foto antonio  1.jpgDenuncio al mondo ed ai posteri con i miei libri tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non essere tacciato di mitomania, calunnia o pazzia le accuse le provo con inchieste testuali tematiche e territoriali. Per chi non ha voglia di leggere ci sono i filmati tematici sul 1° canale, sul 2° canale, sul 3° canale Youtube. Non sono propalazioni o convinzioni personali. Le fonti autorevoli sono indicate.

Promuovo in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e censurato. Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per quello che scrivo i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la fonte. Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare per potermi mantenere. Non vivo solo di aria: Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.

 

Dr Antonio Giangrande  

 

VADEMECUM PER LE VITTIME

 

LO SPORTELLO TELEMATICO ANONIMO

LA VITTIMA NON HA BISOGNO DI VISIBILITA'

LA VITTIMA HA BISOGNO DI AIUTO

 

Quando si tratta di prendere le difese di qualcuno bisogna tener conto di alcune cose.

Colui che si rivolge all’avvocato o ad una associazione, spesso, è disperato e costoro sono l’ultima ancora di salvezza. E’ vile e codardo. Fa iniziare le guerre e poi si defila o tradisce. Da loro, pur non avendo alcun potere o finanziamento pubblico PRETENDE la soluzione gratuita dei suoi problemi: se ci riescono non gli dirà grazie e se non ci riescono se lo troveranno nemico astioso. COSTUI NON MERITA ALCUN AIUTO.

Colui che si rivolge all’avvocato o ad una associazione o ad una istituzione, spesso, quando si scontrerà contro i poteri forti e mafiosi, non troverà alcuna porta aperta. Indifferenza da parte delle associazioni e delle istituzioni e tradimento da parte dei suoi legali, pur non essendo mitomane o pazzo. COSTUI MERITA TUTTO L'AIUTO POSSIBILE.

Per lui vale il detto: Dagli amici mi guardi Iddio, ché dai nemici mi guardo io.

Guardati dalle associazioni note e finanziate dallo Stato: sono politiche (e per questo finanziate e pubblicizzate) e si guarderanno bene dal toccare la politica, la finanza e la magistratura.

Guardati dalla politica: in Parlamento dovrebbero conoscere i problemi e con le apposite ispezioni ed inchieste parlamentari possono denunciare e risolvere le problematiche dei singoli e della comunità. Non lo fanno, nè rispondono alle tue istanze. Sono autoreferenziali e tutelano se stessi. Per loro vale il detto: cane non mangia cane. Pretendono rispetto e non lo meritano.

Guardati dalle istituzioni: sono burocrazia inefficiente e retrograda allo stato puro, autoreferenziali e tutelano se stessi. Per loro vale il detto: cane non mangia cane. Pretendono rispetto e non lo meritano.

15 cose che devi sapere se conferisci mandato a un avvocato.

1. Il mandato: scritto o orale

Puoi conferire al tuo avvocato un mandato scritto oppure orale. Ricordati però che se devi iniziare una causa devi rilasciare una procura scritta. Accertati che tu sia stato informato sul diritto ad accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Spesso si tace. Chiedili se è disposto a denunciare l'istituzione o il collega che delinque. Spesso non lo fanno.

2. L’avvocato ti deve fornire l’informativa sulla privacy

L’avvocato ti deve fornire una informativa sulla privacy, evidenziando chi si occuperà dei tuoi dati all’interno dello studio e come saranno trattati. Non c’è bisogno che l’informativa sia scritta. Se conferisci l’incarico per lo svolgimento di determinate materie, l’avvocato deve anche acquisire il consenso ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio.

3. Le tariffe minime non esistono più

Ormai non esistono più tariffari. L’avvocato è libero di farti il prezzo che vuole, anche al ribasso rispetto ad altri colleghi. Attenzione: non esiste un avvocato che lavora gratis, nè può farlo per deontologia e fisco.

4. Le spese le anticipi tu

Le spese del giudizio – ossia le tasse più l’acconto all’avvocato – le anticipa chi inizia il giudizio. Alla fine della causa, in caso di vittoria, il giudice dovrebbe (ma non è un automatismo) condannare la parte soccombente a rifondere alla controparte gli oneri del giudizio, che così gli vengono rimborsati. Attenzione: con il gratuito patrocinio a spese dello Stato, nulla è dovuto all'avvocato. Ricordati di farti rilasciare la fattura.

