia non scorre più è tutto fermo nella mente dei retrogradi. Si avvinghiano alla legge Fiano i talebani di quest’epoca, per fare il verso a "Il Primato Nazionale", dimenticandosi dei problemi reali dell’Italia. Burocrati, sordidi e grigi, in doppio petto che accoltellano il ventre molle dello stivale, una carta bollata dopo l’altra. Alzare lo sguardo e tornare a cantare, davanti alle manette rosse della coscienza, non è facile, ma abbiamo il compito di tornare a farlo. Considerando il detto, “il lupo perde il pelo, ma non il vizio”, associandolo con le profetiche lezioni di Padre Tomas Tyn, scopriamo che il comunismo non è sparito, anzi si è rafforzato ed ha trovato gli alleati nei cattolici “non praticanti”. Potrà sembrare un’assurdità, invece è la mera realtà.
L’indiscutibile commistione di progressismo e comunismo, spesso umanitario ed accatto, ha creato con l’unione di un cattolicesimo snaturato una via collegata direttamente con i diritti civili, che non interseca, mai e poi mai, la sua strada con i diritti sociali. Aborto, divorzio, pacs, dico, unioni civili, matrimoni gay e chi più ne ha più ne metta. Fanno tutto ciò che non serve per gli italiani, fanno tutto ciò che non serve per difendere le fasce deboli della nazione. Tanti nostri connazionali hanno abbracciato il nemico, sono diventati uno di loro, per questo dobbiamo denunciare gli errori di chi sfida il tricolore e salvare la Patria. Il peccato, originale e capitale, è insito nell’ideologia marxista e rappresenta il male che sta distruggendo il nostro Paese, senza dimenticare il liberismo a tutti i costi della generazione Macron.
Milano, il paradosso: se la pena è la stessa per il giudice corrotto e per chi ha rubato una bottiglia di vino. Un noto avvocato, che ha svenduto sentenze tributarie in contenziosi da milioni di euro, grazie a vari sconti di pena ha concordato 4 anni in Appello. Quasi la stessa pena, 3 anni e 8 mesi, patteggiata in Tribunale per un reato da 8 euro, scrive Luigi Ferrarella il 30 ottobre 2017 su "Il Corriere della Sera”. Il problema è quando la combinazione dell’algebra giudiziaria, del tutto aderente alle regole, stride al momento di tirare la riga e, come risultato, fa patteggiare 3 anni e 8 mesi a chi ha rubato al supermercato una bottiglia di vino da 8 euro, mentre chi ha svenduto sentenze tributarie in contenziosi da milioni di euro esce dalla Corte d’Appello condannato a poco più: e cioè a pena concordata di 4 anni, ridotta rispetto ai 6 anni e 10 mesi del primo grado, che grazie allo sconto del rito abbreviato aveva già ridimensionato i teorici 10 anni iniziali. Luigi Vassallo è l’avvocato cassazionista che, nelle vesti di giudice tributario di secondo grado, alla vigilia di Natale 2015 fu fermato in flagranza di reato a Milano mentre intascava i primi 5.000 dei 30.000 euro chiesti ai legali di una multinazionale per intervenire su una collega di primo grado e «aggiustare» un contenzioso da milioni di euro. Due «corruzioni in atti giudiziari» nel giudizio immediato, e una «corruzione» e una «induzione indebita» nel successivo giudizio ordinario, lo avevano indotto ad accordarsi con il Fisco per 140.00 euro e a scegliere il rito abbreviato, il cui automatico sconto di un terzo gli aveva abbassato la prima sentenza a 4 anni e 8 mesi, e la seconda a 2 anni e 2 mesi. Per un totale, cioè un cumulo materiale, di 6 anni e 10 mesi. Ora in Appello arriva - come contemplato dalla recente legge in cambio del risparmio di tempo e risorse in teoria legato alla rinuncia difensiva a far celebrare il dibattimento di secondo grado - un altro sconto di un terzo, e si aggiunge già alla limatura di pena dovuta alla «continuazione» tra le 4 imputazioni delle due sentenze di primo grado riunite in secondo grado. Alla vigilia dell’udienza, dunque, l’avvocato Fabio Giarda rinuncia ai motivi d’appello diversi dal trattamento sanzionatorio, a fronte del sì del pg Massimo Gaballo all’accordo su una pena di 4 anni, ratificato dalla II Corte d’Appello presieduta da Giuseppe Ondei. Undici mesi Vassallo li fece in custodia cautelare (fra carcere e domiciliari), sicché non appare irrealistico l’agognato tetto dei 3 anni di pena da eseguire, sotto i quali potrà chiedere di scontarla in affidamento ai servizi sociali senza ripassare dal carcere. In Tribunale, invece, da detenuto arriva e da detenuto va via (senza sospensione condizionale della pena e senza attenuanti generiche) un altro imputato che nello stesso momento patteggia 3 anni e 8 mesi – quasi la stessa pena del giudice tributario – per aver rubato da un supermercato una bottiglia di vino da 8 euro e mezzo: il fatto però che avesse dato una spinta al vigilantes privato che all’uscita gli si era parato davanti, minacciandolo confusamente («non vedi i tuoi figli stasera») e agitando un taglierino, ha determinato il passaggio dell’accusa da «furto» a «rapina impropria», la cui pena-base è stata inasprita dai vari decreti-sicurezza, tanto più per chi come lui risulta «recidivo» a causa di due vecchi furti. Per ridurre i danni, il patteggiamento non scende a meno di 3 anni e 8 mesi. Quasi un anno di carcere per ogni 2 euro di vino.
