PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO NEPOTISMO E CLIENTELISMO

PER CHI VUOLE LA RIFORMA TOTALE

Articoli attinenti all’effettivo libero accesso alla professione forense e alla tutela della libera concorrenza in regime di libero mercato. Recepita dalla proposta-progetto di legge 4048/03 dell’on. Mario Lettieri (Margherita)

E’ abrogato il R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, Ordinamento della professione di Avvocato.

E’ abrogato il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, quale regolamento di attuazione del R.D.L. 1578/33.

L’attività di difesa civile, penale ed amministrativa è svolta da tutti coloro, laureati in Giurisprudenza, che abbiano prestato, per almeno tre anni, servizio remunerato presso e sotto la supervisione e la responsabilità di uno Studio Legale già esistente e dato prova di effettiva attività.

L’idoneità alla prosecuzione dell’attività forense in forma autonoma è disposta dal Presidente del Tribunale, in cui il richiedente ha la residenza, con verifica dell’attività svolta, giudizio positivo dello Studio Legale ospitante e prestazione di giuramento. Presso l’ufficio del Presidente del Tribunale è tenuto l’elenco di tutti gli Avvocati ausiliari e di tutti gli Avvocati titolari.

Ha titolo di AVVOCATO AUSILIARIO, colui il quale presta servizio presso altro Studio Legale.

Ha titolo di AVVOCATO TITOLARE, colui il quale è titolare dello Studio Legale, in forma singola, o associata.

L’avvocato è sottoposto al Codice Deontologico degli Avvocati della Comunità Europea, è ogni infrazione è perseguibile penalmente per abuso d’ufficio, ex art.323 c.p.."

 


PER CHI VUOLE LA RIFORMA PARZIALE

Articoli per la modifica della normativa sugli esami di abilitazione degli avvocati, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

" L’art.17 bis è così modificato: (art.17 bis. 1. Le prove scritte sono tre. Esse sono svolte su questionari con 100 domande a tre risposte multiple. Ogni prova riguarda rispettivamente: il diritto penale e procedura penale; il diritto civile e procedura civile; il diritto amministrativo, tributario e procedura amministrativa. Le risposte posso essere totalmente esatte, parzialmente esatte, totalmente sbagliate. La correzione dei questionari presentati dai candidati è computerizzata. Il questionario con le risposte esatte è pubblico. Sono idonei i candidati con almeno 150 risposte esatte).

L’art.18 è abrogato.

Il comma 3, art.25, è così modificato: (a tutti i candidati è data comunicazione personale dell’esito degli esami con indicazione degli errori, con consegna contestuale di copia del questionario del candidato e copia del questionario di riscontro).

L’art.26 è abrogato "

 


PER CHI VUOLE LA LEGALITA’ NEI GIUDIZI

Articoli per l’autotutela amministrativa, contro l’esito degli esami di abilitazione degli avvocati, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

"Al comma 3, dell’art.25, é aggiunto il seguente comma 4: (a tutti i candidati è comunicato l’esito dell’esame scritto, con rilascio di copia del compito consegnato, contenente le correzioni effettuate, il voto rilasciato e le motivazioni adottate ai sensi della L.241/90. Contestualmente è indicata la facoltà di presentare ricorso in opposizione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, personalmente o per mezzo di difensore, entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito,. L’autorità adita, competente a conoscere del ricorso, è il Presidente della Commissione d’esame. Entro 30 giorni dal ricevimento, il ricorso è accolto o rigettato. Presso il Tar, l’opponente può presentare ricorso, personalmente o per mezzo di difensore. Tutti gli atti di autotutela amministrativa indicati nel presente articolo, compresi gli atti e le attività presso il TAR, sono esenti da qualsivoglia tributo)."