5. Mediazione obbligatoria prima di iniziare la causa

Prima di iniziare una causa devi andare in un organismo di mediazione per tentare una conciliazione con la controparte, se la materia è tra quelle previste per la mediazione. È necessaria la presenza dell’avvocato se vuoi proseguire la causa in tribunale in caso di mancato accordo. La mediazione è obbligatoria solo per determinate materie e l’avvocato deve fornirti le informazioni necessarie per l’accesso alla procedura di mediazione.

6. Obbligo di preventivo

L’avvocato ha l’obbligo di farti un preventivo, specificando quali importi dovranno essere pagati a titolo di spese e quali è presumibile che spenderai nel corso del giudizio (quest’ultimo è un conteggio che viene fatto solo in linea di massima). Attenzione: per l'avvocato non vi è obbligo di risultato. Molti fattori incidono sull'esito della causa pur avendo ragione (corruzione, impreparazione, pregiudizi, inimicizia, ecc.).

7. Se l’avvocato perde la causa, le spese alla controparte le paghi tu

La contropartita del precedente punto n. 4, è che se perdi la causa potresti essere costretto, dal giudice, a pagare anche le spese che la controparte ha sostenuto per pagare il proprio avvocato. Tieni conto di questo prima di iniziare una causa: calcola pro e contro e se l'impresa vale la spesa.

8. Le somme riscosse in caso di vittoria

Se l’avvocato vince la causa, è obbligato a mettere immediatamente a tua disposizione le somme riscosse, pena l’illecito disciplinare e il reato penale. L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso del cliente, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.

9. Restituzione del fascicolo al cliente

L’avvocato non può subordinare la restituzione del fascicolo al pagamento della propria parcella, neanche qualora il cliente sia da più tempo moroso nell’adempimento dei propri impegni contrattuali.

10. Revoca del mandato all’avvocato

Puoi sempre revocare l’incarico all’avvocato, anche nel corso della causa. Per farlo è sufficiente una lettera scritta e inviata con raccomandata a.r. L’avvocato ti deve rispondere indicandoti lo stato della causa, gli estremi e con la messa a disposizione del fascicolo in suo possesso, in modo che tu possa conferire il mandato a un altro avvocato.

11. Opportunità di revocare l’incarico

Attenzione: se revochi l’incarico all’avvocato dopo la fase istruttoria (cioè dopo che sono stati sentiti i testimoni ed espletate tutte le residue prove), potrebbe essere totalmente inutile nominare un nuovo difensore. Infatti l’attività processuale resta ormai fotografata da quello che è già stato fatto in processo. Per una serie di preclusioni processuali, il nuovo difensore ben poco potrà fare per correggere eventuali errori del precedente legale. A questo punto potrebbe essere più opportuno non pagare un secondo onorario ed evitare la revoca del mandato.

12. L’avvocato può rinunciare al mandato in corso di causa

L’avvocato è libero di rinunciare al proprio incarico, ma deve dare un congruo preavviso. Tuttavia, non potrà esimersi dal presentarsi in udienza e continuare a difendere il cliente finché non viene materialmente sostituito da un altro difensore.

13. Responsabilità dell’avvocato

Per gli illeciti posti dall’avvocato non sempre è necessario fargli causa. In determinati casi, quando essi si sostanziano in condotte contrarie alla deontologia forense, potrebbe essere sufficiente segnalare il comportamento scorretto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che poi provvederà ad irrogare la sanzione. Tuttavia ciò non ti consentirà di ottenere il risarcimento del danno, per il quale è comunque necessario un giudizio. Il danno può conseguire per semplice colpa. Gli avvocati hanno la polizza obbligatoria di responsabilità civile. Ergo: nessun problema a procedere contro l'avvocato che ha sbagliato e che si considera amico, tanto paga l'assicurazione.

14. La notifica della sentenza

Se hai perso la causa, è verosimile che la controparte ti notificherà la sentenza e ciò per darti la possibilità di adempiere al dispositivo contenuto nel provvedimento del giudice. Se, invece, intendi fare appello, il termine per impugnare è di 30 giorni dalla notifica della sentenza all’avvocato (e non a te) o – se non è stata effettuata la notifica – entro 6 mesi dal deposito della sentenza.

15. L’imposta di registro

Una volta emessa la sentenza, le parti sono tenute, in solido, al pagamento dell’imposta di registro. Tuttavia, se c’è stata la condanna alle spese, la parte vincitrice potrà esigere da quella soccombente l’integrale pagamento anche di tale imposta. In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate invia la lettera con la richiesta di pagamento ad entrambe le parti, che – come detto – per legge sono tenute in solido al pagamento.

