Nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2011, composta dai magistrati:

Presidente di Sezione  Raffaele Del Grosso,         Presidente

Consigliere                Michele Grasso

Primo Referendario    Luca Fazio

Primo Referendario    Stefania Petrucci

Referendario              Chiara Vetro

Referendario              Marcello Iacubino, relatore

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 49/PRSP/2011

Visti:

- l’art. 100 della Costituzione;

- il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

- la legge 21 marzo 1953, n. 161 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

- la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e ss. mm. ii.;

- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);

- l’art. 10 della Costituzione e l’art. 126 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 104 del TCE);

- la legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;

- le Linee guida e i relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, approvate in relazione al Rendiconto della gestione 2009 dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 15/SEZAUT/2010 del 22 giugno 2010;

- l’ordinanza del Presidente della Sezione di Controllo per la Puglia n. 10/11 del 6 aprile 2011, che ha deferito la questione all’odierno esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all’art. 1, comma 168 della citata legge n. 266/2005.

Udito il relatore Referendario Dott. Marcello Iacubino.

Ritenuto in

FATTO

1. L’istruttoria sul consuntivo 2009 del Comune di Avetrana (di seguito anche “Comune” o “Ente”), avviata con nota prot. n. 219 del 07/02/2011,  sulla relazione inviata dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266, ha evidenziato le seguenti criticità/irregolarità da parte dell’Ente (avente una popolazione di 7.117 abitanti):

a)  inventario non aggiornato;

b)  mancata presa d’atto, da parte del Consiglio comunale, della pronuncia specifica emessa da questa Sezione con deliberazione n. 86 del 29/09/2010, avente per oggetto il rendiconto 2008, e conseguente avvio del procedimento di auto-correzione in merito alle irregolarità accertate;

c) il ripetersi nel 2009 del fenomeno dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di 382.818,72 euro, con sostanzioso aumento degli stessi rispetto all’esercizio 2008 (in cui erano pari ad euro 93.619,02);

2. Con nota congiunta di risposta prot. n. 1194/1705 del 24/02/2011, il Sindaco e l’Organo di Revisione (acquisita al protocollo della Sezione in data 1°/03/2011 al n. 315), hanno significato che:

a)  con delibera di Giunta comunale n. 155 del 07/12/2010 è stato dato avvio alla procedura tendente a risolvere la problematica relativa alla mancanza dell’inventario, procedura che, allo stato, non ancora è stata chiusa;

b) “la deliberazione del consiglio comunale con cui si prende atto della deliberazione n. 86/2010 del 29.09.2010 … sarà inviata non appena conclusi i lavori del Consiglio; la proposta di deliberazione è … in attesa di essere iscritta all’ordine del giorno di un consiglio all’uopo convocato”;

c)  nell’anno 2009 sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per complessivi 382.818,72 euro, come da deliberazioni di C.c. n. 13 e 20, allegate. Sono indicati i seguenti importi: € 64.775,4 + 88.443,47 per debiti di cui all’art. 194, co. 1 lett. a); € 151.143,2 + 78.421,15 per debiti di cui alla lett. c).

3. Il Magistrato istruttore, nel trasmettere al Presidente della Sezione le proprie osservazioni contenenti le risultanze istruttorie, ha chiesto di fissare l’adunanza per il relativo esame collegiale e la conseguente pronuncia specifica. Le osservazioni del Magistrato istruttore sono state trasmesse al Comune, unitamente all’Ordinanza presidenziale di convocazione all’odierna adunanza, ai fini dell’instaurazione del contradditorio.

4. All’odierna adunanza della Sezione non è intervenuto alcun rappresentante del Comune, come pure non è stata trasmessa né alcuna memoria da parte dell’Ente, né qualsivoglia giustificazione dell’assenza.

