ABILITAZIONE FORENSE....

SELEZIONE NATURALE, COL TRUCCO !!!

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ANTE RIFORMA 2003

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POST RIFORMA 2003


INUTILE NEGARE L'EVIDENZA

Il dr Antonio Giangrande, scrittore, accademico senza cattedra di Sociologia Storica, giornalista ed avvocato non abilitato, presidente nazionale dell’Associazione Contro Tutte le Mafie ed autore del libro “L’Italia del trucco, l’Italia che siamo”, presenta il “Dossier sui concorsi pubblici truccati”.

Esso è il frutto di anni di ricerche ed approfondimenti su un sistema che sforna la nostra classe dirigente, e per questo, dai risultati che ottiene, la medesima dimostra la propria inadeguatezza.

Antonio Giangrande lo fa in occasione della prova scritta del concorso forense, che si tiene presso la Corte d’Appello, come ogni anno a metà dicembre, e in relazione alla riforma che imprime maggiori tutele alla lobby, stilata in Parlamento da chi si è abilitato con un sistema truccato.

Lo fa in seguito alla missiva del Governo del 5 ottobre 2009, in risposta alla sua richiesta di intervento per la tutela dei diritti soggettivi su un caso concreto: “esistono concorsi irregolari e violazione della tutela giudiziaria. Provvederemo”. Intervento mai arrivato.

Con il discorso ufficiale del Magnifico Rettore, Prof. Ing. Domenico Laforgia, è stato inaugurato a Brindisi il 3/12/2009 l'anno accademico 2009-2010 dell'Università del Salento. Presenti alla cerimonia Gianfranco Fini, Presidente della Camera dei Deputati e diverse altre insigne personalità del mondo politico, economico e culturale della penisola salentina. In quella sede ha palesato una realtà, che molti cercano di ignorare o tacitare. “…..Questo è un altro dato che si presta ottimamente ad una lettura politica. Il familismo non è la ferita pruriginosa di questa o quella Università, ma di tutto il sistema occupazionale italiano. È una malattia endemica del Paese che ha contagiato tutti i campi, dalla politica alle libere professioni, dal giornalismo al mondo dello spettacolo, dall’industria a tutto il comparto pubblico. Familismo, nepotismo e clientelismo non sono le conseguenze di un sistema malato, come spesso si dice, ma sono il segno più evidente di una mancanza effettiva di alternative possibili. Ed è questa povertà di occasioni che mette in moto il meccanismo, che diventa perverso e nocente alla comunità quando non è neppure compensato dal merito."

In quei mesi di tormenti a cavallo tra il 2000 e il 2001 la Mariastella Gelmini si trova dunque a scegliere, spiegherà essa stessa a Flavia Amabile de “La Stampa.it”: «La mia famiglia non poteva permettersi di mantenermi troppo a lungo agli studi, mio padre era un agricoltore. Dovevo iniziare a lavorare e quindi dovevo superare l'esame per ottenere l'abilitazione alla professione». Quindi? «La sensazione era che esistesse un tetto del 30% che comprendeva i figli di avvocati e altri pochi fortunati che riuscivano ogni anno a superare l'esame. Per gli altri, nulla. C'era una logica di casta». E così, «insieme con altri 30-40 amici molto demotivati da questa situazione, abbiamo deciso di andare a fare l'esame a Reggio Calabria». I risultati della sessione del 2000, del resto, erano incoraggianti. Nonostante lo scoppio dello scandalo, nel capoluogo calabrese c'era stato il primato italiano di ammessi agli orali: 93,4%. Il triplo che nella Brescia della Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il quadruplo che ad Ancona. Idonei finali: 87% degli iscritti iniziali. Contro il 28% di Brescia, il 23,1% di Milano, il 17% di Firenze. Totale: 806 idonei. Cinque volte e mezzo quelli di Brescia: 144. Quanti Marche, Umbria, Basilicata, Trentino, Abruzzo, Sardegna e Friuli Venezia Giulia messi insieme. Insomma, la tentazione era forte. Spiega il ministro dell'Istruzione: «Molti ragazzi andavano lì e abbiamo deciso di farlo anche noi». E l'esame? Com'è stato l'esame? Quasi 57% di ammessi agli orali. Il doppio che a Roma o a Milano. Quasi il triplo che a Brescia. Dietro soltanto la solita Catanzaro, Caltanissetta, Salerno.