Napoli, caos al concorso per avvocati: inizia la prova ma mancano 800 sedie. Candidati costretti in piedi per tre ore. E c’è chi minaccia azioni legali per quanto accaduto alla Mostra d’Oltremare dove si svolgeva la prova, scrive Fabio Postiglione il 13 dicembre 2017 su "Il Corriere del Mezzogiorno". Alla Mostra d’Oltremare il padiglione della «sfortuna» è quello C. Lì ieri mattina avrebbero dovuto trovare posto gli aspiranti avvocati del Distretto di Napoli con i cognomi che iniziano dalla lettera L alla lettera Z. Ma dopo un’ora ci si è resi conto che qualcosa non andava: mancavano sedie e banchi e si è scatenato il putiferio. Questo il sunto del disastro organizzativo che ha travolto la temutissima prova scritta dell’esame da avvocato al quale hanno partecipato 4.358 praticanti, ma per 800 di loro è stato un incubo che ha trovato una soluzione solo a mezzogiorno, dopo tre ore di attesa. Alle 8,30 i candidati sono stati identificati ad uno ad uno dalle forze dell’ordine all’ingresso, perquisiti e indirizzati verso i paglioni A, B e C in base ai cognomi.
Caccia al posto. I giovani del gruppo C hanno cercato il banco e la sedia per potersi concentrare e aspettare le tracce. Ma dopo lunghissimi minuti di attesa ci si è resi conto che gli spazi non erano sufficienti. Dall’altoparlante il presidente della commissione d’esame, l’avvocato Massimo Vincenti, invitava i candidati a mantenere la calma ma gli animi erano inferociti. Nel frattempo i membri della commissione hanno contattato i responsabili organizzativi della Mostra che hanno dovuto chiamare una ditta esterna per far arrivare i banchi e le sedie che mancavano: poco meno di 800.
La soluzione. Poco dopo le 11 un camion ha fatto ingresso alla Mostra, tra gli occhi attoniti dei presenti. All’interno c’erano pile di sedie e scrivanie incolonnate che sono state scaricate dagli addetti e posizionate all’interno del padiglione. I conti erano stati fatti male e al momento non è chiara di chi sia la responsabilità. Su Facebook, in diversi gruppi creati dai candidati, fioccano già le intenzioni di denunciare l’accaduto alla Procura.
Le proteste. «È inaccettabile - dichiara l’avvocato Armando Rossi, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Napoli - che il Governo continui ad attuare una scriteriata spending review nel settore giustizia. Il bilancio dello Stato non deve essere assoggettato ad un mero dato numerico ma dovrebbe tutelare i diritti dei cittadini. Anche se in questo caso non ci sarebbero colpe specifiche, purtroppo a farne le spese è stato ancora una volta la parte più indifesa del sistema giustizia, già martoriata da un esame poco meritocratico». Gli fa eco l’avvocato Gennaro Demetrio Papais, presidente dell’unione Giovani Penalisti di Napoli: «Quel che è successo ieri è frutto della inadeguatezza dell’attuale esame di abilitazione forense che non solo non consente di valutare l’effettiva idoneità dei candidati all’esercizio della professione ma sottopone gli stessi ad uno stress che potrebbe compromettere la regolare formulazione di un parere».