 

VADEMECUM PER LE VITTIME

ESTORSIONE- USURA

RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI OPERAZIONI DI POLIZIA

ERRORI GIUDIZIARI - INGIUSTA DETENZIONE - LUNGO PROCESSO

POTERI FORTI

ABUSI ED OMISSIONI DEI MAGISTRATI

Io sono franco, chiaro e diretto. Ogni categoria professionale ha un organismo di tutela: CSM per i magistrati; CNF ed ordini locali per gli avvocati; OdG ed ordini locali per i giornalisti; ecc. Per gli imprenditori l'organismo di tutela e rappresentanza è la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato. Questi organismi hanno risorse e potere (almeno di essere ascoltati). La CCIAA dovrebbe attivarsi presso le Prefetture o in altri luoghi istituzionali per ovviare alle disfunzioni della lotta contro l'usura (specie bancaria), il racket delle estorsioni (specialmente quelle deruplicate come concussione o corruzione) e comunque contro ogni forma di abuso od omissione dei poteri forti. Le CCIAA nulla fanno se non chiedere i contributi. Come nulla fanno le associazioni che godono di ampio sostegno istituzionale e visibilità mediatica, come tacciono gli organi di stampa. Questi organismi istituzionali foraggiati dalla politica e dalle banche sono inadempienti ed omertose, quindi tocca alla mia ONLUS farsi carico di assistere le vittime senza essere di sinistra e senza dover per forza santificare i magistrati. Questo comporta non aver alcun sostegno istituzionale e subire le ritorsioni dei poteri forti. Nonostante non vi sia alcuna collaborazione con chi ha interessi similari, per l'altrui spirito di protagonismo, in questa sede si dà, comunque, assistenza telematica a chi pensa di seguire i consigli di chi è fuori dai giochi di potere.

Dr Antonio Giangrande

Questo vademecum telematico affinchè noi possiamo aiutare tutti in tutta Italia, perchè, spesso in loco, avvocati ed associazioni non vogliono o non possono mettersi contro la mafia o i poteri forti. Le associazioni antiracket ed antiusura hanno solo il potere di informare, e quando ne hanno competenza giuridica, assistere le vittime della mafia, anche contro i disservizi della giustizia. Le associazioni non assicurano il buon esito del procedimento attivato, proprio perché non hanno alcun potere. Noi pensiamo che le vittime di mafia ed usura non abbiano bisogno di visibilità, per questo rifiutiamo l’ostentazione pubblica degli sportelli antiracket, mirata solo a fini politici. Questo è un vademecum per le vittime di tutta Italia, da cui estrapolare anonimamente le informazioni occorrenti. La seguente denuncia va completata e presentata dalla vittima presso un ufficio di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani), con il diritto di ricevere ricevuta. Questo a tutela di eventuale insabbiamento o ritardo.

Con il Vademecum l'assistenza è anonima.

SI PUO' USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA DIRETTA

DENUNCIA - QUERELA PENALE - INFORMATIVA DI REATO

(artt. 330, 333,336 c.p.p.)

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Da parte di

Nome e cognome,                                                                                       denunciante,

nato a…. e residente in …. alla via… n.. tel…..cell…

Contro

Nome e cognome,                                                                                         denunciato,

nato a…. e residente in …. alla via… n.. tel…..cell…

Perché

Narrazione fatti (succinta, perché non c’è propensione giudiziaria a leggere testi lunghi)…

CHIEDE ALLA S.V.

La certa condanna per violazione degli articoli di legge che si riterrà di applicare, per reati consumati, continuati, tentati, da soli o in concorso con terzi, o di altre norme penali, con le aggravanti di rito, e attivazione d’ufficio presso gli organi competenti per la violazione di norme amministrative.

DETTO QUESTO,

il denunciante con tale atto presenta denuncia e denuncia-querela penale ed esposto amministrativo contro i soggetti identificati, da soli, o in correità con persone non conosciute, per gli atti e i fatti e per i reati applicabili, scaturenti da una doverosa indagine, con istanza di punizione, con riserva di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale. Inoltre si chiede, come persona offesa dal reato, che gli venga comunicato ogni atto di cui ha diritto di essere avvisato e in particolare modo quanto previsto dagli artt. 406 comma 3 c.p.p. (proroga del termine delle indagini preliminari) e 408 comma 2 c.p.p. (richiesta di archiviazione). Si oppone formale opposizione, ex art.459 c.p.p., alla richiesta dell’emissione del decreto penale di condanna.

