PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO GLI ABUSI E LE OMISSIONI DEGLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA

CONTRO GLI ERRORI, GLI ACCANIMENTI E GLI INSABBIAMENTI GIUDIZIARI

All'art. 2 della legge n. 117/88, il comma 1, è così modificato:

«1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

All'art. 2 della legge n. 117/88, il comma 2 è abrogato.

Dopo l’art. 314 c.p.p. è aggiunto: "art. 314 bis. Alla vittima di ingiusta detenzione è dovuto, su proposta del Ministro della Giustizia e in nome del popolo italiano, anche un atto di scuse solenni, al fine della restituita onorabilità pubblica all’imputato. Atto da pubblicare gratuitamente sui maggiori organi di informazione."

Dopo l’art. 643 c.p.p. è aggiunto: "art. 643 bis. Alla vittima di errore giudiziario è dovuto, su proposta del Ministro della Giustizia e in nome del popolo italiano, anche un atto di scuse solenni, al fine della restituita onorabilità pubblica all’imputato. Atto da pubblicare gratuitamente sui maggiori organi di informazione."

Dopo l’art. 532 c.p.p. è aggiunto: "art. 532 bis. In seguito alla sentenza di proscioglimento il giudice, in nome del popolo italiano, pronuncia scuse solenni, al fine della restituita onorabilità pubblica all’imputato. Atto da pubblicare gratuitamente sui maggiori organi di informazione."

Dopo il comma 1 dell’art. 323 c.p. è aggiunto: "comma 1 bis. Alla stessa pena, aumentata di un terzo, è punito il magistrato che omette di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini."

Dopo il comma 1 dell’art. 328 c.p. è aggiunto: "comma 1 bis. Alla stessa pena, aumentata di un terzo, è punito il magistrato che omette l’azione penale o ne agevola la sua definizione negativa, ovvero viola i diritti di informazione obbligatoria."