Esame di Stato per avvocati, che senso ha renderlo obbligatorio? Scrive l'11 dicembre 2017 Francesco Pastore, Economista, su "Il Fatto Quotidiano". Come tutti gli anni, in questi giorni, ricorre la triste data dell’esame per l’accesso alla professione di avvocato. L’evento riguarda migliaia e migliaia di giovani (e meno giovani) neo-laureati in Giurisprudenza che hanno svolto almeno un anno e mezzo (ma erano due anni fino a poco fa) di pratica forense presso qualche studio legale. Senza superare l’esame non si accede agli orali e quindi al titolo di avvocato, il che non impedisce comunque di svolgere la professione, ma costringe a svolgerla con notevoli limitazioni rispetto a chi il titolo l’ha già acquisito. In particolare, si può affrontare un contenzioso fino a un certo tetto (circa 25mila euro) e non si può accedere ad incarichi fiduciari importanti per i quali è sempre richiesto il titolo pieno. Per di più, negli ultimi anni, il governo sta imponendo regole sempre più rigide per il superamento dell’esame e chi non lo supera per sei anni perde anche il titolo di praticante avvocato, non potendo più agire in giudizio senza prima rifare la pratica. Insomma, l’esame è una tappa obbligata della professione. Senza, si rimane a metà del guado, con il rischio di tornare indietro come nel gioco dell’oca. Dopo aver avuto la facoltà di svolgere la professione per diversi anni, improvvisamente la si perde. Il passo del gambero. Negli ultimi anni, inoltre, la percentuale di chi ce la fa è scesa moltissimo, quasi sempre sotto il 20% di chi partecipa e talvolta intorno al 10% in diverse sedi. L’esame è divenuto più rigido e complicato nelle procedure di correzione, per scoraggiare le raccomandazioni, ma non per questo più scrupoloso. Da tempo, negli ambienti del settore, gira voce che le correzioni siano fatte a campione, senza neppure leggere i compiti oppure leggendo solo le prime righe. Considerato il numero dei partecipanti, non è inverosimile che sia così: solo nel foro di Napoli ci sono migliaia compiti da correggere. È un modo comune di dire che l’esame è un terno al lotto, nel senso che non si può prevedere chi lo supera e chi no: candidati bravissimi falliscono per anni, mentre ciucci matricolati lo superano al primo colpo. Oltre al danno c’è la beffa di dover sostenere l’esame scritto che dura tre giorni di fila al freddo e al gelo – com’è successo l’anno scorso ad alcuni sfortunati – così che sia i candidati che i docenti della commissione rischiano un malanno. Il motivo è semplice: nelle sedi maggiori, i candidati sono talmente numerosi che occorrono locali enormi per poterli svolgere. E poco importa se quei locali sono spesso inadeguati allo scopo. Per dignità dei candidati e delle commissioni non parlo delle modalità di svolgimento dell’esame, che del resto sono note a tutti. Basta cercare su un qualunque motore di ricerca per trovare centinaia di articoli di giornale sui tanti scandali al riguardo che si sono succeduti nel corso degli anni. La domanda sorge spontanea: se l’esame è un terno al lotto, che senso ha renderlo obbligatorio? Che senso ha obbligare il praticante a abbandonare la professione per non essere riuscito a superarlo un certo numero di volte? L’esame di avvocato è una delle tante tessere del mosaico arabesco delle transizioni scuola lavoro in Italia. Un esempio lampante dell’ipocrisia, della lentezza e dell’approssimazione che regnano sovrane. L’unico risultato è quello di rendere inutilmente complicato il percorso degli avvocati, fino a causare una totale perdita di fiducia in loro stessi. Perché non sostituire questo inutile e triste sistema con un percorso serio di formazione post lauream coinvolgendo l’università, gli ordini professionali e le scuole per le professioni legali. Se dobbiamo rendere l’accesso alla professione più difficile, almeno rendiamolo formativo. Questo paese non pensa abbastanza ai percorsi post lauream. Uno di questi dovrebbe essere proprio collegato con l’accesso alle professioni, non solo quelle legali. Molti sostengono che l’esame deve essere difficile poiché vi sono già troppi avvocati. Ma, se la selezione deve essere fatta, che la si programmi per bene. Potrebbe essere utile tornare al tre+due. Il triennio dovrebbe essere per tutti e generalista, come era nello spirito della riforma, per l’accesso ai concorsi e al lavoro nelle imprese. La specialistica, invece, dovrebbe essere per i pochi destinati ad entrare nelle professioni legali: avvocato, magistrato, notaio. Perciò l’accesso al biennio dovrebbe essere molto selettivo, a partire dal voto della triennale e da un test d’ingresso ben fatto.
Esame di Stato per avvocati, superarlo non è un merito. Ma un caso, scrive ancora il 18 dicembre 2017 Francesco Pastore, Economista, su "Il Fatto Quotidiano". Il triste evento si è ormai consumato. Anche quest’anno migliaia di neolaureati con alcuni (talvolta molti) anni di pratica nelle professioni legali alle spalle hanno sostenuto l’esame di Stato di avvocato. Nella sede di Napoli, oltre al solito gelo, c’è stata una mancanza di tavoli e sedie (dai 500 agli 800 a seconda delle fonti giornalistiche). L’esame è iniziato verso le 12 ed è terminato in serata (dura 7 ore al giorno). Siccome molti, nella vana speranza di assicurarsi un posto “buono”, erano già in attesa alle quattro del mattino, immagino la lucidità mentale con cui hanno potuto scrivere il loro compito. Per non farsi mancare nulla, a Napoli, una candidata ha anche partorito nel corso del terzo giorno, forse a causa dello stress. Qualcuno ha proposto il nome di Caietto per il neonato. Il post che ho scritto in vista dell’inizio dell’esame ha ricevuto oltre tremila condivisioni e decine di commenti che, per lo più, concordava sul giudizio di assoluta inidoneità allo scopo del sistema d’esame, che pure