
IL DIRITTO DI DIFESA: UGUALE PER TUTTI ???
Nei nostri tribunali, periodicamente, si lede, nei confronti dei più deboli, il diritto costituzionale dell’art. 24 al diritto di agire e di difendersi.
Si dichiara nullo il mandato dato dagli analfabeti con crocesegno autenticato dal proprio avvocato.
L’autentica del difensore vale per tutti, meno che per loro.
E’ stato sostenuto che “è inesistente, per difetto di forma, la procura alle liti con crocesegno in calce al posto della firma” (Cass. civ., II, 14 maggio 1994, n. 4718).
In questo caso la Corte di Cassazione dà interpretazione incostituzionale degli art.83 c.p.c., 110 c.p.p. e 39 att. c.p.p., che, violando l’art 3 (diritto di uguaglianza), differenzia l’autenticazione della sottoscrizione data dal difensore tra scolarizzati e analfabeti.
A questo si aggiunge l’impedimento ai soggetti con disabilità motorie di essere parti o testimoni in processi in cui hanno interesse.
Molti dei nostri uffici ed aule giudiziarie hanno delle barriere architettoniche insormontabili per i portatori di handicap. Questi soggetti deboli non possono stanziare o accedere in luoghi di giustizia aperti al pubblico, in quanto mancanti di accessi, bagni e panche idonei a loro.
A tutto questo si aggiunge la vergogna del "Patrocinio a spese dello Stato" ( legge 217/90 - 134/2001 – T.U. 115/2002)
Cos’è ?
Al fine di essere rappresentate in giudizio nei processi penali, civili ed amministrativi, sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’istituto del “Patrocinio a spese dello Stato”.
A quali condizioni di reddito può essere richiesto?
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84, rivalutati annualmente secondo dato Istat. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La norma al fine di rendere immediato il diritto di difesa, a nullità assoluta prevede il riscontro all’istanza di ammissione a gratuito patrocinio, notificato all’interessato, entro 10 giorni dalla richiesta. La domanda contiene altresì, in autocertificazione a pena di reità, la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti, quindi non devono essere allegati i documenti che ne attestino la veridicità, come per esempio la dichiarazione dei redditi.
La nomina del difensore, secondo la legge, avviene dopo l’ammissione al gratuito patrocinio.
Invece nella prassi i termini non sono rispettati, si impone l’illegittima allegazione di documenti e l’illegale nomina preventiva del difensore d’ufficio, iscritto nell’apposito elenco. La nullità palese, nonostante le nullità assolute, è sempre respinta. Inoltre, per impedire l’accesso, nei requisiti di ammissione si indicano limiti di reddito inferiori a quelli previsti dalla norma. Non solo delle citazioni a giudizio presso il Giudice di Pace si omette ogni riferimento al diritto di accesso al beneficio.
Il gratuito patrocinio dovrebbe essere la tutela per il diritto di difesa dei più poveri e per questo motivo la parte politica di riferimento, secondo le loro enunciazioni, dovrebbe essere la “sinistra”.
Guarda caso, però, fu proprio il governo “D’Alema” con la legge del 2001 a prevedere l’obbligatorietà della scelta del difensore iscritto nell’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine.
In questo modo il povero non può più scegliersi l’avvocato di fiducia pagato dallo Stato, quant’anche non sia iscritto nell’elenco, com’era prima, ma gli viene imposto un avvocato che a tutti gli effetti è un avvocato di ufficio.
Impedimenti all’accesso e scarse affinità elettive con i “difensori di ufficio” sono le cause delle soccombenze dei poveri nei giudizi in cui sono parti o imputati.
Gli effetti della lesione del diritto di difesa si appalesano dai dati del Ministero della Giustizia: il 61,2% della popolazione carceraria “E' PRESUNTA INNOCENTE”; L'81,7 % E' INDIGENTE.
L’ART.6,
L.217/90, E L'ART.96, L.115/02, A PENA DI NULLITA’ ASSOLUTA, PREVEDE IL RISCONTRO POSITIVO O
NEGATIVO DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO, NOTIFICATO AL
RICHIEDENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DOMANDA.
LA DOMANDA, SECONDO L’ART. 5, L.217/90, MODIFICATO DALLA L.134/01, E L'ART.79, L. 115/02, E’ SENZA ALLEGAZIONE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI, MOD. 740 O ALTRO.
LA
NOMINA DEL DIFENSORE, SECONDO L’ART.9, L.217/90, E L'ART.80, L.115/02, AVVIENE DOPO L’AMMISSIONE
AL GRATUITO PATROCINIO.
