PER LA LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE E AL PRECARIATO

E' abolito ogni esame di Stato per l'accesso ad una professione. L'abilitazione è data da un percorso formativo accademico specifico. Non è ammessa alcuna limitazione all'esercizio di una professione.

Il cittadino in stato di disoccupazione che volesse intraprendere l'esercizio di una professione o la gestione di una azienda, per superare il suo stato di disoccupato, è esente dal pagamento dei tributi locali e nazionali. E' esente, altresì, al pagamento dei contributi INPS e similari. E' esente da qualsivoglia contabilità o regime iva, se non quello di rendicontare la sua contabilità. Tale regime opera se le entrate gestionali lorde non superano 2.000,00 euro mensili.

Il cittadino in stato di disoccupazione ha diritto all'indennità triennale, pari ad euro 1000 mensili, da versare a favore dell'impresa che lo assume a tempo indeterminato, dopo periodo di prova di 3 mesi, e comunque per un periodo non inferiore a 6 anni, pena la restituzione a carico dell'impresa di sei annualità di indennità.

L'indennità di disoccupazione attinge da un fondo chiamato FONDO PER IL LAVORO.

Il FONDO PER IL LAVORO è finanziato dal gettito conseguito dalla maggior tassazione sul rapporto di lavoro a tempo determinato.