tutti riconoscono come importante. Condivido la necessità che ci sia un controllo sull’accesso a questa come ad altre professioni libere. Parto dalla denuncia di un problema per proporre sempre una soluzione alternativa di buon senso, sulla quale sono aperto alla discussione. Soprattutto nella professione di avvocato, ma in qualunque professione, vi è un irresolubile problema di asimmetria informativa fra il professionista e il cliente. Il cliente non conosce abbastanza la materia e deve avere fiducia nel professionista senza essere in grado di valutare se quest’ultimo è capace come dice l’insegna fuori dal suo studio. Purtroppo è inutile nasconderlo: di caproni nelle professioni libere ce ne sono davvero tanti. A volte si scopre troppo tardi di avere a che fare con un professionista inadeguato o scorretto dal punto di vista deontologico. Talvolta, i millantatori sono nascosti dalle belle parole e dai modi accattivanti, almeno agli occhi delle persone comuni. Spesso, il cliente tende a credere più a chi cerca di carpire la sua benevolenza rendendo facili soluzioni impossibili, piuttosto che il professionista che gli chiarisce le difficoltà del problema che ha di fronte. Insomma, la soluzione liberale per la quale è il mercato che alla fine della giornata decide chi è nella professione e chi no, è giusta e condivisibile, ma, indubbiamente, lascia tanti clienti feriti sul tappeto. Per questo, quasi in tutto il mondo, si cerca uno strumento di verifica della presenza di uno standard minimo di accesso. Il punto, però, è che l’esame in Italia è stato concepito quando erano in pochi a sostenerlo. Con l’avvento ormai da decenni dell’università di massa, lo strumento non sembra più adeguato allo scopo. E, infatti, fra i clienti, aumentano sempre di più gli insoddisfatti, nonostante l’esame di Stato. Ripeto, il punto non è che l’esame esista, ma che questo esame, così come è congegnato, non è adeguato. Non è un demerito non averlo superato, così come non è un merito averlo superato, a meno che non ci si voglia vantare della propria “fortuna”. Ecco allora che ritorna l’idea della soluzione alternativa. Alcuni dicono: chiudiamo per dieci anni la facoltà di Giurisprudenza. Sarebbe un grave errore. Sia nel settore pubblico che privato occorrono laureati con formazione giuridica. Perciò la proposta è ritornare al 3+2: il triennio generalista dovrebbe essere per tutti coloro che vogliono lavorare come dipendenti e perciò non deve avere alcun limite d’accesso. Però, quel percorso triennale può fungere agevolmente come strumento di accesso e selezione alla professione. La prima selezione può essere fatta in base al voto medio e finale della triennale. Poi, volendo, ma non è neppure necessario, si può stabilire il numero chiuso per l’accesso alla specialistica. A quel punto, il numero di chi accede alla professione diventa gestibile e l’attuale esame di Stato tornerebbe serio come forse lo è stato prima dell’avvento dell’università di massa. In alternativa, sono favorevole al superamento dell’idea di esame senza percorso formativo. Si potrebbe, invece, immaginare una sorta di apprendistato obbligatorio per chi vuole accedere alla professione libera. Qualche commento si chiede: A che serve, visto che chi fa l’esame di Stato ha già tanta formazione alle spalle? Formazione solo teorica, non professionale e on-the-job. Ho parlato di un contratto per l’accesso alla professione in un post precedente del blog.
Un contratto del genere, con formazione anche universitaria, magari, collegata al tirocinio nello studio professionale, garantirebbe anche un reddito ai poveri praticanti. Ma la competizione sarebbe meno aspra di quella attuale e con numeri ridotti.
Intanto... Avvocati, bufera sul concorso. Annullate due prove su dieci. I compiti di Napoli corretti a Milano, risulterebbero copiati da un sito web specializzato, scrive Patrizio Mannu il 24 febbraio 2016 su "Il Corriere del Mezzogiorno". Copia copiella; e se si tratta della versione di latino al liceo, passi. Ma se parliamo d’una prova d’esame per diventare avvocato, be’, allora la cosa si complica. E parecchio. Tanto che il concorso potrebbe arrivare in Procura, fino — nell’ipotesi peggiore — per essere annullato. Accade tutto a Milano, sede di corte d’Appello, che quest’anno esamina gli elaborati dei candidati di Napoli alla professione di avvocato. Ebbene, fino ad oggi, «alla quarta settimana di correzione — spiega al Corriere del Mezzogiorno una fonte qualificata — il 20 per cento degli elaborati risulta copiato». Il ministero dell’Interno è stato avvisato; i compiti fino a oggi sgamati, annullati. La bufera è soltanto all’inizio.
La carica degli oltre 6.000 candidati. Il 15, 16 e 17 dicembre dello scorso anno, circa 6.000 aspiranti avvocato si presentano alla Mostra d’Oltremare; 4.400 quelli residenti nel territorio di competenza della Corte di Appello di Napoli (in queste settimane esaminati a Milano). Sono ai cancelli dalle 6 del mattino, fa freddo, e la fila la si vede già da viale Augusto. Entrano e prendono posto nei banchi. Davanti a loro tre prove: un parere in tema di Diritto civile; uno in Penale, il terzo è un atto a scelta fra Civile, Penale e Amministrativo. Si comincia: si sfogliano i Codici, si mordicchiano le penne; terminata la prova, tutti gli scritti sono raccolti, imballati e inviati a Milano per le verifiche incrociate fra Corti d’Appello: quella meneghina opera su quella partenopea. Da qualche anno gli abbinamenti si sorteggiano, in maniera tale da evitare percentuali bulgare di promossi. Quando non era così, ci sono stati casi come quello storico di Catanzaro con il 95% dei promossi. Insomma, le correzioni cominciano il primo di febbraio. Al lavoro 15 sottocommissioni da 10 membri ciascuna, si dovrebbe terminare (a meno di altre sorprese) a metà aprile.