INVECE
NELLA PRASSI I TERMINI NON SONO RISPETTATI, qui si nota ben 7 mesi, dal 10/03/03
al 22/10/03; SI IMPONE L’ILLEGITTIMA
ALLEGAZIONE DI DOCUMENTI E L’ILLEGALE NOMINA PREVENTIVA DEL DIFENSORE
D’UFFICIO, ISCRITTO NELL’APPOSITO ELENCO.
ESEMPIO
N.1
Tribunale di Taranto
Ufficio del Giudice delle
indagini preliminari
DECRETO
DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (ART. 6 legge 217/90)
N.PM 760/01
N. GIP 3313/01
N. MOD. 27 -108/03
GIP DR
Michele ANCONA
Esaminata l'istanza in atti presentata da GIANGRANDE Antonio
Nato ad Avetrana il 02/06/63
Residente
in Avetrana via Manzoni n.51
Domiciliato in Avetrana via Piave 127
In data 10/03/03 nel procedimento in epigrafe
Vista la documentazione allegata.
Ritenuti sussistenti i
presupposti di legge.
Visto l'art.1 legge 217/90, ritenuto che la documentazione prodotta è incompleta (fotocopie mod.740 prive di fogli e firma)
NON
AMMETTE
Al
beneficio del patrocinio a spese dello stato
Dispone che il presente provvedimento sia notificato al PM, all'avvocato
ed alla parte
Taranto il 22/10/03
ESEMPIO
N.2
N. 10337/03 R.G.Dib.
N. 760/01 R.G.N.R.
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione
distaccata di Manduria
In composizione monocratica
nella persona della dott.ssa Fulvia MISSERINI,
decidendo sull'istanza ex arto 78 D.P.R. 115/02 presentata da GIANGRANDE Antonio (nato ad Avetrana il 2.6.1963) depositata in Cancelleria il 25.10.2003, volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
esaminata la documentazione e le dichiarazioni allegate all'istanza stessa;
rilevato come l'istanza e gli allegati contengano le generalità dell'interessato e dei componenti il suo nucleo familiare, l'autocertificazione da parte dell'interessato atte stante la sussistenza delle condizioni di reddito, il certificato di famiglia dell'istante e il codice fiscale dello stesso e dei famigliari conviventi, e la dichiarazione di impegno a comunicare le variazioni di reddito rilevanti ai fini della concessione del beneficio;
ritenuto
che l'istanza non contenga
l'indicazione del Difensore onde poterne verificare l'iscrizione nell'elenco
predisposto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto ed il periodo
richiesto sei
anni - dalla
legge;
P.T.M.
riserva ogni decisione
all'esito della verifica del requisito della indicazione del Difensore. Manda la
Cancelleria per quanto di competenza.
Manduria, lì 4 novembre 2003
A
DECORRERE DAL 01/07/2001 L’ART.3, COMMA 1, DELLA LEGGE 29 MARZO 2001, N.134,
PREVEDE CHE IL LIMITE DI REDDITO PER ESSERE AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO
E’ DI € 9.296,22 (£18.000.000)
INVECE PRESSO LE PROCURE SI INDICA ANCORA IL LIMITE SBAGLIATO DI € 5.815,3 (£11.260.000)
ESEMPIO
N.1
che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'A.G. procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;
che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge, tra cui in particolare: presentare memorie, istanze, richieste e impugnazioni; ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; conferire con il difensore anche se detenuto; ricevere avvisi e notificazioni; togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto del difensore prima che in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; presentare istanza di patteggiamento; rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria od al Pubblico Ministero; presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla Legge; avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;
che vi è obbligo di retribuzione del difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che, in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
che ai sensi 'e per gli
effetti di cui alla L.30.8.1990 n.217 potrà essere richiesta l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla
citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa;
1.
può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un
reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto
milioni nell'anno 1990 e dal 2000 a lire 11.260.000;
2.
se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito
ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti
nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante.
In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire 2
milioni
per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato;
3. ai fini della determinazione dei
limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi
che per legge
sono esenti dall'IRPEF o
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero all'imposta
sostitutiva;
4.
si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli
interessi del richiedente sono in conflitto con
quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Taranto, lì 06/03/2002
che la difesa tecnica nel processo penale
è obbligatoria;
che ciascun soggetto sottoposto ad
indagini ha diritto di nominare non
più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con
dichiarazione resa all' Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal
difensore o trasmessa con raccomandata;
che al difensore competono le facoltà e i
diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati
personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti
attribuiti dalla legge, tra cui in particolare:
che vi è obbligo di retribuzione del
difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al
patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che, in caso di
insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
che
ai sensi e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n. 217 potrà essere
richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le
condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che
secondo l' arto 3 della legge stessa:
1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi
è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul
reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a
lire otto milioni nell'anno 1990
e dal
2000 a lire 11.260.000.