Il sistema di abilitazione truccato riguarda tutte le professioni intellettuali: magistrati, avvocati, professori universitari, giornalisti, ecc. La domanda che ci si dovrebbe porre è: dov’è il trucco?

COMMISSIONI D’ESAME: con la riforma del 2003, (decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180), dopo gli scandali e le condanne sono stati esclusi dalle commissioni d’esame i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati, competenti per territorio, mentre i Magistrati e i Professori universitari non possono correggere gli scritti del loro Distretto. Le commissioni locali fanno gli orali e vigilano sullo scritto, mentre gli elaborati sono corretti da altre commissioni estratti a sorte. Questa riforma, di fatto, mina la credibilità delle categorie coinvolte. Le Commissioni  e le sottocommissioni hanno un diverso metro di giudizio, quindi alla fine bisogna affidarsi anche alla buona sorte per avere una commissione più benevola. Naturalmente, le Commissioni del nord continuano ad avere un atteggiamento pro lobby, limitando l’accesso all’avvocatura al 30% circa dei candidati, per paura che i futuri avvocati del sud emigrino al nord. A riguardo ci sono state interrogazioni scritte al Ministro della Giustizia da parte di deputati (n. 4-10247, presentata da Pietro Fontanini mercoledì 16 giugno 2004 nella seduta n. 478 e n. 4-01000 presentata da Silvio Crapolicchio mercoledì 20 settembre 2006 nella seduta n. 038). Dubbi sono sorti anche sul modo di abbinare le commissioni. Il deputato lucano Vincenzo Taddei (PdL) ha presentato un’interrogazione scritta al Ministro della Giustizia. Il motivo della richiesta di intervento è preciso: per ben tre anni consecutivi, nel 2005, 2006 e 2007, da quando sono entrate in vigore le modifiche sullo svolgimento dell’esame di avvocato, le prove scritte dei candidati della Corte d’Appello di Potenza stranamente sono state sempre corrette presso la Corte d’Appello di Trento con percentuali di ammessi all’orale sempre molto basse (nel 2007 circa il 18%).

LE TRACCE: sono conosciute giorni prima la sessione,  tant’è che il senatore Alfredo Mantovano ha presentato una denuncia penale ed una  interrogazione a al Ministro della Giustizia (n. 4-03278 presentata il 15 gennaio 2008 Seduta n. 274).

INIZIO DELLE PROVE: la lettura delle tracce avviene secondo le voglie del Presidente della Corte d’Appello, che variano da città a città. Nel 2006 la lettura delle tracce a Lecce è stata effettuata alle ore 11,45 circa, anziché alle 09,00 come altre città. In questo modo i candidati hanno tempo di farsi dettare le tracce e i pareri sui palmari e cellulari, molto prima della lettura ufficiale.

IL MATERIALE CONSULTABILE: nel 2008, tra novembre e dicembre il caos. Se al concorso di magistratura succede di tutto, a quello di avvocatura è ancora peggio. Due concorsi diversi, stessa sorte. Niente male per essere un concorso per futuri magistrati ed avvocati. Niente male, poi, per un concorso organizzato dal ministero della Giustizia. Dentro le aule di tutta Italia, per il concorso di avvocati che si svolge in ogni Corte d'Appello italiana, è entrato di tutto: fotocopie, bigliettini con possibili tracce e, soprattutto, palmari e cellulari. Ma sul concorso in magistratura svolto a Milano c’è ne da parlare. Sopra i banchi i codici «commentati» vietati, con il timbro del ministero che ne autorizzava l'utilizzo. Relazione pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia e protocollata con il n. 19178/2588 del 24/11/2008, in cui il presidente denuncia l'atteggiamento «obliquo e truffaldino da parte di non pochi candidati e, tra questi, un vicequestore della Polizia di Stato, trovata in possesso di una rilevante dose di appunti, nascosta tra la biancheria intima». Eppure le regole dovevano essere più rigide. Dovevano esserci più controlli. Era stato assicurato dal ministero della Giustizia. Con tanto di sanzioni e espulsioni.

IL MATERIALE CONSEGNATO: per norma si dovrebbe consegnare ogni parere in una busta, contenente anche una busta più piccola con i dati del candidato. Ma non è così. Le buste con i dati si possono aprire prima della lettura degli elaborati. A Roma, venerdì 13 marzo 2009, alla fine è dovuta intervenire la polizia penitenziaria. Al grido di “Buffoni! Buffoni!” centinaia di esaminandi del padiglione 6 al concorso di notaio si sono scagliati contro la commissione. “Questo esame è una farsa – hanno gridato – ci sono gli estremi per poterlo annullare”. Si è visto “gente che infilava un nastro rosso nella busta” per farsi riconoscere, gente che “aveva le tracce già svolte” e gente che, dopo aver chiacchierato con i commissari, “si faceva firmare la busta in modo diverso”.