Il raggiro corre on line. È a 900 chilometri di distanza da Napoli che si scopre il fattaccio. «Abbiamo notato — racconta la nostra fonte — che una buona parte dei compiti consegnati era copiata. Non parliamo di ispirazione, ma di una copiatura furibonda. Parola per parola, virgola su virgola. Alcuni temi erano evidentemente uguali fra loro, e questo tutto sommato è comprensibile, ma la stragrande maggioranza dei testi era stato preso da un sito: mininterno.net, che ha pubblicato le tracce e poi le soluzioni. Oggi, soltanto per fare un esempio, su 10 elaborati esaminati, 2 erano copiati». Ecco il raggiro. Chiariamo subito: il sito mininterno.net non è del dicastero guidato da Alfano, né in alcun modo gestito dallo stesso. È un portale come tanti se ne trovano sul web, specializzati e pronti alla soffiata. Operazione utilissima e a buon fine «visto che — spiega la fonte — un quarto d’ora dopo la lettura delle tracce, le medesime sono state postate sul sito. Un’ora e mezza più tardi anche le soluzioni». E dal web al foglio di protocollo come ci sono arrivate?
Buco nei controlli. Più della preparazione potè lo smartphone. «È chiaro — spiega ancora la fonte — che i candidati hanno utilizzato i cellulari di ultima generazione per collegarsi al web e scaricare le soluzioni». Un cellulare in “classe”? Evidentemente sì. La prova, come detto, s’è tenuta a Napoli, i controlli, semmai le perquisizioni, avrebbero dovuto farli qui; probabilmente non tutto avrà funzionato. «Ricordo — afferma ancora la fonte — che quando fui in commissione d’esame in una precedente prova, noi a Milano controllammo finanche negli zaini». Evidentemente tutto questo non è stato, simm’e Napule paisà.
Ministero già allertato. Tutte le prove scritte risultate copiate sono state immediatamente annullate. Il 20%, fino a ora, dei candidati non vestirà la toga grazie a questo concorso. «Per intanto — racconta la fonte — abbiamo allertato l’ispettore ministeriale (ce n’è uno per ogni sessione di verifica) e messo a verbale le irregolarità riscontrate. Ora il ministero della Giustizia dovrà decidere cosa fare e come intervenire». Teoricamente le strade sono molteplici: il blocco dell’esame in attesa di verifiche; l’annullamento, addirittura, dell’intero concorso; l’allertamento della Procura. Insomma, sarebbe tutto da rifare. I furbetti del compitino sono avvisati.
All’esame per avvocato ci va con il walkie talkie. Scoperte a Padova una aspirante avvocato e sua madre durante l'esame di stato. Sequestrati due walkie talkie, pc e tablet. Il pm invia una indagine, scrive Claudio Cartaldo, Venerdì 15/12/2017, su "Il Giornale". Hanno provato ad aggirare le regole. E visto che internet e cellulare durante la prova per l'esame di stato da avvocato non funziona, hanno ben pensato di ricorrere a vecchi metodi del passato. E di rispolverare quei walkie talkie che si usavano spesso in passato. È successo tutto al padiglione 7 della Fiera di Padova. Due giorni fa si sono presentati per la prima prova scritta di diritto privato ben 1. 224 aspiranti. I commissari sin dalle 11, come racconta Il Mattino di Padova, erano stati avvertiti dal tecnico di sala del fatto che un rilevatore aveva captato delle onde radio e che era stato possibile anche sentire la voce di due donne che parlavano. Ovviamente, è vietato dal regolamento dell'esame di stato dotarsi di sistemi elettronici per superare la prova. Ma la 37enne aspirante avvocato voleva passare a tutti i costi quello scoglio forse eccessivamente alto per lei. Realizzando i dovuti controlli, due agenti della Guardia di Finanza hanno notato una donna al di fuori del padiglione, insieme ad altri genitori che attendevano la conclusione della prova, intenta a usare una ricetrasmittente. La signora ha ammesso subito di essere parente di una delle candidate, ma non voleva rivelare di chi. È stato il pubblico ministero Giorgio Falcone ad autorizzare i finanzieri a perquisire la donna, a cui sono stati trovati un cellulare, un tablet e un pc. Grazie ad alcune mail sono riusciti a risalire all'identità della figlia. Solo alle 13.30 i commissari hanno trovato la candidata che non si trovava al suo posto. Nella successiva perquisizione è stata trovato un walkie talkie gemello, 4 piccoli registratori, un pc portatile e un commentario camuffato da codice. Le due donne sono state denunciate. Il pm ha aperto subito una inchiesta. L'ipotesi di reato, scrive il Mattino, è quella di "violazione dell’articolo 1 della legge 475 del 1925 che punisce chi 'in esami... per l’esercizio di una professione... presenta lavori che siano opera di altri'. La sanzione prevista va da tre mesi a un anno di carcere".