Considerato in                    

DIRITTO

1. Sulla funzione del controllo della Corte.

La legge 23 dicembre 2006, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una nuova e significativa modalità di verifica dell’applicazione dei principi della sana gestione finanziaria e del rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno, in attuazione del disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda della Costituzione con la legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile di garanti terzi e imparziali della corretta gestione delle risorse pubbliche nell’interesse, contemporaneamente, dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla nota sentenza 27 gennaio 1995, n. 29 e sviluppata nelle successive pronunce 9 novembre 2005 n. 417, 6 luglio 2006 n. 267 e 7 giugno 2007 n. 179).

La funzione di controllo affidata dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (che trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 100, 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione) è finalizzata a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, in modo che ciascuna Amministrazione possa responsabilmente assumere, nella sua autonomia e nel rispetto dei parametri costituzionali, ogni più opportuna decisione sia nell’interesse dell’ente amministrato che della più vasta Comunità cui l’ente appartiene. Tale controllo, che è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, ha tuttavia la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive. Ne consegue che esso assume anche i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest'ultimo, alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può (e deve) garantire (sentenza n. 267/2006 cit.).

Tale tipologia di controllo culmina poi in una fase di vigilanza sull’adozione delle misure necessarie da parte degli enti interessati, indispensabile per l’effettività del controllo stesso. Si vedano, all’uopo, l’art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e l’art. 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005 citata, dai quali si evince l’obbligo di comunicare alla Corte le misure adottate in conseguenza di una pronuncia di grave irregolarità contabile, nella cui accezione, di carattere ampio, rientrano tutti i potenziali comportamenti, suscettibili di alterare la sana gestione finanziaria e di pregiudicare l’equilibrio di bilancio o il raggiungimento degli obiettivi generali di finanza pubblica. Il carattere pregiudizievole può anche non essersi verificato in concreto, ma essere valutato in astratto per la sua intrinseca capacità di generare rischi al conseguimento o al raggiungimento degli equilibri, al rispetto dei limiti di spesa o di indebitamento, con riguardo agli obiettivi di finanza pubblica.

2. Nel merito.

Si premette che la presente pronuncia viene resa sulla base del solo contraddittorio cartolare intercorso in fase istruttoria, all’interno di un quadro, pertanto, solo parzialmente collaborativo, attesa l’assenza - non giustificata da parte dell’Ente - all’odierna adunanza, sia del sindaco che di altri rappresentanti del Comune.

a) Inventario non aggiornato.

Si ravvisa la violazione dell’art. 230, settimo comma, del TUEL, già accertata con deliberazione n. 86 del 29/09/2010 di questa Sezione, relativa al rendiconto dell’esercizio 2008. Si ribadisce che il punto 141 del nuovo principio contabile n. 3, contiene importanti precisazioni sul contenuto degli inventari, sul loro aggiornamento e sulla corrispondenza dei valori con il conto del patrimonio. Il citato punto indica che “le scritture inventariali costituiscono la fonte descrittiva e contabile valutativa per la compilazione del conto del patrimonio. Ciascun valore incluso nel conto del patrimonio dovrà essere dimostrato ai fini informativi, di conciliazione e controllo da analitiche scritture descrittive ed estimative. L’inventario deve essere costantemente aggiornato e chiuso al termine dell’esercizio conciliando, per le immobilizzazioni materiali il dato fisico con quello contabile. I crediti inesigibili e quelli di dubbia esigibilità, stralciati del conto del bilancio, devono essere elencati nell’inventario al valore originario. Per tali crediti devono continuare le azioni per il recupero fino alla loro prescrizione. Per il patrimonio finanziario (crediti, disponibilità liquide, debiti, opere da realizzare, costi esercizi futuri), il conto del bilancio e suoi allegati, costituiscono, di fatto, il relativo inventario. Per i beni mobili non inventariabili (e quindi non capitalizzabili) come definiti dal regolamento di contabilità, l’ente deve porre in essere le rilevazioni disposte dal regolamento stesso”.