CORREZIONE DEGLI ELABORATI: la legge 241/90 e il Ministero della Giustizia dettano le regole in base alle quali si deve svolgere la correzione, per dare i giudizi. Essi attengono alla rappresentanza delle categorie degli avvocati, magistrati e professori universitari, oltre all’attenzione data alla sintassi, grammatica, ortografia e, cosa, fondamentale, sui principi di diritto del parere dato. Cosa fondamentale, la legge regola la trasparenza dei giudizi. Di fatto le commissioni sono illegittime, perché mancanti, spesso, di una componente necessaria. Di fatto i compiti non sono corretti, perché sono immacolati e perché non vi è stato tempo sufficiente a leggerli. Di fatto le motivazioni sono mancanti o infondate. A riguardo vi è stata interrogazione presentata dal deputato Giorgia Meloni (n. 4-01638 mercoledì 15 novembre 2006 nella seduta n.072). Molti ricorsi sono accolti dalla giustizia amministrativa.

Di scandali per i compiti non corretti, ma ritenuti idonei, se ne è parlato.

Nel 2008 un consigliere del Tar trombato al concorso per entrare nel Consiglio di Stato, si è preso la briga di controllare gli atti del giorno in cui sono state corrette le sue prove, scoprendo che i cinque commissari avevano analizzato la bellezza di 690 pagine. "Senza considerare la pausa pranzo e quella della toilette, significa che hanno letto in media tre pagine e mezzo in 60 secondi. Un record da guinness, visto che la materia è complessa", ironizza Alessio Liberati. Che ha impugnato anche i concorsi del 2006 e del 2007: a suo parere i vincitori hanno proposto stranamente soluzioni completamente diverse per la stessa identica sentenza. Il magistrato, inoltre, ha sostenuto che uno dei vincitori, Roberto Giovagnoli, non aveva nemmeno i titoli per partecipare al concorso. L'esposto viene palleggiato da mesi tra lo stesso Consiglio di Stato e la presidenza del Consiglio dei ministri, ma i dubbi e "qualche perplessità" serpeggiano anche tra alcuni consiglieri. "Il bando sembra introdurre l'ulteriore requisito dell'anzianità quinquennale" ha messo a verbale uno di loro durante una sessione dell'organo di presidenza: "Giovagnoli era stato dirigente presso la Corte dei conti per circa 6 mesi (...) Il bando non sembra rispettato su questo punto". Per legge, a decidere se i concorsi siano stati o meno taroccati, saranno gli stessi membri del Consiglio. Vedremo.

Badate, questi signori sono poi quelli che, quale organo supremo amministrativo, devono dirimere le controversie attinenti i concorsi truccati in tutta l’amministrazione pubblica.

Intanto il concorso notarile ha i suoi i precedenti che parlano chiaro: nel 2005 candidati ammessi agli orali nonostante errori da somari, atti nulli che vengono premiati con buoni voti, mancata verbalizzazione delle domande, elaborati di figli di professionisti ed europarlamentari prima considerati "non idonei" e poi promossi agli orali.

Riguardo la magistratura, l’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris.

O ancora l'esame di ammissione all'albo dei giornalisti professionisti del 1991, audizione riscontrabile negli archivi di radio radicale, quando la presenza di un folto gruppo di raccomandati venne scoperta per caso da un computer lasciato acceso nella sala stampa del Senato proprio sul file nel quale il caposervizio di un' agenzia, commissario esaminatore, aveva preso nota delle prime righe dei temi di tutti quelli da promuovere.

E ancora lo scandalo denunciato da un’inchiesta del 14 maggio 2009 apparsa su “La Stampa”. A finire sotto la lente d’ingrandimento del quotidiano torinese l’esito del concorso per allievi per il Corpo Forestale. Tra i 500 vincitori figli di comandanti, dirigenti, uomini di vertice. La casualità ha voluto, inoltre, che molti dei vincitori siano stati assegnati nelle stazioni dove comandano i loro genitori. Una singolare coincidenza che diventa ancor più strana nel momento in cui si butta un occhio ad alcuni “promemoria”, sotto forma di pizzini, ritrovati nei corridoi del Corpo forestale e in cui sono annotati nomi, cognomi, date di nascita e discendenze di alcuni candidati. «Per Alfonso, figlio di Rosetta», «Per Emidio, figlio di Cesarina di zio Antonio», «Per Maria, figlia di Raffaele di zia Maria». Piccole annotazioni, certo. Il destino, però, ha voluto che le tutte persone segnalate nei pizzini risultassero vincitrici al concorso.