All’esame per avvocato con il walkie talkie, scoperte mamma e figlia di Treviso, scrive Cristina Genesin il 13 dicembre 2017 su "Il Gazzettino”. In Fiera a Padova 1.224 candidati per diventare avvocato: denunciata una 37enne con la madre complice. Sequestrati pc e tablet. Quell’esame era un muro invalicabile. Uno scoglio impossibile da superare. E allora, idea: una doppia ricetrasmittente, una per lei e una per la madre, tutte e due armate anche di pc, tablet, registratori e altre diavolerie tecnologiche per bypassare lo schermo protettivo e invisibile destinato a blindare il padiglione 7 della Fiera di Padova riservato all’Esame di Stato per avvocati affollato, ieri, da 1. 224 aspiranti legali in occasione della prima (temuta) prova scritta di diritto civile. Fatica inutile. Le onde radio generate dai walkie talkie sono state captate da un rilevatore. È scattato l’allarme tra i commissari (integrati dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza) e, nel giro di un paio d’ore, è stata smascherata prima la madre-complice poi la candidata che voleva farsi beffe di regole, divieti e merito, requisito indispensabile per superare il test e indossare con orgoglio e dignità la toga. Inevitabile la denuncia per le trevigiane Sonia Zalveri, 37 anni, l’aspirante avvocata candidata nel 2014 alle Comunali del suo paese con gli indipendentisti di “Veneto sì”, e la mamma Giuseppina Scomparin, 62, entrambe di Zero Branco. Il reato ipotizzato è la violazione dell’articolo 1 della legge 475 del 1925 che punisce chi «in esami... per l’esercizio di una professione... presenta lavori che siano opera di altri». La sanzione prevista va da tre mesi a un anno di carcere. Il pubblico ministero padovano Giorgio Falcone ha subito aperto un’inchiesta. Già perché fin dalle 11, quando è iniziata la prova, c’era preoccupazione tra i commissari (legali e magistrati come l’ex procuratore di Belluno Francesco Saverio Pavone e l’ex procuratore generale Antonino Condorelli): il tecnico in sala regia aveva segnalato onde radio, rilevando un dialogo fra voci femminili. Cominciano i controlli che non escludono il padiglione limitrofo dove sono in attesa i familiari dei candidati. È lì che due finanzieri notano una signora con una ricetrasmittente: si dichiara parente di un candidato ma è restia a fornire le generalità. A fatica spuntano tre nominativi, che risultano tutti falsi. Di più: la donna rifiuta di farsi perquisire e minaccia querele. «Guardi che sta peggiorando la situazione» è l’avvertimento. Il pm Falcone, informato, autorizza la perquisizione. Si scopre che ha a disposizione un cellulare, un tablet e un pc. E tra le ultime mail c’è un indirizzo gmail che coincide con il nominativo di una candidata: è Sonia Zalveri corrispondente al numero 1180 (i candidati sono seduti con numerazione progressiva). Si torna nel padiglione 7 dove i cellulari sono inservibili a causa della schermatura. Ma nel posto assegnato a quel numero non c’è nessuno. Inizia la caccia. C’è il rischio di annullare la prova per tutti. Alle 13.30 Sonia Zalveri è scovata e invitata a uscire, ma la sua reazione è rabbiosa e aggressiva. Addosso, però, non ha nulla. È l’avvocato padovano Paola Porzio che torna alla postazione della candidata e scopre un plaid scozzese dal quale spunta un’antenna, è il walkie talkie gemello. Poi ci sono una borsa e una valigia, all’interno 4 piccoli registratori, un pc portatile con il mouse avvolto in una sciarpa, un commentario camuffato da codice (vietato). «Siete commissari pagati... cosa vi mettete a rompere le scatole» urla all’esterno la candidata. La Finanza sequestra, la madre è in lacrime. L’esame si conclude alle 18 senza altri intoppi. Oggi seconda prova.