Si richiama, pertanto, l’attenzione del Consiglio comunale sulla necessità di portare a compimento, senza ritardo, le opportune misure – già avviate, secondo quanto dichiarato in fase istruttoria - per una corretta determinazione del patrimonio, onde rimuovere la situazione di incompleta o distorta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del Comune. A tal fine, va attivata la procedura di aggiornamento costante e frequente dell’inventario stesso, così come previsto dal citato articolo 230, comma 7, del TUEL, il quale afferma che gli elementi attivi e passivi del conto del patrimonio devono trovare corrispondenza nei valori espressi dall'inventario, che devono essere aggiornati annualmente.

b) Grave inadempimento in merito alla pronuncia di questa Sezione resa sul rendiconto 2008.

Come rilevato nel superiore punto 1, dalle disposizioni normative ivi citate scaturisce l’obbligo per le amministrazioni soggette al controllo di prendere atto delle osservazioni e dei rilievi effettuati dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e di porre in essere concrete misure di auto-correzione, da comunicare alla sezione regionale che ha emesso specifica pronuncia di irregolarità finanziaria.

L’art. 7, comma 7 della citata legge n. 131 del 2003 prevede, infatti, che le predette sezioni regionali riferiscano sugli esiti della verifica della sana gestione finanziaria ai consigli degli enti controllati, mentre il citato art. 1, comma 168 della legge n. 266 del 2005 prevede che le ridette sezioni regionali, qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni. Ai sensi dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, infine, le amministrazioni interessate dai rilievi della Corte comunicano a quest’ultima, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

Ne consegue che le pronunce delle Sezioni di controllo vanno trasmesse al Presidente del Consiglio comunale affinché questi le iscriva, senza indugi di sorta, all’ordine del giorno dei lavori dell’assise consiliare, che è l’organo competente a disporre le necessarie e conseguenziali misure correttive in quanto è deputato a funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, contabile, finanziario ed economico dell’Ente.

Nello specifico, la Sezione prende atto e censura la mancata presa d’atto e cognizione, da parte del Consiglio comunale di Avetrana, della pronuncia specifica emessa da questa Sezione con deliberazione n. 86 del 29/09/2010, avente per oggetto il rendiconto 2008, cui doveva formalmente seguire l’avvio del procedimento di auto-correzione in merito alle irregolarità accertate.

Sul punto, il Collegio ritiene di non poter condividere la risposta data in sede istruttoria dal sindaco, secondo cui la deliberazione del Consiglio comunale “sarà inviata non appena conclusi i lavori del Consiglio”, per un duplice ordine di ragioni. In primis il sindaco non è organo deputato a rispondere su tale questione, atteso che l’organizzazione dei lavori del Consiglio è attività di competenza del Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 39, comma 1 del TUEL (la cui carica è attribuita a consigliere diverso dal sindaco, come si evince dal sito istituzionale dell’Ente, presumendosi perciò che il Comune di Avetrana, avente popolazione inferiore a 15.000 abitanti, abbia esercitato l’autonomia statutaria consentita dal citato art. 39, comma 1, ultimo periodo); in secondo luogo, nel merito la risposta è dilatoria, atteso che i lavori del Consiglio comunale – in disparte le sedute “ordinarie” legate all’approvazione dei fondamentali documenti contabili nei termini prestabiliti, quali il bilancio (art. 151 del TUEL), il rendiconto (art. 151, co. 7 e art. 227 co. 2), la salvaguardia degli equilibri (art. 193) e l’assestamento (175, comma 8) - sono sempre “aperti”, e vi è un preciso obbligo di legge in capo al presidente del consiglio, di convocazione dell’assise, onde deliberare in merito alle pronunce delle sezioni regionali rese ai sensi della sopra richiamata normativa.

Nel caso che occupa, il comportamento del Presidente del Consiglio comunale vanifica la finalità dell’autocorrezione prevista dalla normativa di settore, volta a realizzare l’interesse dello Stato-comunità oltre che della stessa collettività di riferimento (segnatamente, la popolazione di Avetrana).