Ai fini probatori si allega:

firma


In caso di insabbiamento della denuncia - mancata richiesta di archiviazione dopo scadenza dei termini per le indagini preliminari; richiesta di archiviazione con motivazioni infondate od illogiche e comunque contraddittorie con le prove ed impedimento all'opposizione per mancanza di oggetto delle investigazioni suppletive o mancanza di elementi nuovi di prova.-  In questo caso, se non vi siano le basi che possano far scaturire il reato di calunnia è auspicabile, anzi doveroso per fini di giustizia, rivolgersi al magistrato sovrapposto al Pm ed al Gip che lo asseconda: il procuratore generale della Corte d'Appello.   

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI..

RICHIESTA DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI

PER MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

( art. 412 c.p.p. )

DENUNCIA - QUERELA PENALE - INFORMATIVA DI REATO

(artt. 330, 333,336 c.p.p.)

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Da parte di

Nome e cognome,                                                                                       denunciante,

nato a…. e residente in …. alla via… n.. tel…..cell…

Contro

Nome e cognome,                                                                                         denunciato,

nato a…. e residente in …. alla via… n.. tel…..cell…

Perché

Narrazione fatti (succinta, perché non c’è propensione giudiziaria a leggere testi lunghi)…

Nonostante la fondatezza della notizia di reato dimostrata in atti da fatti e circostanze provati, il Pm ha omesso l'azione penale perchè - non ha iscritto la notizia di reato dell'apposito registro generale / non ha svolto alcuna indagine / non ha adottato alcun doveroso atto alla scadenza dei termini delle indagini preliminari / ha chiesto l'archiviazione in data..., ottenendola dal GIP in data... non svolgendo alcuna indagine e comunque con motivazioni infondate, od illogiche e comunque contraddittorie con le prove, con conseguente impedimento all'opposizione per mancanza di oggetto delle investigazioni suppletive o mancanza di elementi nuovi di prova.

CHIEDE ALLA S.V.

L'avocazione delle indagini per fini di giustizia e la certa condanna del responsabile per violazione degli articoli di legge che si riterrà di applicare, per reati consumati, continuati, tentati, da soli o in concorso con terzi, o di altre norme penali, con le aggravanti di rito, e attivazione d’ufficio presso gli organi competenti per la violazione di norme amministrative.

DETTO QUESTO,

il denunciante con tale atto presenta denuncia e denuncia-querela penale ed esposto amministrativo contro i soggetti identificati, da soli, o in correità con persone non conosciute, per gli atti e i fatti e per i reati applicabili, scaturenti da una doverosa indagine, con istanza di punizione, con riserva di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale. Inoltre si chiede, come persona offesa dal reato, che gli venga comunicato ogni atto di cui ha diritto di essere avvisato e in particolare modo quanto previsto dagli artt. 406 comma 3 c.p.p. (proroga del termine delle indagini preliminari) e 408 comma 2 c.p.p. (richiesta di archiviazione). Si oppone formale opposizione, ex art.459 c.p.p., alla richiesta dell’emissione del decreto penale di condanna.

Ai fini probatori si allega:

firma


Fallito anche questo tentativo, si provi a presentare un esposto al Ministero della Giustizia per promuovere un'ispezione ministeriale ed al CSM per promuovere un'azione disciplinare, allegando la denuncia e la richiesta di rimessione e le prove a supporto. In mancanza di effetti presentare ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani. Non vi è garanzia di successo in tutto questo, ma almeno vi è soddisfazione nell'aver fatto tutto quanto è umanamente possibile per ovviare ad una palese ingiustizia.



ESTORSIONE- USURA

IL FONDO DI SOLIDARIETA'

Il sostegno economico dello Stato

Lo Stato sostiene e incoraggia l'attività delle associazioni antiracket. Aggiungendo all'azione di tutela della sicurezza personale svolta dall'associazionismo antiracket, una garanzia fondamentale per chi decida di opporsi al racket: sicurezza economica. A tal fine il Parlamento ha adottato, nell'arco dell'ultimo decennio, una serie di norme basate sul principio di risarcire tutti coloro che abbiano subito danni a causa di attività estorsive, per aver deciso di collaborare con le istituzioni per combattere il racket o di smettere di pagare il "pizzo". Primo strumento per l'attuazione di tale principio, l'istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime del racket (poi unificato con quello per le vittime dell'usura), grazie al quale chi ha subito, per essersi opposto agli estorsori, danni alla persona o alla propria impresa può ricevere, a titolo di risarcimento, un'elargizione che gli consenta di riprendere l'attività. Il Parlamento ha quindi approvato la legge 23 febbraio 1999, n. 44  "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", ampliando così la tipologia delle vittime del racket e dei danni risarcibili, e assicurando tempi rapidi nell'erogazione dei contributi. Le vittime che possono presentare domanda per ottenere i benefici di legge (elargizioni e mutui).