Treviso. Ricetrasmittente durante la prova da avvocato: «L’esame? Al Sud fanno così...». Treviso. Con il walkie-talkie all’esame degli avvocati, parla la madre: «Era la quinta volta che provava», scrive Alessandro Bozzi Valenti il 13 dicembre 2017 su "La Tribuna di Treviso". Il giorno dopo essere state scoperte con walkie talkie, tablet e pc durante l'esame di Stato dell’Ordine degli avvocati – in un padiglione della Fiera di Padova, con 1.224 aspiranti legali – madre e figlia della famiglia Zalveri, di Zero Branco, provano a farsi forza reciprocamente. Martedì mattina, mentre la figlia 37enne Sonia era chiamata a risolvere i quesiti della prima prova scritta di diritto civile, mamma Giuseppina era infatti in attesa di eventuali tracce provenienti dal web da trasmettere poi alla figlia. Ma sono state scoperte nel giro di un paio d'ore dai commissari - messi in allarme da un rilevatore che aveva captato le onde radio dei walkie talkie delle donne - e dalla Guardia di Finanza, che ha poi provveduto alla denuncia per entrambe. Sonia Zalveri, che in passato aveva lavorato anche all'estero ed era stata candidata al consiglio comunale di Zero Branco con una lista venetista, non parla, «si sente come Fabrizio Corona», dice la madre, «presa di mira, perseguitata e sbeffeggiata». Mamma Giuseppina Scomparin, 62 anni, rompe invece il silenzio e dice la sua sulla vicenda. «Questo episodio è stato per noi come toccare il fondo, mia figlia era stufa di questo esame: era la quinta volta che lo provava e voleva passarlo a tutti i costi» spiega la madre, «l'idea è stata la sua e fin da subito ha detto "o la va o la spacca", sarebbe comunque stata l'ultima volta. Aveva letto in internet di un aspirante avvocato che al Sud aveva superato l'esame grazie ai walkie talkie e così mi ha chiesto di aiutarla. Io fino alla mattina ero insicura e titubante, avevo molta paura ma lei invece era decisa. Era convinta altrimenti di non passare quell'esame». Un esame diventato un vero e proprio incubo. «Studiava giorno e notte, era sempre sopra a libri e codici» prosegue nel racconto Giuseppina, «ormai si sentiva di peso per noi genitori e voleva essere autonoma. Ora dove andrà a trovare lavoro? Dove sono gli aiuti per i giovani? Senz'altro cambierà settore, come già le avevamo consigliato all'epoca noi genitori, ma quel che è certo è che non ci aspettavamo sarebbe successo tutto ciò. Mia figlia ora sta metabolizzando la cosa, ma era convinta che, nel caso fosse stata scoperta, l'avrebbero semplicemente espulsa dall'aula». Ma così non è stato, la legge parla chiaro ed il pm Giorgio Falcone di Padova ha dovuto aprire un'inchiesta. «Ora siamo sotto indagine», continua la donna, «ma ieri ci hanno trattato come dei banditi, con perquisizioni e quant'altro. Siamo gente normale, cos'abbiamo fatto? Quante cose peggiori ci sono? Al Sud quante ne succedono? Il mio walkie talkie era spento e fino alle 13.30, su internet, non c'era alcuna traccia relativa all'esame, nemmeno sul sito del ministero degli Interni. Sonia aveva con sè un computer, va bene, ma non l'ha usato. Certi personaggi della commissione l'hanno guardata ridendo, ma lei non è una persona da circo, è stata invece usata come capro espiatorio per gli altri e pure in malo modo, con molta cattiveria». Infine l'ammissione: «Sonia si è pentita, ma ormai quel che è fatto è fatto. Non si può tornare indietro».
Esame di avvocato: lettera di un praticante al Ministro della Giustizia. Lettera del 20/06/2017. Pubblicata il 28/07/2017. Pubblichiamo la lettera che un giovane professionista ha inviato al Ministro della Giustizia per esprimere "il disagio e il senso di inadeguatezza" che tanti praticanti avvocati sono costretti a subire in relazione all’esame di abilitazione. (Altalex, 28 luglio 2017).
"Lettera di un praticante al Ministro della Giustizia
Alla c.a. Dott. Andrea Orlando
Ministro della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma
raccomandata a/r
Milano, lì 20 giugno 2017
Egregio Sig. Ministro, con la presente lettera intendo concretizzare un impulso che tante volte ho avvertito, ma per pigrizia o senso di impotenza non ho mai deciso di esternare: la voglia di provare a cambiare qualcosa. Tanti sarebbero gli argomenti da affrontare per il benessere del nostro Paese, ma, non reputandomi certamente all’altezza di una tale indagine, vorrei oggi limitarmi a portare alla Sua attenzione un tema tanto sofferto dai giovani che, come me, sognano un giorno di esercitare la professione di avvocato. Questo tema, di cui sono certo che tanto avrà sentito parlare, è quello dell’esame di abilitazione alla professione forense, in particolare l’aspetto delle prove scritte. Non ritenendo di dovermi soffermare sulle modalità concrete di svolgimento di tali prove, che saranno a Lei certamente familiari, vorrei cogliere l’occasione per provare a trasmettere il senso di disagio e impotenza che tanti giovani come me, spesso più di una volta, sono costretti a sperimentare a causa di un intero sistema che, mi si consenta, è terribilmente fallato. In primo luogo, la struttura a risposta “libera” dell’esame comporta un tasso di aleatorietà e discrezionalità nella correzione che mal si conciliano con l’esigenza di valutare in modo neutrale e asettico la preparazione di un candidato: oltre alle preferenze linguistiche e/o semantiche di ciascun candidato, che nei limiti della correttezza non dovrebbero formare oggetto di valutazione, nell’esame entrano in campo una serie di micidiali variabili tra cui l’ordine grafico, la calligrafia, la preferenza per una maggiore o minore sintesi ecc. Tutti questi elementi non dovrebbero rientrare nella valutazione di idoneità ad esercitare la professione, dal momento che esistono migliaia di brillanti avvocati che godono di