2. Se l'interessato convive con il coniuge o
con altri
familiari, il reddito ai
3.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma l si
tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'[RPEF o
che
sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta
sostitutiva.
4.
Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui
gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Taranto lì 23 OTT 2002
ESEMPIO N.3
N.
4373/02
R.G.n.r. Mod.21
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto
AVVISO
ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI EX ART. 415 BIS C.P.P.
INFORMAZIONE EX ART. 369-BIS c.P.P.
AVVERTE
EX ART 415 bis C.P.P.
Il
predetto indagato: l) che le indagini sono concluse; 2) la documentazione
relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo
P.M.; 3) che ha facoltà, così come il difensore, di prenderne visione ed
estrarne copia; 4) che entro il termine di 20 gg. ha facoltà di
"presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa
alle investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento
di atti di indagine,
,
nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di
essere sottoposto ad interrogatorio.
Invita altresì la
persona indagata ad eleggere il domicilio per le notificazioni relative al
presente procedimento, ai sensi dell’art.16l c.p.p., con l'avvertenza che le
stesse hanno l' obbligo di comunicare ogni mutamento di tale domicilio e che le
successive notificazioni, in caso di mancanza,
insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione, verranno
eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto che deve
intendersi quale informazione di garanzia ex arco 369 e 369 bis c.p.p. per la
persona e per- i reati su indicati con l'avvertimento:
a)
che la difesa tecnica è obbligatoria nel processo penale;
b)
che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più
di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa
all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa difesa o trasmessa con
raccomandata;
c)
che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge
riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a
quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge
tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni;
ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero: a conferire con il
difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere
effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore
prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del-
giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di
presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia
Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei
casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo
carico;
d)
che la legge gli garantisce il diritto al silenzio e che ha facoltà
di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa
alle investigazioni del difensore ex art. 327 bis c.p.p., chiedere al Pubblico
Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per
rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;
e)
che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in assenza sarà
assistito da quello
sopra nominato gli di ufficio;
f)
che ha l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio ove non ricorrano
le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso
di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
g)
che può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, giusto il disposto dell'art. 3 della legge 217/1990, se risulta titolare
di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a
lire 11.260.000 ivi compresi i redditi che per legge sono esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte,
tenendo conto che:
l. ai fini della
determinazione del predetto limite di reddito si sommano i redditi del coniuge e
dei familiari conviventi conseguiti nel medesimo periodo;
2. se convivente con
coniuge ed altri familiari il suddetto limite di reddito viene elevato di lire
2.000.000 per ognuno degli elementi conviventi;
3. ai fini della
determinazione del livello di reddito di cui sopra non si tiene conto dei
redditi dei componenti del nucleo familiare conviventi con l'istante nei casi in
cui i suoi interessi sono in conflitto con quelli degli altri componenti del
nucleo familiare convivente;
Manduria
con sub
Taranto,
lì 28-4-2004
ESEMPIO
N.4
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il
Tribunale di Brindisi
AVVISA
che, in caso di mancata
presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento, potrà disporsi
a norma dell'art. 132 c.p.p. l'accompagnamento coattivo.
Si informa la persona
sopraindicata, in quanto può avervi interesse quale persona sottoposta alle
indagini. ai sensi degli artt.369 e 369 bis c.p.p., che questo Ufficio sta
procedendo ad indagini in ordine alla ipotesi di reato formulata nel capo di
imputazione.
e, pertanto, si invita
ciascuna persona sottoposta alle indagini a: ;
.
dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni nei modi di legge
con avvertimento che vi è obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio
dichiarato od eletto e che in mancanza, insufficienza od inidoneità della
dichiarazione o elezione le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo
di notifica del presente atto;
ed inoltre la si avvisa:
che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
che ha facoltà di nominare un difensore
di fiducia n elle forme di legge;
che in mancanza di nomina
di un difensore di fiducia sarà assistito dal difensore di ufficio nominato ai
sensi dell'art.97,comma 2° c.p.p. (secondo le indicazioni e osservati i criteri
fissati dal Consiglio dell'Ordine Forense di Brindisi).