Estorsione
1) Soggetti danneggiati da attività estorsiva esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ovvero, con il consenso dell’interessato, il Consiglio nazionale del relativo ordine  professionale o una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Cnel, le organizzazioni antiracket e antiusura, iscritte nell’apposito albo tenuto dal Prefetto, aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsiva
2) appartenenti ad associazioni di solidarietà
3) altri soggetti (terzi danneggiati)
4) superstiti

Usura
L’esercente un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica (anche se dichiarato fallito ex Legge 3/2012), ovvero una libera arte o professione, che risulti persona offesa del reato di usura in un procedimento penale.

Nota:
Rientrano, nella previsione normativa, secondo l’interpretazione del Comitato e l’evoluzione della giurisprudenza, i casi, purché documentati: dell’imprenditore fallito, a condizione che il giudice delegato al fallimento dichiari che nulla osti all’esercizio di una nuova attività economica; dell’imprenditore di fatto e del collaboratore nell’impresa familiare, con eventuale cointestazione.

Quando le vittime possono presentare la domanda 

Estorsione
Entro 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza che, dalle indagini preliminari, è emerso come l’evento lesivo consegua a delitto commesso per finalità estorsive (articolo 7, comma 1, D.p.r 455/99). Per i danni conseguenti a intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia (articolo 13, comma 4 della legge 44/99).

Usura

Entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini (articolo 7, comma 2 del D.p.r. 455/99).

Nota:
Si tratta di due ipotesi alternative, entrambe utili a rendere tempestiva la domanda: in altre parole, se risultano decorsi 120 o 180 giorni dalla denuncia – a seconda che si tratti di elargizione o di mutuo – la domanda dovrà ugualmente ritenersi tempestiva, qualora sia stata presentata entro 120 o 180 giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza che dalle indagini è emerso come l’evento lesivo consegua a un delitto commesso per finalità estorsive (per la domanda di elargizione), o dalla data in cui l’interessato ha conoscenza dell’inizio delle indagini (per la domanda di mutuo). Fra i due termini, cioè, vale quello utile per la tempestività della domanda. Se la richiesta risulta intempestiva in relazione alla data di presentazione della denuncia, dovrà aversi riguardo, per calcolare i termini, alla seconda ipotesi normativamente prevista.

Come accedere al Fondo di Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge 512/99)

Cosa fare

Presentazione e contenuto della domanda di accesso al fondo di rotazione - art. 8 D.P.R. n. 284/2001.

La domanda di accesso al Fondo, presentata in carta semplice deve essere inoltrata al Prefetto della provincia di residenza del richiedente, o al Prefetto della provincia in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza a favore dell’interessato.
Un fac-simile della domanda è disponibile presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e sul sito internet del Ministero dell’Interno
www.interno.it

Chi può fare la richiesta

 - gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, limitatamente al rimborso delle spese processuali;

- coloro che dichiarino ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 284/2001:

a) di essersi costituito parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (nel caso di condanna al pagamento di una provvisionale);
b) di essere vittima di uno dei reati di cui all’art.4, comma 1, della legge. Tale dichiarazione va riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata  dagli eredi;
c) che, alla data di presentazione della domanda, non è stata pronunciata nei loro confronti sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e che per gli stessi reati non vi siano a carico procedimenti penali in corso;
d) che, alla data di presentazione della domanda non è stata applicata nei loro confronti in via definitiva una misura di prevenzione e non vi sono procedimenti in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31maggio1965, n.575, e successive modificazioni;
e) che, alla data di presentazione della domanda, non sono state già ricevute somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione difesa in giudizio da parte del condannato al risarcimento del danno;
f) le complete generalità della vittima in caso di domanda presentata dagli eredi.
Alla domanda deve essere allegata copia autentica dell’estratto della sentenza di condanna emessa a favore del richiedente.

Termine di presentazione della domanda - art. 5 comma 5 della legge 512/1999.

Nessun termine è previsto per le sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della legge n.512/99 (25 gennaio 2000), mentre per le sentenze emesse prima dell’entrata in vigore della legge n.512/1999, il termine è scaduto il 25 gennaio 2001.

VITTIME DELL'ESTORSIONE

Per combattere efficacemente il fenomeno dell’estorsione è previsto un fondo di solidarietà.

Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.
L’elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste estorsive:
• allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione
• in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale

Chi può fare la richiesta

Colui che ha assunto la veste di parte offesa, per il tramite del Prefetto della Provincia, ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l’evento lesivo.
• Soggetto esercente un’attività economica e/o professionale
• appartenenti ad associazioni di solidarietà
• l'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati nei punti precedenti, che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali
• se, in conseguenza dei delitti previsti dai precedenti punti, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:  a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona
Fermo restando l'ordine indicato dal punto precedente, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.

Requisiti per l’elargizione del fondo

• La domanda deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive
•  in caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia
• i termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell’evento lesivo o delle richieste estorsive

Condizioni per la concessione del fondo

La concessione del fondo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

1.          L’elargizione è concessa a condizione che l’istante:
• non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
• non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell’art. 12 del c.p.p.
• non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né  destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
• abbia riferito all’Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza

2.          l’elargizione è, altresì, concessa a condizione che l’istante non sia condannato per un delitto    al quale consegua l’inabilità all’esercizio dell’attività economica e/o professionale

3.          l’elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990

Tipologia del danno:

• Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali. Nel caso in cui l’istante abbia aderito alle richieste estorsive, viene ristorato il danno successivo alla denuncia ed a quello relativo a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia
• gli appartenenti ad associazioni di solidarietà  beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o immobili ovvero lesioni personali. Se esercenti attività economica anche il danno da mancato guadagno
• i soggetti non previsti dai due casi sopracitati beneficiano del ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o immobili
• per i seguenti soggetti superstiti (coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati prima, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona) vengono applicate le stesse previsioni di cui ai precedenti punti.
L’elargizione è corrisposta in misura dell’intero ammontare del danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70.

Cosa fare

• La domanda è presentata al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l’evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. La data di presentazione della domanda è immediatamente comunicata all’Ufficio VIII – Rapporti con il Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura –, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico
• l’istante può chiedere l’intero importo e/o provvisionale fino alla misura massima del 70%


Documentazione richiesta:

L’istanza deve contenere:
• le generalità dell’istante
• il tipo di beneficio richiesto
• la data di presentazione della denuncia
• la determinazione del danno
• la destinazione della somma richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista dall’art. 9 del D.P.R. 455/99

Revoca dell’elargizione:

La concessione dell’elargizione è revocata:
a) se l’interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte
b) se si accerta l’insussistenza dei presupposti dell’elargizione medesima
c) se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al   decreto di concessione
d) ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti a) e c) 

Riferimenti normativi

• Legge 23 febbraio 1999 n. 44 “ Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”
• D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455

VITTIME DELL'USURA

Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà.

Il Fondo di prevenzione, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall’altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc…) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l’occasione di reinserirsi nell’economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui  importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.

Chi può fare la richiesta:

la persona offesa per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l’evento lesivo.

Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi:

• esercitare attività imprenditoriale (anche se dichiarato fallito ex Legge 3/2012), commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione; 
• essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale; 
• assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale; 
• non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura.

Concessione mutuo:

la concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. In caso di documentata urgenza, previo parere favorevole del P.M., può essere concessa un'anticipazione non superiore al 50% dell'importo erogabile di mutuo. L'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero dall'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato se il procedimento penale è ancora in corso. Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi:
• se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
• se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
• se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

Cosa fare:

la domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, per il tramite della Prefettura-U.T.G. della Provincia ove è avvenuto il reato, nel termine di 180 giorni dalla data della denuncia dell’usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini.
Deve essere corredata da un piano di investimento per il reinserimento dell’usurato nell’economia legale e di un piano di restituzione dell’importo del mutuo.
Le domande devono essere presentate o inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
In caso di documentata necessità, può essere concessa alla vittima dell’usura un’ anticipazione, fino al 50% dell’importo erogabile del mutuo, prima della definizione del procedimento penale e previo parere favorevole del Pubblico Ministero. L'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero dall'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato se il procedimento penale è ancora in corso.
A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione - fino a un massimo di 300 giorni - dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

Documentazione richiesta:

La domanda , firmata dalla vittima, deve contenere:
• la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;
• l'indicazione della data di denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini;
• la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative previste dalla legge;
• l'indicazione dell'ammontare del danno subìto per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dal prestito usurario;
• l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa;
• l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale con specificazione dei motivi d'urgenza da dimostrare con apposita documentazione.
 (scarica la modulistica)