TUTELA AMMINISTRATIVA: i ricorsi al Tar, stante l’immane giurisprudenza a sostegno, sono automaticamente vincenti. Unica condizione presentarsi con il principe del foro locale. Per ovviare all’ovvia ritrosia degli ordini di abilitare chi ha vinto un ricorso, la legge 17 agosto 2005 n. 168 di conversione (con modificazioni)  del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, contiene un norma destinata a sconvolgere gli esami di Stato di tutte le professioni intellettuali (in particolare di quelle di avvocato, notaio, commercialista  ed architetto, le più bersagliate di ricorsi ai Tar e al Consiglio di Stato). Insomma, il candidato che supera le prove orali, anche se l’ammissione è stata decisa da ordinanze dei Tar, “consegue a ogni effetto” l’abilitazione professionale. Se si è indigenti, però, l’ammissione al patrocinio pagato dallo Stato è impedito dalle relative commissioni presso i Tribunali Amministrativi formate ai sensi della finanziaria 2007 (Governo Prodi) da 2 magistrati del Tar e da un avvocato.

Presidente Dr Antonio Giangrande – ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE

http://www.lucanianews24.it/?p=9597

http://blog.panorama.it/italia/2009/06/22/politici-emergenti-de-magistris-il-magistrato-che-fa-ombra-a-di-pietro/

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/07_Luglio/10/avvocati.shtml

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=308

http://www.affaritaliani.it/cronache/esami-avvocatura-concorso-farsa-cellulare171208.html

http://www.affaritaliani.it/cronache/esami-avvocatura-concorso-farsa-cellulare171208_pg_2.html

http://www.affaritaliani.it/cronache/esami-avvocatura-concorso-farsa-cellulare171208.html

http://www.corriere.it/cronache/08_settembre_04/stella_dbaef098-7a47-11dd-a3dd-00144f02aabc.shtml


LO CONSTATA LA MAGISTRATURA

COMMISSIONE: COMPONENTI NECESSARI

Sentenza 1855/2000 della IV sezione del Consiglio di Stato: il presidente della Commissione principale è presidente effettivo “di tutte le sottocommissioni in ossequio al principio della par condicio degli esaminandi”.

La sottocommissioni nelle quali si suddivide la originaria commissione giudicatrice designata per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato devono necessariamente essere presiedute dall'unico presidente (nella specie, il collegio ha ritenuto illegittima la delega generalizzata conferita dal presidente ai vicepresidenti delle varie sottocommissioni) in ossequio al principio della par condicio degli esaminandi (Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2000, n. 1855; Parti in causa Min. giust. c. Daniele; Riviste Foro It., 2000, III, 243).

La commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, che ha natura di collegio perfetto con funzione decisoria e, quindi, con un proprio quorum essenziale ai fini del funzionamento, è illegittimamente composta non solo nel caso in cui alle sedute non vi sia il plenum dei componenti, ma anche se, pur essendo presenti tutti e cinque i suoi membri, manchi in blocco, a tutte o quasi tutte le sedute, il rappresentante di una delle tre categorie individuate (avvocati, magistrati, docenti universitari, ndr) dall’articolo 22 del Rd 1578/1933. (Tar Basilicata, sentenza 83/2000, in www.giust.it-rivista internet di diritto pubblico).

COPIATURE - TRACCE CONOSCIUTE - PARERI DETTATI IN AULA DAI COMMISSARI

Elaborati conformi. Esclusi i candidati dall’esame di Stato. Nel caso in cui, si riscontri che due o più elaborati scritti risultino conformi tra loro, la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso (nel caso di specie, esame di abilitazione alla professione di avvocato) deve procedere all'esclusione di entrambi i candidati, non essendo necessaria l'individuazione del soggetto attivo della copiatura, dovendosi ritenere che gli elaborati, per il solo fatto della loro identità o similarità totale o parziale, sono stati redatti in violazione della regola di comportamento che impedisce ai candidati di comunicare tra loro. (Cons. Stato sez. IV 17-02-2004, n. 616; Ministero della giustizia c. B.; FONTI Guida al Diritto, 2004, 19, 89)