Talché il Collegio valuta l’opportunità di attivare, in caso di ulteriore inattività e inadempimento, tutte le possibili azioni a tutela di tali interessi, tra cui, in particolare, quella prevista dall’art. 328 del c.p.

Nello specifico, si rammenta che la sopra citata deliberazione di questa Sezione ha accertato, relativamente al rendiconto 2008, oltre all’inventario non aggiornato (v. sopra), anche la violazione della disposizione inerente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, segnatamente l’attivazione della procedura di cui all’art. 191, comma 1 lettera a) (sentenze esecutive) del TUEL per l’approvazione di un accordo transattivo; il pagamento di onorari e competenze spettanti ai difensori dell’ente, in assenza di preventiva determinazione, in via presuntiva, del compenso e del previo impegno; il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per l’acquisizione di beni, lavori e servizi senza il previo impegno di spesa (per 50.219,33 euro), in difetto dei presupposti di legge (utilità ed arricchimento; accertamento delle cause che hanno impedito di attivare la normale procedura di spesa, mancato accertamento di eventuali responsabilità).

c) Debiti fuori bilancio.

     Il riconoscimento nel 2009 di debiti fuori bilancio per un importo pari a 382.818,72 euro, crea possibili rischi per gli equilibri di bilancio.

Tali debiti sono cresciuti, peraltro, in modo esponenziale rispetto all’esercizio precedente (nel 2008 ammontanti a 93.619,02 euro), già oggetto di specifica censura, sul punto, da parte di questa Sezione con la più volte menzionata deliberazione n. 86 del 2010.

Nel dettaglio, dall’esame cartolare delle delibere del 2009 emerge che molti dei debiti riconosciuti siano ascrivibili alla lettera e) dell’art. 191, co. 1 del TUEL, piuttosto che alla lettera a) (come indicato nella nota di risposta e nelle stesse delibere), in quanto sono riferibili o al pagamento di onorari e competenze spettanti ai difensori dell’ente (v. schede da 1 a 5 delibera n. 20/09), o all’acquisizione di beni e servizi in assenza di previo impegno di spesa (ad es. schede da n. 14 a 36 delibera n. 20/09). L’esame dei riferiti atti evidenzia un’attività di programmazione amministrativo-contabile carente e disordinata, posto che in molti casi il  riconoscimento ha per oggetto spese del tutto ordinarie, dunque preventivabili e finanziabili secondo le normali procedure di spesa. Si veda, ad es. la delibera consiliare n. 20/09, dove è previsto il pagamento di quote consortili (scheda n. 14) e del bollo su automezzi (scheda n. 16); l’adeguamento del canone per la pubblica illuminazione (scheda n. 23), il pagamento del canone per gli ascensori della scuola elementare (scheda n. 24, come la n. 7 della delibera n. 13); il riconoscimento degli interventi di innaffiatura e pulizia strade (schede n. 27 e 30), la programmazione delle manifestazioni estive (schede da n. 36 a 52); o la delibera consiliare n. 13/09, in cui è previsto il riconoscimento della fornitura del gas metano per l’asilo nido (scheda n. 25). Molteplici sono poi i casi di lavori o servizi pubblici riconosciuti (ad es. schede nn. 4, 12, 26, 33 e 34 della delibera n. 13/09, nn. 22, 26, 31 della delibera n. 20/09).

In sostanza, si evince l’abitudine del Comune di Avetrana di ricorrere ordinariamente alla procedura eccezionale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio o per il pagamento di onorari e competenze spettanti ai difensori dell’ente, o per l’acquisizione di beni, lavori e servizi senza impegno di spesa (ai sensi dell’art. 194 lett. e del citato TUEL), in ripetuta e diuturna deviazione dal modello legale in materia di procedura di acquisizione delle spese, sistematicamente compendiato negli artt. 49, 151, comma 4, 153, comma 5, 162 e 191 comma 1, del TUEL.