NOTA
Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi:
• se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
• se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
• se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

sospensione dei procedimenti esecutivi. Il quarto coma dell'art. 20 della legge 44/99 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) prevede la sospensione per la durata di trecento giorni delle esecuzioni di provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari (ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate).
Il Giudice dell'esecuzione può disporre tale sospensione a seguito del parere favorevole del Prefetto competente per territorio e sentito il presidente del Tribunale.
Intervenendo sul problema relativo alla decorrenza della sospensione la Corte di Cassazione con Sentenza 1496 del 24 gennaio 2007 ha chiarito che detta sospensione produce i suoi effetti ove accordata dal momento della presentazione dell’istanza al giudice dell’esecuzione e non dalla presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Nella motivazione i giudici della Corte spiegano che l'art. 20 comma 7 prevede che la sospensione ha effetto "a seguito del parere favorevole del Prefetto" e non "a decorrere dal medesimo".

Ora sono le Procure della Repubblica presso il Tribunale a sospendere le esecuzioni. Le sospensioni dei termini sono rilasciate in Italia dalle Procure della Repubblica ai sensi delle modifiche apportate dalla L. 3/2012 all’art. 20 della 44/99 che ha trasferito ai Procuratori le competenze che prima erano dei Prefetti.

LA SOSPENSIONE E’ UN ATTO SOGGETTO A FACOLTA’ DEL GIUDICE E RISENTE DEI TEMPI BIBLICI DI RITO.

Riferimenti normativi:

• Legge 7 marzo 1996, n. 108, pubblicata sulla G.U. n. 58 del 9 marzo 1996
• D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455


RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO OPERAZIONI DI POLIZIA

Erogazione del servizio:
La Prefettura  - Ufficio Territoriale del Governo istruisce le pratiche relative alle istanze di risarcimento dei danni arrecati ai privati nel corso di operazioni di polizia.

Documentazione necessaria:
L'istanza in carta semplice indirizzata al prefetto va inoltrata all'organo di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) che ha arrecato il danno, secondo l'unito modello allegando:
   · fattura in originale delle spese sostenute;
   · fotocopia del tesserino di codice fiscale;
   · dichiarazione sulle modalità di pagamento prescelte.
Costo del servizio: nessuna contribuzione è dovuta.

Normativa di riferimento:
D.P.R. 18.4.1994 n.388.


RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO

L'errore giudiziario consiste nella scoperta, mediante l'impugnazione straordinaria della revisione (cfr. artt. 629 ss c.p.p.), dell'ingiustizia sostanziale di una sentenza irrevocabile di condanna. E' importante ricordare che è la stessa Costituzione a richiedere che il legislatore determini le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari (cfr. art. 24, comma 4, Cost.). I presupposti necessari alla riparazione dell'errore giudiziario sono sia positivi, sia negativi (art. 643 c.p.p.).

Il presupposto positivo è il proscioglimento in sede di revisione; i casi di revisione del processo sono essenzialmente il contrasto tra giudicati penali, il contrasto tra giudicato penale e civile o amministrativo, la scoperta di nuove prove (cfr. art.630 c.p.p.).

I presupposti negativi sono i seguenti: innanzitutto chi è stato prosciolto in sede di revisione non deve aver dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario; in secondo luogo, il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso.

La quantificazione del danno esistenziale da errore giudiziario è legato fondamentalmente ad un duplice ordine di fattori: anzitutto alla genericità dell’espressione utilizzata dal legislatore nella indicazione dei parametri di riferimento per la commisurazione dell’entità della riparazione e, in secondo luogo, alla considerazione che, in realtà, stando anche al dato letterale, non si può parlare tecnicamente di risarcimento del danno da errore giudiziario, ma di indennità o indennizzo. E’ in quest’ottica che si pone la ricorrente massima giurisprudenziale in base alla quale "la riparazione dell’errore giudiziario, come quella per l’ingiusta detenzione, non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato". La ricostruzione in questi termini della riparazione per l’errore giudiziario (avente, dunque, natura indennitaria e non risarcitoria) risponde alla precisa finalità di evitare che il danneggiato debba fornire la prova sia dell’esistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) delle persone fisiche che hanno agito, sia la prova dell’entità dei danni subiti.

RIPARAZIONE E RISARCIMENTO PER INGIUSTA DETENZIONE

All'imputato è riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente (artt. 314 e 315 c.p.p.). Questo diritto è stato introdotto con il codice di procedura penale del 1988 ed è in adempimento di un preciso obbligo posto dalla Convenzione dei diritti dell'uomo (cfr. art 5, comma 5, C.E.D.U.). La domanda di riparazione è presentata dall'imputato dopo che la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile e sulla richiesta decide la Corte di Appello con un procedimento in camera di consiglio. Il presupposto del diritto ad ottenere l'equa riparazione consiste nella ingiustizia sostanziale o nell'ingiustizia formale della custodia cautelare subita.