DIFFORMITA’ DI GIUDIZIO E DISPARITA' TERRITORIALI: Il principio di imparzialità

Il principio d'imparzialità amministrativa che, in generale, significa agire nell'interesse collettivo, non di singoli o di gruppi privilegiati rispetto ad altri, comporta la sua applicazione, da parte degli organi amministrativi non soltanto per gli atti di volontà, ma anche per gli atti di valutazione (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 1996, n. 310; Riviste: Foro Amm., 1996, 833, n. Cannada-Bartoli; Cons. Stato, 1996, I, 378).

TEMPO DI CORREZIONE INSUFFICIENTE

CONSIGLIO DI STATO - Sezione VI.  Sentenza 20 giugno 2006, n. 3669

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE……..

Avverso il giudizio di segno negativo proponeva ricorso avanti al T.A.R. Veneto, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Contro la decisione di rigetto è stato proposto ricorso in appello, con il quale sono state confutate le conclusioni del giudice di prime cure e sono stati rinnovati i motivi di legittimità formulati avverso gli atti della procedura concorsuale, sottolineando in particolare l’ esiguità del tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice alla correzione degli elaborati.

In sede di note conclusive l’appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.

L’amministrazione intimata si è costituita in resistenza.

2). L’appello è fondato in relazione all’assorbente motivo con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, l’operato della commissione esaminatrice per aver dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente formulazione del giudizio di merito.

2.1). Non è contrastato l’assunto della parte istante che - in base alla durata della riunione della Commissione ed al numero degli esiti della prova scritta in tale sede oggetto di correzione - individua in quattro minuti il tempo medio dedicato all’esame ed alla valutazione degli elaborati di ciascun candidato.

In relazione ad identica fattispecie con sentenza n. 2421 del 13.05.2005 la Sezione si è espressa in senso conforme alle deduzioni dell’appellante e non ravvisa ragioni per doversi discostarsi dall’orientamento ivi espresso.

Se invero il giudizio negativo o positivo di una prova scritta può emergere all’evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti (i commissari d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati, resta il fatto che l’operazione di correzione dei tre elaborati del ricorrente, che la Commissione era chiamata a valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario si doveva attenere. È stata, infatti, predisposta “una griglia di valutazione” con i seguenti “indicatori”: “correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale”, e la valutazione di ogni quesito doveva essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio, con il risultato che la valutazione globale è data dalla somma delle valutazioni dei quesiti divisa per tre.

Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse, specie se tutti i commissari si trovano d’accordo sulla valutazione dell’elaborato da cui emerga all’evidenza l’eccellenza o l’assoluta negatività, ma per ipotesi intermedie il tempo che l’istante indica in quattro minuti per la correzione della prova, articolata nella risposta ancorché in forma breve a tre distinti quesiti (la commissione avrebbe esaminato gli elaborati di oltre 50 candidati in quattro ore), pare eccessivamente ridotto, ed è tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso. D’altra parte proprio la griglia di valutazione predisposta dalla commissione imponeva a quest’ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un’operazione logica che, in base a comune regola di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti.

L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato fondato il ricorso di primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, la quale dovrà procedere alla riconvocazione della Commissione esaminatrice per procedere alla correzione della prova scritta del ricorrente.

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Consiglio di Stato: quando i tempi medi della correzione degli elaborati sono molto esigui, l’operato dell’organo di esame va ritenuto illegittimo. Una volta verificati, sulla base delle attestazioni contenute nei verbali dei lavori della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, i tempi medi utilizzati per la correzione e valutazione dei singoli elaborati, qualora il tempo impiegato risulti talmente esiguo da far dubitare che sia stato materialmente impossibile l’adeguato assolvimento dei prescritti adempimenti e dell’espressione ponderata dei giudizi sulla valenza delle prove, l’operato dell’organo di esame va ritenuto illegittimo (Cons. Stato, sez. IV, decisione 7 marzo – 22 maggio 2000, n. 2915, in Guida dir., 1 luglio 2000 n. 24, con nota dì G. Manzi. E' superato così un precedente orientamento contrario, ancora affermato da Cons. Stato, sez. IV, 09.12.1997, n. 1348)