caratteristiche molto diverse tra loro, ma non per questo meno validi. Secondariamente, reputo inaccettabili i tempi delle procedure le quali, poiché la bocciatura, come spiegato anche oltre, è un evento tutt’altro che imprevedibile, rendono la vita del giovane praticante un monumento all’incertezza e alla precarietà. In un momento storico in cui le prospettive di lavoro per i giovani sono così tragiche, non dovrebbe mettersi di traverso anche il sistema ideato per accedere al mondo stesso del lavoro. Ancora, e qui certamente arriviamo all’aspetto più grave, è purtroppo notorio che da diversi anni gli esiti degli esami siano governati in buona parte dal gioco del caso. In virtù dell’esorbitante numero di candidati che ogni anno affrontano l’esame, le commissioni esaminatrici hanno ormai adottato un approccio da “grossisti” nella correzione, tale per cui vengono dedicati pochissimi minuti alla correzione di ciascun compito, con conseguenze altamente distorsive come di seguito sottolineato. In generale, non viene premiata la capacità di affrontare un tema giuridico con cognizione di causa, capacità e competenza pratica e tecnica (come d’altronde sarebbe teoricamente previsto dai criteri ministeriali di correzione), ma spesso viene premiata la capacità di riassumere un problema nei termini più semplicistici possibili, meglio se in forma estremamente sintetica e in assenza di qualsivoglia cancellatura o imprecisione grafica. Compiti elaborati e meglio approfonditi, spesso, trovano sanzione per aver “osato” troppo. Questo vale in generale, ma spesso si assiste a un vero e proprio lancio di dadi, dal momento che si è consolidata la prassi, nella maggior parte delle commissioni, di non giustificare con alcuna motivazione o osservazione scritta i voti assegnati, mettendo il candidato nell’impossibilità di comprendere i propri errori (se eventualmente presenti), e di fatto legittimando l’arbitrio più totale di chi corregge. Nel mio caso, ad esempio, nonostante possa vantare una carriera accademica di successo, provata dai risultati ottenuti in passato, nessuno dei miei compiti è stato reputato sufficiente, con l’attribuzione di 15/50 all’elaborato di diritto penale, senza che nessun genere di correzione grafica fosse apposta agli elaborati o trascritta nel verbale di correzione. Ritengo che la motivazione di un provvedimento stia alla base di qualunque attività a stampo pubblicistico in un sistema democratico come il nostro, soprattutto alla luce del fatto che un giovane candidato deve essere messo nelle condizioni di comprendere e correggere i propri errori (sempre se presenti, dato che, ahimè, non è scontato che lo siano). Infine, è da sanzionare anche la tendenza pressoché univoca della giurisprudenza di rigettare i ricorsi contro le mancate ammissioni, legittimando l’assenza di correzioni in forma esaustiva e motivata e di fatto operando un’inaccettabile disparità di trattamento tra questo tipo di atti e qualsiasi altro atto di natura pubblicistica. Per concludere, due sono le frustrazioni più grandi che un giovane professionista come me deve affrontare a causa di tale sistema: in primo luogo la consapevolezza che, a prescindere dalla preparazione individuale, è pressoché impossibile confidare in una correzione oggettiva che rispecchi tale preparazione, con la conseguente sensazione di essere affidati al caso; in secondo luogo, l’attesa estenuante di anno in anno per la ripetizione dell’esame nel caso di bocciatura, che comporta enormi rallentamenti e pregiudizi lavorativi in una professione che già di per sé prevede un cammino lunghissimo e incerto. Nella speranza di essere riuscito a trasmetterLe la nostra sensazione di disagio e senso di perdizione, mi auguro che la presente lettera possa essere un elemento di riflessione per una riforma dell’esame in questione, perlomeno nella definizione di una serie di obblighi motivazionali in capo a chi corregge.
Distinti saluti. Un giovane professionista preoccupato".
Si Lamentano i candidati avvocati, ma non è diverso dai candidati magistrati…
Un concorso truccato per aspiranti magistrati. Un avvocato svela la “truffa” subita nel 1992, scrive il 28 settembre 2017 "Il Corriere del Giorno". Il Consiglio Superiore della Magistratura costretto ad ammettere: il suo scritto non era mai stato esaminato. Conseguenze. Nessuna! La vera “casta” porta la toga…Era il 23 maggio 1992 e all’Hotel Ergife sulla via Aurelia a Roma è il giorno dell’abbinamento delle buste del concorso in magistratura per uditore giudiziario: mercoledì 20, diritto penale; giovedì 21, diritto amministrativo; venerdì 22, diritto privato con riferimento al diritto romano. C’era anche Francesca Morvillo la compianta moglie del giudice Falcone, la quale alle 16 salutò tutti andando via. Doveva prendere quel maledetto aereo che la portò a Palermo dove venne uccisa insieme a suo marito, Giovanni Falcone. È il primo colpo di scena del concorso durante le stragi di mafia. Un concorso così particolare da essere finito in un libro scritto dal professore Cosimo Lorè e pubblicato da Giuffrè Editore. Scoprire il dietro le quinte di quel concorso, svelato 25 anni dopo, è stato possibile alla tenacia un avvocato di Asti, Pierpaolo Berardi all’epoca dei fatti un giovane legale candidato a quel concorso, il quale racconta che allorquando lesse il titolo del tema di diritto penale era più che soddisfatto: proprio quel caso da sviluppare sulla responsabilità penale nel trattamento medico, oggetto del concorso, lui lo aveva appena affrontato in Tribunale. La successiva prova di diritto amministrativo andò anche lei bene; quella di diritto privato e romano era stata oggetto di un seminario che aveva seguito poco prima del concorso. Ma passato un anno dopo quel concorso, allorquando vennero