L'ingiustizia sostanziale è prevista dall'art. 314, comma 1, c.p.p. e ricorre quando vi è proscioglimento con sentenza irrevocabile perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. E' importante tenere presente che, ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 314 c.p.p., alla sentenza di assoluzione sono parificati la sentenza di non luogo a procedere e il provvedimento di archiviazione.

L'ingiustizia formale è disciplinata dal comma 2 dell'art. 314 c.p.p. e ricorre quando la custodia cautelare è stata applicata illegittimamente, cioè senza che ricorressero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., a prescindere dalla sentenza di assoluzione o di condanna.

In materia rilevanti novità sono state apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta "Legge Carotti", il cui articolo 15 ha apportato modifiche all’art.315 del codice di procedura penale. In particolare, è aumentato il limite massimo di risarcimento per aver patito un’ingiusta permanenza in carcere, passando da cento milioni di lire ad un miliardo (oggi € 516.456,90), ed è altresì aumentato il termine ultimo per proporre, a pena di inammissibilità, domanda di riparazione: da 18 a 24 mesi

Legge Pinto: risarcimento per le lungaggini processuali

I tempi della giustizia sono lunghi, anzi, a volte, lunghissimi. Ciò è dovuto da una seri di fattori tra cui il primo è sicuramente la carenza di personale. Diverse riforme sono state fatte e sono al vaglio parlamentare ( si pensi al c.d. processo breve) proprio con lo scopo di sveltire i tempi della giustizia, ad oggi, invano. Indipendentemente da quali possano essere i motivi di queste lungaggini processuali stà di fatto che il diritto ad un procedimento celere è persino garantito costituzionalmente e chi è stato coinvolto in un procedimento per un periodo di tempo irragionevole ha diritto, in base alla L. 89 del 24 marzo 2001 ( c.d. “ legge Pinto”) una equa riparazione. Detta legge prevede uno strumento volto a far ottenere una equa riparazione a colui che ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che testualmente recita :”Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”. In base alla legge Pinto, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, ( 3 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo ed 1 anno per la cassazione) a prescindere dall’esito della lite e/o in caso di concliazione della lite , si ha diritto  ad una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo pari a circa 1.000/1.500 euro; somma che può aumentare fino a 2.000 euro in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute). La domanda può essere proposta anche qualora la causa sia ancora in corso. Successivamente verrà avanzata una seconda istanza al termine della lite per la cifra rimanente. La durata del tempo “ragionevole” deve tenere in considerazione diverse circostanze tra cui la complessità del procedimento ed il comportamento delle stesse parti e del giudice. Per presentare il ricorso si ha un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. ATTENZIONE!!! Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso. Ovviamente tale termine non sussiste in corso di causa.

II risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente, secondo una speciale tabella prevista dall’art. 1 disp. att. c.p.p., e deve essere deciso entro 4 mesi dal deposito. Va proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quanto si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Nel ricorso si dovrà provare la lungaggine processuale attraverso la produzione dei verbali di udienza con gli eventuali rinvii di ufficio nonché ogni altro elemento da cui si possa desumere la violazione dell’art. 6, par. 1. Al termine la Corte d’Appello depositerà il decreto, immediatamente esecutivo, con il quale lo Stato Italiano verrà condannato a corrispondere al ricorrente un indennizzo, oltre alle spese legali sostenute. Il decreto dovrà poi venir notificato, a cura del difensore, all’Avvocatura dello Stato. All’incirca entro un anno si riuscirà quindi ad ottenere il dovuto risarcimento. Lo studio offre la propria competenza in materia a coloro i quali, ritenendo di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, hanno intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento. A tal fine ci si potrà inizialmente, senza alcun impegno, rivolgersi allo Studio al fine di far valutare l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.


ABUSI ED OMISSIONI DEI MAGISTRATI

Tabella degli uffici giudiziari competenti, ex art. 11 C.P.P. a cui presentare personalmente o indirizzare le denunce contro i magistrati. Per opportunità. Questo perchè la polizia giudiziaria del foro del magistrato o del luogo dell'evento, che controvoglia li riceve, per legge collabora con i magistrati denunciati. Comunque, le denunce presentate in loco, per legge, passano dagli uffici dei denunciati medesimi o dei loro colleghi. Con cognizione di causa sappiamo che possono essere autoarchiviate.

 

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