Dette regole – è il caso di ricordare - sono rivolte ad assicurare rigorosamente il rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali, principi ricollegabili al buon andamento e alla conformità a legge di dette amministrazioni nel quadro di certezza e di trasparenza delineato dall’art. 97, comma 1 Cost., che impone che il procedimento di spesa debba essere corrispondente alle norme che lo disciplinano.

In questa prospettiva, il meccanismo del riconoscimento dei debiti fuori bilancio non costituisce una sanatoria della fattispecie illegittima di acquisizione del bene, della fornitura, della prestazione, in quanto tale idonea a produrre i medesimi effetti negoziali della fattispecie legale (costituita dalla delibera o determina di conferimento dell'incarico, dalla stipulazione del contratto di incarico professionale o di acquisizione in forma scritta con il privato e dal relativo impegno contabile, portato a conoscenza del privato stesso); esso, infatti, in quanto riconducibile al paradigma di cui all'art. 1988 cod. civ. (ricognizione di debito) non integra un’autonoma fonte di obbligazione, sanando così le irregolarità pregresse, ma ha una mera funzione finanziaria e contabile, che è unicamente quella di finanziare un debito per il quale non esiste copertura in quanto è stato contratto in violazione del modello legale. L’avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio, inoltre, può fondare un'azione di indebito arricchimento, in precedenza non consentita, nei limiti del riconoscimento dell'utilità della prestazione e dell'arricchimento per l'Ente (che, quindi, non resta obbligato per la parte di compenso non riconoscibile, dovendo di questa rispondere direttamente chi ha consentito la fornitura ai sensi dell’art. 191, comma 4 del TUEL).

La Sezione ribadisce, inoltre, le dannose conseguenze, incidenti sulla finanza pubblica, di eventuali comportamenti diuturni e reiterati relativi all’insorgenza di "debiti fuori bilancio" spesso produttivi di oneri finanziari extra ordinem a carico dell'Ente, che inficiano non solo l'attendibilità del rendiconto dell'Ente, ma soprattutto, possono compromettere, spesso gravemente, l'intero sistema contabile, da cui scaturisce l'inattendibilità degli aggregati di bilancio. 

Le considerazioni che precedono sono ulteriormente aggravate dalla circostanza che, da un punto di vista sostanziale, il Consiglio non abbia provveduto ad accertare le cause che avevano impedito di attivare la normale procedura di spesa prevista dall’art. 183 o dall’art. 191, comma 3 del TUEL, né riconosciuti i presupposti dell’utilità ed arricchimento per il Comune, né evidenziato le eventuali responsabilità. Ogni volta che un ente si trovi in presenza di una spesa effettuata al di fuori delle ordinarie procedure di spesa disciplinate dal TUEL, il Consiglio comunale può procedere al riconoscimento ai sensi dell’art. 194, lett. e) solo in presenza di particolari ragioni, che vanno evidenziate nella delibera, e previo accertamento dei requisiti dell’utilità e dell’arricchimento (ciò che per l’ente è obbligatorio e non può essere automaticamente ed implicitamente ricondotto alla semplice adozione della deliberazione di riconoscimento, in quanto vi può essere una parte non riconoscibile, come si evince dall’art. 191 comma 4 del TUEL) come di eventuali responsabilità, anche al fine di evitare che si ripetano situazioni che denotano anomalie nella gestione contabile (sul punto, si richiama il generale obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/90, obbligo che negli atti de quibus deve essere inteso in senso rafforzato, in quanto si tratta di ricondurre all’unità del bilancio spese formatesi illegittimamente). Nel far ciò, il Consiglio deve dare conto della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che costituiscono la base del provvedimento e che vanno evidenziati nella delibera, tra cui quelli sopra indicati, al fine di rendere, in maniera trasparente, conto alla collettività amministrata della scelta effettuata.