La terza sezione del Tar Lombardia, con la sentenza 617/2000, ha annullato il giudizio di non ammissione alle prove orali (dell’esame di avvocato 1998-1999) di una candidata milanese i cui tre elaborati erano stati corretti ciascuno in due minuti e 30 secondi. Sulla commissione esaminatrice “discende l’obbligo di ripetere le operazioni di valutazione, rinnovando ora per allora il già espresso giudizio”. La decisione del tribunale è sorretta da una "verificazione" dei tempi di correzione ordinata dal presidente del Tar. Sono stati acquisiti, per la perizia, 60 compiti, che hanno richiesto, per la correzione, sei ore e 39 minuti, contro due ore e 25 minuti impiegati dalla commissione. Ponendo a raffronto i suddetti dati temporali emerge che la sola lettura di essi ha richiesto, invece, mediamente 6 minuti e 33 secondi per ciascun elaborato. La perizia è stata eseguita dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Paolo Giuggioli, che si è avvalso della collaborazione di altri professionisti (Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2000).

MOTIVAZIONE AL GIUDIZIO NUMERICO

Nonostante il contrario orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Commissione dell'esame di avvocato, secondo costante giurisprudenza, non può valutare, nel rispetto dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, le prove mediante una semplice espressione numerica, ma deve motivare adeguatamente il giudizio di insufficienza onde permettere la ricostruzione dell'iter valutativo e il suo assoggettamento al controllo giurisdizionale. (T.A.R. Lombardia Brescia 15-03-2003, n. 329; Malcangi c. Ministero giustizia e altri; FONTI Massima redazionale, 2003)

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T.A.R. CALABRIA- SEZ. di CATANZARO- 14 settembre 2006, n. 707..omissis..

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, considerato che il voto numerico, benché di regola sufficiente a motivare un giudizio del genere di quelli di cui si tratta, non appare in grado di supportare una valutazione la cui legittimità è correlata al rispetto di criteri generali stabiliti in sede centrale e, quindi, all'esternazione, anche in forma sintetica, delle ragioni che, alla luce dei criteri stessi, giustificano il giudizio di insufficienza della prova….

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TAR VENETO , 1^ Sezione - Sentenza N. 2307/06 del 31 luglio 2006

SUSSISTE il "difetto di motivazione dei provvedimenti" "in relazione all'omessa formulazione di qualsivoglia giudizio, sia pure sintetico, che dia certezza delle valutazioni numeriche attribuite negli elaborati dal candidato."
SUSSISTE, quindi "l'obbligo delle commissioni per gli esami di idoneità alla professione di avvocato di motivare il voto negativo delle prove di esame."
Ad avviso della Sezione, (…), "non par dubbio che il punteggio numerico costituisca esternazione del risultato e non già della motivazione (o giustificazione che dir si voglia) del giudizio valutativo: chi consegue un voto negativo espresso con un punteggio non è messo in condizioni, infatti, di conoscere i motivi del voto negativo. Ma, se così è, non è dato di comprendere come l'attribuzione di un punteggio numerico possa costituire adempimento dell'onere (rectius, dell'obbligo) della motivazione."


IMPEDIMENTO ALL'ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO PRESSO IL TAR PER LE VITTIME DI UN CONCORSO TRUCCATO

La Commissione di Lecce, presso il Tar, ha rilevato una mancanza di fumus, con un improprio e sommario giudizio di merito senza contraddittorio e su elementi chiarissimi ed incontestabili, riconosciuti meritevoli dalla giurisprudenza.

La Commissione di Lecce, composta da magistrati del TAR, ha deciso il diniego, inibendo il proseguo presso l'ufficio del ricorso principale, dall'esito scontato.

Lo hanno comunicato dopo un mese, nel pieno delle ferie e a 15 giorni dalla decadenza del ricorso principale al TAR, impedendogli, di fatto, anche la proposizione del ricorso in forma ordinaria.

CRITERI DI VALUTAZIONE

VIOLAZIONE DEI CRITERI. NULLITA' OGGETTIVE: COMPONENTE MANCANTE (PROFESSORE UNIVERSITARIO) E TEMPO INSUFFICIENTE (180 MINUTI PER APRIRE 60 BUSTE E LEGGERE 30 COMPITI DI ALMENO 4 PAGINE, OLTRE CHE PER CONSULTARSI E ESTENDERE IL GIUDIZIO)

DOMANDA LEGITTIMA DEL 8 LUGLIO 2009

DINIEGO ILLEGITTIMO DEL 7 AGOSTO 2009

DATA DI RICEZIONE