che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio e, in caso di insolvenza si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata;
che, qualora ne ricorrano le condizioni (in particolare qualora sia titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a €.5.815,30 a partire dal 21.12.2000, data di entrata in vigore del D.L. n.285/00; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito sarà costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il nucleo familiare e i limiti sopra indicati elevati di €.1.032,68 per ciascuno dei familiari conviventi) potrà essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato così come previsto dall'art.98 c.p.p., dal R.D. 30/12/1923 n.3282, dalla L.30/7/1990 n.217 e successive modificazioni, dal D.M. 8/11/2000 e dalla L.6/3/2001 n.60
che ha diritto di intervenire nel procedimento con 1'ausilio dell' assistenza e rappresentanza offerta da difensori, consulenti tecnici di parte ed investigatori privati per l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti dalla Legge, quali quelli di cui agli articoli da 60 a 73, da 96 a 108;'109,116, 119, 121, 122, 123, 128, 132, 141 bis, da 143 a 147, da 148 a 171, da 172 a 176, da 177 a 186, da 244 a 265, da 266 a 271, da 272 a 325,335,349,350, 352, 354 355,356,357, 360,362,363,364,365,366,367,369,372,373,374,375,385,386,387,388, 389, 390,391, 392 anche in rif. ai titoli I e II del libro III c.p.p. (artt. da 187 a 243), 393,396,401, da 405 a 415 bis, 447 del codice di procedura penale; 162 e 162 bis codice penale; nonché dalla L. 7/12/2000 n.397;
che comunque, quale persona sottoposta ad indagini:
ESEMPIO N.5
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il
Tribunale di Taranto
AVVISA

ESEMPIO N.6
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il
Tribunale di Brindisi
AVVISA

ESEMPIO
Proc.PeD.D.2188/02
R.G. mod 21
bis
Il sottoscritto Ufficiale
di Polizia Giudiziaria …., Visti gli atti del procedimento a carico di:
IMPUTATA
- del delitto di cui all'art. 612 c.p., per avere minacciato un ingiusto danno a M.R., profferendo al suo indirizzo la seguente frase:" Se non la smetti ti faccio cedere io e fino alla fine di scapuzzù lu cueddu {ti taglio la gola)".
Fatti avvenuti in Avetrana
in data 15/6/2002.
vista l'autorizzazione del
Pubblico Ministero in data 27/11/2002 visto l'art.20 D.Lvo 28 agosto 2000
n.274
CITA
. S.C.,
A
COMPARIRE all'udienza che sarà tenuta dal Giudice di Pace di Manduria
il giorno
14/07/03, alle ore 08.30 e seguenti.
AVVERTE CHE
- non comparendo, senza addurre legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia;
- il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del PM e che le parti
ed i lo difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarre copia;
- ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia, qualora non vi abbia già provveduto nelle forme
di rito (art.96 CPP).
persona offesa dei reati predetti è il sig.:
. M.R..
Quali fonti di prova:
-Denuncia - querela sporta da M.I R.;
-esame di M. R. che potrà confermare il contenuto
della querela presentata alla PG il 17/07/02
CHIEDE
L'ammissione delle fonti di prova come sopra indicate, ed in particolare:
a. l'aequisizione agli atti del dibattimento della querela suddetta;
b. l'ammissione di prova testimoniale con il teste sulla seguente circostanza: contenuto della querela;
Avetrana, 22/5/2003
N.B.
La citazione
va
notificata a cura della PG all’imputato, al suo difensore ed alla parte
offesa almeno 30 giorni prima dell'udienza.
La citazione deve
essere sottoscritta, a pena nullità,
da un ufficiale di PG
La citazione a
giudizio va depositata nella
segreteria del PM unitame1lte al fascicolo co1ftene1lte la documentazione
relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e
le cose pertinenti
al reato, qualora non debbano essere custodite altrove.
OGGETTO: - Relata di notifica.
**********************************************************************
IMPEDIMENTO ALL'ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO PRESSO IL TAR PER LE VITTIME DI UN CONCORSO TRUCCATO
La Commissione di Lecce, presso il Tar, ha rilevato una mancanza di fumus, con un improprio e sommario giudizio di merito senza contraddittorio e su elementi chiarissimi ed incontestabili, riconosciuti meritevoli dalla giurisprudenza.
La Commissione di Lecce, composta da magistrati del TAR, ha deciso il diniego, inibendo il proseguo presso l'ufficio del ricorso principale, dall'esito scontato.
Lo hanno comunicato dopo un mese, nel pieno delle ferie e a 15 giorni dalla decadenza del ricorso principale al TAR, impedendogli, di fatto, anche la proposizione del ricorso in forma ordinaria.
|
CRITERI DI VALUTAZIONE |
![]() |
![]() |
|
VIOLAZIONE DEI CRITERI. NULLITA' OGGETTIVE: COMPONENTE MANCANTE (PROFESSORE UNIVERSITARIO) E TEMPO INSUFFICIENTE (180 MINUTI PER APRIRE 60 BUSTE E LEGGERE 30 COMPITI DI ALMENO 4 PAGINE, OLTRE CHE PER CONSULTARSI E ESTENDERE IL GIUDIZIO) |
![]() |
![]() |
|
DOMANDA LEGITTIMA DEL 8 LUGLIO 2009 |
DINIEGO ILLEGITTIMO DEL 7 AGOSTO 2009 |
![]() |
![]() |
|
DATA DI RICEZIONE |
|
|
|
|