Infine, con riferimento al riconoscimento dei compensi spettanti ai professionisti legali, la Sezione ribadisce quanto già affermato nella più volte indicata pronuncia resa sul consuntivo 2008, e in altri propri precedenti (tra cui, Sezione Reg. di controllo Puglia, Deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009; n. 6/PAR/2009 del 11/02/2009; N. 32/PRSP/2010 del 17/06/2010), secondo cui i compensi spettanti ai professionisti legali non presentano caratteristiche tali da poter essere sottratti alle regole generali sulle spese degli enti locali (art. 182 e  183 TUEL). Le spese legali, di conseguenza, al pari di qualsiasi altra spesa, vanno preventivamente determinate, in via presuntiva, in applicazione del principio di prudenza, sulla base del valore della controversia, e previamente impegnate, con possibilità dell’ente di apportare successivi provvedimenti motivati di variazione dell’impegno, che risulteranno, pertanto, di entità tale da non arrecare squilibri finanziari al bilancio comunale.

Tale regola, che non subisce eccezioni, è coerente non solo con il granitico orientamento della Corte di Cassazione in tema di incarichi professionali (Cass. civ., sez. III, 26-06-2008, n. 17550; sez. I, 26-03-2009, n. 7298; sez. I, 08-06-2007, n. 13508), secondo cui l’affidamento di tali incarichi da parte di una P.A. esige sempre e comunque la forma scritta a pena di nullità (quale necessario e ineludibile presupposto di certezza, di trasparenza e correttezza dell'operato degli enti pubblici, ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923), non essendo a tal fine sufficienti le deliberazioni del consiglio o della giunta comunale, atti interni e di natura preparatoria che non possono avere efficacia contrattuale. Ma anche dall’art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248), il quale abolendo il divieto di stipulazione del patto di quota lite tra cliente e avvocato, consente a tutti i soggetti (specie se pubblici) di costituire in maniera sana ab origine il rapporto con gli avvocati, contrattando il compenso professionale (che può oggi scendere anche al di sotto dei minimi tariffari). I principi e le disposizioni testé richiamati impongono all’Ente sia di affidare l’incarico legale in forma scritta (a pena di nullità), che di convenire sempre e preventivamente gli onorari dovuti e di impegnarli correttamente, anche al fine della tutela del pubblico erario.  

3. Le considerazioni che precedono impongono a questa Sezione di emettere una pronuncia ai fini e per gli effetti dell’art. 1, comma 168 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, e a trasmetterla al Presidente del Consiglio comunale di Avetrana, affinché ne dia urgente comunicazione al predetto Consiglio per l’adozione delle necessarie misure correttive, nonché al Sindaco e, per conoscenza, all’Organo di revisione contabile dell’Ente.

P. Q. M.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, visto l’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, emette pronuncia di grave irregolarità nei confronti dell’Amministrazione comunale di Avetrana relativamente ai seguenti punti:

1) inventario non aggiornato;

2) grave inadempimento in merito alla pronuncia di questa Sezione resa sul rendiconto 2008;

3) debiti fuori bilancio di rilevante importo (e in consistente aumento rispetto all’esercizio precedente), riconosciuti senza dimostrazione dei presupposti di legge.

Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di supporto di questa Sezione, al Presidente del Consiglio comunale di Avetrana, con invito al detto Presidente, con riferimento a quanto considerato sul punto in parte motiva, ad adempiere al preciso obbligo di legge di dare – senza indugio – comunicazione al Consiglio comunale di Avetrana delle pronunce di questa Sezione, affinché vengano adottate le necessarie misure correttive, come previsto dal ripetuto art. 1, comma 168 della Legge n. 266 del 2005.

Dispone, altresì, che copia della stessa sia trasmessa al Sindaco e, per conoscenza, all’Organo di revisione dei conti del comune di Avetrana.

Le determinazioni che saranno adottate dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione per quanto di ulteriore competenza.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 15 giugno 2011.

 

Il Relatore                                             Il Presidente

f.to Marcello Iacubino                               f.to Raffaele Del Grosso

   

                       Depositata in segreteria il 21/07/2011

Il Direttore del Servizio di supporto

f.to Carmela Doronzo